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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.82
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00082
Lugano
29 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 marzo 1998 di
Comunione
ereditaria fu __________
rappr.
da: ing. __________
contro
la
decisione 11 marzo 1998, no. 957, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13
ottobre 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la
costruzione di un centro funerario sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
-
8 aprile 1998 del Consiglio di
Stato;
-
9 aprile 1998 di __________ e
llcc, __________;
-
27 aprile 1998 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16 giugno 1997 __________
ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un centro
funerario (crematorio) sul __________, su un terreno di proprietà dei
resistenti __________ e __________, situato nella zona industriale che si
estende lungo la linea ferroviaria __________, ad W dell'impianto
d'incenerimento dei rifiuti recentemente disattivato (part. no. __________ RFD;
zona I).
Alla domanda si è opposta la comunione ereditaria fu
__________, proprietaria di un fondo situato a 70 m da quello dedotto in
edificazione (part. no. __________ RFD), contestando la conformità di zona
dell'insediamento.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione della vicina qui
ricorrente.
C. Con decisione 11 marzo 1998
il Consiglio di Stato ha a sua volta confermato il provvedimento, disattendendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla comunione ereditaria opponente.
Respinte le censure d'ordine sollevate dai resistenti
__________ ed __________ con riferimento alla legittimazione attiva dell'insorgente,
il Governo ha essenzialmente ritenuto che l'impianto in contestazione si
conformasse adeguatamente alla funzione assegnata alla zona in cui verrebbe a
sorgere.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Rivendicata la legittimazione a ricorrere, l'insorgente
ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza
con riferimento alla conformità di zona dell'insediamento.
A suo avviso, il centro funerario sarebbe un luogo di culto.
Non sarebbe quindi compatibile con la destinazione di una zona riservata
all'insediamento di attività produttive.
Il centro funerario sarebbe inoltre assimilabile ad un
cimitero. Esso dovrebbe quindi trovare collocazione in una zona per attrezzature
pubbliche.
Riallacciandosi al diritto di ogni defunto ad esequie
dignitose, l'insorgente sottolinea infine i contrasti che potrebbero sorgere da
questo profilo tra il centro funerario e le altre attività presenti o che
potrebbero insediarsi nella zona.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che ne chiedono il rigetto
senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti __________ ed
__________, che contestano partitamente le tesi della ricorrente con argomenti
di cui si dirà più avanti per quanto necessario.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE.
La legittimazione attiva dell'insorgente è data dalla sua
qualità di proprietaria di un fondo situato ad una distanza di 70 m dal controverso
stabilimento. Considerate le dimensioni del centro funerario e le ripercussioni
che l’impianto ingenera sull’ambiente circostante, la comunione ereditaria qui
ricorrente può in effetti ancora essere inclusa in quella limitata e
qualificata cerchia di persone legate all'oggetto del provvedimento impugnato
da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso; tale, insomma, da distinguere
la sua situazione da quella degli altri membri della comunità.
Essa può inoltre essere considerata portatrice di un
interesse personale, attuale e concreto ad opporsi alla costruzione per il
pregiudizio che questa le arreca e che l’impugnativa tende a rimuovere.
Il ricorso, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni in esame, il giudizio può
essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Giusta l'art. 22 cpv. 2
lett. b LPT, ripreso dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, il permesso di
costruzione può essere rilasciato soltanto per edifici o impianti conformi alla
funzione prevista per la zona di utilizzazione. Come rettamente rileva il
Consiglio di Stato riallacciandosi alla giurisprudenza di questo Tribunale, il
principio della conformità di zona non si limita a vietare interventi estranei
alle finalità della zona in cui sorgono, ma esige che la destinazione delle
costruzioni si integri convenientemente nella funzione attribuita alla zona
interessata. Non basta quindi che non la contraddicano, ovvero che non
ostacolino l’utilizzazione conforme. Per essere autorizzate, le nuove
costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione assegnata
alla zona di situazione (cfr. RDAT 1994 II N. 56; DFGP, Commento alla LPT, ad
art. 22 N. 25; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 67 LALPT, N. 472).
-
Le zone industriali sono
destinate all'insediamento di quelle attività imprenditoriali che si avvalgono
di impianti fissi per produrre, trasformare o trattare beni o materie prime su
vasta scala secondo metodi standardizzati. Le zone artigianali (Gewerbe-zonen)
sono invece riservate all'insediamento di attività produttive su scala più ridotta
, con l'impiego di risorse personali ed infrastrutturali più limitate, che
ingenerano ripercussioni meno marcate sull'ambiente circostante e che possono,
al limite, coesistere con la funzione residenziale laddove il PR prevede zone
miste (RDAT 1994 II N. 56; Zimmerlin, Baugesetzs des Kt. Aargau, § 130-133, N.
