Procurement bid correction did not justify exclusion

52.1999.264Übriges Gericht13.10.1999Partially Granted

Zusammenfassung

A bidder challenged its exclusion from a hospital procurement after a handwritten correction in a unit price was deemed inadmissible. The Administrative Court held that the correction was a clear clerical rectification made before submission, so exclusion was excessive formalism and disproportionate. The appeal was therefore upheld to the extent that the exclusion decision was annulled and the matter remanded to the contracting authority for a new award decision. However, the court refused to award the contract directly to the appellant. Costs and party compensation were shared equally between the contracting authority and the successful bidder.

Regest

Art. 11 CIAP; Art. 15 CIAP; § 24 DirCIAP; excessive formalism and proportionality in public procurement: a clearly identifiable correction of a clerical pricing error in a tender offer, made before submission, does not as such justify exclusion. The procurement authority must distinguish between impermissible post-deadline alterations and permissible rectification of obvious drafting errors. The risk of later manipulation can be neutralized by procedural safeguards after opening of the bids. Exclusion is unlawful where it is unsupported by a sufficiently weighty protected interest (consid. 2-3). The reviewing court may annul the exclusion and remit the matter, but may not itself substitute the contracting authority in the selection of the economically most advantageous offer (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1999.264

Data decisione, Autorità: 13.10.1999, TRAM

Incarto n. 52.1999.00264

Lugano 13 ottobre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenutosi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 settembre 1999 della


patr. da: avv. __________

contro

la decisione 10 settembre 1999 con cui il consiglio di amministrazione dell'Ente Ospedaliero Cantonale ha deliberato alla __________ le opere di rivestimento di pavimenti e pareti dell'ala est dell'ospedale regionale __________ di __________;

viste le risposte:

  • 1° ottobre 1999 della __________;

  • 6 ottobre 1999 dell'Ente Ospedaliero Cantonale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con bando apparso sul FU del __________ la direzione dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha messo a concorso le opere di rivestimento dei pavimenti e delle pareti dell'ala est dell'Ospedale __________ di __________, di cui è in atto la ricostruzione.

Il bando pubblicato si richiamava al concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP).

Al concorso hanno partecipato cinque ditte, fra cui la ricorrente __________ di __________ con un'offerta di fr. 287'635.60 e la __________ di __________ con una di fr. 289'610.40.

B. Con decisione 10 settembre 1999 il consiglio d'amministrazione dell'EOC ha deliberato i lavori alla __________. L’offerta della ricorrente è stata scartata siccome inficiata da una correzione del prezzo unitario esposto alla posizione 651.001 del modulo d'offerta.

C. Contro la predetta risoluzione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che i lavori le vengano aggiudicati.

L'insorgente nega che la correzione suindicata costituisca un valido motivo per escluderla dal concorso. A suo avviso, il provvedimento sarebbe viziato da formalismo eccessivo.

D. Il ricorso è avversato dall'EOC, che sottolinea l'inammissibilità della correzione. L’estromissione dal concorso non costituirebbe un formalismo eccessivo, ma una cautela doverosa, volta ad evitare che le offerte vengano manomesse dopo la loro apertura nell'ambito della procedura di verifica.

Ad identica conclusione perviene la __________, limitandosi a rilevare di aver già preso disposizioni in vista dell'esecuzione dei lavori previsti.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 7 cpv. 2 e 15 CIAP e 4 DLACIAP. Il valore globale delle commesse riferite alla ricostruzione dell'ala est dell'Ospedale __________ di __________ supera infatti abbondantemente il valore soglia di fr. 9'575'000.-- fissato dall'art. 7 cpv. 1 CIAP (BU 1998, 410; cfr. STA 27.10.1997 in re __________). La legittimazione attiva della ricorrente, partecipante al concorso e quindi direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP) è dunque ricevibile in ordine.

Data la natura della contestazione, il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

  1. 2.1. Il CIAP non contiene particolari disposizioni volte a disciplinare la forma e le modalità di redazione delle offerte. Il § 21 delle direttive d’esecuzione (DirCIAP) si limita a stabilire che l’offerta completa deve essere inoltrata per iscritto.

E' comunque certo che le offerte devono essere allestite in modo chiaro ed univoco al fine di permetterne un raffronto oggettivo, assicurando così la parità di trattamento fra i concorrenti e consentendo l'aggiudicazione all’offerente economicamente più vantaggioso. Certo è pure che le offerte non possono essere modificate dopo la loro apertura (art. 11 lett. c CIAP). Vengono unicamente corretti errori evidenti, quali errori aritmetici o di ortografia (§ 24 cpv. 2 DirCIAP). Certo è infine che la correzione dell’offerta prima del suo inoltro non è annoverata fra i motivi di esclusione previsti dal § 23 DirCIAP.

2.2. Costituisce eccesso di formalismo l’applicazione rigorosa di norme procedurali che non appare giustificata da un interesse degno di protezione, che risulta fine a se stessa o che complica in modo insostenibile l’attuazione del diritto sostanziale (DTF 115 Ia 17, 112 Ia 308 e rimandi; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 80 B IV; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I N. 138).

