AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.148
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00148
Lugano
26 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 maggio 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________,
Contro
la
decisione 4 maggio 1999, no. 1889, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 23
febbraio 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ ed
__________ per la ristrutturazione di tre edifici situati nel nucleo (part.
no. __________, __________ e __________ RF);
viste le risposte:
-
2 giugno 1999 del Consiglio di
Stato, __________;
-
8 giugno 1999 del municipio di
__________;
-
11 giugno 1999 di __________ e
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 dicembre 1998 i
resistenti __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________ il
permesso di ristrutturare tre stabili contigui, situati nel nucleo del paese
(part. n.__________, __________ e __________ RFD). L'intervento prevedeva
essenzialmente di riordinare l’interno delle costruzioni, rendendole idonee
all’abitazione. Esternamente venivano modificate soltanto alcune aperture. La
volumetria degli edifici rimaneva immutata.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui ricorrenti,
proprietari della part. no. __________ RFD, direttamente confinante con gli
stabili posti sulle part. n. __________ e __________ RFD. Gli opponenti hanno
contestato la completezza dei piani e l'ammissibilità di alcune aperture dal
profilo dell’estetica e delle distanze.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 23
febbraio 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione dei vicini. L'autorità comunale ha ritenuto che i piani fossero
sufficienti, che le eccezioni sollevate si fondassero sul CC e sulla LAC. Ha
inoltre rilevato che "per quanto attiene agli aspetti architettonici si
abbracciano le conclusioni della commissione Cantonale".
B. Con giudizio 4 maggio 1999
il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo l'impugnativa
contro di essa inoltrata dagli opponenti.
Riassunti i fatti salienti, il Governo ha respinto le
eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento alla sufficienza della motivazione
della decisione di rigetto dell'opposizione, alla completezza dei piani
presentati, all'impatto estetico dell'intervento ed alle distanze dal loro fondo.
C. Contro il predetto giudizio
governativo, i soccombenti si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza
edilizia.
I ricorrenti rimproverano anzitutto al municipio di essere
incorso in un diniego di giustizia, omettendo di pronunciarsi puntualmente
sulle censure sollevate con l’opposizione. Già per questo motivo, il giudizio
governativo andrebbe annullato, rinviando gli atti all’istanza inferiore per
nuova decisione.
I ricorrenti rimproverano inoltre al municipio, di aver
omesso di applicare il diritto comunale nell’ambito del giudizio sulle censure
d’ordine estetico sollevate con riferimento a due finestre previste sulla
facciata 3.
Anche in questa sede i ricorrenti ribadiscono poi le
contestazioni addotte senza successo davanti alla precedente istanza in relazione
alla completezza dei piani presentati, che non illustrerebbero adeguatamente
alcuni dettagli riguardanti le aperture.
Inammissibili, a loro avviso, sarebbero infine le previste
trasformazioni delle aperture esistenti sulla facciata 6, rivolta verso il loro
fondo. Queste aperture, argomentano, sarebbero in contrasto con le norme della
LAC sulle distanze. Trattandosi di edifici esistenti in contrasto con il nuovo
diritto e pregiudicando tale contrasto i loro interessi, la trasformazione non
potrebbe essere autorizzata.
D. All’accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________
ed i beneficiari della licenza, che contestano partitamente le tesi degli
insorgenti con argomenti di cui si dirà nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dei
ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento impugnato in
quanto vicini, è certa. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria. La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge
chiaramente dagli atti, in particolare dai piani e dalle fotografie. Il
sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare pertanto atto a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti per il
giudizio. Per lo stesso motivo non occorre procedere all’assunzione dei testi
genericamente indicati dai ricorrenti.
- 2.1. Secondo l’art. 11 RLE,
i piani annessi alla domanda di costruzione devono fornire tutte le indicazioni
atte a rendere chiaramente comprensibile la natura e l’estensione delle opere oggetto
dell’intervento. Le disposizioni sul contenuto della domanda mirano ad
assicurare un accertamento corretto dei fatti. Garantiscono inoltre all’istante
e ad eventuali opponenti il diritto di essere sentiti prima che la decisione
sia adottata (RDAT 1995 I 38 N. 19; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 4
LE, N. 732).
2.2. Il progetto inoltrato risponde compiutamente alle
esigenze poste dall’art. 11 RLE. Esso riproduce infatti in modo chiaro e
facilmente intelligibile l’attuale situazione degli stabili e le modifiche
previste. Le demolizioni sono indicate in giallo, le opere murarie in rosso. La
posizione, la foggia e le dimensioni delle aperture sono facilmente deducibili.
