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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.37
Data decisione, Autorità:
06.04.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00037
Lugano
6 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 14 gennaio 1999 di
contro
la
risoluzione 25 novembre 1998 (n. 5432) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 luglio 1997
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di
minaccia di espulsione (ammonimento);
richiamata la decisione 25 gennaio 1999 del Tribunale
federale;
viste le risposte:
-
8 febbraio 1999 del Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato,
-
16 febbraio 1999 della Sezione
degli stranieri (ora: permessi e immigrazione);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (23 luglio 1967),
cittadino italiano, si è sposato in __________ a __________ (provincia di __________)
il 10 febbraio 1992 con la cittadina elvetica __________ (14 agosto 1996). I
coniugi hanno vissuto in Italia fino alla primavera 1995. Il 1° luglio 1995
l'insorgente è entrato in Svizzera per soggiornarvi. Siccome coniuge di una
cittadina elvetica, ha ottenuto un permesso di dimora, che è stato regolarmente
rinnovato con ultima scadenza fissata al 31 dicembre 1997.
Il ricorrente ha una formazione di carabiniere, la moglie di
ottico. Durante il loro soggiorno in Italia, i coniugi si sono trovati confrontati
con problemi di ordine economico, che si sono aggravati con la venuta in
Svizzera. Le difficoltà di inserimento professionale non sono state sormontate
e sono caduti entrambi a carico dell'assistenza pubblica. Nel corso del mese di
maggio 1997, hanno presentato entrambi una domanda AI.
B. Con decisione 18 luglio 1997
il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, ha minacciato di
espulsione __________ in virtù degli art. 10 cpv. 1 lett. d ed 11 cpv. 3 LDDS
combinati con l'art. 16 cpv. 3 ODDS. L'interessato è stato reso attento che, in
caso di recidiva o di comportamento scorretto, l'autorità competente avrebbe
adottato nei suoi confronti una misura amministrativa. La diffida si fonda
sulla considerazione che il ricorrente e la moglie avevano percepito
prestazioni assistenziali per oltre fr. 63'500.–. E' stato tenuto conto del
fatto che l’insorgente è coniugato con una cittadina svizzera.
Il 23 dicembre 1997
__________ ha trovato un lavoro remunerato fr. 15.– all'ora in qualità di operaio
presso un'impresa di pulizia a __________. L'impiego è cessato il 6 aprile
1998. Il 23 marzo 1998 i coniugi __________ si sono trasferiti da __________ a
__________.
C. Contro la minaccia
d’espulsione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato. Dopo aver
descritto la situazione di precarietà in cui si trovava unitamente alla moglie,
ha postulato l'accertamento della nullità della decisione dipartimentale in
quanto non indicava esattamente la base legale su cui era fondata, era insufficientemente
motivata, nonché contraria al principio della proporzionalità e comunque prematura.
b) Con giudizio 25 novembre 1998, il Consiglio di Stato ha confermato
la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame.
Il Governo ha innanzitutto considerato che la mancata
indicazione, da parte del dipartimento, della legge e delle norme su cui esso
fondava il provvedimento, era dovuto ad una svista. L'Esecutivo cantonale ha
inoltre ritenuto che, pur tenendo conto dei problemi personali, di salute ed
economici incontrati dai coniugi, i presupposti per l'espulsione fossero
adempiuti, poiché essi erano a carico dell'assistenza pubblica in modo continuo
e rilevante. Il Consiglio di Stato ha nondimeno ritenuto che l’espulsione
costituisse un provvedimento inadeguato. Ha quindi avallato l’adozione di un
semplice ammonimento, fondato sull’art. 16 cpv. 3 ODDS applicabile per analogia.
La pedissequa domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio è stata respinta. Alla cifra 3 del dispositivo veniva indicato che
contro la decisione era dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale entro 30 giorni dalla notificazione.
D. Con ricorso di diritto
amministrativo 14 gennaio 1999 __________ è insorto contro la risoluzione
governativa innanzi al Tribunale federale, chiedendo in sostanza che venissero
annullate le decisioni di prima e seconda istanza. Ha sostenuto che solo la
metà dell'ammontare complessivo del debito assistenziale poteva essergli imputato.
Ha criticato il dipartimento per aver emesso il provvedimento di ammonimento
senza aver indicato esattamente la base legale su cui si fondava. Ha chiesto
che venisse accolta la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio presentata con il ricorso avanti al Consiglio di Stato, in quanto
preavvisata favorevolmente dal comune di __________.
E. Con decisione 25 gennaio
1999, fondata sull'art. 98a OG e sulle relative disposizioni esecutive, l'alta
Corte federale ha trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di
competenza e per l'emanazione del giudizio.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato adducendo delle
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- In merito all'ammissibilità
del gravame si rinvia, per brevità d'esposizione, alla vincolante decisione prolata
il 25 gennaio 1999 dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.
