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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.70
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00070
Lugano
8 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 marzo 1998 della
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 2 marzo 1998 (no. 2/1998) del Dipartimento delle istituzioni,
Ufficio permessi e passaporti (UPP), che ha negato all'insorgente il permesso
di posare sette pannelli destinati ad accogliere manifesti pubblicitari nei
pressi dell'intersezione strada cantonale __________ /svincolo autostradale
__________, in territorio di __________;
vista la risposta 31 marzo 1998
dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti (UPP);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Mediante quattro istanze
datate 20 novembre 1997 la __________ di __________ ha chiesto all'Ufficio dei
permessi e dei passaporti del Dipartimento delle istituzioni (in seguito: UPP)
il permesso di posare un totale di otto pannelli rettangolari di cm 275 x 130
su alcuni fondi privati siti nei pressi della rotonda nella quale confluiscono
la strada cantonale __________ -__________ e lo svincolo autostradale di __________
(territorio di __________). Le strutture, destinate ad accogliere manifesti
pubblicitari, verrebbero applicate su pali infissi nel terreno, ad un'altezza
di ca. 150 cm dal suolo.
Interpellata in merito, la polizia stradale ha formulato
preavviso favorevole. La Sezione beni monumentali e ambientali (CBN), così come
i municipi dei comuni di __________ e __________, si sono invece espressi
negativamente.
B. Con decisione 2 marzo 1998
l'UPP ha autorizzato la posa di un unico pannello sulla part. __________ di
__________, respingendo nel contempo le richieste volte all'installazione degli
altri sette impianti siccome contrarie agli art. 4 e 11 LIns, nonché 6 LCStr e
96 cpv. 1 lett. a OSStr.
C. Contro la predetta
risoluzione dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, sollecitando il rilascio di tutte le autorizzazioni richieste.
La ricorrente ritiene in sostanza che la posa di ulteriori
sette insegne nella zona interessata, di tipo industriale/commerciale e praticamente
priva di impianti pubblicitari, non deturperebbe il paesaggio né creerebbe un
affollamento eccessivo. Non comprometterebbe neppure la sicurezza del traffico,
visto come la polizia stradale - servizio specialistico preposto all'esame di
questa particolare problematica - abbia preavvisato favorevolmente la
concessione di tutti i permessi sollecitati. Distanziandosi da quel parere, il
dipartimento avrebbe abusato del suo potere d'apprezzamento ed emanato una
decisione contraria al principio di adeguatezza, di proporzionalità e - viste
certe strade del centro di __________ tappezzate di insegne - della parità di
trattamento.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone l'UPP con argomenti che verranno ripresi - ove necessario - nel
seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la
tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 17 LIns,
43 e 46 PAmm.
Il ricorso è dunque
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre a trasparire
chiaramente dalla documentazione fotografica e dalle planimetrie versate agli
atti, è perfettamente nota a questo Tribunale. Un sopralluogo non è quindi necessario.
- Le insegne, le scritte ed
ogni mezzo pubblicitario soggiacciono alla vigilanza dello Stato e dei comuni
(art. 1 LIns). Giusta l'art. 2 RLIns, sono considerate insegne le figurazioni,
le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo, visivo o sonoro, destinato al
pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma ed il modo di presentazione. La
posa di insegne permanenti, cioè destinate a rimanere esposte per più di un
mese oppure costituite da tavole, colonne o altri impianti destinati alla
pubblicità collettiva o all'affissione temporanea, è soggetta ad autorizzazione
del Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio permessi e passaporti (art. 2 LIns,
1 RLIns).
I pannelli dell'insorgente sono destinati ad accogliere
manifesti pubblicitari. Trattasi quindi di insegne ai sensi delle predette
norme di legge la cui posa soggiace con ogni evidenza ad autorizzazione (art.
13 LIns; 13 cpv. 1 RLIns; cfr. anche art. 100 cpv. 1 OSStr per quanto riguarda
la pubblicità stradale).
- 3.1. Le insegne permanenti
o non permanenti devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alle
bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli edifici, alla circolazione
stradale, all'ordine pubblico e alla morale (art. 4 LIns).
L'art. 6 LCStr vieta la pubblicità e gli altri annunci che
potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero
altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare
distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. È considerata pubblicità
stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica
in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare della
pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono;
cfr. art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr). L'art. 96 OSStr proibisce la pubblicità
stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare
confusione con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa
della sua forma e dei suoi colori. La pubblicità stradale è vietata in
particolare nei pressi delle intersezioni (art. 96 cpv. 1 lett. 1 OSStr) e
quindi anche nelle adiacenze delle rotonde, impianti che si configurano alla
stregua di intersezioni particolari (Bussy-Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, N. 3.2.3. ad art. 36 LCStr).
