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Numero d'incarto:
52.1999.198
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00198
Lugano
30 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 luglio 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________,
contro
la
decisione 16 giugno 1999, no. 2585, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 aprile
1999 con cui il municipio di __________ ha rilasciato la licenza in variante
per la formazione di un cordolo in cemento sulla soletta del balcone di uno
stabile riattato (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 9 febbraio 1998 il
municipio di __________ ha rilasciato a __________ il permesso di ristrutturare
un vecchio stabile abitativo situato nel nucleo del villaggio (part. no.
__________ RFD; zona NV). L'intervento prevedeva fra l'altro di abbassare di
circa 10 cm la quota del balcone esistente sulla facciata S a livello del primo
piano, riducendone la lunghezza, ma mantenendo lo spessore della soletta in cemento
armato (circa 15 cm).
In sede d'esecuzione dei lavori la ricorrente si è scostata
in più punti dai piani approvati, applicando fra l'altro sul filo esterno della
soletta del balcone in questione un cordolo in cemento armato alto circa 15 cm.
B. Con decisione 16 aprile 1999
il municipio ha autorizzato tutte le modifiche apportate al progetto approvato
ad eccezione di quella relativa al cordolo suddetto, per il quale ha negato la
licenza in sanatoria, ordinandone la rimozione.
C. Con giudizio 16 giugno 1999
il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di ripristino, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'insorgente.
Confermato il diniego del permesso a posteriori, il Governo
ha escluso che l'ordine di demolizione disattendesse il principio di proporzionalità.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme all'ordine di demolizione.
Riassunti i fatti, l'insorgente ripropone in questa sede le
censure sollevate senza successo in prima istanza, sottolineando la
sproporzione che a suo avviso sussisterebbe fra l'intervento di rettifica
ordinato ed il vantaggio che ne deriverebbe.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio, che non formulano particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dagli art. 21 e 45 LE. La legittimazione
attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento
censurato, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e del balcone in contestazione
emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate all’incarto.
L’assunzione delle prove genericamente sollecitate dall’insorgente non appare
quindi atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di nuovi fatti
rilevanti per il giudizio.
- 2.1. L’art. 38 cpv. 1 NAPR
di __________ esige che nella zona del nucleo del villaggio siano salvaguardati
i valori architettonici e ambientali tradizionali. Ogni intervento, soggiunge
il seguente capoverso, dovrà essere fondato su criteri conservativi nel rispetto
delle caratteristiche ambientali (cpv. 2 lett. a). Riattazioni e trasformazioni
dovranno essere contenute nei limiti delle volumetrie e delle tipologie
esistenti (cpv. 2 lett. b).
Per i balconi è in particolare richiesto il ripristino della
struttura e dei materiali originali. Vale inoltre un divieto assoluto di
costruire balconi in cemento armato (cpv. 3 lett. d).
La norma in esame conferisce al municipio un ampio margine
discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell’autorità di
ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi della violazione del
diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere.
2.2. Nell’evenienza concreta, il diniego della licenza in
sanatoria per il cordolo in cemento armato applicato lungo il filo esterno del
balcone regge perfettamente alle critiche dell’insorgente. Negando il permesso
a posteriori per quest’opera il municipio non ha affatto abusato del potere
d’apprezzamento che l’art. 38 cpv. 2 lett. a NAPR gli conferisce in ordine all’esigenza
di fondare ogni intervento su criteri conservativi. La valutazione espressa
dall’autorità comunale appare perfettamente sostenibile. A maggior ragione se
si considera che l’art. 38 cpv. 3 lett. d NAPR, relativo ai balconi, esige
esplicitamente il ripristino della struttura e dei materiali originali.
Presupposto, questo, che il cordolo in contestazione - inesistente prima d’ora
- manifestamente non soddisfa.
Le esigenze d’ordine tecnico prospettate dall’insorgente non
giustificano una diversa conclusione. Il vecchio balcone reggeva senza alcun
cordolo e se la statica doveva essere migliorata, sarebbe bastata
l’applicazione di una semplice mensola.
- 3.1. Giusta l'art. 43 LE il
municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in
contrasto insanabile con la legge, tranne nel caso in cui le differenze siano
minime e senza importanza per l'interesse pubblico.
Il principio di legalità e quello di uguaglianza esigono che
le costruzioni realizzate senza autorizzazione in contrasto con il diritto
materiale siano per principio fatte rettificare o demolire (RDAT 1979, N. 77;
Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 43 LE, N. 1277). Ammettere il contrario
significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione
e suscitare l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne
il rispetto (DTF 100 I a 348).
Non tutte le violazioni materiali richiamano comunque
l'adozione di misure di ripristino. Eccezioni si giustificano soprattutto per tenere
conto del principio di proporzionalità. Violazioni materiali di minima entità e
senza rilevanza per l'interesse pubblico o per quello del vicino possono quindi
essere eccezionalmente tollerate quando la demolizione o la rettifica
risulterebbero contrarie al principio di proporzionalità.
3.2. L’intervento abusivo, in concreto, non è certamente
irrilevante. È ben vero che il cordolo in questione è alto solo 15 cm in
altezza. È però altrettanto vero che si estende per tutta la lunghezza del
balcone (m 6.50), incidendo in misura oltremodo significativa sull’estetica di
tale manufatto, al quale conferisce un aspetto tozzo e massiccio, del tutto
estraneo alla tipologia di questo genere di opere.
La violazione materiale posta in essere dalla ricorrente non
è quindi di minima entità. L’interesse pubblico a rettificare l’abuso commesso
non è d’altra parte di trascurabile importanza.
L’ordine di ripristino non disattende pertanto il principio
di proporzionalità. Gli oneri e gli inconvenienti che arreca alla ricorrente
non permettono di giungere a conclusioni a lei più favorevoli. L’interesse
pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto prevale su quello
privato della ricorrente al mantenimento di un’opera realizzata in contrasto
con il permesso ricevuto.
- Infondate sono le censure
di disparità di trattamento sollevate dalla ricorrente.
La parità di trattamento nell’illegalità può infatti essere
invocata con successo soltanto in casi del tutto particolari. Il principio di
legalità dell’amministrazione prevale di regola su quello della parità di
trattamento. Eccezioni sono ammesse soltanto nel caso in cui venga dimostrata
l’esistenza di una prassi contraria alla legge, che l'autorità non intende
abbandonare (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed.,
N. 71 B i seg.). Ipotesi, questa, che in concreto non si verifica minimamente,
non essendo per nulla dimostrato che il municipio abbia rilasciato altre
autorizzazioni per la posa di cordoli lungo il filo esterno dei balconi del
nucleo o abbia tollerato simili manufatti realizzati abusivamente.
- In esito alle
considerazioni che precedono il giudizio governativo va quindi confermato,
siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 43 cpv. 1 e 45 LE; 38 NAPR __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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