AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.102
Data decisione, Autorità:
21.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00102
Lugano
21 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 aprile 1999 di
contro
la
decisione 17 marzo 1999, no. 1173, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 23 aprile 1998 con la quale
la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la
durata di due mesi;
visti:
la risposta 16 aprile 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
lo scritto 27 aprile 1999 del tribunale di Berna-Laupen;
la lettera 7 maggio 1999 del ricorrente;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, classe 1957, ha
ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B nel 1977. In
seguito ha interessato più volte le autorità amministrative in ambito di circolazione
stradale.
26.02.1988: ammonimento per aver
circolato a 111 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove vige il
limite di 80 km/h;
02.09.1994: ammonimento;
nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra omettendo di concedere la
precedenza, collideva con un veicolo prioritario;
27.01.1995: ammonimento per aver
superato il limite di velocità prescritto di 27 km/h in autostrada;
06.02.1998: ammonimento per aver
superato il limite di velocità prescritto di 34 km/h in autostrada.
B. a) Il 15 aprile 1996
__________ è stato sorpreso in territorio autostradale di __________ a
circolare ad una velocità di 124 km/h, già dedotto il margine di tolleranza,
laddove vige la limitazione a 80 km/h.
b) Il 7 maggio 1996 il ricorrente è stato informato dalla
Sezione della circolazione che erano dati gli estremi per procedere nei suoi
confronti con l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza
di condurre.
Considerato che in sede penale il ricorrente aveva contestato
i fatti rimproveratigli, con lettera 24 giugno 1996 l'autorità dipartimentale
gli ha comunicato che il suo caso sarebbe stato riesaminato dal profilo
amministrativo al termine dell'inchiesta penale in corso.
c) Riconosciuto colpevole di infrazione agli art. 27 cpv. 1,
32 cpv. 3, 40, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 e 29 cpv.1 ONC; 63 e 106 CP,
con risoluzione 9 ottobre 1997 il tribunale distrettuale di Berna-Laupen ha
condannato il ricorrente al pagamento di una multa di fr. 900.--, oltre a
fr. 400.-- per tassa di giustizia. La risoluzione, notificata per il tramite
della polizia cantonale, è cresciuta in giudicato il 23 dicembre 1997.
C. a) Il 12 dicembre 1996
l'insorgente è stato coinvolto in un incidente della circolazione stradale
svoltosi su sedime autostradale in territorio di __________. Mentre si trovava
affiancato alla vettura che intendeva sorpassare, è stato raggiunto da tergo da
una vettura che chiedeva strada. Al fine di liberare la corsia, frenava
bruscamente e sterzava a destra, perdendo conseguentemente la padronanza del
proprio mezzo. Al termine di un testa-coda la sua vettura si posizionava
trasversalmente rispetto alla direzione di marcia dell'automobile che era
intento a sorpassare, la quale nulla poteva per evitare la collisione.
b) Con risoluzione 4 aprile 1997 egli è stato condannato al pagamento
di una multa di fr. 500.--, oltre a fr. 150.-- per tassa di giustizia e spese,
siccome giudicato colpevole di violazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr
e 3 cpv. 1 ONC. La decisione è cresciuta in giudicato.
D. a) Prima di prendere una
decisione in merito all'adozione di un provvedimento amministrativo di revoca
della licenza a seguito dei fatti summenzionati, con lettera 3 aprile 1998 la
Sezione della circolazione ha informato l'insorgente della possibilità di
esprimersi al riguardo.
b) Con scritto 10 aprile 1998 __________ ha esposto le sue giustificazioni,
di cui si dirà per quanto necessario nel seguito.
c) Con decisione 23 aprile 1998 la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre per una durata di due mesi giusta l'art.
16 cpv. 3 lett. a LCStr.
E. a) Con ricorso 2 maggio 1998
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato postulando l'annullamento
della risoluzione impugnata.
b) Il 17 marzo 1999 l'Esecutivo cantonale ha respinto il
gravame. Alla luce delle infrazioni commesse dal ricorrente e tenuto conto dei
numerosi ammonimenti di cui egli era stato oggetto, il Governo ha ritenuto
adeguata e legittima la misura adottata dal Dipartimento.