L'impugnativa può essere decisa sulla scorta degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- L'omessa indicazione delle
norme di legge poste a fondamento del provvedimento impugnato non costituisce
un difetto tale da giustificarne l’annullamento. L’omissione non ha infatti
limitato l’insorgente nell’esercizio dei suoi diritti di difesa. Assistito da
un legale, __________ ha infatti potuto impugnarlo davanti al Consiglio di
Stato, facendo compiutamente valere le proprie ragioni. La reiezione
dell’impugnativa non è dovuta al difetto in esame, ma alla mancanza di validi
motivi per contestare il provvedimento.
Da questo profilo il
ricorso va quindi respinto.
- Giusta l'art. 10 lett. d
LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non
quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo
e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (cpv. 1). Tale provvedimento può
essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese
d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2).
L'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme
delle circostanze sembra adeguata. Saranno parimenti evitati rigori inutili. In
questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 LDDS). Per
rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza
pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid.
2b). Tale misura di allontanamento non impedisce, contrariamente all'espulsione,
l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti nuovamente recarsi nel nostro
Paese allorquando è accertato di non essere più a carico dell'assistenza. Nei
casi in cui manca l'accordo del Paese d'origine per mettere a carico
dell'assistenza pubblica il proprio cittadino, il rimpatrio può essere
paragonato, nel suo risultato, ad un'espulsione senza interdizione di entrata
in Svizzera.
L'art. 16 cpv. 3 prima frase ODDS dispone che per giudicare
dell'equità dell'espulsione, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità
della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del
pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione. Se
un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10
cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle circostanze,
lo straniero sarà minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS,
applicabile per analogia anche nel caso previsto alla lett. d: cfr. Wisard, Les
renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile; pagg.
108-109). La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e
motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art.
16 cpv. 3 terza frase ODDS).
- In concreto, a partire dal
mese di giugno 1995 e fino al momento del provvedimento adottato dal
dipartimento il 18 luglio 1997, i coniugi __________ hanno beneficiato di un
sussidio assistenziale mensile di fr. 2'300.– per il sostentamento dell'intera
famiglia, radio TV telefono, elettricità e pagamento pigione - a cui vanno
aggiunti gli oneri di cassa malati - per un totale complessivo di fr. 63'500.–
al maggio 1997 (v. lettere 26 maggio 1997 dell'Ufficio dell'assistenza sociale
alla Sezione degli stranieri; 21 maggio 1997 del medesimo ufficio ai coniugi
__________, doc. C). Il ricorrente sostiene che il debito assistenziale
complessivo andrebbe diviso per la metà, dal momento che pure la moglie
beneficia di tali prestazioni. Sennonché la tesi non può essere di soccorso
all'insorgente e non va ulteriormente approfondita. Difatti, seguendo le indicazioni
dell'interessato, il debito sarebbe in tutti i casi ancora rilevante (fr.
36'750.–). A tale proposito va osservato che questo Tribunale ha già avuto modo
di considerare un importo di fr. 32'000.– sufficiente per adottare una misura
di espulsione o di rimpatrio (STA 13 novembre 1998 in re P.). Inoltre il
ricorrente risultava a carico dell'assistenza pubblica, al momento del
provvedimento di minaccia di espulsione, in modo continuo da ben due anni. Egli
adempiva dunque, in quell'istante, i requisiti per l'espulsione giusta l'art.
10 cpv. 1 lett. d LDDS. La risoluzione censurata non procede quindi da un
esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità
di polizia in ordine alla valutazione dell’adeguatezza delle misure da
adottare. L'autorità, tenendo in considerazione la serie di problemi personali,
di salute ed economici sollevati dal ricorrente, sposato con una cittadina
svizzera, ha correttamente ritenuto che a quel momento un'espulsione non
appariva adeguata alle circostanze (art. 11 cpv. 3 LDDS) e si è giustamente
limitata a confermare la decisione dipartimentale di ammonimento (art. 16 cpv.
3 ODDS).
Anche su questo punto il ricorso va dunque respinto.
- Nemmeno la richiesta di
assistenza giudiziaria, presentata davanti all'autorità inferiore ed estesa
alla dispensa dal pagamento delle spese procedurali ed all'ammissione al
gratuito patrocinio può essere accolta.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 e 2 PAmm, il ricorrente può essere dispensato
dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora giustifica
di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e il ricorso non è
manifestamente infondato. Inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto
lo giustifichino, egli può ottenere il gratuito patrocinio. Colui che richiede
l'assistenza giudiziaria deve dunque comprovare di trovarsi in uno stato di indigenza
e rendere verosimile che la causa presenta possibilità di esito favorevole;
queste condizioni sono cumulative. Il requisito dell'indigenza è
adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi
(sia reddito che sostanza) alla spese giudiziarie e legali senza intaccare il
proprio mantenimento e quello della sua famiglia. Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe.
In concreto, la situazione di bisogno dell'insorgente non dà
adito a dubbi (v. certificato municipale per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria dell'11 agosto 1997). Il ricorso mancava per contro di qualsiasi
possibilità di successo.
Non si può quindi prescindere dall’applicazione di una
(modica) tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 10 cpv.1 lett. d, 11 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG;
10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 200.– sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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