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Numero d'incarto:
52.1999.107
Data decisione, Autorità:
16.08.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00107
Lugano
16 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 20 aprile 1999 di
__________,
patrocinato
da: Studio legale __________,
Contro
la
decisione 17 marzo 1999 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 dicembre 1998 della Sezione
della circolazione, che gli ha revocato la licenza di condurre a titolo di
ammonimento;
vista la risposta 22 aprile 1999 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 13 agosto 1998 __________
è fuoriuscito di strada e ha urtato una protezione metallica in territorio di
__________, dove circolava al volante di una Seat Ibiza targata TI __________,
in compagnia di tre passeggeri.
B. Per questi fatti, con
risoluzione n. 19861/501, la Sezione della circolazione gli ha inflitto una
multa di fr. 400.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.-- e alle spese di
fr. 50.--, rimproverandogli di avere circolato ad una velocità superiore al
limite vigente di 50 km/h e di essersi avveduto all'ultimo momento di una curva
frenando bruscamente.
Tale decisione è regolarmente cresciuta in giudicato.
C. Con risoluzione 3 dicembre
1998 la stessa Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di
condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi a titolo di ammonimento in
considerazione della grave infrazione commessa.
In precedenza __________ era già stato oggetto di un ammonimento
e di una revoca della licenza di condurre della durata di un mese.
D. Avverso la predetta risoluzione
di revoca, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo in via
principale l'annullamento del provvedimento, ed in via subordinata la sua
riduzione alla durata di un mese. In quella sede ha sostenuto che la
fuoriuscita di strada era stata provocata dall'improvvisa apparizione di un
animale sul campo stradale, che l'aveva indotto a frenare bruscamente. Il
sinistro si sarebbe pertanto verificato unicamente a causa di un fattore
esterno, improvviso ed imprevedibile, indipendente dalla sua volontà. Lo
sbandamento, originato dallo spavento e dal tentativo di evitare la collisione
con l'animale, sarebbe pertanto scusabile. Ha pure sostenuto che la revoca
avrebbe pregiudicato la sua attività di operatore video, dovendosi spostare
spesso per lavoro e dovendo svolgere turni notturni.
E. Il Consiglio di Stato, con
risoluzione 17 marzo 1999, ha respinto il ricorso, rilevando che gli
accertamenti penali, non contestati con tempestiva impugnativa da parte del
ricorrente, erano vincolanti per l'autorità amministrativa in ragione del
principio dell'unità e della sicurezza del diritto. L'Esecutivo ha confermato
la misura amministrativa presa dal Dipartimento, giudicandola adeguata alle
circostanze e conforme al principio della proporzionalità, tenuto pure conto
della colpa del ricorrente e dei suoi precedenti. Non ha inoltre riconosciuto
al ricorrente una necessità professionale assoluta a disporre della licenza di
condurre per conseguire un reddito lavorativo.
F. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo con le stesse richieste di giudizio già sottoposte al vaglio del
Consiglio di Stato.
Si avvale ancora sostanzialmente delle stesse
argomentazioni., a suo dire non tenute in considerazione dall'autorità
inferiore. Precisa di non avere segnalato immediatamente alla Polizia sopraggiunta
sul posto la presenza dell'animale sul campo stradale, perché ancora turbato
dall'incidente. Sottolinea pure che il luogo dell'incidente, fuori dall'abitato,
era scarsamente illuminato. Sminuisce la portata dei suoi precedenti, un
ammonimento e una revoca di un mese, a suo dire da ricondurre ad eccessi di
euforia giovanile. Evidenzia che al momento dell'accaduto era perfettamente
sobrio e non sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.
Nel suo caso sussisterebbe una chiara necessità professionale
a disporre della licenza di condurre. Il suo ritiro per un periodo di tre mesi
gli causerebbe problemi lavorativi sproporzionati, (addirittura con possibilità
di licenziamento) per rapporto allo scopo educativo cui mira il provvedimento amministrativo.
G. Il Consiglio di Stato
propone per contro di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. L'insorgente,
nel caso di specie, detiene sicuramente la legittimazione attiva ai sensi
dell'art. 43 PAmm, essendo gravato nei suoi legittimi interessi dalla decisione
impugnata. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
-
Prima di entrare nel merito
del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di
condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisone sulla fondatezza
di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid.