F. Con ricorso 9 aprile 1999
__________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
riproponendo le richieste formulate in precedenza. A suo dire tutta la
procedura sarebbe inficiata da "vizi di forma", quali: crescita in
giudicato della sentenza del tribunale di Berna-Laupen prima dello scadere dei
termini di ricorso; la lettera 3 aprile 1998 è stata spedita per lettera semplice
e non per raccomandata; intimazione di deposito della licenza di condurre con
lettera 23 aprile 1998 prima dello scadere del termine di ricorso; non ha
potuto spiegarsi oralmente. Contesta inoltre i fatti così come esposti nelle
decisioni penali 4 aprile e 9 ottobre 1997.
G. All'accoglimento del gravame
si è opposto il Consiglio di Stato, il quale si è riconfermato nelle
argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
H. Su richiesta di questo
tribunale il tribunale distrettuale di Berna-Laupen ha confermato che il
giudizio 9 ottobre 1997 è cresciuto in giudicato il 23 dicembre 1997.
Dal canto suo il ricorrente ha ribadito di aver impugnato
tale giudizio.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona
legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il ricorrente lamenta
una violazione del diritto di essere sentito, in quanto non ha avuto la
possibilità di esprimersi oralmente.
2.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa
risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e
6 CEDU. In ambito amministrativo né la legislazione cantonale, né quella
federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo
sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (DTF 117
II 132, consid. 3b e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale,
Bellinzona/Cadenazzo 1988, n. 141 e 146).
Ne discende che né il Consiglio di Stato, né l'autorità
dipartimentale hanno violato il diritto di essere sentito del ricorrente.
- Prima di entrare nel merito
del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di
condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla
fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid.
3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei
procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve
poter statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e
della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
part. 371; A: Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren
betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen
des Straf- und im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul
gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui
dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di
rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm
in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.;
21.10.1996 in re T.).
- a) L'autorità
amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non
può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione
penale cresciuta in giudicato. Deve attenervisi anche se la stessa è stata emanata
nell'ambito di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi
unicamente su di un rapporto di polizia ed eventuali testimoni siano stati
uditi soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato
non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori
accertamenti, quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei
fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura
di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito
della procedura penale di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF
121 II 217 riportata anche in JdT 1996, pag. 698).
b) Nel caso in esame, gli accertamenti di polizia e penali,
sulla base dei quali sono state rese le risoluzioni di multa, sono senz'altro
sufficienti e completi anche ai fini della procedura amministrativa. Ciò vale
sia in relazione alla decisione del tribunale distrettuale di Berna-Laupen sia
per quella relativa ai fatti accaduti a Personico.
Infondata è la versione secondo cui __________ avrebbe impugnato
il giudizio del tribunale di Berna-Laupen. Infatti con scritto 27 aprile 1999
tale autorità ha confermato che la decisione è cresciuta in giudicato il 23
dicembre 1997 e che di conseguenza contro di essa non è pendente alcun ricorso.
D'altro canto il ricorrente non ha provato quanto da lui sostenuto. Sebbene in
virtù del principio inquisitorio spetti a questo tribunale accertare d'ufficio
i fatti determinanti per il giudizio, l'insorgente è comunque sempre tenuto a
farsi parte diligente del procedimento, producendo le prove in suo possesso.
Ora, se egli avesse effettivamente interposto ricorso avverso la citata
decisione, avrebbe dovuto almeno produrre copia del gravame. Ciò che egli non
ha fatto. Dopo essere stato reso attento che secondo il tribunale di Berna-Laupen
contro la decisione in parola non era pendente alcun ricorso, egli si è limitato
a riproporre quanto sostenuto in precedenza, senza produrre alcuna prova. Questo
tribunale ritiene dunque che le censure sollevate dal multato a tal proposito
sono infondate.
