Roof elevation derogation in Locarno historic center upheld

52.1999.150Übriges Gericht26.07.1999Dismissed

Zusammenfassung

A neighboring owner appealed against a cantonal decision confirming a building permit granted in variant and in sanatoria for additional roof elevations on two buildings in Locarno’s historic center. The court held that the cumulative roof raising had to be assessed as a whole, but that the resulting increase remained modest, architecturally acceptable, and compatible with the conservation rules and the plan’s housing objectives. It therefore found no unlawful derogation or abuse of discretion and dismissed the appeal. The appellant was ordered to pay CHF 800 in costs.

Regest

Art. 18, 21, 61 NAPPCS; historic-center conservation regime and derogations for roof alterations: in the non-hatched conservation sector, the preservation of roof geometry is the rule, while derogations are admissible only where expressly provided and within their scope. For attic habitability, only minimal elevations of ridge and eaves may be authorized under Art. 21 NAPPCS, provided the necessity is shown and the result is architecturally sound and respectful of neighboring volumetry. When a later unauthorized increase follows an earlier approved elevation, the cumulative effect must be examined; a stepwise authorization cannot be used to circumvent conservation limits. Judicial review of the municipality’s assessment is limited to abuse or excess of discretion (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1999.150

Data decisione, Autorità: 26.07.1999, TRAM

Incarto n. 52.99.00150

Lugano 26 luglio 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 maggio 1999 di

__________, __________, patr. da: avv. __________,

Contro

la decisione 4 maggio 1999, no. 1862, del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la licenza edilizia 26 ottobre 1998 rilasciata in variante a __________ per la sopraelevazione di due stabili del centro storico di Locarno (part. no. - RFD);

viste le risposte:

  • 02 giugno 1999 del Consiglio di Stato;

  • 10 giugno 1999 di __________;

  • 10 giugno 1999 del Comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 18 luglio 1997, il resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare ad ampliare due case d’abitazione contigue, situate nel settore di risanamento conservativo (C) del piano di protezione del centro storico, sul lato a valle della strada che sale verso i Monti della Trinità (part. n. __________ e __________ RFD). L’intervento prevedeva, fra l’altro, di migliorare l’agibilità della soffitta dello stabile sub A, sopraelevando di 70 cm le falde del tetto (da m 9.30 a m 10.00 al colmo). Analogo innalzamento, di 56 cm (da m 13.41 a m 13.97 al colmo), era previsto per il tetto dello stabile sub B, onde rendere abitabile il vano sottostante, integrandolo nell’appartamento del secondo piano attraverso una scala interna.

Pubblicata la domanda e raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 1° settembre 1997 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.

B. Nel corso dei lavori, il 9 aprile 1998, __________ ha notificato al municipio una variante d’opera che comportava, fra l’altro, un’ulteriore sopraelevazione di 70 cm del tetto dello stabile sub A, destinata a rendere abitabile anche la soffitta, rispettivamente di 25 cm per l’edificio sub B, volta a migliorare il transito sulla scala d’accesso al livello superiore dell’appartamento duplex.

Il 22 aprile 1998 il municipio ha approvato la variante senza ulteriori formalità.

Venuta a conoscenza delle modifiche apportate al progetto inizialmente approvato, la ricorrente __________, proprietaria del fondo contermine (part. n. __________ RFD), ha sollecitato l'autorità comunale ad esigere l’inoltro di una formale domanda di costruzione in sanatoria, postulando in pari tempo la sospensione dei lavori. Il municipio si è limitato a dar seguito alla prima richiesta, poiché i lavori erano ormai quasi finiti.

C. Dando seguito all’analogo invito rivoltogli dall’esecutivo comunale, il 27 luglio 1998 __________ ha presentato una domanda in variante per le modifiche apportate in corso di costruzione, chiedendo, in particolare, l’autorizzazione in sanatoria per l’ulteriore sopraelevazione degli stabili.

Alla domanda si è opposta la vicina qui ricorrente, contestando la legittimità dell’innalzamento realizzato abusivamente. L'autorità cantonale l’ha invece preavvisata favorevole.

