AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.53
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00053
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 27 febbraio 1998 di
patrocinato
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 11 febbraio 1997 (n. 580) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 dicembre
1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri,
gli ha negato il rilascio di un permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
germanico, è nato nella Repubblica federale tedesca dove ha frequentato le
scuole elementari e medie.
Il 20 dicembre 1981 è entrato in Svizzera unitamente alla
propria famiglia, ottenendo un permesso di dimora annuale regolarmente
rinnovato.
B. Il 9 ottobre 1991 il
ricorrente è stato condannato dal __________ di __________ alla pena di 12 mesi
di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale per un periodo di
prova di 3 anni per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta
violazione di domicilio, denuncia mendace, sviamento della giustizia, furto
d'uso, abuso della licenza e delle targhe, nonché ripetuta contravvenzione alla
LStup.
Il 23 ottobre 1991 la Sezione degli stranieri ha respinto la
sua richiesta volta al rilascio di un permesso di domicilio in considerazione
dei suoi precedenti di polizia e giudiziari, limitandosi a rinnovargli il
permesso di dimora per due anni.
C. Con decreto d'accusa 23
dicembre 1991 __________ è stato condannato dal Sostituto Procuratore pubblico
della giurisdizione sottocenerina del Cantone Ticino a 90 giorni di detenzione
e al pagamento di una multa di fr. 300.– per furto d'uso, circolazione con
veicolo a motore nonostante la revoca della licenza di condurre, nonché per
contravvenzione alla LStup.
Per tale condanna, il 29 aprile 1992 la Sezione degli
stranieri ha ammonito l'interessato avvertendolo che in caso di recidiva o di
comportamento scorretto sarebbe stata pronunciata nei suoi confronti
l'espulsione o la revoca del suo permesso di dimora.
D. Il 16 settembre 1992
__________ è stato nuovamente incarcerato unitamente alla cittadina svizzera
attinente di __________ , __________. Evaso l'11 gennaio 1993 a __________, è
stato in seguito arrestato a __________ il 26 di quello stesso mese.
Il 20 aprile 1993 il Presidente delle Assise Correzionali di
__________ lo ha condannato alla pena di 12 mesi di detenzione e alla revoca
della sospensione condizionale della pena di 12 mesi di detenzione inflittagli
il 9 ottobre 1991 dal Bezirksgericht di __________, siccome ritenuto colpevole
di ripetuto furto consumato, tentato e mancato, danneggiamento ripetuto,
ripetuta violazione di domicilio, contravvenzione alla LStup, furto d'uso,
ripetuta contravvenzione alla LStup, circolazione senza licenza di condurre e
furto.
Le pene sono state sospese per permettere il collocamento dell'interessato
in un centro di recupero di tossicodipendenti in virtù dell'art. 44 CP. A __________
è stata ordinata analoga misura.
Il 26 aprile 1993, egli è partito per il Cantone di
__________ per essere collocato presso la __________ a __________ con lo scopo
di seguire la terapia. Il 4 ottobre 1994 la Corte delle Assise Correzionali di
__________ ha deciso di non far espiare all'interessato le pene inflittegli il
9 ottobre 1991 e 20 aprile 1993.
E. Il 15 febbraio 1995 la
Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza di __________ volta al rilascio
di un permesso di dimora annuale proveniente dal Cantone di __________ con lo
scopo di soggiornare a __________ in attesa di contrarre matrimonio con
__________. A sostegno della decisione sono stati presi in considerazione i
suoi precedenti penali.
F. a) Nel marzo 1995,
l'interessato ha lasciato il suolo elvetico per trasferirsi in __________, dove
ha preso il domicilio. E' quindi partito negli __________ per lavorare.
Il 16 maggio 1997 si è sposato con __________, avanti all'ufficiale
dello stato civile di __________.
b) Il 12 luglio 1997 ha
richiesto alle competenti autorità, a seguito del suo matrimonio con la
cittadina svizzera, di essere posto al beneficio di un permesso di dimora
annuale con inizio attività dal 25 agosto 1997.
Con decisione 23 dicembre 1997 la Sezione degli stranieri ha respinto
la domanda. L'autorità cantonale ha in sostanza ritenuto che __________ ha
interessato più volte le autorità di polizia e giudiziarie, facendosi
condannare. L'ulteriore sua presenza nel Cantone Ticino non apparirebbe di
conseguenza opportuna e giustificata.
G. Adìto da __________, il
Consiglio di Stato ha respinto il gravame l'11 febbraio 1998.
