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Numero d'incarto:
52.1998.94
Data decisione, Autorità:
03.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00094
Lugano
3 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 aprile 1998 di
Comune
di __________
contro
la
decisione 25 marzo 1998, no. 1225, del Consiglio di Stato che respinge
parzialmente l'impugnativa presentata da __________ e __________ avverso la
risoluzione 27 agosto 1997 con cui il municipio di __________ ha negato loro
la licenza in sanatoria per opere edilizie eseguite abusivamente fuori della
zona edificabile e ne ha ordinato la demolizione;
viste le risposte:
-
16 aprile 1998 di __________ e
__________,
-
20 aprile 1998 di __________ e
__________;
-
21 aprile 1998 del Consiglio di
Stato;
-
27 aprile 1998 del Dipartimento del
territorio, servizi generali;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I resistenti __________ e
__________ sono comproprietari di una casa d'abitazione monofamiliare, situata
a __________ in località __________, fuori della zona edificabile (part. no.
__________ RF).
Nel novembre del 1995 i resistenti hanno chiesto al municipio
il permesso di ristrutturare ed ampliare l'edificio, dotandolo di un piano
seminterrato. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio,
il 12 marzo 1996 l'autorità ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione di una vicina.
La decisione, confermata dal Consiglio di Stato con giudizio
26 giugno 1996, è cresciuta in giudicato il 23 gennaio 1997 in seguito al
ritiro del ricorso inoltrato contro di essa dall'opponente davanti a questo
Tribunale.
B. Nel corso dei lavori, i
ricorrenti si sono scostati dai piani approvati, estendendo il locale
seminterrato anche sotto la terrazza del pianterreno, che avrebbe invece dovuto
risultare appoggiata su un semplice vespaio.
Il 1º luglio 1997 i resistenti hanno chiesto al municipio un
permesso in sanatoria per l'ampliamento eseguito abusivamente. Alla domanda si
sono opposti diversi vicini ed il Dipartimento del territorio, che l'ha ritenuta
contraria agli art. 24 LPT e 75 LALPT.
Con decisione 27 agosto 1997 il municipio ha quindi negato la
licenza ed ordinato la demolizione dell’aggiunta abusiva.
Contro questa decisione __________ e __________ sono insorti
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando
l'irrogazione di una semplice sanzione pecuniaria.
C. Con giudizio 25 marzo 1998
il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la decisione municipale
impugnata nella misura in cui ordina la demolizione del volume costruito al
piano seminterrato dello stabile e rinviando gli atti all'autorità comunale
affinché avesse ad irrogare una sanzione pecuniaria.
Dato per acquisito che l'ulteriore ampliamento realizzato
abusivamente non può beneficiare di un permesso in sanatoria, il Governo ha in
sostanza ritenuto che la misura di ripristino ordinata dal municipio violasse
il principio di proporzionalità.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino dell'ordine di demolizione impartito
dal municipio.
In sostanza, l'insorgente rileva che l'ampliamento abusivo
realizzato dai resistenti è tutt'altro che trascurabile. Nega quindi la
possibilità di prescindere da un ordine di ripristino infliggendo ai
resistenti una semplice sanzione pecuniaria.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti, che
contestano partitamente le tesi del ricorrente, sottolineando la minima entità
dell'ampliamento realizzato abusivamente.
Le già opponenti __________ e __________ si sono invece rimesse
al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta 4. 21 LE. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva del comune ricorrente sono invero pacificamente
date.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm). La ripetizione del sopralluogo esperito dal Consiglio
di Stato, sollecitata dai resistenti, non appare in effetti atta a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La
situazione dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole
processuali.
-
Il Consiglio di Stato, con
il giudizio qui in esame, ha annullato soltanto l'ordine di demolizione. La
decisione con cui il municipio ha negato la licenza in sanatoria è stata invece
confermata ed è cresciuta in giudicato in seguito alla rinuncia dei qui
resistenti ad aggravarsene davanti a questo Tribunale. L'illegittimità
dell'opera che hanno realizzato abusivamente va quindi data per certa ed
incontestabile. Nemmeno i resistenti contestano del resto che l'ampliamento
abusivo configuri una violazione materiale degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
-
Giusta l'art. 43 LE il
municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in
contrasto insanabile con la legge, tranne nel caso in cui le differenze siano minime
e senza importanza per l'interesse pubblico.