L’altezza delle solette è riportata in modo chiaro ed univoco. La struttura e
l’altezza per rapporto al tetto del soppalco previsto al primo piano dello stabile
posto sulla part. n. __________ RFD sono rilevabili in modo da escludere qualsiasi
dubbio. La mancanza di una scala d’accesso al soppalco è irrilevante ai fini
del giudizio sulla conformità di tale manufatto con il diritto edilizio
comunale. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la grata prevista
sulla facciata 5 non è per nulla misteriosa. Essa non fa che riprendere le
grate che verrebbero eliminate sulla facciata 4. Il fatto che non venga
riportata dalla pianta del primo piano è probabilmente dovuto ad una svista. Ai
fini della determinazione del contenuto della licenza fa comunque stato il
piano della facciata 5.
Le censure d’insufficienza dei piani sollevate dai ricorrenti
vanno quindi disattese siccome infondate.
- 3.1. Giusta l’art. 10 cpv.
2 LE, la decisione sulla domanda di costruzione deve essere motivata per iscritto
e notificata all’istante, agli opponenti e al dipartimento. L’obbligo di
motivazione mira a salvaguardare il corretto esercizio del diritto di ricorso
ed il controllo della decisione da parte delle autorità superiori. L’estensione
della motivazione varia a seconda delle circostanze del caso concreto
(Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm,
N. 1 seg.).
3.2. Infondate sono in concreto le contestazioni che i
ricorrenti ripropongono in questa sede con riferimento alla sufficienza della
motivazione addotta dal municipio per respingere l’opposizione.
In quella sede i ricorrenti avevano anzitutto contestato le
aperture, asserendo che si trattava di aperture non autorizzate e non conformi
a non meglio precisate disposizioni di legge (punto 1). Il municipio ha
respinto questa censura, asserendo che si trattava di questioni che esulano
dalla sua competenza in quanto rette dal CC e dalla LAC. Considerata la
genericità delle difformità denunciate dagli opponenti, la motivazione addotta
dall’autorità comunale era senz’altro sufficiente, poiché permetteva agli opponenti
di contestarla impugnando il provvedimento davanti al Consiglio di Stato.
Gli opponenti avevano poi lamentato la mancanza di dati
tecnici e di disegni di dettaglio dei serramenti previsti sulla facciata rivolta
verso il loro fondo (punto 2). Il municipio ha ritenuto che le indicazioni
fornite dai piani fossero conformi alle esigenze poste dagli art. 4 LE, 8 e 12
RLE. Anche a questa eccezione ha quindi fornito una risposta adeguata.
Con esasperante pedanteria gli opponenti avevano ancora denunciato
ulteriori, presunte carenze dei piani (punto 3), contestando in particolare:
(a) la mancanza di sezioni degli edifici ai mappali n. 14 e 15, (b) la mancanza
della sezione B-B, (c) la mancata indicazione del tubo di gronda della facciata
6, (d) alla cui posa si opponevano fermamente, (e) le insufficienti indicazioni
relative alla finestra prevista sulla facciata 5, (f) ed in merito al soppalco
di cui si è detto sopra, (g) l’indicazione erronea di una misura interna, (h)
le insufficienti indicazioni metriche nella sezione C-C, e (i) la cancellazione
di un posteggio.
Rispondendo che i piani erano sufficientemente precisi (3a,
3b, 3f, 3g e 3h), che alcune delle obiezioni succitate rilevavano dal diritto
privato (3c e 3d), che il posteggio cancellato non era oggetto della licenza
(3i) e che l’erronea indicazione metrica era stata corretta (3g), il municipio
ha compiutamente soddisfatto l’obbligo di motivazione. Per quanto succinta, la
motivazione non ha minimamente pregiudicato i ricorrenti nell’esercizio dei
loro diritti di difesa.
Gli opponenti avevano per finire contestato la diversa foggia
delle due finestre previste sulla facciata 3: una rettangolare e l’altra ad
arco, a loro avviso, inaccettabili dal profilo estetico.
