AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.288
Data decisione, Autorità:
22.08.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00288
Lugano
22 agosto
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 ottobre 1999 di
__________,
patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 21 ottobre 1999 del Dipartimento delle
opere sociali che respinge l'istanza dell'insorgente volta ad ottenere la
riammissione al libero esercizio della professione di farmacista;
vista la risposta 14 dicembre 1999 del Dipartimento
delle opere sociali;
preso atto della replica 10 gennaio 2000 del
ricorrente e della duplica 31 gennaio 2000 del Dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il dr.
__________, qui ricorrente, è titolare di una farmacia situata nel centro di
__________.
Agli inizi del 1993, il farmacista cantonale
aggiunto ha constatato che nel corso del 1992 il dr. __________ aveva acquistato
1206 g di anfetamina solfato, vendendoli senza tenere le dovute registrazioni.
L'inchiesta avviata dall'autorità penale in
collaborazione con quella di polizia sanitaria ha permesso di accertare che tra
il 1. aprile 1983 ed il 23 marzo 1993 il dr. __________ aveva acquistato e
venduto almeno 6936 g di sostanze stupefacenti, omettendo di registrare i
relativi movimenti negli inventari trasmessi alle competenti istanze di
controllo.
Destinatari dei prodotti così dispensati
sarebbero stati corridori ciclisti. Il prezzo sarebbe stato quello di listino.
Nell'agire del ricorrente non vi sarebbe quindi stato fine di lucro.
B. Per i fatti
summenzionati, il Dipartimento delle opere sociali ha sospeso il ricorrente a
titolo cautelare dall'esercizio della professione a far tempo dal 26 maggio
1996.
Con atto
d'accusa del 13 dicembre 1993 il Procuratore Pubblico, dal canto suo, l'ha
invece deferito davanti alla Corte delle Assise correzionali di Lugano per
infrazione aggravata alla LFStup. Reato per il quale il presidente di quella
Corte, con sentenza 14 giugno 1996, ha condannato il ricorrente alla pena di 18
mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni.
C. Preso atto
del giudizio penale e sentito il ricorrente, il 10 novembre 1996 la Commissione
di vigilanza sanitaria (CVS) si è espressa in favore di una revoca dell'autorizzazione
al libero esercizio della professione di farmacista a tempo indeterminato.
Raccolte le osservazioni formulate dal
ricorrente sul preavviso in questione, con decisione 14 marzo 1997 il
Dipartimento delle opere sociali (DOS) gli ha revocato l'autorizzazione al
libero esercizio della professione a tempo indeterminato.
D. Contro
questa risoluzione il dr. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che la revoca dell'autorizzazione venisse limitata
alla durata della sospensione cautelare.+
Con sentenza 9 maggio 1997 questo Tribunale
ha confermato il provvedimento impugnato, ritenendo che l'infrazione addebitata
al ricorrente fosse sicuramente tale da giustificare l'irrogazione della
sanzione più grave prevista dall'ordinamento disciplinare della LSan.
E. Il 18
settembre 1998 il dr. __________ ha chiesto al DOS di essere riammesso al
libero esercizio della professione di farmacista, annotando di adempiere tutti
i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione. Il
presupposto della buona reputazione - ha soggiunto - sarebbe dato dalle
risultanze del casellario giudiziale, ormai privo di iscrizioni.
Interpellata in merito, la Commissione di
vigilanza sanitaria si è espressa negativamente, reputando che l'istante non
garantisse a sufficienza lo svolgimento corretto e conforme alla legge dell'attività
di farmacista. La CVS ha motivato questa presa di posizione sottolineando che
negli ultimi anni il ricorrente non ha più seguito alcun corso di
formazione/aggiornamento e che nel giugno del 1997, nonostante la condanna
penale e la sanzione disciplinare inflittegli, ha venduto senza ricetta un farmaco
contenente principi attivi classificati nella lista B dell'UICM.
Con decisione 21 ottobre 1999 il DOS ha
fatto proprie le valutazioni della CVS, respingendo la domanda di riammissione.
F. Mediante
ricorso 29 ottobre 1999 il dr. __________ ha impugnato la predetta determinazione
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Il ricorrente ribadisce di soddisfare tutti
i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, compreso quello riferito
alla buona reputazione. Il casellario giudiziale ormai privo di iscrizioni dimostrerebbe
che durante il periodo di prova ha tenuto buona condotta. Le deduzioni opposte
operate dalla CVS sarebbero inammissibili, vuoi perché fondate su fatti banali
per i quali non è stato nemmeno sentito, vuoi perché riferite ad un
procedimento contravvenzionale che non lo riguarda siccome avviato nei confronti
della sola sorella, attuale titolare della farmacia.
G. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Dipartimento delle opere sociali, il quale ha
sollecitato la conferma della decisione impugnata con diffuse argomentazioni
che verranno discusse nei considerandi che seguono.