Il principio di legalità e quello di uguaglianza esigono che
le costruzioni realizzate senza autorizzazione in contrasto con il diritto
materiale siano per principio fatte rettificare o demolire (RDAT 1979, N. 77;
Scolari, Commentario, ad art. 43 LE, N. 1277). Ammettere il contrario
significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione
e suscitare l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne
il rispetto (DTF 100 I a 348).
Non tutte le violazioni materiali richiamano comunque
l'adozione di misure di ripristino. Eccezioni si giustificano soprattutto per tenere
conto del principio di proporzionalità.
Violazioni materiali di minima entità e senza rilevanza per
l'interesse pubblico o per quello del vicino possono quindi essere eccezionalmente
tollerate quando la demolizione o la rettifica risulterebbero contrarie al
principio di proporzionalità.
Allo scopo di evitare che in questi casi il costruttore
abusivo tragga profitto dall'opera realizzata in contrasto con il diritto materiale
il legislatore ticinese ha comunque previsto che la misura del ripristino venga
sostituita da una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno
un quarto al vantaggio di natura economica ritrattone (art. 44 LE). Come ben si
evince dal testo di legge, la sanzione pecuniaria è applicabile soltanto nei casi
in cui la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata (Scolari,
op. cit., ad art. 44 LE N. 1317). Non è quindi un'alternativa al ripristino, ma
soltanto un provvedimento volto ad evitare che il proprietario di opere abusive
che devono essere tollerate per motivi di proporzionalità tragga un indebito
profitto dall'abuso perpetrato.
- Nel caso in esame, i
resistenti hanno illegittimamente aggiunto un vano di m 2,40 x 12,70 sotto la
terrazza del pianterreno, ampliando in pari misura il locale lavanderia
/stenditoio realizzato nel seminterrato.
L'ampliamento abusivo richiama, in linea di massima,
l'adozione di provvedimenti di ripristino. Lo esige il principio di legalità.
Il municipio ne ha quindi ordinato la demolizione.
Richiamandosi al principio di proporzionalità, il Consiglio
di Stato ha per contro ritenuto dati i presupposti per sostituire la misura di
ripristino decretata dall’autorità comunale con una semplice sanzione pecuniaria.
La tesi del Consiglio di Stato non può essere condivisa. L'aggiunta
abusiva non è affatto di trascurabile entità. Essa corrisponde infatti ad un
aumento di un terzo della superficie del piano seminterrato. Anche in termini
assoluti l'ampliamento non è insignificante: una superficie di 32 mq non è per
nulla irrilevante.
Il ripristino di una situazione conforme al diritto non
costituisce d'altro canto una misura particolarmente gravosa. Tutto sommato si
tratta soltanto di erigere una parete destinata a chiudere il locale in
corrispondenza della sovrastante facciata SW e di riempire il vano abusivo con
materiale inerte sino alla quota prevista dal progetto approvato nel 1996. Un
intervento, questo, che può essere realizzato in poco tempo, con una modica
spesa, senza particolari difficoltà d'ordine tecnico.
A torto reputano i resistenti che il ripristino ordinato dal
municipio implichi la demolizione della terrazza. L'autorità comunale ha
imposto soltanto l'eliminazione della volumetria aggiunta abusivamente. Non ha
affatto preteso l'eliminazione della terrazza. Vero è che non ha precisato come
debba essere attuata la demolizione del volume aggiunto. Nelle circostanze
concrete, non v'è tuttavia chi non veda come il ripristino ordinato non potesse
essere inteso diversamente da quanto si è appena detto.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, annullando la
decisione governativa impugnata e ripristinando con le precisazioni sopra
indicate l'ordine di eliminare la volumetria aggiunta impartito dal municipio
ai ricorrenti.
La tassa di giustizia segue la soccombenza. Non si fa luogo all'assegnazione
di ripetibili a favore delle già opponenti __________ e __________, le quali
hanno rinunciato a presentare osservazioni e domande, rimettendosi al giudizio
del Tribunale.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 24 LPT; 75 LALPT; 43, 44 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 marzo 1998, no.
1225, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la risoluzione 27 agosto 1997 del
municipio di __________ è confermata ai sensi del considerando 4.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico dei resistenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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