__________ contesta inoltre i fatti così come accertati in
sede penale. Tale affermazione è pretestuosa. Se egli avesse realmente ritenuto
che le decisioni di multa poggiavano su fatti errati (radar non tarato,
legalità del segnale di limitazione della velocità, legalità dell'inseguimento,
nessuna colpa per i fatti svoltisi a __________) avrebbe dovuto impugnarle.
Egli fraintende lo scopo del ricorso contro una decisione di multa. Esso non
costituisce infatti un mezzo discrezionale da prendere in considerazione a
dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere
pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il multato contesta di avere
violato la legge e non si trova quindi d'accordo con la procedura contravvenzionale
e il relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere
sempre interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che
potranno ancora seguire.
L'insorgente, comunque, ben sapeva che le infrazioni commesse
avrebbero potuto comportare anche l'adozione di una misura amministrativa.
Infatti per quanto concerne i fatti di Berna la Sezione della circolazione lo aveva
informato a tal proposito già con lettera 7 maggio 1996. La gravità dei fatti
di Personico avrebbe inoltre dovuto indurre il ricorrente a prevedere che sarebbe
pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre.
Non avendo impugnato presso le istanze superiori le decisioni
penali, __________ ne ha riconosciuto il contenuto. Pertanto, alla luce della
predetta giurisprudenza, in questa sede gli è preclusa ogni possibilità di
mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in ambito
penale.
- La licenza di condurre
dev'essere revocata se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza
della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della
circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a
fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). In ogni caso la
durata del provvedimento non può essere inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1
lett. c LCStr).
- Secondo il Tribunale
federale (DTF 109 Ib 304) qualora sono dati più motivi che giustificano una
revoca della licenza di condurre, è applicabile per analogia l'art. 68 CP.
L'amministrato ha pertanto diritto ad un giudizio complessivo dei rimproveri
mossigli e di conseguenza che la durata del provvedimento venga commisurata al
complesso delle infrazioni da lui commesse (cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 3, Berna 1995, n. 2454).
Nella sentenza 124 II 99 l'Alta Corte federale ha inoltre
puntualizzato la sua giurisprudenza, rilevando che chi in autostrada supera di
35 km/h o più la velocità prescritta commette un'infrazione grave, per cui si
giustifica la revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr
senza esame delle circostanze concrete, ossia anche se il conducente gode di
una buona reputazione.
- Nella fattispecie il superamento
della velocità prescritta è stato di 44 km/h, già dedotto il limite di
tolleranza. Tale violazione si situa largamente al di sopra del limite che il
Tribunale federale ha tracciato per delimitare le infrazioni di media (superamento
di 31-34 km/h) da quelle di elevata gravità (superamento di 35 km/h o più).
Anche solo considerando tale eccesso di velocità, tralasciando dunque i fatti
di __________, s'impone la revoca della licenza di condurre.
Resta da valutare se il tempo trascorso tra gli eventi in questione
e l'adozione della misura amministrativa dev'essere valutato a favore del
ricorrente. Il quesito va risolto negativamente. Per quanto concerne i fatti di
Berna il tempo intercorso è stato causato dall'opposizione formulata dal
ricorrente avverso il decreto d'accusa e dalla procedura che ne è seguita. Egli
non può dunque trarre vantaggio da tale circostanza. Per quanto concerne la
collisione del 12 dicembre 1996 (decisione penale 4 aprile 1997 - provvedimento
amministrativo 23 aprile 1998) la questione può restare indecisa. Infatti,
anche solo considerando l'entità dell'eccesso di velocità commesso e i
precedenti del ricorrente, tralasciando dunque i fatti svoltisi a __________,
una revoca di due mesi appare in ogni caso proporzionata alla fattispecie.
- In siffatte circostanze il
provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di __________ e la sua durata
appaiono del tutto conformi al diritto ed al principio di proporzionalità.
Pertanto il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 3,
40 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4a cpv. 5 e 29 cpv. 1 ONC; 30 cpv. 2 e 33 cpv.
2 OAC; 63, 68 e 106 CP; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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