AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1999.332
Data decisione, Autorità:
27.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00329
52.1999.00332
Lugano
27 giugno
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi,
a) 6 dicembre 1999 di
b) 7 dicembre 1999 del
Comune di __________
contro
la decisione 17 novembre 1999, no. 4792, del
Consiglio di Stato che ha annullato la decisione 5 maggio 1999, con la quale
il municipio di __________ aveva concesso la licenza edilizia ad __________
per la formazione di un ripostiglio per attrezzi e due tunnel-serra per la
coltivazione di ortaggi ad uso domestico sul mappale no. __________;
viste le risposte:
-
17 dicembre 1999 del
municipio di __________;
-
21 dicembre 1999 di
__________ e della comunione dei comproprietari del condominio __________;
-
22 dicembre 1999 del
Consiglio di Stato;
al ricorso sub a);
-
21 dicembre 1999 di
__________ e della comunione dei comproprietari del condominio __________;
-
22 dicembre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
24 gennaio 2000 di
__________;
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 marzo
1999, __________ ha notificato al municipio di __________ l'intenzione di
posare sulla part. n. __________ RF (zona R4) un box prefabbricato in lamiera
per il deposito di attrezzi da giardino (m 6 x 3) e due tunnel di plastica (m
20 x 3 e 20 x 4) per la coltivazione di ortaggi ad uso domestico. Alla domanda
era annessa una planimetria ed un piano in scala del box.
All'intervento
si sono opposti i vicini __________ e la comunione dei comproprietari del
condominio __________, contestandolo dal profilo della conformità di zona e
delle immissioni (odori e insetti).
Con decisione 5 maggio 1999 il municipio di
__________ ha respinto le opposizioni ed ha rilasciato la licenza richiesta.
B. Il 17
novembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti. L'Esecutivo cantonale
ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione avrebbe dovuto essere
trattata secondo la procedura ordinaria e non come notifica. Ha dunque
ritornato gli atti all'autorità comunale affinché richiedesse l'inoltro di una
nuova domanda di costruzione da esaminare secondo la procedura ordinaria.
C. Contro tale
giudizio il municipio di __________ ed __________ insorgono ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Entrambi
pongono in evidenza che i tunnel di plastica verrebbero ancorati al terreno con
dei picchetti. La loro posa non necessiterebbe pertanto di opere in muratura.
L'utilizzazione dell'infrastruttura, proseguono, servirebbe unicamente ai
bisogni personali di chi si occuperà della coltivazione. A mente dell'autorità
comunale la posa dei due tunnel non soggiacerebbe ad alcun tipo di permesso
(art. 3 RALE), mentre il ripostiglio sarebbe stato correttamente autorizzato
mediante la licenza edilizia in contestazione.
D. All'accoglimento
dei gravami si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. Ad identica conclusione sono giunti __________ e la comunione dei
comproprietari del condominio __________, i quali si sono limitati a richiamare
le osservazioni presentate in sede di opposizione.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione dei ricorrenti
e la tempestività del gravame sono certe (art. 21 e 50 LE e 46 PAmm). Il ricorso
è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18
PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPT, edifici o impianti possono essere costruiti o
trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (cfr. pure art. 1 cpv. 1
LE). La licenza edilizia è, in particolare, necessaria per la costruzione di
edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della
configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). Non è invece necessaria per (...)
lavori di manutenzione, piccole costruzioni e costruzioni provvisorie (art. 1
cpv. 3 lett. c LE).
L'art. 4 RLE specifica che la licenza è
necessaria per la costruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere (lett.
a) ed ogni altra opera edilizia o impianto, come (...) muri, piscine, strade
private, serre fisse, ecc. (lett. c). L'art. 3 cpv. 1 RLE precisa dal canto suo
che la licenza edilizia non è fra l'altro necessaria per (...) la sistemazione
di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo (lett. g),
rispettivamente per le costruzioni provvisorie, ossia le costruzione destinate
a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita (lett. i).
2.2. Per principio, la licenza edilizia è
rilasciata secondo la procedura, detta ordinaria, retta dagli art. 4 - 10 LE.
Questa coinvolge tanto il municipio, quanto il Dipartimento del territorio, che
è chiamato ad esprimere un preavviso sull'applicazione di norme di diritto
federale o cantonale rimessegli per il giudizio. Per lavori di secondaria
importanza, che non richiamano l'applicazione di norme del diritto federale o
cantonale, è invece prevista una procedura semplificata, dalla quale l'autorità
cantonale resta in linea di massima esclusa (art. 11 - 13 LE).
Gli interventi soggetti alla procedura
ordinaria sono definiti per clausola generale. Quelli sottoposti alla procedura
di notifica sono invece elencati secondo il sistema enumerativo (art. 5 cpv. 1
RLE). Non è consentito suddividere i lavori in modo da eludere la procedura
ordinaria (art. 5 cpv. 2 RLE).
La procedura della notifica, riservata agli
interventi posti all'interno della zona edificabile (art. 5 cpv. 3 RLE), è fra
l'altro applicabile (...) alle costruzioni accessorie, alle costruzioni
elementari ed alle pergole (art. 6 cpv. 1 cifra 3 RLE).
- 3.1. Il
controverso intervento ha per oggetto la posa di due tunnel di plastica di ragguardevoli
dimensioni (m 20 x 4 x 2.50; m 20 x 3 x 2) e la costruzione di un ripostiglio
per attrezzi in lamiera grecata di m 3 x 6 x 2.20 (h al filo di gronda).
I tunnel sarebbero sostenuti da supporti in
materiale leggero, infissi direttamente nel terreno senza alcun basamento in
muratura e verrebbero destinati alla coltivazione di ortaggi per i bisogni
personali di un dipendente del locale patriziato, già attivo come bracciante
agricolo. Pur trattandosi di strutture facilmente amovibili, essi vanno
comunque considerati alla stregua di opere soggette a permesso di costruzione.
Non si tratta invero di semplici attrezzature di arredo per la sistemazione di
orti e giardini (art. 3 cpv. 1 lett. g RLE). Il terreno sul quale verrebbero
istallati non è un orto, ma un vero e proprio campo, che verrebbe in parte destinato
all'esercizio al coperto di attività agricole di una certa importanza. Né si è
in presenza di semplici strutture provvisorie, destinate a soddisfare un
bisogno contingente, di durata prestabilita (art. 3 cpv. 1 lett. i RLE). Nulla
permette invero di concludere che si tratti di un'opera destinata a soddisfare
un'esigenza temporanea e passeggera. La relativa precarietà dei vincoli con cui
sono legati al terreno non impedisce di assimilarli a serre fisse, ovvero a
manufatti stabili e permanenti destinati a permettere l'esercizio di attività
orticole al coperto (art. lett. c RLE).
Se ne deve pertanto dedurre che questi
manufatti soggiacciano a permesso di costruzione al pari dell'annesso box
prefabbricato.
3.2. Controversa è in sostanza la questione
a sapere se la licenza edilizia per il box prefabbricato in lamiera e per i
tunnel debba essere rilasciata secondo la procedura ordinaria o in base a
quella di semplice notifica.
Orbene il manufatto destinato al ricovero
degli attrezzi agricoli è una costruzione di una certa importanza (m 6 x 3),
che richiama inevitabilmente l'applicazione della procedura ordinaria. Questo
manufatto non è infatti riconducibile a nessuna delle categorie di opere
soggette alla procedura di notifica elencate dall'art. 6 RLE. Non essendo posta
al servizio di una costruzione principale, non può essere considerata una
costruzione accessoria ai sensi del cpv. 1 cifra 3 di tale norma.