In sede
di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi,
allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 59 cpv. 5 LSan.
Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti senza procedere all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente in
sede di duplica, insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza
di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- La materia
dell'odierno contendere si concentra sul quesito a sapere se il dr. __________
gode di buona reputazione ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 lett. b LSan ed adempie
quindi tutti i requisiti per riottenere l'autorizzazione al libero esercizio
della professione di farmacista.
2.1. Il diritto federale non contempla
alcuna disposizione legale che definisca il concetto di "buona
reputazione" o indichi i criteri per accertarne gli estremi. Secondo la
giurisprudenza (DTF 104 Ia 187 consid. 2b), in generale la buona reputazione è
data dall'assenza di condanne penali iscritte a casellario giudiziale; non è
tuttavia escluso che anche in difetto di iscrizioni per intervenuta
cancellazione la reputazione di una persona possa risultare compromessa,
segnatamente nel caso in cui sia incorsa in reiterate contravvenzioni (DTF 100
Ia 189 consid. 5a).
Allorquando si tratta di stabilire se un
istante possiede la rinomanza positiva necessaria per poter essere ammesso
all'esercizio di una professione soggetta ad autorizzazione, non è detto che
l'autorità preposta al rilascio del permesso sia tenuta ad apprezzare la
situazione soltanto dal profilo formale, riferendosi esclusivamente alle
risultanze del casellario. Può anche valutare in maniera concreta e in
applicazione del principio della proporzionalità se la condotta del richiedente
è stata censurabile al punto da farlo apparire inidoneo all'esercizio
dell'attività per cui postula il permesso (RVJ 1996 p. 29 e rinvii). L'autorità
competente può quindi rifiutare l'autorizzazione ad una persona che ha tenuto
un comportamento personale e professionale suscettibile di privarla della
fiducia indispensabile per l'esercizio della sua professione e si è dimostrata
indegna dell'affidamento che il pubblico e le autorità stesse ripongono in
coloro che operano in quel settore (cfr. DTF 111 Ia 101 consid. 5c).
Confrontata con una domanda di riammissione
conseguente ad una misura di revoca dell'autorizzazione, l'autorità cantonale gode
di un ampio potere di apprezzamento nel valutare la ritrovata buona reputazione
del richiedente. In quest'ambito, non solo può pretendere che il postulante si
sia astenuto dal commettere trasgressioni dopo l'adozione del provvedimento, ma
può esigere addirittura che agli abbia a provare positivamente di aver cambiato
mentalità e di aver riacquisito le qualità morali richieste dall'esercizio
della professione (Martin-Achard, La discipline des professions libérales, RDS
1951 p. 293/4 e giurisprudenza federale ivi citata).
2.2. In Ticino, per ottenere (o riottenere)
l'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria occorre tra l'altro
godere di buona reputazione (art. 56 cpv. 1 Lett. b LSan). Tale requisito,
specifica il cpv. 4 della medesima norma, è documentato dall'estratto del
casellario giudiziale, riservato l'art. 59 cpv. 1 e "… ulteriori
accertamenti da parte dell'autorità competente". Queste ultime
precisazioni lasciano chiaramente intendere che la reputazione dell'operatore
sanitario che postula l'autorizzazione non viene necessariamente valutata in
base al solo estratto del casellario giudiziale. Altri elementi di giudizio
possono entrare in linea di conto, segnatamente eventuali misure di revoca
pronunciate in altri Cantoni (art. 59 cpv. 1 LSan) e tutto quanto di rilevante
circa il comportamento del richiedente dovesse giungere a conoscenza del DOS in
esito ad opportune indagini (art. 56 cpv. 4 in fine LSan).
2.3. L'estratto del casellario giudiziale
allegato alla domanda di riammissione al libero esercizio della professione di
farmacista del dr__________ non presenta nessuna iscrizione, poiché la pena
irrogatagli nel 1996 è stata cancellata trascorso il periodo di prova di 2 anni
fissato nella sentenza di condanna (cfr. art. 41 cifra 4 CP). Il DOS ha
nondimeno respinto l'istanza, accreditando l'opinione della CVS secondo la
quale il richiedente non sarebbe in grado di garantire il corretto esercizio
dell'attività di farmacista essendo incorso, nel 1997, in un'ulteriore
infrazione.
Il fatto evocato dall'autorità si riferisce
alla vendita senza ricetta di un farmaco contenente principi attivi
classificati nella lista B dell'UICM. Stando alla denuncia inoltrata al
Farmacista cantonale dalla diretta interessata, nel giugno del 1997 il dr.
