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Numero d'incarto:
52.1999.136
Data decisione, Autorità:
20.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00136
Lugano
20 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 maggio 1999 del
__________,
contro
la
decisione 13 aprile 1999 del Consiglio di Stato (no. 1614) che annulla la
decisione 21 gennaio 1999 con cui il municipio di __________ __________ ha
imposto ad __________ un contributo sostitutivo per posteggi mancanti;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26 agosto 1995 il
municipio di __________ ha rilasciato ad __________ il permesso di
ristrutturare una casa d'abitazione situata nella zona del nucleo (part. no.
__________ RFD), riunendo tre piccoli appartamenti in una sola unità abitativa.
Al permesso era abbinata la concessione di una deroga all’obbligo di realizzare
i posteggi prescritti dall'art. 10 cpv. 2 NAPR, contro pagamento di un
contributo sostitutivo per tre posti auto mancanti che il municipio si
riservava di determinare ed esigere con successiva decisione.
B. Con decisione 21 gennaio
1999 il municipio ha chiesto al resistente __________ il versamento di un
contributo sostitutivo di fr. 4'000.-- per un posteggio mancante.
C. Con giudizio 13 aprile 1999
il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso
contro di esso inoltrato da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che prevalenti esigenze
di sicurezza giuridica imponessero di determinare l'ammontare del contributo
sostitutivo già al momento del rilascio della licenza edilizia. Una riserva in
favore di un'imposizione a posteriori sarebbe inammissibile.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione annullata.
Rievocata la fattispecie, l'insorgente rileva che il
resistente non aveva contestato l'obbligo impostogli con la licenza. La determinazione
del contributo a posteriori non l’avrebbe affatto pregiudicato nell’esercizio
dei suoi diritti di difesa.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il resistente __________,
contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del
comune ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
- Il contributo sostitutivo
per posteggi mancanti costituisce un compenso dovuto dal beneficiario di una
licenza edilizia, che viene dispensato dall'obbligo di dotare una determinata
costruzione dei posteggi occorrenti ai fini della sua utilizzazione (Scolari,
Commentario, II. ed., ad art. 29 LALPT, N. 267 seg.).
Considerato che la licenza edilizia è un atto mediante il
quale l'autorità accerta la conformità dell'intervento previsto con il diritto
edilizio (art. 1 cpv. 1 RLE), l'obbligo di approntare un certo numero di
posteggi, rispettivamente di versare un determinato contributo sostitutivo per
posteggi mancanti deve di principio essere sancito al momento del rilascio del
permesso di costruzione. Il promotore del’intervento edilizio ha diritto di
conoscere prima dell'inizio dei lavori i vincoli e gli oneri che gliene
derivano. Riservate le ipotesi in cui sono dati gli estremi per una revoca
della licenza, elementari considerazioni di sicurezza giuridica escludono in
linea di massima che tale obbligo possa essere imposto successivamente al suo
rilascio.
Ciò non significa tuttavia ancora che in presenza di
particolari circostanze l'autorità non possa rilasciare una licenza, che si limita
a sancire il principio dell’assoggettamento dell’intervento all’obbligo del
versamento di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti e riserva la
definizione dell’ammontare ad ulteriore decisione. Contrariamente a quanto
assume il Consiglio di Stato, una simile riserva non pregiudica minimamente il
principio della sicurezza giuridica. E' sufficiente che la stessa venga formulata
in termini espliciti, in modo da rendere edotto il beneficiario della licenza
del fatto che l'intervento gli procurerà ulteriori oneri, la cui quantificazione
sarà oggetto di successiva decisione. Nella misura in cui è avvertito del fatto
che l’intervento è soggetto al prelievo di un contributo sostitutivo il
beneficiario della licenza è libero di decidere se gli conviene attendere che
il contributo sostitutivo venga concretamente determinato o se è preferibile
iniziare i lavori immediatamente, correndo il rischio di essere chiamato a
pagare un contributo superiore alle sue previsioni. Contributo che può comunque
ancora contestare limitatamente al suo ammontare al momento in cui viene
determinato dall’autorità.
- 3.1. In concreto, il
municipio di __________ ha autorizzato il resistente __________ a ristrutturare
una casa d'abitazione del nucleo, unificando i tre piccoli appartamenti in cui
era suddivisa.
La licenza accordata avvertiva il resistente che l'intervento
avrebbe comportato il prelievo di un contributo sostitutivo per tre posteggi
mancanti, che sarebbe stato definito successivamente con separata decisione.
Nella misura in cui accerta l'obbligo di versare un contributo sostitutivo per
tre posteggi mancanti, la decisione è cresciuta in giudicato materiale. Non
essendo dati i presupposti per una sua revisione, non può quindi essere rimessa
in discussione. Incontestabile è pure il differimento della quantificazione del
contributo da prelevare, che l'autorità comunale si è espressamente riservata
in sede di rilascio della licenza. Lo esige lo stesso principio di sicurezza
giuridica invocato dal Consiglio di Stato. Se il resistente non condivideva
l’obbligo di versare un contributo sostitutivo per tre posteggi mancanti o il
differimento della sua quantificazione ad ulteriore decisione avrebbe dovuto
tempestivamente impugnare le relative clausole della licenza. Non può far uso
della licenza e pretendere di contestare il contributo in quanto tale soltanto
al momento in cui l'autorità si prevale della riserva di determinarlo con
separata decisione. Ammettere il contrario significherebbe in effetti disconoscere
la forza di cosa giudicata e premiare un comportamento tutto sommato lesivo
delle regole della buona fede; regole che vincolano anche il cittadino nei
confronti dell’autorità (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,
V ed., N. 77 B I seg.).
3.2. Invano lamenta il ricorrente una disparità di
trattamento asserendo genericamente che in altri casi, analoghi al suo, il municipio
avrebbe rinunciato a prelevare un contributo sostitutivo per posteggi mancanti.
L'eccezione non è minimamente provata. Né sussistono elementi che permettano di
ritenere che specifici accertamenti possano suffragarla.
- Non contestando
l’insorgente l’ammontare del contributo impostogli dal municipio, peraltro
inferiore a quello prospettato dalla licenza, il ricorso va accolto, annullando
il giudizio governativa impugnato e ripristinando la decisione 21 gennaio 1999
del municipio di __________.
La tassa di giustizia è posta a carico del resistente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 10 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 13 aprile 1999 del Consiglio di Stato
(n. 1614) è annullata.
1.2. la decisione 21 gennaio 1999 del municipio di __________ è
confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.- è a carico del resistente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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