AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1999.138
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00138
Lugano
30 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 maggio 1999 del
Comune
di Lugano, 6900 Lugano,
contro
la
risoluzione 13 aprile 1999, n. 1619, con cui il Consiglio di Stato ha
parzialmente accolto il ricorso 16 settembre 1998 dell'avv. __________, __________,
ed annullato la decisione 20/28 agosto 1998 con cui il municipio di
__________ ha rilasciato all'omonimo comune la licenza edilizia per la
costruzione di un pontile galleggiante per l'ormeggio temporaneo di 8 natanti
sul lago Ceresio lungo riva __________;
viste le risposte:
-
12 maggio 1999 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
21 maggio 1999 dell'avv. __________;
-
31 maggio 1999 del Dipartimento del
territorio, ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto
ambientale, Bellinzona;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 19 giugno 1998 il
comune di __________ ha inoltrato al suo municipio una domanda di licenza
edilizia concernente la costruzione sul lago Ceresio di un pontile galleggiante
per l'ormeggio temporaneo di 8 natanti, da realizzare lungo riva __________, in
corrispondenza di piazza __________. La domanda è stata pubblicata nel periodo
25 giugno - 10 luglio 1998. Con memoria 7 luglio 1998 l'avv. __________,
proprietario del mapp. __________ di Lugano, posto lungo riva __________, di
fronte allo specchio d'acqua interessato dalla costruzione, ha formulato
opposizione al rilascio del permesso. Egli ha affermato che il progetto non soddisfaceva
i requisiti posti dall'art. 24 LPT, perché gli attracchi temporanei per natanti
dovevano essere opportunamente concentrati, se necessario presso strutture portuali
già esistenti. L'opponente ha anche obiettato che il pontile in esame avrebbe
ostacolato la circolazione dei battelli di linea e compromesso la sicurezza di
quello dei piccoli natanti per i turisti (mosconi ecc.) a disposizione sul
lungolago cittadino.
b) Il 9 luglio 1998 il comune di __________ ha inoltrato
un'ulteriore domanda di licenza edilizia concernente la costruzione di un
pontile analogo al menzionato, da ubicare lungo la riva __________, dinanzi
alla rivetta __________. Tale domanda è stata pubblicata nel periodo 13 luglio
- 28 luglio 1998. Il 21 luglio 1998 l'avv. __________ ha contestato, per gli
stessi motivi, anche il rilascio del permesso per questo secondo manufatto.
B. Raccolti gli avvisi
favorevoli del dipartimento del territorio, entrambi del 14 agosto 1998, con
decisioni del 20 agosto 1998, stese il giorno 28 successivo, il municipio di
__________ ha rilasciato a favore del comune le licenze edilizie. Le
opposizioni dell'avv. __________ sono invece state respinte. Affermata l'ubicazione
vincolata dei manufatti, il municipio ha considerato che la loro realizzazione
presso gli impianti portuali esistenti non entrasse in linea di conto, poiché
troppo discosti dal centro cittadino. L'aumento del carico inquinante era
inoltre limitato. La sicurezza della navigazione pubblica non veniva infine
pregiudicata.
C. a) Con unico ricorso di data
16 settembre 1998 l'avv. __________ è insorto contro il rilascio delle licenze
edilizie innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di annullarle. Il ricorrente
ha, in particolare, sostenuto che il permesso di costruzione dovesse essere
negato in attuazione della politica di raggruppamento dei natanti in impianti
di stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed attrezzati, messa in atto
dopo l'entrata in vigore della LPT, la quale implicava, quale misura complementare,
il divieto di realizzare nuovi pontili ad uso di ormeggio temporaneo. Il ricorrente
ha inoltre criticato l'inserimento paesaggistico degli impianti e, infine, ha
chiesto una verifica dell'inquinamento fonico generato dal loro esercizio.
b) Con risoluzione 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il ricorso in quanto volto a contestare la licenza
edilizia relativa al pontile da realizzare lungo la riva __________, presso la
rivetta __________, per difetto di interesse legittimo dell'insorgente, dal
momento che la sua proprietà è situata a 500 m da quel luogo. Il Governo ha
invece accolto il gravame ed annullato il permesso edilizio per quanto
concerneva l'altro pontile, in quanto in contrasto con il principio della concentrazione
degli impianti di stazionamento dei natanti.