Secondo l'Esecutivo cantonale, le sue condanne penali - che
superano complessivamente due anni - sarebbero dovute a gravi infrazioni. Egli
avrebbe pure dimostrato di non volere o di non essere capace di adattarsi
all'ordinamento vigente in Svizzera.
Dopo attenta ponderazione degli interessi privati e pubblici
in gioco, e accertata l'inapplicabilità in specie dell'art. 8 CEDU, il Governo
ha concluso che l'interessato adempie i presupposti per l'espulsione (art. 7
cpv. 1 e 10 cpv. 1 lett. a/b LDDS), ciò che gli impedisce il rilascio del
permesso sollecitato. La decisione dipartimentale sarebbe dunque legittima,
adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità.
A seguito della risoluzione governativa, il 17 febbraio 1998
la Sezione degli stranieri ha ordinato al ricorrente di lasciare il territorio
cantonale entro il 15 marzo 1998.
H. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di dimora per vivere con la moglie svizzera.
Asserisce innanzitutto che la giurisprudenza federale posta a
fondamento della decisione sarebbe inapplicabile nella fattispecie, poiché
riferita al caso di un cittadino straniero sposato con una straniera e con un
legame molto fragile e poco duraturo con la Svizzera. Sottolinea la sua lunga
presenza in Svizzera trascorsa fino al 1995, dove avrebbe tutti i suoi legami
affettivi e dove vivono stabilmente i suoi famigliari. Sostiene inoltre che i
reati commessi non sarebbero gravi e che - dopo un periodo di disintossicazione
e di rieducazione - da 4 anni sarebbe perfettamente guarito, avrebbe trovato
lavoro, sicurezza familiare e sarebbe reinserito socialmente. Per questo
l'autorità penale ha rinunciato all'esecuzione della pena e non ha pronunciato
l'espulsione. Fa infine notare che la moglie svizzera è sieropositiva.
I. All'accoglimento del
gravame si oppongono la Sezione degli stranieri e il Consiglio di Stato, con
argomenti di cui si dirà - per quanto necessario - in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del 12 marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il
rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale
non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. L'insorgente ha diritto - di principio - al permesso
postulato. In effetti, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS il coniuge
straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del
permesso di dimora. Il quesito a sapere se esista un motivo di espulsione e se,
di conseguenza, il permesso possa essergli rifiutato attiene al merito (DTF 118
Ib 151 consid. 3d; RDAT I-1994 N. 55).
Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie
potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un
ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale va ammessa.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con
una persona che possiede un permesso di domicilio o la nazionalità elvetica può
invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso -
se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto - la libertà
delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4
LDDS) è limitata, e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di
diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid.
1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di
cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in
materia di diritto degli stranieri.
In concreto, l'insorgente ha il diritto di richiedere il
permesso sollecitato (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). I coniugi sono sposati dal 16
maggio 1997 e dagli atti non risulta che il legame non sia intatto ed
effettivamente vissuto.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- 2.1. L'art. 7 cpv. 1 LDDS
dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al
rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e
ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo
diritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione. L'art. 11 cpv. 3 LDDS
precisa tuttavia che l'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme
delle circostanze sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia
adempiuto, occorre segnatamente tenere conto della gravità della colpa
dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio
che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3
ODDS).
2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare
di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale
diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 in quanto tale ingerenza sia prevista
dalla legge e in quanto costituisca una misura che - in una società democratica
- è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere
economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. In questo contesto,
va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in
gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il
diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire la
straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di
esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto
più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo
comportamento, risulta indesiderabile. Va altresì precisato che il solo fatto
che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera
non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso
(DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).
- Lo straniero può essere
espulso dalla Svizzera quando egli è stato punito dall'autorità giudiziaria per
un crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS), oppure quando la sua
condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che egli non vuole
o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita
(lett. b).
Se il ricorrente ha ragione nel sostenere che i motivi di
estinzione del diritto al rilascio di un permesso per uno straniero sposato con
un cittadino straniero sono meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1
LDDS, ciò è tuttavia caratterizzato dal fatto che in tali casi è sufficiente la
violazione dell'ordine pubblico. Difatti, il citato disposto legale stabilisce
che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di
un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso sollecitato,
considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico non è una ragione
sufficiente per rifiutare la concessione del permesso. Inoltre, nella prima
ipotesi l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in
Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati
in presenza (art. 11 cpv. 3 LDDS), meno importanza che se si fosse trattato di
un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a).