10; Scolari, op. cit., ad art. 67 LALPT, N. 484 seg.).
-
Il fondo dedotto in
edificazione è parte integrante della zona industriale (I) di __________.
A norma dell'art. 39 NAPR di __________, sezione __________,
in questa zona "sono ammesse costruzioni per aziende industriali e
artigianali poco moleste, non moleste o moleste compatibili con la destinazione
delle zone adiacenti e che non creino pregiudizi alle attività esistenti in
zona.
Sono inoltre ammesse costruzioni per depositi e magazzini
commerciali, artigianali ed industriali".
La norma in esame definisce chiaramente la funzione assegnata
alla zona che qui ne occupa. In base tale norma può per principio essere
autorizzato l’insediamento delle più disparate attività legate alla produzione,
alla lavorazione od alla trasformazione di beni, di merci o di materie prime,
indipendentemente dall'importanza delle ripercussioni che ne derivano.
Riservate le prescrizioni poste dalla legislazione ambientale, dal profilo
meramente pianificatorio l'unico limite è dato dalla compatibilità delle immissioni
prodotte con la destinazione delle zone adiacenti e con le attività esistenti
all'interno della stessa zona.
- Il centro funerario che i
resistenti intendono realizzare non solo non si pone in contrasto con la
funzione industriale della zona, ma vi si integra convenientemente.
Scopo precipuo del centro è quello di dotare la regione del locarnese
di un impianto per l'incenerimento dei defunti; struttura, questa, di cui la
regione è attualmente priva e di cui si avverte particolarmente la necessità.
Fulcro del centro, contrariamente a quanto assume la relazione tecnica, non è
la sala per le cerimonie, ma il forno crematorio. Decisiva, ai fini della
qualificazione giuridica dello stabilimento, è infatti l'attività
d'incenerimento dei defunti. Il cerimoniale che l'accompagna, per quanto importante
possa apparire per i significati che racchiude, non è determinante. Dal profilo
funzionale, il centro può invero esplicare la sua attività anche prescindendo
da qualsiasi cerimonia di commiato: cerimonia, che, peraltro, si svolge spesso
altrove.
Orbene, se si considera che l'elemento qualificante del
centro è il forno crematorio, l'adempimento del requisito posto dall'art. 22
cpv. 2 lett. a LPT non può essere contestato con successo. Fatto salvo il
rispetto dovuto ai defunti ed imposto dalla delicatezza dell'argomento, non v'è
invero valida ragione per non assimilare ad un'attività industriale la più
importante e significativa delle attività del centro: quella legata all'incenerimento
delle salme, ovvero alla trasformazione di materia organica deperibile in
sostanze prevalentemente inorganiche, non soggette a processi degenerativi.
A torto assimila l'insorgente lo stabilimento ad un luogo di
culto. Il centro funerario non è nè un luogo consacrato, nè un luogo deputato
all'esercizio di attività religiose o di culto. E' anzitutto un impianto per la
cremazione dei defunti. Il fatto che disponga di un'ampia sala per cerimonie
non è di decisivo momento ai fini della sua qualificazione dal profilo del
diritto edilizio e pianificatorio. La celebrazione di cerimonie di commiato è
tutto sommato una componente accessoria della funzione del centro, che rimane
sempre e comunque caratterizzata dall'attività di cremazione.
Infondate sono anche le deduzioni che l'insorgente trae da
un'assimilazione del centro ad un cimitero. Un cimitero è un luogo ove vengono
inumati i defunti e deposte le urne cinerarie. Un crematorio è invece soltanto
un impianto destinato all'incenerimento delle salme. I cimiteri sono
attrezzature pubbliche, che devono essere debitamente pianificate mediante la
formazione di apposite zone. Un crematorio, anche se risponde ad un interesse
pubblico, non deve invece formare oggetto di una specifica pianificazione. Può
essere autorizzato come impianto industriale senza essere preceduto da un
corrispondente atto pianificatorio.
Altrettanto prive di fondamento sono le censure sollevate
dalla ricorrente con riferimento al diritto dei defunti ad esequie dignitose.
Nella presenza di altri "impianti in contrasto con i valori legati alla
morte" non sono ravvisabili gli estremi di un'inammissibile lesione di
tale diritto, suscettibile di giustificare un diniego della licenza. L'art. 39
NAPR/PM esige unicamente che le costruzioni siano compatibili con la destinazione
delle zone adiacenti e non creino immissioni pregiudizievoli alle attività
esistenti nella zona. Evenienze, queste, che in concreto non si verificano, nè
per rapporto alla destinazione agricola, rispettivamente mista delle zone
adiacenti, nè per rapporto alle poche attività esistenti nella zona in esame.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando la
licenza edilizia siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 39 NAPR/PM di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.-- e le ripetibili di fr. 1'500.-- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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