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Numero d'incarto:
52.1999.234
Data decisione, Autorità:
05.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00234
Lugano
5 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 13 settembre 1999 di
__________,
Contro
le
decisioni 25 agosto 1999 (ni 3362 , 3376) con cui il Consiglio di Stato ha
respinto le impugnative presentate dall’insorgente avverso le decisioni 7 e
27 maggio 1999 con cui il Consorzio depurazione acque __________ e dintorni
lo ha dapprima sospeso dalla carica di capo esercizio IDA e poi licenziato;
richiamato l’art. 48 PAmm,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ è stato
assunto quale Capo esercizio presso il Consorzio depurazione acque __________ e
dintorni (di seguito __________) il 1° ottobre 1998;
che con decisione 7 maggio
1999 la commissione del personale del __________ ha deciso l’apertura di
un’inchiesta amministrativa nei suoi confronti e lo ha contemporaneamente
sospeso dalle proprie incombenze fino al termine della stessa;
che con decisione 27
maggio 1999 la Delegazione consortile, ratificando la proposta della
Commissione del Personale del __________, ha licenziato il ricorrente a far
tempo dal 30 giugno 1999;
che le predette decisioni
sono state confermate dal Consiglio di Stato con giudizio del 25 agosto 1999;
che con ricorso 13
settembre 1999 __________ insorge contro le predette risoluzioni governative
chiedendo a questo Tribunale di esaminare la legittimità della nomina a
direttore del __________ di tale __________;
considerato, in
diritto
che giusta l’art. 48 PAmm
l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere
con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile
o manifestamente infondato;
che, contro le decisioni
della delegazione consortile è dato ricorso al Consiglio di Stato e in seconda
istanza al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga
altrimenti dichiarandole definitive (art. 32 Lcons. e 208 cpv. 1 LOC);
che, in concreto, le
decisioni governative che hanno avallato le decisioni del CDAM in merito alla
sospensione e al successivo licenziamento dell’insorgente sono dunque di
principio appellabili a questo Tribunale;
che tuttavia il
ricorrente, pur aggravandosi davanti a questo Tribunale contro le predette
risoluzioni, non contesta il ben fondato delle stesse; chiede invero unicamente
di poter conoscere la retribuzione e le modalità con cui tale __________ è
stato nominato direttore del __________;
che le richieste formulate
dall’insorgente esulano pertanto completamente dall’oggetto delle decisioni
avversate, non concernendo, come già anticipato, la legittimità della
sospensione e del licenziamento, ma soltanto la nomina a direttore del medesimo
consorzio;
che, stando così le cose,
il ricorso risulta inammissibile;
che la tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza;
visti
gli art. 28, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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