- 4.1. Nel caso specifico -
come correttamente rilevato dalle autorità inferiori - il ricorrente ha
ripetutamente interessato i servizi di polizia, nonché le autorità giudiziarie:
9 ottobre 1991 condannato dal Bezirksgericht
di __________ per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione
di domicilio, denuncia mendace, sviamento della giustizia, furto d'uso, abuso
della licenza e delle targhe e ripetuta contravvenzione alla LStup alla pena di
12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
23 dicembre 1991 condannato dalla Procura pubblica
di __________ alla pena di 90 giorni di detenzione e al pagamento di una multa
di fr. 300.– per titolo di furto d'uso, circolazione con veicolo a motore
nonostante la revoca della licenza di condurre, contravvenzione alla LStup;
29 aprile 1992 decisione di ammonimento da
parte della Sezione degli stranieri con l'avviso che, in caso di recidiva o di
comportamento scorretto, si sarebbe pronunciata l'espulsione o la revoca del
permesso;
20 aprile 1993 condannato dal Presidente delle
Assise Correzionali di __________ alla pena di 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente
per far luogo all'esecuzione del collocamento in un centro per
tossicodipendenti giusta l'art. 44 CP, e alla revoca della sospensione
condizionale della pena di 12 mesi di cui alla sentenza 9 ottobre 1991, siccome
ritenuto autore colpevole di ripetuto furto consumato, tentato e mancato,
ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, contravvenzione alla
LStup, furto d'uso, ripetuta contravvenzione alla LStup, circolazione senza
licenza di condurre e furto;
4 ottobre 1994 decisione delle Assise
Correzionali di __________ di non far espiare all'insorgente le pene inflitte
con sentenza 9 ottobre 1991 e 20 aprile 1993 (fine misura).
Nel contesto dei precedenti penali dell'insorgente, si
rilevano varie condanne per furto, furto d'uso, danneggiamento, violazione di
domicilio, denuncia mendace, sviamento della giustizia, contravvenzione alla LStup, furto d'uso, circolazione senza licenza
di condurre, abuso della licenza e delle targhe.
4.2. Occorre osservare che
già la pena accessoria dell'espulsione sospesa condizionalmente non è, in
concreto, di rilievo. In effetti, l'autorità competente in materia di polizia
degli stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale.
Nel determinare se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero
giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione
condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento
sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante
il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che
l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere,
nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello
dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a).
4.3. Le infrazioni commesse dal ricorrente - sebbene non di
particolare gravità - non sono comunque lievi. Alcune sono state commesse in
situazione di recidiva (furto, furto d'uso, danneggiamento, violazione di
domicilio, contravvenzione alla LStup, circolazione senza licenza di condurre).
Va a tal proposito osservato che egli fu ricoverato nella primavera 1991 presso
l'Ospedale __________ a __________ e che, nonostante la cura intrapresa,
ricadde ancora nel consumo di stupefacenti (v. sentenza 20 aprile 1993 del
Presidente delle Assise Correzionali di __________, pag. 17). I reati commessi
hanno portato a varie condanne per complessivi 2 anni e 3 mesi. Poco importa se
gran parte di tale durata è stata espiata tramite un trattamento ordinato in
virtù dell'art. 44 CP. Con il suo comportamento, l'interessato ha dimostrato di
non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica, tanto da adempiere i requisiti
per l'espulsione e non solo della lett. a dell'art. 10 cpv. 1 LDDS per i
numerosi delitti commessi in materia patrimoniale e di stupefacenti. Difatti, l'art.
16 cpv. 2 ODDS dispone che l'espulsione può sembrare giustificata conformemente
all'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS segnatamente quando lo straniero contravviene
gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni
dell'autorità. Ne è già risultato in concreto un ammonimento il 29 aprile 1992
ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 ODDS; malgrado ciò egli evase dal carcere l'11
gennaio 1993 e continuò a commettere reati.
- 5.1. La ponderazione degli
interessi pubblici e privati in gioco circa il rilascio del permesso
sollecitato va eseguita in modo rigoroso e deve tener conto delle ripercussioni
della decisione sui famigliari dello straniero.
Il risultato di tale ponderazione non è necessariamente lo
stesso che in caso di espulsione: in effetti lo straniero espulso non può più
penetrare sul territorio svizzero, mentre colui al quale l'autorizzazione di
soggiorno è stata negata conserva tale possibilità. Tenuto conto di tale
differenza, si può ritenere - in questi casi limite - che il rifiuto del
permesso è ammissibile ancorché l'espulsione sia sproporzionata (DTF 120 Ib 13
consid. 4a).