Respingendo l’opposizione anche su questo punto, l'autorità
comunale ha affermato di “abbracciare le conclusioni” della CBN. Ancorché
maldestra, la motivazione non è insufficiente. Da essa i ricorrenti potevano
infatti dedurre che il municipio non aveva ravvisato alcuna violazione delle
norme poste a tutela dell’estetica della costruzioni. Anche su questo punto i
ricorrenti non hanno quindi subito alcuna menomazione delle loro possibilità di
difesa.
- I ricorrenti rimproverano
anche in questa sede al municipio di essersi conformato alla valutazione
estetica espressa dall’autorità cantonale, omettendo di verificare la
conformità dell’intervento, segnatamente delle aperture di foggia diversa
previste sulla facciata 3, con le disposizioni del diritto comunale volte a
tutelare l’estetica delle costruzioni.
L’art. 34 NAPR lett. b di Manno si limita a subordinare la trasformazione
di edifici funzionalmente non abitabili e completamente sprovvisti di elementi
di valore storico-artistico al giudizio del municipio, che è chiamato a
decidere caso per caso, sentito il preavviso dell’autorità cantonale
competente. Contrariamente a quanto adducono i ricorrenti la norma in esame non
sancisce esplicitamente un obbligo di inserirmento armonioso delle costruzioni
nel nucleo. L’inserimento conveniente nel tessuto urbano è prescritto soltanto
per le nuove volumetrie.
Orbene, “abbracciando le conclusioni” della CBN, il municipio
ha condiviso la valutazione estetica espressa dall’autorità cantonale. Ciò non
significa ancora che esso abbia rinunciato ad esercitare il potere
discrezionale conferitogli dal diritto comunale. Significa soltanto che è
giunto alla stessa conclusione dell’autorità cantonale. Valutazione, questa,
che il municipio poteva esprimere soltanto in base al diritto rimesso al suo
giudizio; come la stessa autorità comunale ha poi confermato in sede di risposta
ai ricorsi inoltrati dagli opponenti al Consiglio di Stato ed a questo
tribunale.
Da questo limitato profilo le censure sollevate dai
ricorrenti con riferimento alla differente foggia delle due finestre previste
sulla facciata 3 vanno quindi disattese.
Tali censure sono peraltro inaccoglibili nel merito, non
essendo ravvisabile nella valutazione espressa dal municipio alcun abuso del
potere d’apprezzamento conferitogli dall’art. 34 NAPR.
- 5.1. Giusta l’art. 39 RLE,
edifici ed impianti esistenti in contrasto con il nuovo diritto possono essere
riparati e mantenuti, esclusi lavori di trasformazione sostanziali.
Trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate se il
contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l’interesse
pubblico o quello dei vicini.
Riallacciandosi alla garanzia della proprietà in quanto volta
a tutelare le situazioni acquisite, la norma definisce i limiti degli
interventi ammissibili su costruzioni realizzate legittimamente, ma venute a
trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva.
5.2. Secondo i ricorrenti gli edifici confinanti con il loro
fondo non sarebbero conformi al diritto, poiché la facciata 6 degli edifici posti
sulle part. n. __________ e __________ RFD è munita di aperture a confine. La
trasformazione, importante, non potrebbe quindi essere autorizzata, siccome recante
pregiudizio ai loro interessi.
L’eccezione è infondata.
L’art. 34 NAPR stabilisce infatti che le costruzioni possono
sorgere a confine o a m 1.50 dal confine. Devono inoltre rispettare una
distanza di 4 m da edifici con aperture, mentre verso edifici senza aperture
possono sorgere in contiguità o a 3 m. L’ordinamento delle distanze dal confine
previsto dal diritto pubblico diverge parzialmente da quello della LAC. Per
l’art. 34 NAPR le costruzioni possono infatti sorgere direttamente a confine
tanto nel caso che presentino aperture, quanto nel caso in cui non ne
presentino. A differenza della LAC, la norma di diritto pubblico non prescrive
alcuna distanza per la formazione di aperture.
Ne discende che le aperture esistenti sulla facciata 6
confinante con il fondo inedificato dei ricorrenti (part. n. __________ RFD)
non sono affatto in contrasto con il diritto rimesso al giudizio del municipio
per l’applicazone, ovvero con l’art. 34 NAPR. Se siano o meno in contrasto con
l’ordinamento delle distanze previsto dalla LAC per l’apertura di finestre è
questione che sfugge al giudizio dell’autorità amministrativa.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, la licenza impugnata va quindi confermata siccome
immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 11, 39 RLE; 34 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1’000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa condizione
rifonderanno fr. 1’000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster