AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.177
Data decisione, Autorità:
04.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00177
Lugano
4 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 giugno 1999 di
__________, __________,
Contro
la
risoluzione 26 maggio 1999 (n. 2278) con cui il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso 25 marzo 1999 degli insorgenti avverso i conti consuntivi
relativi all'anno 1998 approvati dall'assemblea parrocchiale di __________
nella seduta dell'11 marzo 1999;
viste le risposte:
-
21 giugno 1999 della __________ di
__________;
-
30 giugno 1999 del Consiglio di
Stato;
-
1º luglio 1999 del Consiglio
Parrocchiale della Parrocchia di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'assemblea parrocchiale di
__________ é stata convocata in seduta ordinaria il giorno 11 marzo 1999 per
deliberare, tra l'altro, sui conti consuntivi relativi all'anno 1998. Durante
l'esame di questa trattanda la signora __________ ha chiesto perché non erano
stati presentati i conti del beneficio cappellanico __________. Appoggiandosi
al decreto vescovile 15 febbraio 1975 relativo all'amministrazione del
beneficio in rassegna, il presidente del consiglio parrocchiale ha spiegato che
l'approvazione dei conti relativi allo stesso non erano di competenza dell'assemblea
parrocchiale. I conti sono quindi stati approvati, così come presentati, con 3
voti favorevoli, 13 astenuti (tra cui 6 membri del consiglio parrocchiale) e
nessun contrario.
B. a) Il 25 marzo 1999
__________ e __________ hanno impugnato a titolo cautelativo l'approvazione dei
conti consuntivi della parrocchia riferiti al 1998 innanzi al Consiglio di Stato,
sostenendo che non erano stati presentati i conti relativi al beneficio cappellanico
__________, in violazione degli art. 1 e 5 del regolamento parrocchiale.
b) Con risoluzione 4 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame, per il motivo che il beneficio cappellanico in discussione
costituiva un ente giuridico autonomo.
C. Con impugnativa 16 giugno
1999 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale avverso la
risoluzione governativa anzidetta, ribadendo le stesse censure.
Il consiglio parrocchiale, il Consiglio di Stato così come la
Curia vescovile hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Delle rispettive tesi si dirà, più in dettaglio, nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2
LLCC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei
ricorrenti, cittadini attivi cattolici apostolici domiciliati nel territorio
della parrocchia, certa (art. 209 lett. a LOC per analogia). L'impugnativa é
dunque ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Giusta l'art. 18 LLCC
sono di competenza dell'assemblea parrocchiale: la nomina del parroco o
vice-parroco (lett. a), la nomina del Consiglio parrocchiale (lett. b),
l'alienazione o commutazione di beni stabili appartenenti alle chiese
parrocchiali o vice-parrocchiali (lett. c), le deliberazioni relative ad
intraprendere o stare in lite; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con o
senza ipoteca, a carico dei beni parrocchiali o vice-parrocchiali (lett. d),
l'esame e l'approvazione annuale dei conti della parrocchia (lett. e). Le
deliberazioni di cui alle lettere c) e d) sono nulle senza il consenso
dell'Ordinario (art. 18 § 2 LLCC). Dispone inoltre l'art. 19 LLCC che i conti
della parrocchia devono essere trasmessi, anno per anno, all'Ordinario per approvazione.
2.2. Giusta l'art. 1 del regolamento parrocchiale di __________,
in vigore dal 14 maggio 1982, l'amministrazione parrocchiale comprende i
seguenti enti: chiesa parrocchiale, beneficio parrocchiale, legato parrocchiale
(lett. a) e beneficio cappellanico __________ (lett. b). L'art. 5 del
regolamento assegna invece all'assemblea, tra l'altro, la competenza di
discutere e deliberare sui conti dell'anno scaduto il 31 dicembre precedente
(lett. a).
2.3. I ricorrenti sostengono che i conti del beneficio cappellanico
__________ devono essere approvati dall'assemblea parrocchiale. Per ammettere
la loro tesi é pertanto necessario che tali conti debbano essere classificati
tra quelli della parrocchia in applicazione degli art. 18 lett. e LLCC e 5
lett. a del regolamento parrocchiale. Al riguardo il Tribunale considera quanto
segue.
- 3.1. Con testamento
olografo di data 1 aprile 1853 il sacerdote __________ fu __________ di
__________ costituì a carico dei suoi beni stabili posti nel comune di
__________ una cappellanìa festiva, consistente nell'onere (principale) di celebrare
delle messe festive dietro compenso (elemosina) di fr. 2.-- ed eventualmente
fr. 3.-- da prelevare dai redditi di tale sostanza (cfr. per maggiori dettagli
la copia del testamento, doc. 1. prodotto dalla Curia vescovile). Tale ufficio
venne svolto dal parroco pro tempore di __________, al quale vennero anche
attribuiti gli utili derivanti dall'amministrazione della relativa sostanza.