5.2. Il ricorrente
sostiene che la sua durata di residenza in Svizzera per complessivi 13 anni
giustificherebbe il rilascio del permesso sollecitato. Entrato in Svizzera all'età
di 15 anni, egli ha qui conseguito la maturità, continuato gli studi e
lavorato. Sennonché egli ha vissuto all'estero per complessivamente 19 anni. In
particolare, nel marzo 1995, l'interessato ha lasciato il suolo elvetico per
domiciliarsi nel suo Paese d'origine e lavorare negli Stati Uniti fino al mese
di maggio 1997 (v. curriculum vitae 22 luglio 1997). Ciò rivela la sua
possibilità di continuare a vivere all'estero, benché la madre sia domiciliata
in Svizzera, il fratello sia cittadino svizzero e il padre è qui deceduto e
sepolto.
5.3. Va nondimeno tenuto presente che egli sembra essere riuscito
a disintossicarsi e rieducarsi grazie al suo collocamento nel Canton __________
in virtù dell'art. 44 CP (v. decreto 24 settembre 1994 del Consiglio di
vigilanza), tanto che il 4 ottobre 1994 il Presidente delle Assise Correzionali
di __________ ha deciso che le pene non devono essere espiate (cfr. anche
ordine di scarcerazione 7 ottobre 1994). Non risulta del resto che da allora, e
durante la sua permanenza all'estero, egli abbia ancora interessato i servizi
di polizia e giudiziari nei paesi dove ha risieduto.
Quanto alla moglie, il Tribunale federale ha già avuto modo
di considerare che quando il coniuge - anche svizzero - con diritto di
risiedere in Svizzera conosce o avrebbe dovuto conoscere, al momento del
matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero portare l'autorità di polizia
degli stranieri a rifiutare al coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo
elvetico, non è esclusa l'eventualità di dover vivere la propria vita di coppia
all'estero (DTF 120 Ib 16 consid. 4d; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re
R.; STF 3 ottobre 1994 in re S.).
Nel caso in rassegna la moglie, al momento di convolare a nozze,
sapeva - o avrebbe dovuto sapere - che il marito aveva interessato più volte i
servizi di polizia e le autorità giudiziarie. Difatti, essa è stata giudicata
il 20 aprile 1993 unitamente al ricorrente. Ne risulta che al momento del
matrimonio doveva tener conto della possibilità che al marito potesse venire
negato il permesso di dimora. Il ricorrente sostiene però, a ragione,
l'impossibilità di un trasferimento all'estero della moglie. Dal certificato
medico 27 febbraio 1998 dell'Ospedale regionale di __________ (doc. C) risulta
che "__________ è affetta da una patologia cronica per la quale è in
cura nei nostri servizi dal 1991. Tale patologia dal carattere cronico
necessita la somministrazione di una terapia farmacologica complessa e di
conseguenza dei controlli clinici e di laboratorio frequenti".
L'insorgente precisa nel gravame che la moglie è sieropositiva. Ciò lascia
presagire che un suo trasferimento all'estero, per avere la possibilità di
vivere la propria vita coniugale a seguito del rifiuto al marito di risiedere
in Svizzera, creerebbe dei seri rischi per la sua salute. Ora, è vero - come rileva
la Sezione degli stranieri nella risposta - che il ricorrente ha menzionato per
la prima volta la malattia della moglie in questa sede. Ma in specie non può
esservi spazio per l'art. 3 cpv. 2 LDDS per non aver accennato il fatto in
precedenza. Difatti, fino alla risoluzione governativa, il ricorrente non era
patrocinato da un legale e non poteva ragionevolmente cerziorarsi della portata
rilevante, nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza della decisione, che
ha la grave malattia della moglie ai fini del rilascio del suo permesso di
dimora. Del resto, non risulta che il matrimonio sia abusivo o fittizio, i
coniugi conoscendosi da tempo ed avendo vissuto in gran parte le stesse
esperienze penali e di internamento.
5.4. Ritenuto come l'insorgente - che ora svolge l'attività
di pittore in proprio e non è nemmeno a carico della pubblica assistenza - da
qualche anno sembra essersi allontanato dal mondo della droga e visto il
trattamento vitale a cui la moglie deve imperativamente sottoporsi, tutto ben
ponderato ben si può concludere che il diniego di rilascio del permesso di
dimora al ricorrente è inadeguato.
Ne consegue che il ricorso va accolto e non è necessario pertanto
esaminare se la decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU.
- Visto l'esito del ricorso,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del
Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale,
un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 7, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate:
a) la
risoluzione 11 febbraio 1998 (n.580) del Consiglio di Stato;
b) la
decisione 23 dicembre 1997 (E 616) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
degli stranieri.
-
Gli atti sono ritornati alla
Sezione degli stranieri affinché rilasci a __________, cittadino germanico, il
permesso di dimora annuale richiesto.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr.
1000.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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