D. Con ricorso 4 maggio 1999 il
comune di __________ si è aggravato davanti a questo Tribunale contro il
giudicato governativo, chiedendo il suo annullamento e la conferma della
licenza edilizia 20/28 agosto 1998 relativa alla costruzione del pontile lungo
riva __________. L'insorgente contesta il fondamento del divieto di realizzare
nuovi attracchi per l'ormeggio temporaneo di natanti aperti al pubblico: tale
divieto - sostiene - vige, di principio, nei soli confronti dei pontili ad uso
privato. La rinuncia ad inserire il controverso attracco nell'impianto portuale
più prossimo, ubicato di fronte all'immobile __________, è giustificata dalla
sfavorevole esposizione al vento (Porlezzina) di quest'ultimo.
Il Consiglio di Stato e l'avv. __________ hanno sollecitato
la reiezione del gravame. Il dipartimento del territorio si è invece rimesso al
giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 21 cpv. 1 LE), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione del comune ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame è
pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Edifici od impianti
possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità
(art. 22 cpv. 1 LPT). L'autorizzazione è rilasciata solo se (art. 22 cpv. 2
LPT): gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione (lett. a) ed il fondo è urbanizzato (lett. b). Giusta l'art.
24 cpv. 1 LPT fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate
autorizzazioni in deroga all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT per la costruzione od
il cambiamento di destinazione di edifici od impianti se la loro destinazione
esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si
oppongono interessi preponderanti (lett. b).
2.2. L'avversato pontile è collegato al lungolago, dal quale
si diparte, ed è costituito da una passerella d'accesso e da un elemento di
camminamento, da cui fuoriescono 3 bracci oscillanti. Il manufatto, che
presenta una sagoma tipo candelabro a tre bracci, si insinua nel lago ad una
distanza massima di m 30,45 rispetto al ciglio del lungolago. Lo specchio
d'acqua interessato dall'impianto, situato fuori delle zone edificabili, non è
oggetto di pianificazione. La costruzione del pontile in rassegna non può
dunque avvenire in forza di un permesso di costruzione ordinario bensì eccezionale:
devono cioè essere soddisfatte le condizioni poste dall'art. 24 cpv. 1 LPT.
Come hanno rettamente considerato municipio e Consiglio di Stato, il vincolo di
ubicazione fuori delle zone edificabili ai sensi della lett. a della precitata
disposizione legale è senz'altro dato: in effetti un pontile, per assolvere
alle sue funzioni, deve necessariamente essere realizzato sulla superficie del
lago (RDAT I-1998 N. 55 consid. 6, pag. 211). Il rilascio della controversa
licenza edilizia dipende pertanto dall'assenza di preponderanti interessi
contrari alla sua realizzazione, come stabilisce l'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT.
La relativa, necessaria valutazione da effettuare per determinarsi in merito
deve essere ispirata, in primo luogo, alle finalità ed ai principi della
pianificazione del territorio prescritti agli art. 1 e 3 LPT (RDAT cit., ibidem).
- 3.1. Richiamandosi agli art.
1 cpv. 2 lett. a LPT, secondo cui vanno protette le basi naturali della vita
quali l'acqua ed il paesaggio, e 3 cpv. 2 lett. c LPT, giusta il quale le rive
dei laghi devono essere tenute libere e deve essere agevolato il pubblico accesso
e percorso, le autorità cantonali, insieme con quelle comunali, hanno intrapreso
subito dopo l'entrata in vigore della LPT una politica volta al raggruppamento
dei natanti in impianti di stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed
attrezzati, così da poter tutelare maggiormente l'ambiente, gestire correttamente
la navigazione - risolvendo nel contempo i conflitti tra questa e le altre
attività svolte su lago (pesca, nuoto ecc.) - agevolare infine al pubblico
l'accesso e la godibilità delle rive. Quella politica trova il suo fondamento
nel piano direttore (cfr. segnatamente alle schede di coordinamento da 9.15 a
9.22), nei piani regolatori comunali e nel titolo II del Regolamento della
legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna
del 31 marzo 1993 (RCNav). Coerentemente con quella politica le autorità
cantonali vietano anche la costruzione di nuovi pontili, che pur servono
semplicemente per un ormeggio temporaneo dei natanti: quel divieto costituisce
infatti una valida misura complementare di detta politica, poiché riduce le
occasioni di sfruttamento dei natanti in contrasto con gli obiettivi pianificatori,
ambientali e di circolazione sul lago (cfr. a quest'ultimo riguardo art. 53
Ordinanza 8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere, ONI, e 3 RCNav)