2b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di
procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante
deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della
pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und
kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung
der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in : R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf- und
Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul
gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui
dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di
rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61
PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione
siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996
in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La revoca
della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il
conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e
di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33
cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento deve essere stabilita secondo le
circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
- __________ vorrebbe che in
sede amministrativa si tenesse conto che egli è fuoriuscito di strada poiché
improvvisamente sarebbe sbucato sul campo stradale un animale che lo avrebbe indotto
ad una brusca frenata. Egli non avrebbe pertanto alcuna colpa.
L'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato. L'interessato non può pretendere che in sede amministrativa
si proceda ad ulteriori accertamenti di fatto quando sapeva o poteva prevedere,
in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe
pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre e, ciò
malgrado, ha omesso, nell'ambito della procedura penale, di fare valere i suoi
diritto o vi ha rinunciato (DTF 121 II 217 riportata anche in JdT __________
pag. __________).
La risoluzione di multa, nell'ambito della quale non si tiene
conto della predetta giustificazione del ricorrente (peraltro da lui citata per
la prima volta oltre un mese dopo l'accaduto, dopo avere ricevuto l'intimazione
di contravvenzione), è regolarmente cresciuta in giudicato. Nel caso in cui
__________ non avesse riconosciuto i presupposti di fatto presi in
considerazione dall'autorità penale, avrebbe dovuto impugnare la decisione.
Altrimenti gli accertamenti penali non possono più essere rimessi in discussione
in sede amministrativa.
Si rileva comunque abbondanzialmente che l'allegazione è
priva di qualsiasi riscontro probatorio e nemmeno il ricorrente si è premurato
di far testimoniare i suoi tre passeggeri su tale circostanza. Vero è invece
che egli, subito dopo l'incidente, ha chiaramente ammesso la sua colpa
dichiarando di avere circolato ad una velocità ben sopra il limite segnalato
(50km/h), e di avere visto la curva all'ultimo minuto.
Poco credibile è pure la giustificazione che è stato
verbalizzato in uno stato emozionale alterato, giacché non si è nemmeno
premurato di rettificare le sue dichiarazioni tempestivamente non appena si è ripreso.
Non giova al ricorrente sminuire la portata dei suoi
precedenti, dovuti a suo dire ad eccessi giovanili (peraltro risalenti ad appena
due anni prima). Orbene, siccome le revoche a scopo di ammonimento servono a
correggere i conducenti e ad impedire la recidività (art. 30 cpv. 2 OAC) e
visto che la sanzione già inflittagli non ha sortito un tale effetto, si impone
oggi di procedere ad un'ulteriore revoca.
- L'insorgente allega infine
di avere una necessità professionale a disporre della licenza di condurre. A
torto. Nelle ragioni da lui esposte si ravvisano unicamente quegli
inconvenienti, talvolta anche importanti, che accompagnano inevitabilmente ogni
revoca della licenza e che fanno parte della funzione afflittiva di questa
misura, voluta quale mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme
della circolazione stradale.
La giurisprudenza infatti riconosce la necessità
professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce,
per così dire, il "posto di lavoro" per l'amministrato (nel caso di
autisti di professione, conduttori di tassì, ecc.) o quando il fatto di non
poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi
rilevanti (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 283 e segg., nota 2441 e segg.).
__________ è operatore video presso la __________. Nella sua
professione può essere necessario di tanto in tanto spostarsi in luoghi diversi
con i mezzi meccanici del datore di lavoro. Tale compito può essere svolto
anche dai colleghi del che lo accompagnano.
Non è stato peraltro dimostrato che egli rischia di perdere
il lavoro o di subire ingenti perdite finanziarie qualora dovesse essere
privato della licenza di condurre.
Egli abita a __________ e lavora a __________. Le due
località sono relativamente vicine anche se non sono direttamente collegate da
mezzi pubblici. Può quindi facilmente spostarsi anche a orari inusuali e del
tutto autonomamente con un ciclomotore o una bicicletta, oppure farsi
accompagnare da un collega o famigliare (DTF 122 II 24 e seg. consid. 1c, DTF
22 dicembre 1994 in re M.; DTF 17 gennaio 1994 in re P.; DTF m29 ottobre 1993
in re D. S:).
- Tenuto conto della gravità
dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità non inderogabile a far
uso di un veicolo per l'esercizio della professione (art. 33 cpv. 2 OAC), il provvedimento
di revoca pronunciato nei confronti di __________ appare del tutto conforme al
diritto. Fissando la durata della revoca in tre mesi la Sezione della
circolazione non ha violato il principio di proporzionalità.
Il ricorso è pertanto respinto. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU, 10 LALCStr, 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett. a LCStr, 30 cpv. 2, 33
cpv. 2 OAC, 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
__________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
__________,
__________,
__________;
__________;
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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