Soggiacendo il box per gli attrezzi alla
procedura ordinaria e non essendo d'altro canto lecito suddividere i lavori in
modo da eludere tale procedura (art. 5 cpv. 2 RLE), può restare indecisa la
questione a sapere se i tunnel di plastica non possano essere considerati
costruzioni elementari (art. 6 cpv. 1 cifra 3 RLE), soggette alla procedura di
semplice notifica.
In quanto riferita alla procedura
applicabile al rilascio del permesso la decisione governativa impugnata resiste
alle critiche degli insorgenti e merita di essere confermata.
- Non
possono invece essere condivise le conclusioni che l'Esecutivo cantonale ha
tratto da tale deduzione.
L'annullamento di un'autorizzazione concessa
secondo la procedura di semplice notifica per un intervento soggetto a quella ordinaria
si giustifica solo quando il difetto può essere sanato ripetendo l'intera
procedura.
In concreto, la domanda di costruzione,
presentata sotto forma di notifica, è sostanzialmente conforme alle
prescrizioni del RLE applicabili alla procedura ordinaria. Essa fornisce
infatti tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibile la natura
e l'estensione delle opere oggetto della domanda (art. 11 RLE). Dalla stessa
possono essere dedotti i nominativi degli interessati, il fondo dedotto in
edificazione e le caratteristiche delle opere. Mancano unicamente il formulario
ufficiale ed il calcolo degli indici; atti non strettamente indispensabili ai
fini della decisione sulla domanda, che è stata regolarmente pubblicata
all'albo e notificata ai vicini direttamente interessati, i quali hanno potuto
opporvisi. Il difetto principale sta nella mancata trasmissione degli atti
all'autorità cantonale per il preavviso di sua competenza.
Ora, l'emendamento di questo difetto non
esige la ripetizione dell'intera procedura a partire dall'inoltro di una nuova
domanda di costruzione. All'omissione può infatti essere posto facilmente
rimedio, raccogliendo il preavviso mancante e statuendo sul ricorso dopo aver
dato alle parti ed all'autorità comunale la possibilità di prendere posizione
al riguardo.
- Stando
così le cose, i ricorsi vanno parzialmente accolti, annullando il giudizio governativo
impugnato siccome viziato da formalismo eccessivo e rinviando gli atti al
Consiglio di Stato affinché, raccolto il preavviso mancante, statuisca
nuovamente sul ricorso degli opponenti.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 1 LPT; 1, 4-11 e 50 LE, 3 RALE;
1 segg. PAmm
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 novembre 1999, no. 4792,
del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di
Stato affinché proceda ai sensi del consid. 4.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
versione __________
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietaria del mappale no. __________ di __________, attribuito alla zona
R4 dal vigente PR.
Con istanza 30 marzo 1999, presentata nella
forma della notifica, la proprietaria ha chiesto il permesso di posare su tale
fondo un box prefabbricato per il deposito di attrezzi da giardino e di due
tunnel di plastica per la coltivazione di ortaggi ad uso domestico per mano di
__________. Durante il periodo di pubblicazione, i vicini __________ e la
comunione dei comproprietari del condominio __________ si sono opposti
all'intervento, ritenendolo finalizzato alla produzione di ortaggi a carattere
professionale e non per uso domestico, come sostenuto dall'istante. Inoltre a
loro dire l'intevento avrebbe dovuto essere valutato tenendo conto dell'istanza
volta al rilascio della licenza edilizia presentata da __________ per
interventi, non meglio precisati, da edificare sul fondo contermine no.
__________. Essi hanno infine sottolineato che l'attività auspicata si sarebbe
posta in contrasto con il carattere residenziale della zona e che in
particolare erano temute immissioni nefaste di odori e la propagazione di insetti.
Con decisione 5 maggio 1999 il municipio di
__________ ha respinto le opposizioni presentate ed ha rilasciato la licenza
edilizia.
Il 31 maggio 1999 __________ ha inizio i
lavori di posa delle due serre, senza attendere la crescita in giudicato della
risoluzione. Venutone a conoscenza, il 4 giugno 1999 il municipio di __________
ha intimato a questo ed alla proprietaria del fondo la sospensione dei lavori.
B. Il 17
novembre 1999 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dai qui resistenti
ed ha annullato la licenza edilizia concessa dal municipio. L'Esecutivo cantonale
ha ritenuto che l'istanza presentata dalla proprietaria del fondo andava
trattata secondo la procedura ordinaria e non con quella semplificata della
notifica. Gli atti sono dunque stati ritornati all'autorità comunale affinché,
dopo l'inoltro di una nuova domanda di costruzione, venisse ossequiato l'iter
procedurale previsto dagli art. 4-10 LE.
C. Contro tale
pronuncia il municipio di __________ ed __________ insorgono ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Entrambi hanno
posto in evidenza che i tunnel di plastica verrebbero ancorati al terreno con
dei picchetti e che dunque la loro posa non necessiterebbe di opere in
muratura. Hanno poi sottolineato che l'utilizzo dell'infrastruttura progettata
servirebbe unicamente a soddisfare i fabbisogni privati della persona che si
occuperà della coltivazione. A parere dell'autorità comunale la posa dei due
tunnel non soggiacerebbe ad alcun tipo di permesso giusta l'art. 3 RALE, mentre
il ripostiglio sarebbe stato correttamente autorizzato mediante la licenza
edilizia in contestazione.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. Ad identica conclusione sono giunti __________ e la Comunione dei
comproprietari del Condominio __________, i quali si sono limitati a richiamare
le osservazioni presentate in sede di opposizione, del cui contenuto si dirà
per quanto d'interesse nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione dei ricorrenti
e la tempestività del gravame sono certe (art. 21 e 50 LE e 46 PAmm). Il ricorso
è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18
PAmm).
-
Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LPT edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati
solo con l'autorizzazione dell'autorità (cfr. pure art. 1 cpv. 1 LE). Sono
considerati "edifici" le costruzioni o simili manufatti di superficie
o sotterranei, come pure le costruzioni mobiliari e provvisorie, inclusi gli
alloggi mobili utilizzati in un luogo determinato per un periodo non
irrilevante (cfr. Ruch, Commentario alla LPT, Zurigo 1999, n. 24 ad art. 22
LPT). La licenza edilizia non è invece necessaria per progetti di costruzione
disciplinati in dettaglio da altre leggi; lavori di manutenzione, piccole costruzioni
e costruzioni provvisorie e lavori che in virtù del diritto federale sono
sottratti alla sovranità cantonale (art. 1 cpv. 3 LE). Ciò vale in particolare
per lavori di ordinaria manutenzione, che non modificano né l'aspetto esterno
né la destinazione degli edifici e impianti, la sistemazione di orti e di
giardini con le usuali attrezzature di arredo e le costruzioni provvisorie
(art. 3 RALE).
Di principio l'autorizzazione edilizia è
rilasciata dopo compimento dell'iter procedurale previsto agli art. 4-10 LE
(detta procedura ordinaria). Il diritto cantonale prevede all'art. 11 LE che
per lavori di secondaria importanza è applicabile la procedura semplificata
della notifica. Ricadono sotto tale categoria, ad esempio, i lavori di rinnovazione
e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e
dell'aspetto generale degli edifici ed impianti; quali il rifacimento delle
facciate, la sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone
edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno, demolizioni di
fabbricati. La procedura della notifica si differenzia da quella ordinaria, in
quanto nella prima la decisione compete unicamente al municipio, senza alcun
coinvolgimento dell'autorità cantonale. Ciò non esclude tuttavia la
consultazione del Dipartimento in casi particolari.
- L'intervento
prospettato prevede la posa di due tunnel di plastica di m 20 x 4 x 2.50,
rispettivamente m 20 x 3 x 2, e l'edificazione di un ripostiglio per attrezzi
di m 3 x 6 x 2.20 (h al filo di gronda). I teli di plastica verrebbero
sostenuti da supporti in materiale leggero, infissi direttamente nel terreno
senza alcun basamento in muratura. Ciò permetterebbe la coltivazione di tale
superficie, i cui prodotti servirebbero unicamente a soddisfare i fabbisogni
privati della persona incaricata della cura del fondo.
