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Numero d'incarto:
52.1998.62
Data decisione, Autorità:
03.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00062
Lugano
3 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 10 marzo 1998 di
patrocinato
dall'avv. __________
Contro
la
risoluzione 18 febbraio 1998 (n. 686) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 15 settembre
1997 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione,
gli ha negato per scopi di sicurezza il rilascio della licenza allievo
conducente per le cat. B ed ev. A1 fino al compimento del suo 20° anno di età
previo superamento di un esame psicotecnico;
vista la risposta 16 marzo 1998 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ ha ottenuto il
rilascio della licenza di condurre ciclomotori nel 1993. Il 20 settembre 1994
tale licenza gli è stata revocata per la durata di due mesi per aver circolato,
il 12 maggio 1994, con un ciclomotore manomesso (tubo, carburatore 19/19, testa
pistone e cilindro 75 cm3: velocità accertata con apparecchio Giromax: 62 km/h)
e per essere sprovvisto di targa valida e di assicurazione RC. Il 6 aprile 1995
gli è stata ancora revocata la predetta licenza per tre mesi per aver nuovamente
circolato, il 16 settembre 1994, con un ciclomotore manomesso (tubo,
carburatore 13/13, collettore e frizione 30 km/h; velocità accertata con
apparecchio Giromax: 60 km/h). Per aver circolato il 20 giugno 1995 con un
ciclomotore nonostante il provvedimento adottato il 6 aprile precedente, il 13
ottobre 1995 gli è stata ancora una volta revocata la licenza per la durata di
quattro mesi. Un'ulteriore revoca è seguita il 14 dicembre 1995, per la durata
di 4 mesi, per aver depositato in ritardo presso l'autorità competente la
licenza di condurre ciclomotori nonostante la decisione dipartimentale del 13
ottobre 1995. Il 21 marzo 1997 gli è stata inflitta una multa di fr. 200.– per
aver circolato, il 25 gennaio 1997, con la motoleggera "Aprilia"
senza possedere la licenza di condurre della relativa categoria.
B. Il 30 gennaio 1997 la
Sezione della circolazione ha temporaneamente respinto sino al giugno 1997 la
domanda di __________ volta al rilascio di una licenza di allievo conducente
categoria B a causa dei suoi gravi precedenti quale conducente di ciclomotori.
Il 10 giugno 1997 la
stessa autorità, in merito ad analoga richiesta presentata dall'istante il 2
giugno precedente, gli ha ordinato di sottoporsi ad una perizia psicotecnica da
parte dello psicologo del traffico lic. psic. __________. A sostegno di ciò, è
stato tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati nei suoi confronti.
Il 4 luglio 1997 lo
psicologo ha presentato il proprio referto peritale. Ha in particolare rilevato
l'assenza nell'interessato della necessaria maturazione di un rapporto sufficientemente
adulto con le norme ed un'eccessivamente scarsa capacità di resistere alle
tentazioni, caratteristiche che lo farebbero ritenere un conducente potenzialmente
pericoloso per la sicurezza stradale.
Sulla base delle conclusioni peritali, il 15 settembre 1997
la Sezione della circolazione ha negato a __________ il rilascio della licenza
di allievo conducente: per la cat. B ed ev. A1 sino al compimento del suo
ventesimo anno di età previo superamento di un nuovo esame psicotecnico, per la
cat. F sino al compimento del suo diciannovesimo anno di età.
C. Il 18 febbraio 1998 il
Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________ contro la
decisione dipartimentale.
In estrema sintesi,
l'Esecutivo cantonale - visto l'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr - ha reputato la
misura amministrativa adottata dall'autorità di prima istanza legittima e giustificata.
Ha ritenuto la perizia dello psicologo del traffico - su cui si fonda il
giudizio - chiara, approfondita e sorretta da una motivazione coerente.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando in via principale il
rilascio immediato della licenza di allievo conducente cat. B, ed in via subordinata
la licenza cat. B ed eventualmente cat. A1 al momento del compimento del suo
19° anno di età.
Contesta le risultanze del referto peritale e che i requisiti
previsti all'art. 14 cpv. 2 lett. LCStr siano in specie adempiuti. Sostiene che
la risoluzione governativa sarebbe carente di motivazione, tanto da configurare
un diniego di giustizia formale. Deduce una violazione del principio della
proporzionalità e invoca la necessità di disporre di un veicolo per motivi
professionali.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni in
proposito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10
LACStr.
Il gravame, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Va innanzitutto osservato
come il provvedimento adottato dalla Sezione della circolazione relativo il
rilascio della licenza di allievo conducente cat. F allorquando il ricorrente
avrà compiuto 19 anni deve ritenersi privo d'oggetto, dal momento che l'età considerata
è stata raggiunta dall'interessato il 24 gennaio 1998. Del resto, già la risoluzione
governativa non affronta la problematica relativa a tale licenza.