  1. Nel caso in esame, il modulo d'offerta prevedeva alla posizione 651.001 (pag. 30) la fornitura e la messa in opera di 10 m di profilo d’alluminio tra due diversi tipi di rivestimento. Nella colonna riservata al prezzo unitario, scritto con inchiostro nero dalla stessa mano che ha compilato il modulo, figura esposto un prezzo di fr. 20.--. Accanto a questa indicazione v'è una macchia formata da ripetuti tratteggi ravvicinati, apposti con la stessa penna ad inchiostro nero. Sotto questa macchia, in controluce, si intravvede uno zero, che sembra preceduto dalla cifra "1 ". Nella colonna adiacente, scritto con la stessa penna ad inchiostro nero e con la stessa grafia, è invece esposto un prezzo di fr. 200.--; importo, che corrisponde al prodotto del quantitativo previsto (10 m), moltiplicato per il prezzo unitario (fr. 20.-) rettificato nel modo appena illustrato.

L’insieme delle circostanze porta a concludere che la predetta macchia nera sia stata apposta da chi ha compilato il modulo al semplice scopo di cancellare un prezzo esposto per errore. L’assenza di correzioni al prezzo totale di fr. 200.- indicato nella colonna adiacente permette di ritenere che la rettifica sia stata apportata prima dell’inoltro dell’offerta. Nulla indica che il modulo d’offerta sia stato manomesso dopo la scadenza del concorso.

Su preavviso dell’Ufficio appalti e lavori sussidiati, il consiglio d’amministrazione dell'EOC ha comunque ritenuto che la correzione apportata costituisse un vizio tale da pregiudicare irrimediabilmente la validità dell’offerta inoltrata dalla __________. Di conseguenza l’ha scartata. In sede di osservazioni al ricorso il committente ha giustificato il provvedimento con l'esigenza di garantire la correttezza del concorso, escludendo qualsiasi sospetto di manomissione delle offerte nella fase che segue la loro apertura.

La decisione pecca di formalismo eccessivo e disattende al tempo stesso il principio di proporzionalità.

Nelle circostanze del caso concreto, l'esigenza di assicurare uno svolgimento della procedura di concorso conforme ai principi sanciti dall’art. 11 CIAP non costituisce in effetti un motivo sufficiente per estromettere un’offerta che presenta una semplice correzione di natura redazionale, volta a rettificare in modo chiaro ed univoco un’erronea indicazione di prezzo. Vero è che la procedura di concorso deve essere disciplinata in modo da escludere qualsiasi possibilità di alterare le offerte dopo la loro apertura. Questa esigenza non rende tuttavia necessaria ed inevitabile l'estromissione delle offerte che presentano correzioni di semplici errori di scritturazione. Per scongiurare il pericolo di eventuali, illecite manomissioni delle offerte dopo la loro apertura è invero sufficiente conservarle in luogo sicuro, apponendovi un contrassegno (timbro, punzonatura) prima di sottoporle a verifica.

Riservato il caso, che qui non ricorre, in cui la documentazione del concorso allestita dal committente mette a disposizione dei partecipanti un apposito modulo per le correzioni, negare ai concorrenti la possibilità di procedere a rettifiche come quella in esame significherebbe d’altra parte costringerli a procurarsi un nuovo modulo d'offerta ogni qualvolta incorrono in un errore di scritturazione o di calcolo nella compilazione dello stesso. Conseguenza, questa, che appare, da un lato eccessiva per rapporto ai termini generalmente brevi fissati dai concorsi per l’inoltro delle offerte e, dall’altro, inidonea a conseguire lo scopo divisato, considerato che non è comunque atta a precludere ad eventuali malintenzionati la possibilità di sostituire l’intero documento, anziché manomettere quello inoltrato.

Non essendo sorretta da un interesse sufficientemente degno di protezione, l'estromissione dal concorso dell’offerta inoltrata dalla ricorrente, corretta in modo chiaro ed univoco, non può pertanto essere tutelata.

  1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto nella misura in cui postula l'annullamento della controversa delibera e della pregressa decisione di escludere l'insorgente dall'aggiudicazione. Non potendo questo tribunale sostituirsi al committente nell’esercizio delle prerogative che gli competono in ordine alla scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, va invece respinta la richiesta di attribuire alla ricorrente i lavori messi a concorso.

  2. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'EOC e della resistente __________ in ragione di metà ciascuno.

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 21 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 Pamm.

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. di conseguenza:

1.1. la decisione 10 settembre 1999 del consiglio d'amministrazione dell'EOC è annullata.

1.2. gli atti sono rinviati al consiglio d'amministrazione dell'EOC per nuova decisione.

  1. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è posta a carico dell'EOC e della __________ in ragione di metà ciascuno.

  2. L’EOC e la __________ rifonderanno fr. 800.- alla ricorrente in ragione di metà ciascuno a titolo di ripetibili.;

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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