3.2. Nell'evenienza
concreta, la ricorrente vorrebbe posare altri sette pannelli pubblicitari in
aggiunta a quello già autorizzato (e nel frattempo già installato). Più esattamente:
·
tre sul mapp. __________ di __________, fondo situato sulla
destra del sedime stradale circolando in direzione di __________; due
cartelloni si affaccerebbero direttamente sulla rotonda di cui sappiamo, il
terzo resterebbe leggermente più discosto (ad una trentina di metri dal margine
dell'intersezione con percorso rotatorio obbligato);
·
due, affiancati, sul confine del mapp. __________ di __________,
a sinistra della cantonale per chi viaggia verso __________, ad una distanza di
circa 20 m dall'area della rotonda;
·
altri due ai limiti del mapp. __________ di __________, nella
stessa posizione di quelli previsti sulla contermine part. __________, ma ad
una distanza di circa 65 m dalla rotonda.
Evidenziati questi aspetti della fattispecie, è ovvio che i
desideri della ricorrente non possano essere soddisfatti. Non v'è infatti chi
non veda come la collocazione di ben sette pannelli pubblicitari (oltre a
quello già autorizzato) su un tratto di strada lungo neppure 100 metri sia del
tutto idonea ad ingenerare vuoi l'affollamento di insegne, vuoi il turbamento
del paesaggio (in senso lato) e della circolazione banditi dagli art. 4 e 11
LIns.
3.3. Per quanto attiene più particolarmente alla questione
legata alla sicurezza del traffico, non si può fare a meno di annotare che
cinque insegne verrebbero addirittura sistemate sul bordo o nelle immediate
vicinanze della rotonda nella quale confluiscono la strada cantonale __________
-__________ e lo svincolo autostradale di __________, ovvero due arterie
grandemente trafficate. La scelta della ricorrente non è casuale. Essa ha
infatti tutto l'interesse a sistemare le proprie infrastrutture accanto a
strade assai frequentate e laddove i conducenti sono obbligati ad arrestarsi in
forza della segnaletica esposta. Questi luoghi, segnatamente le rotonde - ove
occorre concedere la precedenza a terzi e il traffico si interseca - impongono
però un'accresciuta attenzione da parte degli utenti della strada. Dal profilo
della sicurezza della circolazione, sono quindi i meno idonei ad accogliere
insegne e tutto quanto nei pressi potrebbe distogliere i conducenti dalla
guida. Non per nulla l'art. 96 cpv. 1 lett. a OSStr vieta fermamente
l'esposizione della pubblicità in vicinanza delle intersezioni.
Se ne deve concludere che con riferimento alla posa dei pannelli
sui mapp. __________ di __________ e __________ di __________, il diniego delle
autorizzazioni per ragioni dedotte dalla necessità di tutelare la sicurezza
stradale non presta il fianco a critiche di sorta. La presenza della rotonda e
dei passaggi pedonali che la tangono, così come il volume di traffico che
l'attraversa ogni giorno ostano irrimediabilmente alla concessione di quei permessi.
A nulla giova invocare l'opinione contraria espressa in
merito dalla polizia stradale. In materia di insegne, il preavviso di questo
servizio ha carattere unicamente indicativo e non vincola affatto l'UPP, unica
autorità preposta all'applicazione della LIns. Nel caso di specie, appare
evidente che preavvisando favorevolmente la posa di cinque insegne all'interno
e nelle immediate vicinanze di una rotonda - intervento chiaramente e categoricamente
vietato dalla legge - la polizia ha omesso di esaminare l'ammissibilità
dell'intervento sulla base dell'art. 96 cpv. 1 lett. a OSStr.
3.4. La situazione si presenta in termini ben diversi per i
due pannelli che la ricorrente intende collocare sul mapp. __________ di
__________, ad una distanza di ca. 60-70 m dalla rotonda e di ca. 45 m
dall'altro impianto già autorizzato. In quel tratto gravato da un limite di
velocità di 60 km/h, la strada cantonale è pressoché rettilinea e piana. Non vi
sono altri pannelli pubblicitari oltre a quello già installato dalla ricorrente.
In siffatte circostanze l'esposizione in loco di ulteriori
due cartelloni non crea un affollamento inammissibile, né è suscettibile di
distrarre i conducenti in transito in modo tale da compromettere gravemente la
sicurezza della circolazione stradale.
Su questo punto la decisione impugnata dev'essere pertanto
annullata siccome contraria al principio di adeguatezza e di proporzionalità
(cfr. RDAT I-1993 N. 26). Gli atti vengono di conseguenza rinviati all'UPP
affinché rilasci alla __________ l'autorizzazione di posare i due pannelli
previsti nell'angolo S-O del mapp. __________ di __________.
- Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso è parzialmente accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente
proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Dato l'esito, non
si riconoscono ripetibili che in misura ridotta (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 2, 4, 9, 13, 17 LIns; 1, 2, 13 RLIns, 6 LCStr; 95 segg. OSStr; 3,
18, 28, 43, 60 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. il dispositivo 3 della
risoluzione 2 marzo 1998, no. 2/1998, del dipartimento delle istituzioni,
ufficio permessi e passaporti, è annullato nella misura in cui autorizza
l'esposizione di un solo impianto pubblicitario sul mapp. __________ di
__________;
1.2. gli atti sono rinviati al
dipartimento delle istituzioni, ufficio permessi e passaporti, affinché rilasci
alla ricorrente l'autorizzazione di posare i due pannelli previsti nell'angolo
S-O del mapp. __________ di __________.
- La tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico della ricorrente nella misura di fr. 500.-.
3.- Lo Stato verserà alla
ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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