__________ ha personalmente venduto alla signora __________. di __________ due
sacchetti contenenti ciascuno 50 capsule anonime di un preparato dietetico/dimagrante
che alle analisi, in seguito ordinate dalla stessa acquirente, è risultato
essere composto da benzodiazepine, amfepramone e fenfluramina, ovvero prodotti
dispensabili unicamente dietro prescrizione medica. Questo accadimento ha dato
luogo ad un procedimento contravvenzionale nei confronti della sorella del
ricorrente, gerente responsabile della farmacia, la quale ha ammesso l'infrazione
attribuendola ad uno scambio di persona ed è stata punita con una multa di fr.
1'000.- rimasta incontestata.
Resosi conto che il diniego
dell'autorizzazione si fonda essenzialmente su quell'episodio siccome
oggettivamente suscettibile di pregiudicare la sua reputazione, in questa sede
l'insorgente eccepisce una violazione del diritto di essere sentito e banalizza
l'accaduto, generatore di una procedura che non lo ha minimamente coinvolto a
dimostrazione della sua totale assenza di colpa. Il dr. __________ dimentica
tuttavia a seguito della revoca dell'autorizzazione del 1996 il suo statuto
professionale, dal profilo della LSan, corrisponde in tutto e per tutto a
quello di un semplice aiuto di farmacia, operatore sanitario senza attività indipendente
(art. 62 LSan) che lavora sotto la direzione, la sorveglianza e la
responsabilità diretta del farmacista gerente.
Quest'ultimo risponde personalmente di
eventuali disattenzioni alla legge sanitaria commesse dai suoi ausiliari (cfr.
art. 62 cpv. 3 LSan e 47 cpv. 3 Regolamento concernente l'esercizio delle arti
sanitarie maggiori). Non v'è quindi da stupirsi se il dr. __________ non ha
subito una procedura contravvenzionale per aver venduto ad una sconosciuta
priva di ricetta medica un preparato a base di principi attivi classificati
nella lista B dell'UICM. Per l'accaduto il DOS ha perseguito e punito la
sorella, gerente responsabile della farmacia, la quale ha riconosciuto i fatti
costitutivi di infrazione rendendo così superflua l'audizione testimoniale del
ricorrente. Questo non significa tuttavia che l'autorità cantonale debba
ignorare l'episodio e non ne possa anzi tener conto nell'ambito del giudizio di
valore che è chiamata rendere in ordine alla reputazione di colui che le ha
chiesto di essere riammesso al libero esercizio della professione di
farmacista. In effetti, il preparato dispensato all'occasionale cliente
sprovvista di prescrizione medica non era un innocuo prodotto dietetico, ma un
composto di sedativi/ipnotici e anoressigeni di tipo anfetaminico. A
prescindere dal suo grado di gravità, che qui non occorre approfondire,
l'avvenimento incontestato dal ricorrente per quel che riguarda la materialità
dei fatti, è sintomatico della superficialità e della disinvoltura con la quale
il dr. __________ ha continuato ad operare nella sua farmacia a dispetto della
condanna penale e del provvedimento amministrativo inflittigli in passato. Ma
soprattutto è indicativo della mancanza di un qualsiasi cambiamento
nell'attitudine e nella mentalità dell'interessato, cui a suo tempo era stata
imputata una preoccupante carenza dal profilo delle qualità etiche e
professionali richieste ad un farmacista.
A torto il ricorrente eccepisce una lesione
del diritto di essere sentito nella misura in cui il DOS ha omesso di
informarlo che la vicenda del 1997 era stata presa in considerazione dalla CVS
per emettere un preavviso negativo circa l'accoglimento della domanda di
riammissione, da un lato, e di raccogliere le sue osservazioni a riguardo,
dall'altro. In effetti, la doglianza si avvera chiaramente infondata ove solo
si consideri che prima di emanare la decisione impugnata il Dipartimento ha
domandato al patrocinatore del ricorrente se desiderava una copia di tutti i
pareri raccolti presso varie istanze (Ufficio del Farmacista cantonale, Ufficio
del Medico cantonale, Ordine dei farmacisti del Canton Ticino, Ministero
pubblico, Tribunale penale cantonale, CVS) per un'eventuale presa di posizione
in merito e questi vi ha rinunciato.
Se ne deve concludere che il DOS non è
incorso in violazioni delle garanzie procedurali del ricorrente. Ritenendo che
l'istante non assicurasse a sufficienza lo svolgimento corretto e conforme alla
legge dell'attività di farmacista non ha neppure abusato della latitudine di
giudizio che gli va riconosciuta nel valutare, in capo alla persona postulante
la riammissione al libero esercizio della professione di farmacista, la
sussistenza del requisito della buona reputazione di cui all'art. 56 cpv. 1
lett. b LSan.
- Sulla
scorta di quanto precede il gravame dev'essere respinto con la conseguente
conferma della risoluzione impugnata.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 41 CP; 56, 59, 62 LSan; 47 Regolamento
concernente l'esercizio delle arti sanitarie maggiori; 3, 18, 28, 60 e 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese e
la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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