D. Con decisione 26 ottobre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo date le premesse per la concessione di una deroga all’obbligo di mantenere l’attuale configurazione dei tetti sancito dall’art. 18 delle norme d’attuazione del piano particolareggiato del centro storico (NAPPCS).

Con giudizio 4 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente. In sostanza, il Governo ha ritenuto che il municipio non avesse abusato del potere discrezionale conferitogli dalla norma succitata in materia di deroghe all’obbligo di mantenere la struttura dei tetti esistente.

E. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia.

Rievocata la fattispecie, l’insorgente contesta in sostanza la legittimità della deroga accordata dal municipio per l’innalzamento dei tetti degli stabili del resistente. Il nuovo sopralzo, argomenta, cumulato a quello già autorizzato, eccederebbe i limiti degli innalzamenti che potrebbero essere autorizzati in via di deroga.

F. All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il beneficiario della licenza, contestando succintamente le tesi della ricorrente con argomenti che saranno discussi qui appresso.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccata dalla licenza avversata in quanto proprietaria del fondo contermine, è certa.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Data la natura delle contestazioni sollevate, può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

  1. 2.1. Il piano di protezione del centro storico di Locarno “ha come obbiettivo la riscoperta dell’agglomerato come luogo di abitazione e di vita, mediante il miglioramento della qualità del tessuto edilizio, dell’ambiente circostante e delle strutture utilizzate per il commercio e per i servizi, per il lavoro artigianale, per il ristoro e per lo svago” (art. 3 NAPPCS).

Questi obbiettivi, soggiunge la norma, sono perseguiti tramite:

“a) la conservazione del tessuto antico e degli elementi validi, nonché la protezione della forma del centro storico nel suo rapporto generale con il territorio; in particolare la conservazione del tessuto edilizio (percorsi e insiemi di edifici) nei caratteri morfologici - tipologici delle singole case e dei manufatti e degli spazi esterni che vi corrispondono”;

“b) la salvaguardia e il restauro dei valori formali del tessuto tradizionale e del paesaggio circostante con l’eliminazione degli elementi di disturbo”;

“c)....

“d)....

“e) la salvaguardia e il promovimento dell’abitazione quale elemento dell’abitazione quale elemento essenziale e qualitativo dei contenuti sociali del centro storico”.........

La norma sottolinea l’impostazione estremamente conservativa delle disposizioni che disciplinano l’attività edilizia nel centro storico di __________.

2.2. Il comprensorio del centro storico è suddiviso in tre settori (art. 4 NAPPCS): quello del risanamento conservativo (C), suddiviso a sua volta in due distinti comparti, quello della sostituzione (S) e quello della ristrutturazione (RI).

Il concetto di risanamento conservativo, che qui interessa, è definito dall’art. 5 cpv. 1 NAPPCS come ”l’intervento inteso a conservare al massimo i caratteri distributivi interni essenziali, la forma esterna degli edifici e degli spazi aperti, i materiali e gli elementi costruttivi d’origine, consentendo l’introduzione dei servizi e degli impianti indispensabili per l’esercizio di attività compatibili con i caratteri degli edifici antichi (abitazione, commercio, servizi, ecc.)”.

L’obbligo di conservare al massimo la forma esterna degli edifici e degli spazi aperti porta a concludere che nel settore del risanamento conservativo non sono di principio ammesse aggiunte o nuovi edifici. Conferma chiaramente questa deduzione il cpv. 2 dell’art. 5 NAPPCS, che permette interventi di questa natura soltanto nella zona tratteggiata del settore C, nei limiti dell’i.s. complessivo stabilito dall’art. 40.

Riallacciandosi alle disposizioni sin qui illustrate, l’art. 11 NAPPCS stabilisce che negli edifici situati nel settore C non tratteggiato “è ammesso unicamente un risanamento conservativo”. Ciò significa che in questo comparto del centro storico possono essere autorizzati soltanto gli interventi intesi a conservare al massimo i caratteri distributivi interni essenziali, la forma esterna degli edifici e degli spazi aperti, i materiali e gli elementi costitutivi d’origine (art. 5 NAPPCS). Per rendere ancor più evidente la natura degli interventi ammissibili, l’art. 11 NAPPCS precisa che “non può essere effettuata nessuna modifica sostanziale delle strutture interne principali, dei materiali di facciata e della volumetria, ad eccezione di limitati cambiamenti dovuti a provate esigenze tecniche o di nuovo utilizzo compatibile con lo stabile (.....)”.

