AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.155
Data decisione, Autorità:
02.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00155
Lugano
2 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 25 maggio 1999 di
__________,
rappr.
dal __________,
Contro
la
risoluzione 4 maggio 1999 (n. 1901) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 gennaio 1999
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
in materia di decadenza del permesso di domicilio;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ (1959),
cittadino spagnolo, è entrato in Svizzera il 27 settembre 1963 (canton Ginevra)
quale dimorante. In seguito le autorità ginevrine lo hanno posto al beneficio
di un permesso di domicilio. Il 4 ottobre 1984 egli si è trasferito in Ticino.
Il 9 novembre 1987 l'allora Dipartimento di polizia lo ha autorizzato a prendere
domicilio nel nostro cantone per vivere insieme a __________ con la quale ha
avuto due figli: __________ (6 novembre 1984), riconosciuto il 29 luglio 1985,
e __________ (26 dicembre 1987). L'ultimo termine di controllo del suo permesso
è stato fissato al 4 ottobre 1996. La convivenza con la sua compagna è cessata
nel 1989. Il ricorrente, tossicodipendente, è oggi in cura per una malattia immunodepressiva
(AIDS).
b) Durante il suo soggiorno in Svizzera, precisamente a
partire dal 1977, __________ ha interessato più volte le autorità di polizia e
giudiziarie penali ginevrine e ticinesi (segnatamente per violazione alla LStup).
Dal 1994 egli è inoltre costantemente a carico dell'assistenza pubblica per
complessivi fr. 143'852.35 e riceve mensilmente un anticipo di fr. 670.– per il
pagamento della pigione e fr. 850.– per sostentamento, oltre alla garanzia degli
oneri cassa malati (stato al 17 settembre 1998). Da quando risiede in Ticino,
il ricorrente è stato pure ammonito in tre occasioni dall'autorità competente
in materia di stranieri.
B. Il 18 agosto 1998 il
ricorrente ha chiesto al dipartimento la proroga del termine di controllo del
proprio permesso di domicilio. Con lettera raccomandata 13 ottobre 1998, la
Sezione permessi e immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha avvertito
Manuel Loredo che stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti
un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio a seguito dell'ingente
debito assistenziale contratto e lo ha invitato a prendere posizione per
iscritto circa eventuali impedimenti per un rientro definitivo in patria. Dopo
diversi tentativi, la raccomandata è stata infine consegnata all'interessato
alla fine di novembre-inizio dicembre. Il 10 dicembre 1998 il ricorrente ha
trasmesso al dipartimento le proprie osservazioni scritte, indicando di essere
ben integrato in Svizzera, paese in cui egli è cresciuto, e di avere nel
Cantone Ticino la sua famiglia nonché tutti i suoi interessi ed affetti. Ha
pure aggiunto di essere in attesa di una decisione AI relativa a una probabile
riqualificazione professionale.
C. Con decisione 18 gennaio
1999, il Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di
domicilio di __________, fissandogli il 31 marzo 1999 quale ultimo termine per
lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione
degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 3, 12 LDDS e 16 ODDS. L'autorità ha tuttavia
rinunciato ad adottare un provvedimento di espulsione a seguito del suo lungo
soggiorno in Ticino, limitandosi a decretarne il rimpatrio. Il dipartimento ha
dato rilievo al fatto che nonostante i diversi ammonimenti emessi nei suoi
confronti, l'interessato era sempre a carico dell'assistenza pubblica senza
aver mai rimborsato parte del debito. Ha ritenuto inoltre che egli potesse
risiedere senza difficoltà in un Paese dell'Unione europea, dove il tenore di
vita è analogo a quello ticinese, con la possibilità di rientrare in futuro in
Svizzera in qualità di turista a condizione di tenere un comportamento ineccepibile.
La risoluzione, intimata in due occasioni (18 gennaio e 3 febbraio 1999), non è
mai stata ritirata dall'interessato. Preso atto che nessun ricorso era stato
inoltrato contro il provvedimento, il 10 marzo 1999 la Sezione permessi e
immigrazione ha infine convocato __________ con lo scopo di regolare le modalità
del suo rimpatrio, consegnandogli nel contempo copia della decisione.
D. a) Contro la decisione di
rimpatrio, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato. Ha considerato
il gravame tempestivo, in quanto avrebbe preso conoscenza del provvedimento
soltanto durante l'incontro del 10 marzo 1999 con i funzionari del dipartimento
e sostenendo che il mancato ritiro delle raccomandate fosse dovuto alla
mancanza di documenti di legittimazione validi. Nel merito, egli ha ritenuto il
provvedimento adottato lesivo del principio della proporzionalità. Ha
argomentato al proposito che erano trascorsi già 5 anni dall'ultimo ammonimento
e di non essere un criminale incallito, bensì soltanto un semplice tossicodipendente.
Ha infine criticato l'autorità di prime cure per non aver tenuto conto del suo
lungo soggiorno in Svizzera (36 anni), e che in Ticino risiedono i suoi due
figli.
b) Con giudizio 4 maggio 1999, il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame dichiarandolo irricevibile siccome tardivo. Secondo
l'Esecutivo cantonale, il fatto che il ricorrente fosse sprovvisto di un
documento di legittimazione non giustifica il mancato ritiro della decisione,
dato che egli avrebbe potuto incaricare una terza persona munita di documenti e
di una sua procura per la consegna della raccomandata. Inoltre, vista la sua
recente presa di posizione relativa all'imminente provvedimento che il dipartimento
voleva adottare nei suoi confronti, egli avrebbe dovuto attendersi un nuovo
scritto da parte della Sezione permessi e immigrazione. A titolo abbondanziale
il Governo ha aggiunto che, anche se il gravame fosse stato ammissibile, il medesimo
avrebbe comunque dovuto essere respinto in virtù dell'art. 6, 9 cpv. 4, 10 cpv.
1 lett. a, b, d LDDS a seguito delle condanne penali subìte, dei diversi
ammonimenti emessi nei suo confronti, per il rilevante debito assistenziale a
suo carico, nonché per non aver presentato il proprio passaporto valido
nonostante diversi solleciti. Ha pure osservato che il ricorrente, cittadino
spagnolo, ha la possibilità di risiedere in un paese dell'Unione europea,
potendo in tal modo mantenere gli eventuali contatti con i figli residenti in
Svizzera. Il Consiglio di Stato ha pertanto considerato la decisione
dipartimentale legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio
della proporzionalità. La pedissequa istanza di ammissione al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è stata respinta.
E. Contro la predetta pronunzia
governativa, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento. In ordine censura la decisione di irricevibilità,
adducendo e certificando per la prima volta in questa sede di essere stato
affetto da una grave sintomatologia psicologica (stato di agitazione-confusione
accompagnato da allucinazioni) che gli avrebbe impedito di ritirare la
raccomandata. Nel merito ripropone e sviluppa le argomentazioni già addotte con
il ricorso inoltrato davanti al Consiglio di Stato. Contesta inoltre il rifiuto
dell'assistenza giudiziaria da parte del Governo, asserendo che il gravame non
era sprovvisto di esito favorevole. In questa sede postula la medesima
richiesta, chiedendo pure che al gravame venga conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato
con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con
rinvii). Sennonché, indipendentemente dalla questione se sussista un diritto al
rilascio di un permesso di soggiorno, il ricorso di diritto amministrativo è
ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio
o di dimora (DTF 99 Ib 4 consid. 2, consid. 1a non pubblicato in DTF 120 Ib 369
segg. e 112 Ib 1 segg.; Rep. 1987, 169).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (artt. 10 LALPS e 46
cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art.
43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il permesso di domicilio,
di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in
seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS). Se si
verificano più cause di espulsione di cui nessuna singolarmente, in virtù del
principio della proporzionalità, autorizza tale misura, si procederà ad un
apprezzamento generale; il provvedimento adottato sarà dunque considerato
adeguato solo dopo aver esaminato nel complesso tutti i fatti emergenti
suscettibili di giustificare l'allontanamento dello straniero (cfr. Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997 308).
-
Il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da Manuel Loredo, considerandolo
tardivo.
3.1. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica
della decisione dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che
la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini
stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm). In concreto
la decisione 18 gennaio 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata
il giorno stesso al domicilio del ricorrente, il quale non l'ha ritirata
durante il periodo di giacenza. Analoga sorte è stata riservata alla seconda
spedizione avvenuta il 3 febbraio 1999. Informato dagli assistenti sociali che
seguivano il suo caso (ricorso ad 2), è solo il 10 marzo 1999 recandosi presso
l'ufficio competente per organizzare le modalità del suo rimpatrio che
l'insorgente afferma di aver preso conoscenza per la prima volta del provvedimento.
Di conseguenza il ricorso inoltrato solo il 24 marzo 1999 è ampiamente tardivo.