-
Il Governo cantonale fonda
il proprio giudizio sulle risultanze del referto peritale. L'insorgente ritiene
la decisione impugnata carente di motivazione.
3.1. L'art. 58 RLACStr
dispone che per quanto riguarda la procedura, sono applicabili per analogia le
norme sull'assunzione delle prove previste dalla legge di procedura per le
cause amministrative.
La perizia ha come scopo
di accertare questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze
particolari (Borghi/Corti, "Compendio di procedura amministrativa ticinese",
pag. 97 ad art. 19); l'assunzione avviene in applicazione analogica delle relative
norme della procedura civile (art. 19 cpv. 2 prima frase PAmm). Va altresì
rilevato, in analogia con la procedura civile, che quando il giudice intenda
scostarsi dalle conclusioni peritali, deve - per non eccedere il suo potere di
apprezzamento - motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni del suo
dissenso: l'adduzione di semplici congetture e di considerazioni ipotetiche e
soggettive non è sufficiente. Di contro, in caso di adesione alle conclusioni
del perito il giudice non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata e
ciò a maggiore ragione se le stesse appaiono confortate in senso convergente da
altri elementi probatori diretti o anche solo indiziari (Cocchi/Trezzini,
"Codice di procedura civile ticinese annotato", n. 3 ad art. 253 e
giurisprudenza ivi citata).
3.2. Nella fattispecie, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che
il referto illustra in modo dettagliato gli antecedenti dell'insorgente, ne
analizza diffusamente la personalità, espone gli elementi di giudizio positivi
e negativi e che perviene, dopo aver valutato i vari fattori, alla conclusione
contenuta nella decisione di prima istanza. Ritenendola chiara, approfondita e
sorretta da una motivazione coerente, l'Esecutivo cantonale ha quindi fatto
riferimento alla perizia per motivare la propria decisione. Aderendo a tali
risultanze, esso non è quindi incorso in un diniego di giustizia formale come sostenuto
dall'insorgente.
- Il ricorrente sostiene che
le condizioni per il diniego del rilascio del permesso di allievo conducente
non sarebbero in concreto adempiute.
4.1. L'art. 14 cpv. 2
lett. d LCStr dispone che la licenza per allievo conducente non può essere
rilasciata se il richiedente non dà, quale conducente, garanzia, per il suo
comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i
terzi. Il rifiuto della licenza , come pure la sua revoca, a scopo di sicurezza
per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito
al comportamento futuro del conducente (RDAT 1994 I n. 64 consid. 4a pag. 152;
Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40; in merito
all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen,
pag. 101 segg. n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal
precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua
futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie
con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la
licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che
l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II
23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente,
così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere
ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT
1994-I n. 64 consid. 4a pag. 152; v. anche art. 13 cpv. 2 OAC).
4.2. Nel caso in rassegna,
le condizioni menzionate all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative del
rifiuto del rilascio della licenza di allievo conducente, sono ossequiate. In
effetti, il comportamento sin qui avuto dal ricorrente non fornisce alcuna garanzia
che egli rispetterà in futuro le norme in materia di circolazione stradale e i
diritti dei terzi. Dall'inserto di causa si evincono i preoccupanti precedenti
dell'insorgente culminati, in ben quattro occasioni nel giro di due anni, in
una revoca della licenza di condurre. Certo, le infrazioni non sono gravi, il
ricorrente è molto giovane e le revoche si riferiscono al permesso di condurre
ciclomotori, ma ciò non impedisce di ritenere che il comportamento espresso in
tutte quelle occasioni sia rivelatore della sua propensione smodata per la
velocità. Prese nel loro insieme e vista la loro frequenza nell'arco di
pochissimi anni, le suddette infrazioni hanno maggior rilievo. Manifestamente,
l'insorgente non ha recepito lo scopo delle precedenti revoche, tanto che il 20
giugno 1995 ha pure circolato nonostante una revoca per la durata di quattro
mesi. Ma vi è di più. Il 25 gennaio 1997 egli ha circolato con una motoleggera
senza possedere la licenza di condurre della categoria A1, vedendosi infliggere
una multa di fr. 200.–.
4.3. Del resto, già il
referto psicotecnico del 4 luglio 1997 - di natura ufficiale e imperniato
esplicitamente sui problemi di circolazione stradale - contiene valutazioni
poco rassicuranti circa l'attitudine caratteriale e il comportamento
dell'interessato nei confronti della guida.
In tal senso va rilevato
che nell'ambito di un'analisi seria della personalità di un conducente che
suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto
dei suoi trascorsi, anche se dovessero risalire a molto tempo addietro. In
concreto, le conclusioni peritali si fondano sulla circostanza che il ricorrente,
a motivo della sua immaturità ed incapacità a resistere alle tentazioni, non è
totalmente consapevole dei rischi del traffico. Ciò costituisce un motivo
sufficiente per ritenere che egli è incapace, dal punto di vista caratteriale,
di assumere un comportamento responsabile e rispettoso delle norme della circolazione.
Tali regole non hanno
ancora per lui l'importanza decisiva che dovranno assumere, tanto che
dev'essere ritenuto potenzialmente pericoloso per la sicurezza stradale.
Il ricorrente mette in
dubbio il carattere probatorio di tale referto. Ne contesta la rilevanza ai
fini del giudizio, poiché in sostanza non informerebbe in alcun punto in che
modo egli potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza del traffico e per i
terzi. Sostiene infatti che la scarsa gravità delle precedenti infrazioni e
l'incapacità di resistere alla tentazione di manomettere un motorino, come pure
di circolare con la motoleggera di un amico, non sarebbero sufficienti per
imporre il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. Questi elementi non
sono invero decisivi, da soli, per motivare un'inattitudine caratteriale alla
guida, ancorché possano configurare indizi di leggerezza. Sennonché il perito
ha sottolineato come il ricorrente sia incappato ripetutamente nella revoca
della licenza e non una volta sola; nonostante ciò, il primo provvedimento
adottato non è evidentemente bastato per renderlo edotto del suo comportamento
contrario alle norme. A tale misura ne sono dovute seguire ben tre altre
nell'arco di poco meno due anni. Ma vi è di più. Il giorno successivo il suo
18° compleanno - e nonostante i precedenti provvedimenti presi dalla competente
autorità nei suoi confronti - egli non ha potuto resistere alla tentazione di
provare la motoleggera dell'amico, incappando nell'ennesima infrazione. A tal
proposito, pur non contestando la contravvenzione, la minimizza sostenendo di
aver circolato in un'area protetta: rimane comunque il fatto che egli ha
nuovamente infranto le norme della circolazione e che le precedenti revoche a
scopo di ammonimento non sono servite a nulla.
In simili circostanze, non
si può rimproverare alle autorità inferiori d'aver aderito alla prognosi
negativa formulata dal perito. Aggiungasi infine, contrariamente all'opinione
del ricorrente, che nulla induce a mettere in dubbio queste conclusioni, che appaiono,
anzi, attendibili. In più, esse sono l'esito di un'analisi della personalità
del ricorrente, fondata su un colloquio personale già sufficiente per giungere
alle citate risultanze.
Da quanto esposto,
discende che le condizioni menzionate all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr,
giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale,
sono adempiute.
4.4. Il ricorrente fa valere di aver bisogno al più presto
della licenza di condurre per imperativi motivi professionali, precisando che
se il rilascio della licenza di allievo conducente dovesse prolungarsi nel
tempo, egli rischierebbe di perdere il proprio posto di lavoro. Sennonché,
trattandosi di un diniego a scopo di sicurezza, l'interesse pubblico volto a
proteggere la sicurezza stradale dei conducenti non idonei prevale
sull'interesse del cittadino a non essere privato della propria licenza (cfr.
Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag.
195).
- L'autorità di prima istanza
ha negato il rilascio della licenza all'interessato sino al compimento del suo
20° anno di età, trascorso il quale potrà richiederla previo superamento di un
nuovo esame psicotecnico. Il Governo cantonale, confermando il provvedimento,
lo ha implicitamente ritenuto ossequioso del principio di proporzionalità. Il
ricorrente chiede in via subordinata che l'accesso alla guida di veicoli a
motore della cat. B ed eventualmente A1 sia negato limitatamente sino al
compimento del 19° anno di età.
Tenuto delle precedenti risultanze, questo Tribunale ritiene
che il provvedimento di diniego sino al 20° anno di età è adeguato. Difatti,
viste le precedenti revoche, un periodo di riflessione più lungo di quanto
postulato in via subordinata dal ricorrente è tutto sommato giustificato.
Inoltre egli ha compiuto 19 anni il 24 gennaio 1998. Da allora egli può
richiedere il rilascio di una licenza allievo conducente per la categoria F,
sotto condizione di non aver commesso nel frattempo ulteriori infrazioni. Ciò
permetterà di valutare il suo comportamento fino all'esame psicotecnico a cui
si potrà sottoporre al compimento del ventesimo anno di età per accertare la
sua idoneità per il rilascio della licenza di allievo conducente per la
categoria B ed eventualmente A1 e dovrà essere considerata quale ulteriore
verifica circa la raggiunta maturità.
- Stante tutto quanto precede
il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2 LCStr; 10 LACStr; 58 RLACStr, 253 CPC; 3, 18, 19, 28, 43,
60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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