indotte dalla presenza di simili manufatti di fronte ad ogni singola proprietà
privata (approdo, partenza, ormeggio, riparazioni al natante ecc.; cfr. RDAT
II-1994 N. 70 consid. 3.3.); l'approvazione di simili manufatti costituisce poi
indubitabilmente un nuovo, ulteriore ostacolo al perseguimento del già di per
sé arduo obiettivo di restituire alla collettività il libero accesso alle rive
dei laghi. L'appena descritta politica perseguita dalle autorità cantonali
costituisce un interesse (pubblico) preponderante ai sensi dell'art. 24 cpv. 1
lett. b LPT, che vieta il rilascio di un permesso eccezionale ai sensi della
detta disposizione per la costruzione di un attracco privato per natanti sul
lago (cfr. RDAT II-1994 N. 70 cit. consid. 4; 1986 N. 33; STA inedita 30 agosto
1996 in re fondazione di famiglia R. D.; STA inedita 15 luglio 1997 in re G. e
M. B., confermata dal Tribunale federale con sentenza pubbl. in RDAT I-1998 N.
55).
3.2. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'appena
illustrata politica deve trovare applicazione anche nel concreto caso. Il Tribunale
non condivide tuttavia questa deduzione. In effetti, come risulta già dalla
lettura del consid. 3.1., il principio - non assoluto - che discende
dall'applicazione dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT di vietare nuovi attracchi
temporanei sul lago è stato dedotto ed applicato nei casi in cui era in discussione
la costruzione di pontili per soddisfare dei bisogni meramente individuali,
principalmente voluttuari o economici, come ad esempio quando si è trattato di
posare un pontile nello specchio d'acqua antistante una villa a lago, un
albergo o un ristorante. La fattispecie si presenta invece diversamente. La
città di __________ intende in effetti realizzare il controverso pontile per
metterlo a disposizione, quale parcheggio temporaneo, di tutti gli utenti che
circolano sul lago. L'impianto non è pertanto volto a soddisfare dei bisogni
particolari ed esclusivi, ma una precisa necessità collettiva. La costruzione
costituisce in effetti un'offerta per i conducenti dei natanti che intendono
recarsi in città di una effettiva, sicura e regolare possibilità di parcheggio
degli stessi. Essa permette altresì, diversamente dagli impianti privati, di
concentrare in un unico punto, debitamente sorvegliato, la circolazione dei
natanti verso e dalla riva. Nella fattispecie, all'obiettivo di tenere libere
le rive dei laghi non si contrappongono dei semplici interessi privati di una
miriade di proprietari di ottenere a tutti i costi un pontile innanzi alla
propria villa o commercio, ma quello, significativo dell'ente pubblico di
creare degli ormeggi per tutte le imbarcazioni che intendono accostare a riva
per un periodo di tempo limitato per permettere ai loro occupanti di
raggiungere il centro della città. Il Consiglio di Stato ha pertanto preteso di
applicare al controverso impianto la prassi sviluppata per fattispecie assai
differenti. Esso ha nel contempo trascurato di chiarire gli aspetti più
importanti per decidere circa la legittimità del controverso impianto in
applicazione dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT, come la sua necessità ed
estensione per rapporto al bisogno di ormeggi temporanei ed alle possibilità
già esistenti, la sua collocazione rispetto ai porti comunali esistenti, ove
potrebbe essere eventualmente integrato, il suo inserimento paesaggistico
nonché l'inquinamento provocato, assumendo - laddove necessario - le necessarie
prove ed interpellando i servizi cantonali competenti. Invero, per confortare
l'annullamento del permesso l'istanza inferiore ha affermato che il controverso
pontile potrebbe essere realizzato mediante ampliamento del porto posto di
fronte al __________, da cui dista solo poche centinaia di metri: questa
motivazione è contraddetta dal fatto, sostenuto dal ricorrente e che dovrà
essere verificato, secondo cui questa struttura portuale ha sempre causato
problemi di sicurezza dei natanti ed importanti costi di manutenzione a seguito
del vento (Porlezzina), al punto che era addirittura stato studiato un suo
spostamento.
3.3. Il giudizio governativo, viziato, deve pertanto essere
annullato e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché affronti nuovamente
il problema della legittimità del controverso impianto in applicazione dell'art.
24 cpv. 1 lett. b LPT, previo accertamento degli elementi di valutazione
illustrati al consid. 3.2. che precede (art. 65 cpv. 2 PAmm).
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. Il Tribunale rinuncia al
prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
viste
le norme di legge sopraricordate
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. E' di conseguenza annullata la risoluzione 13 aprile 1999 (n.
1619) del Consiglio di Stato. Gli atti sono retrocessi a quest'ultima autorità
affinché proceda come indicato al consid. 3.3. e relativo rinvio.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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