Il rigoroso indirizzo conservativo delle normative disciplinanti il settore C non tratteggiato del centro storico è ulteriormente confermato dalle successive disposizioni, mediante le quali viene imposto il mantenimento dei muri maestri interni (art. 12 NAPPCS) e delle solette (art. 13 NAPPCS), consentendo l’inserimento di nuovi servizi ed impianti (gabinetti, bagni, cucine, riscaldamento, ventilazione, ascensori) unicamente alla condizione che non alterino in modo significativo le strutture e la morfologia degli edifici (art. 14-17 NAPPCS).

2.3. Ai severi vincoli conservativi soggiacciono anche i tetti. L’art. 18 NAPPCS stabilisce infatti esplicitamente che deve essere mantenuta “la loro geometria fondamentale”, “con le quote del colmo, con le quote della gronda e con le pendenze” .

La particolare rigidità della norma è comunque mitigata dal secondo capoverso, che conferisce al municipio la facoltà di accordare deroghe in tre distinte ipotesi, ovvero: (a) nei casi di ripristino della situazione antica, (b) nel caso di interventi volti a rendere abitabili i solai (art. 21 NAPPCS) e (c) per ottenere un miglioramento estetico ed architettonico nei casi di situazioni compromesse. Deroghe, queste, che possono avere per oggetto unicamente la geometria del tetto, le quote del colmo e della gronda e le pendenze e non anche una sopraelevazione dell’edificio.

Con riferimento ai solai, l’art. 21 lett. b NAPPCS stabilisce in particolare che “i sopralzi minimi della gronda e del colmo (...) sono concessi in via eccezionale quando è provata la necessità di rispettare i requisiti di abitabilità del regolamento edilizio comunale e quando il risultato è architettonicamente valido per le proporzioni dell’edificio e rispetta la volumetria delle case adiacenti nonché la geometria del tetto secondo l’art. 18 NAPPCS”.

2.4. Giusta l’art. 61 cpv. 1 NAPPCS, deroghe “possono essere concesse solo nei casi in cui sono espressamente previste” e “solo in funzione del conseguimento degli obbiettivi del piano particolareggiato per ottenere un miglioramento del risultato architettonico degli interventi conformi agli indirizzi del piano”.

La facoltà di concedere deroghe, conferita dalla norma in oggetto al municipio, non si estende a tutte le norme del PPCS, ma è circoscritta ai casi in cui è espressamente prevista dalle singole norme concretamente applicabili. Lo si deduce chiaramente dall’art. 61 cpv. 2 NAPPCS, che abilita il municipio a concedere deroghe non previste dalle NAPPCS soltanto “in casi del tutto eccezionali e per esigenze architettoniche irrinunciabili connesse alle caratteristiche storiche ed estetiche di singoli edifici o ambienti”.

L’art. 61 NAPPCS prevede quindi due ordini di deroghe: quelle ordinarie (cpv. 1), di per sé già previste a livello delle singole disposizioni del PPCS, e quelle straordinarie (cpv. 2), ammissibili solo in casi del tutto eccezionali e per imprescindibili esigenze architettoniche.

  1. 3.1. Nell’evenienza concreta, il municipio di __________ ha in un primo tempo autorizzato un modico innalzamento verticale delle falde del tetto degli stabili che sorgono sulla part. n. __________ RFD. Il sopralzo previsto dai piani approvati era di 70 cm per la casa A e di 56 cm per la casa B. Nonostante la sopraelevazione, il sottotetto della casa A rimaneva destinato a soffitta. Quello della casa B, collegato al piano sottostante, era invece reso abitabile (appartamento duplex).

In sede d’esecuzione, il beneficiario della licenza si è scostato dai piani approvati, innalzando d’altri 71 cm il tetto della casa A e di ulteriori 28 cm il tetto della casa B. Nel primo caso si trattava di trasformare la soffitta in locali abitabili. Nell’altro, si trattava invece di rendere più agevole il passaggio attraverso la scala che collega i due livelli dell’appartamento duplex.

Per stabilire se l’innalzamento realizzato in contrasto con i piani approvati possa beneficiare di una licenza in sanatoria non si può considerare soltanto l’entità del sorpasso, ma si deve per forza tenere conto dell’ampliamento verticale autorizzato in precedenza. Diversamente si potrebbe autorizzare a tappe innalzamenti di per sé inammissibili. Ai fini del giudizio occorre quindi verificare se una sopraelevazione di 141 cm per la casa A e di 84 cm per la casa B avrebbe potuto essere oggetto, sin dall’inizio, della necessaria autorizzazione.

3.2. Ponendo mente all’insieme delle norme che regolano l’attività edilizia nel settore di risanamento C non tratteggiato del centro storico di __________, è evidente che il controverso innalzamento delle falde del tetto può essere autorizzato soltanto nella misura in cui risultano soddisfatti i presupposti per la concessione di una deroga ordinaria (art. 61 cpv. 1 NAPPCS) secondo gli art. 18 cpv. 2 e 21 NAPPCS. Alterando in misura non trascurabile la forma esterna e la volumetria degli edifici, l’intervento non appare in effetti conforme alle rigide prescrizioni degli art. 5 ed 11 NAPPCS. Una deroga straordinaria secondo l’art. 61 cpv. 2 NAPPCS è d’altro canto esclusa, poiché l’intervento non è chiamato a rispondere ad esigenze architettoniche irrinunciabili connesse alle caratteristiche storiche ed estetiche di singoli edifici o ambienti.

3.2.1. Le falde del tetto dell’edificio A sono state innalzate complessivamente di 141 cm. Il sopralzo, destinato a rendere abitabile il sottotetto, non è irrilevante. Valutatolo per rapporto all’altezza dello stabile (circa m 7.50 al filo di gronda) e di quella delle costruzioni circostanti, il municipio ha nondimeno ritenuto che potesse ancora rientrare nei limiti delle sopraelevazioni ammissibili secondo l’art. 21 lett. b NAPPCS.

La valutazione operata dall’autorità comunale, per quanto opinabile possa apparire all’insorgente, non è affatto insostenibile. L’aumento della volumetria, inferiore al 20%, è tutto sommato contenuto e non arreca alcun pregiudizio alla situazione dei vicini, in particolare a quella della ricorrente. In quanto destinato a rendere abitabile un sottotetto, il sopralzo risponde inoltre all’obbiettivo di promuovere l’abitazione nel centro storico (cfr. art. 61 cpv. 1 e 3 lett. e NAPPCS). Il risultato è d’altro canto architettonicamente valido.

Non procedendo da un esercizio del potere d’apprezzamento lesivo dei principi fondamentali del diritto, in particolare di quello dell’adeguatezza, non è dato di intravvedere nella valutazione operata dal municipio gli estremi della violazione del diritto lamentata dal ricorrente. In quanto riferita all’innalzamento della casa A, la decisione impugnata va quindi confermata.

3.2.2. Analoghe considerazioni valgono, a maggior ragione, per l’innalzamento di 84 cm del tetto della casa B, attuato per ricavare dal sottotetto vani abitabili, da integrare nell’appartamento del secondo piano.

L’aumento della volumetria, inferiore al 10%, è di scarso rilievo. Non incide in modo apprezzabile sulla situazione dei vicini. Risponde agli indirizzi del PPCS e si inserisce convenientemente nel quadro degli edifici circostanti.

Anche nella misura in cui si riferisce alla casa B, la decisione municipale impugnata, procedendo da un esercizio del potere d’apprezzamento scevro da violazioni del diritto sotto il profilo dell’abuso di potere, regge alla critica dell’insorgente.

  1. In esito alle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto, va quindi confermata.

La tassa di giustizia va a carico dela soccombente.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 5, 11, 18, 21, 61 NAPPCS di Locarno; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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