Esso è stato infatti consegnato alla posta 41 giorni dopo la scadenza del
termine stabilito dalla legge. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno
infatti iniziato a decorre il 27 gennaio 1999, equivalente al giorno successivo
il 7° giorno di giacenza all'ufficio postale, e sono scaduti l'11 febbraio 1999
(v. art. 4.5 lett. b 1° periodo della Condizioni generali della posta in vigore
dall'1.1. 1998; cfr. anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1
della Legge federale sul servizio delle poste).
3.2. Il ricorrente ritiene che il termine quindicinale per
impugnare la decisione decorresse dal 10 marzo 1999, giorno in cui egli ne
avrebbe preso conoscenza (art. 46 cpv. 1 PAmm). Sennonché egli dimentica che il
dipartimento aveva già provato in precedenza, per ben due volte, a notificargli
il provvedimento per lettera raccomandata presso il suo domicilio. La
convocazione presso l'ufficio stranieri, volta ad organizzare il rimpatrio
dell'insorgente, è stata predisposta dopo la crescita in giudicato della
decisione. Il fatto che in quell'occasione fosse stata consegnata al ricorrente
copia della predetta risoluzione non porta a diversa conclusione. Va infatti
ricordato che la decisione è considerata notificata al destinatario, se
non ritirata alla posta, l'ultimo dei 7 giorni durante i quali rimane
depositata presso l'ufficio (v. Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese n. 1b ad art. 14 con rif.). Inoltre il fatto che egli
fosse totalmente sprovvisto, oltre al passaporto valido, di qualsiasi altro
documento di legittimazione suscettibile di essere presentato allo sportello (patente,
certificato comunale, ecc.) non è corredata da alcun supporto probatorio e rimane
del puro parlato. Del resto, anche se ciò corrispondesse a realtà, non risulta
che egli abbia comunque agito con diligenza prendendo prendere tutte quelle misure
necessarie per tutelarsi affinché la corrispondenza gli venisse recapitata, per
esempio tramite terza persona (DTF 115 Ia 15 consid. 3a, 17 segg. consid. 3b;
113 Ib 296 consid. 2a). A maggior ragione in quanto egli sapeva che il
dipartimento stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti
un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio (v. scritto 13 ottobre
1998 della Sezione permessi e immigrazione), tanto che il 10 dicembre
successivo egli ha trasmesso all'autorità uno scritto, concludendo:
"Nella speranza di un vostro ravvedimento in riguardo al progetto di una
mia espulsione dalla Svizzera, Vi porgo distinti saluti". Inoltre,
come ha già del resto rilevato il Consiglio di Stato, non è la prima volta che
il ricorrente non ritira le raccomandate inviategli dall'autorità competente in
materia di stranieri. Anche il certificato medico 20 maggio 1999 del dr. Cassina
prodotto con il presente gravame non può essere di soccorso all'insorgente. La
diagnosi ("stato di agitazione-confusione accompagnato da allucinazioni
con comportamento inadeguato"), oltre a non dimostrare che il paziente
fosse impossibilitato a recarsi all'ufficio postale per ritirare la corrispondenza,
è in tutti i casi posteriore al provvedimento adottato il 18 gennaio 1999 e al
successivo termine di giacenza postale. Anche volendo interpretare le
motivazioni del gravame in rassegna quale implicita domanda di restituzione in
intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm; 137 e 139 CPC), la stessa
andrebbe comunque respinta. Essa non è sufficientemente motivata e non indica
nemmeno che il ricorrente fosse talmente impedito da non poter conferire il
mandato a una terza persona per rappresentarlo.
3.3. Stante quanto precede, il Consiglio di Stato ha dunque
correttamente accertato la tardività del gravame inoltratogli e lo ha
conseguentemente dichiarato irricevibile.
-
A titolo abbondanziale va
osservato che il gravame sarebbe comunque infondato nel merito. In effetti la
decisione querelata, alle cui pertinenti motivazioni si può rinviare, va
condivisa. Le sette condanne penali, i tre ammonimenti, ma in particolare il carico
assistenziale continuo e rilevante pari a fr. 143'852.35 (stato al 17 settembre
1998), accertati dal Consiglio di Stato e che l'insorgente non contesta,
adempiono infatti requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS (v.
anche Wurzburger, loc. cit.). La decisione impugnata si rivela pertanto
legittima, adeguata alle circostanze, ossequiosa del principio della
proporzionalità e non è lesiva dell'art. 8 CEDU.
-
Con l'emanazione del
presente giudizio la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame
diviene priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio
(art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 16 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG; 9, 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 14, 18, 28, 30, 43, 46, 47,
60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (1959), cittadino spagnolo, è tenuto
a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 agosto 1999
notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli
stranieri.
-
La domanda di ammissione
all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 500.– sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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