Sebbene si tratti di una struttura
facilmente amovibile, essa va comunque considerata quale edificio ai sensi
dell'art. 22 cpv. 1 LPT (cfr. pure RDAF 1986, 192). Infatti, come si è
detto poc'anzi, anche le costruzioni mobiliari e provvisorie, utilizzate in un
luogo determinato per un periodo non irrilevante, soggiacciono all'obbligo
della licenza edilizia. Né d'altronde torna applicabile l'eccezione di cui
all'art. 1 cpv. 3 LE e 3 RALE, come sostenuto dal municipio di Losone, in
quanto le dimensioni del progetto e le intenzioni dell'istante escludono che si
tratti di piccole costruzioni, usuali attrezzature di arredo da giardini o
costruzioni provvisorie.
Le dimensioni dell'opera progettata
escludono inoltre che si tratti di un'opera di secondaria importanza, tale da
giustificare l'applicazione della procedura delle notifica. Complessivamente le
due serre occuperebbero infatti una superficie di m² 140, alla quale vanno
poi aggiunti m² 18 del ripostiglio per attrezzi da giardino.
Malgrado l'amovibilità delle due serre,
l'intervento edilizio prospettato non può essere considerato un'opera di
secondaria importanza.
La conclusione a cui è pervenuto il
Consiglio di Stato su tale punto va perciò condivisa. L'istanza inoltrata dalla
ricorrente avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ordinaria.
- Non
possono essere invece condivise le conseguenze che l'Esecutivo cantonale ha
tratto da tale violazione.
La nullità di un'autorizzazione concessa in
base a semplice notifica in luogo della procedura ordinaria è data, solo quando
il vizio procedurale e la violazione del diritto materiale ravvisabile nella
costruzione sono evidenti e gravi. Dal momento che la distinzione tra i lavori
soggetti alla procedura ordinaria e soggetti a quella della notifica è solo
questione di competenza, determinante è sapere se nel caso concreto entrano o
meno in considerazione competenze dell'autorità cantonale (A. Scolari,
Commentario alla LALPT, LE e RALE, Bellinzona 1996, n. 846 ad art. 11 LE).
Ora, nella fattispecie l'autorità municipale
ha comunque proceduto alla pubblicazione degli atti e ne ha dato avviso ai
vicini. Rispetto alla procedura ordinaria il municipio di __________ ha
unicamente omesso di sollecitare la presa di posizione del Dipartimento. In
simili evenienze l'annullamento della decisione municipale ed il rinvio degli
atti per nuova decisione disposti dal Consiglio di Stato vanno qualificati di eccessivo
formalismo. La mancanza in cui è incorsa l'autorità municipale avrebbe potuto
essere sanata per mano del Governo, che si è invece limitato a rilevare
l'errore procedurale nel quale era incorso l'esecutivo comunale, senza
esprimersi sul merito della questione.
Gli atti vanno dunque ritornati al Consiglio
di Stato affinché, raccolto il preavviso mancante, si esprima sul merito della
questione, chinandosi in particolare sul problema della conformità di zona e su
quello ambientale. Ciò potrà essere correttamente effettuato soltanto dopo che
l'Esecutivo cantonale avrà chiarito la concretezza, la portata e la connessione
degli interventi che si intenderebbero realizzare sul fondo contermine no.
__________ con quelli qui in parola.
- Il ricorso
va dunque accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato. La tassa di giustizia
è posta a carico dei resistenti in solido (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 1 LPT; 1, 4-11 e 50 LE, 3 RALE;
1 segg. PAmm
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 17 novembre 1999, no. 4792,
del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. Gli atti sono ritornati a tale autorità
affinché proceda ai sensi del consid. 4.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della
Comunione dei comproprietari del Condominio __________ e di __________ in
solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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