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Numero d'incarto:
52.1999.299
Data decisione, Autorità:
30.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00299
Lugano
30 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 novembre 1999 di
rappr. da: arch. __________,
Contro
la decisione 13 ottobre 1999 del Consiglio di Stato
(n. 4302) che nega all'insorgente il permesso di dissodare 1300 mq della
part. n. __________ RF di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
1971 il ricorrente __________ ed i suoi genitori hanno acquistato la part. n.
__________ RF di __________ per costruirvi una casa di vacanza;
che, contrariamente alle aspettative, il
progetto non ha potuto essere realizzato, perché il Consiglio di Stato ha
respinto la domanda di dissodamento presentata dalla venditrice del fondo;
che il diniego dell’autorizzazione è stato
confermato dal Tribunale federale con sentenza del 1° dicembre 1972;
che, contando sull'inclusione del fondo
nella zona edificabile successivamente prospettata dall'autorità comunale, il
30 maggio 1983 il ricorrente ha presentato una nuova domanda per dissodare una
superficie boschiva di 1160 mq;
che il Consiglio di Stato ha respinto anche
questa domanda con decisione 13 gennaio 1987;
che il ricorso di diritto amministrativo,
inoltrato dall'insorgente contro questa decisione, è stato respinto dal
Tribunale federale con sentenza del 16 novembre seguente;
che la prevista attribuzione del fondo
all'adiacente zona edificabile non si è concretizzata, poiché il Consiglio di
Stato non ha approvato la relativa variante di PR;
che il 5 aprile 1999 __________ ha inoltrato
un'ulteriore domanda per disboscare una superficie di mq 1320 del suo fondo
allo scopo di costruirvi una casa d'abitazione;
che alla domanda si è opposta la Pro Natura,
rilevando l'assoluta mancanza dei presupposti per la concessione del permesso;
che, raccolti i preavvisi negativi della
Sezione della pianificazione urbanistica, dell'Ufficio protezione natura e
della Sezione forestale, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza con
decisione 13 ottobre 1999;
che il Governo ha in sostanza ritenuto
insoddisfatti i presupposti dell'art. 5 cpv. 2 LFo;
che contro la predetta decisione __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di
annullarla e di autorizzare il dissodamento;
che, rievocati i fatti sin qui riassunti,
l'insorgente pone in evidenza lo stato di avanzato degrado in cui verserebbe il
bosco, contesta le deduzioni delle istanze di preavviso, ricorda che a valle
del suo fondo è stato nel frattempo autorizzato un dissodamento per realizzare
un posteggio ed osserva che la prevista edificazione risponderebbe alla
necessità di migliorare l'attuale assetto ambientale;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono la Divisione dell'ambiente e la __________ con argomenti che verranno
discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 cpv. 2
LCFo, la legittimazione attiva del ricorrente certa (art. 43 PAmm) ed il
ricorso tempestivo (art. 46 PAmm);
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi emerge
chiaramente dalle tavole processuali: un sopralluogo non è quindi atto a
procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio;
che, come giustamente ricorda la Divisione
dell’ambiente nelle sue osservazioni, riallacciandosi alla giurisprudenza del
Tribunale federale, l’area forestale non va diminuita; il bosco deve essere
conservato quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e
ripartizione geografica; deve inoltre poter continuare a svolgere le sue
funzioni protettive, sociali ed economiche (art. 3 LFo DTF 117 Ib 327 consid.
2);
che i dissodamenti sono per principio
vietati (art. 5 cpv. 1 LFo); deroghe al divieto possono essere accordate
soltanto per gravi motivi, preponderanti rispetto all’interesse alla
conservazione della foresta e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:
(a) l’opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel
luogo previsto, (b) l’opera soddisfa materialmente alle condizioni della
pianificazione del territorio e (c) il dissodamento non comporta seri pericoli per
l’ambiente (art. 5 cpv. 2 LFo);
che interessi finanziari, quali uno
sfruttamento più redditizio del suolo o l’acquisizione di terreno a buon
mercato per scopi non forestali non sono considerati gravi motivi (art. 5 cpv.
3 LFo);
che nella concessione di permessi di
dissodamento occorre infine tenere debitamente conto delle esigenze di
protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo);
che la decisione sulla domanda di
dissodamento deve scaturire da un’accurata ponderazione degli interessi pubblici
e privati contrapposti, che non si limiti a considerare il dissodamento in
quanto tale, ma anche l’opera che verrà realizzata sulla superficie dissodata e
l’impatto che ne deriva all’ambiente (messaggio del CF del 29.6.88
accompagnante la LFo in FF 1988 III 155 seg.; DTF 117 Ib 325 consid. 2);
che nell’evenienza concreta è di meridiana
evidenza che i motivi addotti dall’insorgente non prevalgono su quelli riferiti
alla conservazione del bosco;
che la casa d’abitazione per la quale il
ricorrente sollecita nuovamente il permesso di dissodamento non risponde
affatto al requisito dell’ubicazione vincolata; anche se la procedura di rilascio
del permesso di costruzione non è stata esperita, si può sin d’ora affermare -
senza tema di smentita - che l’opera prevista non esige affatto di essere
realizzata in quel luogo a causa della sua destinazione;
che la manifesta inadempienza delle
condizioni poste dall’art. 24 cpv. 1 LPT permette di prescindere
dall’esperimento di una procedura di rilascio del permesso volta ad ossequiare
l’obbligo di coordinamento sancito dall’art. 25a LPT;
che, essendo l’area da dissodare esclusa dal
perimetro della zona edificabile e non essendo d’altro canto date le premesse
per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale retta dall’art. 24 cpv. 1 LPT,
ben si deve ritenere che non è nemmeno soddisfatto il requisito posto dall’art.
5 cpv. 2 lett. b LFo;
che la questione a sapere se il dissodamento
comporti o meno seri pericoli per l’ambiente può rimanere indecisa, poiché
anche se non dovesse comportarne, l’autorizzazione richiesta non potrebbe
essere concessa, non rimanendo comunque soddisfatte le altre condizioni
cumulativamente poste dall’art. 5 cpv. 2 LFo;
che all’accoglimento della domanda di
dissodamento ostano infine le esigenze di tutela della natura e del paesaggio,
che postulano l’integrale rispetto dei vincoli sanciti dalla zona di protezione
della zona dell’__________, alla quale è attribuito il fondo del ricorrente
(art. 5 cpv. 4 LFo);
che il permesso di dissodamento accordato
per un modico ampliamento del piccolo posteggio situato a valle del fondo del ricorrente
non permette a quest’ultimo di invocare con successo il principio della parità
di trattamento per ottenere l'autorizzazione a dissodare una superficie nove volte
maggiore per la costruzione di una casa d’abitazione;
che il ricorso, palesemente infondato, va
quindi senz’altro respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
del ricorrente;
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 5 LFo; 42 LCFo; 24 LPT; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondato
sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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