Scemando questi ultimi, a partire dell'anno 1933 la Curia vescovile concesse
una drastica riduzione dell'ufficio a 6 messe feriali (cfr. doc. 2 prodotto
dalla Curia vescovile). Adeguata la congrua e venduti alcuni terreni di
pertinenza del beneficio, che procurarono un incremento del suo reddito,
valendosi delle facoltà conferite dalla __________, in data 15 febbraio 1975 l'Ordinario
diocesano decretò quanto segue: 1. l'amministrazione di tutta la dote del beneficio
cappellanico __________ veniva assegnata al consiglio parrocchiale di
__________ unitamente al parroco o economo spirituale pro tempore; 2. gli oneri
del beneficio venivano rivalutati in 70 messe annue, da compensare mediante il
versamento di un'offerta di fr. 10.-- cadauna; 3. la destinazione della rimanenza
del reddito, dedotti gli oneri fiscali ed il 10% quale riserva per la
manutenzione, doveva essere stabilita da parte dell'Ordinario stesso, nel
rispetto delle disposizioni del fondatore; 4. gli amministratori del beneficio
erano tenuti a trasmettere annualmente all'Ordinario, per approvazione, i conti
d'esercizio (cfr. 4 prodotto dalla Curia vescovile).
3.2. Come ha rettamente rilevato la Curia vescovile nella
circostanziata e documentata risposta 21 giugno 1999, la cappellanìa festiva
istituita dal sacerdote __________ rappresenta un beneficio senza cura d'anime,
ovvero semplice, ai sensi del can. 1411 n. 5 del previgente codice di diritto
canonico, promulgato nel 1917 (cfr. inoltre sul concetto di beneficio in
generale e di cappellanìa ecclesiastica in particolare __________, Il diritto
ecclesiastico dello Stato del Cantone Ticino, 2.a ed., Lugano 1924, pag. 98
segg. e nota 134 a piè di pag. 103). Il beneficio, caratterizzato da un
complesso di beni destinati al mantenimento del titolare di un ufficio
ecclesiastico, é una persona giuridica tipo fondazione (cfr. Maspoli, ibidem; Finocchiaro,
Diritto ecclesiastico, Bologna 1986, pag. 211; inoltre can. 1409 del codice
1917). Tale istituto rientra nel cosiddetto sistema beneficiale, di antica
concezione, volto ad assicurare il sostentamento del clero e che, secondo il
nuovo codice di diritto canonico, promulgato nel 1983 (can. 1272), dovrà essere
gradualmente sostituito da un'amministrazione centralizzata diocesana (cfr.
sull'argomento Finocchiaro, op. cit., pag. 210 segg.). La sua esistenza è
riconosciuta dal diritto cantonale (art. 35 cpv. 1 della legge di applicazione
e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile 1911; art. 9 e 11 LLCC).
In tale veste il beneficio cappellanico __________ costituisce dunque un ente
autonomo e distinto rispetto alla corporazione parrocchiale: i suoi conti non
rientrano pertanto in quelli di quest'ultima e non devono di conseguenza essere
approvati da parte dell'assemblea parrocchiale in applicazione dell'art. 18
lett. e LLCC (o di qualche altra disposizione della LLCC) e 5 lett. a del
regolamento parrocchiale. L'art. 1 lett. b di quest'ultimo regolamento, secondo
cui l'amministrazione parrocchiale comprende anche il beneficio cappellanico in
rassegna, non permette di condurre ad un risultato diverso. Quanto affermato
attraverso la detta norma corrisponde in effetti a quanto stabilito dal vescovo
di Lugano mediante il sopraricordato decreto 15 febbraio 1975, ove al parroco
pro tempore è stato associato il consiglio parrocchiale nell'amministrazione
del beneficio: quest'ultima attività non include però l'approvazione dei conti.
Il fatto infine, asserito dai ricorrenti, secondo cui il consiglio parrocchiale
presentò i conti del beneficio in rassegna relativi sino all'esercizio 1993
(non é dato di sapere se furono oggetto di approvazione o meno), non permette
di mutare le anzidette conclusioni.
- La risoluzione governativa
merita dunque conferma. La tassa di giudizio deve essere posta a carico degli
insorgenti in solido (art. 28 PAmm), i quali sono altresì condannati a
rifondere alla parrocchia, assistita da un legale, delle ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
viste
le disposizioni di legge sopraricordate
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio e le
spese, per complessivi fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti in
solido, i quali sono inoltre condannati a rifondere alla parrocchia di
__________ identico importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster