AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1998.44
Data decisione, Autorità:
03.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00044
Lugano
3 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 17 febbraio 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 27 gennaio 1998, n. 299, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa 28 novembre 1997 presentata dall'insorgente avverso la
decisione 13 novembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli
stranieri, che gli ha negato il rilascio del permesso di domicilio
(ricongiungimento familiare con il padre);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
portoghese, nato nel __________, è in Svizzera dal maggio del 1990, per
lavorare in qualità di muratore, dapprima al beneficio di permessi di dimora,
dal mese di dicembre 1994 di un permesso di dimora annuale ed infine dal maggio
1996 di un permesso di domicilio con ultimo termine di controllo il 6 maggio
1999.
In __________ risiede la sua famiglia, composta dalla __________
e dai tre figli __________, il qui ricorrente __________ e __________ .
B. Con lettera 30 agosto 1997
__________ ha chiesto alle Autorità competenti l'autorizzazione a fare venire
in Svizzera il figlio __________.
Questi è quindi entrato su suolo elvetico il 26 settembre
1997, formalizzando la domanda per il rilascio di un permesso di dimora B con
istanza 28 settembre/13 ottobre 1997 alla Sezione degli Stranieri.
Con decisione 13 novembre 1997 la suddetta Sezione ha respinto
la richiesta, motivando che la stessa persegue un ricongiungimento soltanto
parziale, che, come tale, non è tutelato dalla legge e nemmeno è costitutivo di
un diritto all'ottenimento del permesso di risiedere in Svizzera.
Al richiedente è quindi stato assegnato un termine per
lasciare il territorio svizzero.
C. Con tempestivo ricorso 28
novembre 1997 __________ è insorto avanti al Consiglio di Stato postulando
l'annullamento della decisione della Sezione degli Stranieri.
In quella sede il ricorrente ha sostenuto che siccome è
intenzione del padre __________ di portare in Svizzera la moglie e la sorella
più piccola ancora minorenne (la prima entro il mese di febbraio 1998 e la
seconda entro fine luglio 1998, sussisterebbero i requisiti del
ricongiungimento familiare, cosicché egli avrebbe diritto ad ottenere il
postulato permesso.
A seguito del gravame l'ordine di lasciare la Svizzera è
stato sospeso.
D. Con giudizio 27 gennaio 1998
l'Esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa, ritenendo la decisione
dell'Autorità di prime cure legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa
del principio della proporzionalità
Il Consiglio di Stato ha motivato che nel caso di specie non
sussistono i presupposti del ricongiungimento famigliare invocati dal
ricorrente, la richiesta del permesso desiderato non essendo volta a
ristabilire, in primo luogo, una vita familiare comune, bensì tendendo al
raggiungimento di altri obiettivi.
E. Mediante ricorso di diritto
amministrativo, __________, insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
postulando l'annullamento della decisione impugnata.
Evidenzia che tra lui e il
padre, al beneficio di un permesso di domicilio C, esiste un rapporto
famigliare stretto e realmente vissuto.
Ribadisce che pure la madre e la sorella più piccola, ancora
minorenne, hanno intenzione di raggiungere il padre in Svizzera entro breve
tempo, come è stato dimostrato in corso di procedura, ciò che consentirebbe di
escludere che il ricongiungimento auspicato sia soltanto parziale, come a torto
l'autorità inferiore avrebbe ritenuto.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamente della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire nel merito di gravami inoltrati contro le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni di legge e dei trattati con l'estero, in merito
alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS conferisce, tra gli altri, ai
figli celibi di genitori che beneficiano di un permesso di domicilio, il
diritto di essere inclusi nel permesso dei genitori, se vivono con essi.
Quando __________ ha richiesto il permesso di domicilio aveva
17 anni. Dunque conformemente alla norma menzionata, di principio, poteva
vantare un diritto a tale permesso. Se dunque la censura di violazione
dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata davanti al Tribunale federale mediante
ricorso di diritto amministrativo, questo si dichiarerebbe senz'altro
competente in virtù dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Ne deriva che il
presente gravame è ammissibile anche davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
La questione a sapere se, in concreto, la citata norma
conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di
ammissibilità, ragione per cui verrà trattata in seguito.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con
una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a
protezione della sua vita famigliare l'art. 8 CEDU.
In tal caso se il legame di parentela è intatto ed
effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un
permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di
rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid.
1e, 93 consid. 1c, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b), e, di riflesso, nella
presente sede in virtù del rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria di
applicazione dell'art. 98 a OG in materia di diritto degli stranieri.
Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di avere mantenuto
con i padre un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è ad
ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità di
tale legame. In effetti per le ragioni che seguono (sub. consid. 3), per quanto
riguarda l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, il ricorso va comunque
respinto nel merito.
1.5 Il gravame è tempestivo (art. 46 PAmm) e __________, in
quanto direttamente leso nei suoi interessi dalla decisione impugnata, è
attivamente legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm). Il ricorso è dunque
ammissibile in ordine è può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS
tende ad agevolare il ricongiungimento delle famiglie, permettendo a genitori
e figli di vivere insieme.
Capita talvolta che i genitori vivano separati per diversi
anni (di fatto o anche legalmente) e che uno solo di loro si stabilisca in
Svizzera, mentre l'altro rimane nel paese di origine con i figli per diversi
anni.
In seguito il figlio, prossimo al diciottesimo anno di età,
dopo avere vissuto diversi anni lontano dal genitore all'estero, decide di
raggiungerlo.
Il tale evenienza è legittimo supporre che lo scopo
perseguito non è quello di ristabilire una vita familiare comune, mai auspicata
in precedenza, bensì di ottenere in maniera semplificata un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera. Non sussiste allora un diritto incondizionato al
ricongiungimento famigliare in Svizzera, ma tale diritto sussiste soltanto a
condizione che nessun abuso di diritto venga messo in atto da parte del richiedente.
Ciò è il caso quanto la famiglia ha avuto dei validi motivi
per non essersi ricostituita in Svizzera in precedenza.
Tutte le particolarità della fattispecie concreta devono
essere esaminate, segnatamente i motivi dell'attribuzione del figlio al
genitore residente all'estero o della sua permanenza in tale paese, l'intensità
delle relazioni con quest'ultimo e le conseguenze che avrebbe il rilascio
dell'autorizzazione sull'unità della famiglia. L'autorizzazione verrà più
facilmente concessa se il genitore residente in Svizzera si è trovato nell'impossibilità,
giuridica o materiale, di fare venire prima il figlio in Svizzera (A. Wurzberger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in Revue de droit administratif ed de droit fiscal, settembre 1997 pag.14 e
segg. con riferimenti, DTF 122 II 385 consid. 4, 119 Ib 81 consid. 3, 118 Ib
153 consid. 2 e 3).
2.2. __________, padre del ricorrente, è entrato per la prima
volta in Svizzera per motivi di lavoro nel 1990, quando i suoi tre figli
avevano rispettivamente __________, __________ e __________ anni.
Da allora mai, nemmeno allorquando ha ottenuto il permesso di
domicilio nel 1996, ha manifestato l'intenzione di farsi raggiungere dalla
famiglia e di ricostituire il suo nucleo famigliare interamente in Svizzera.
Nel 1994 anzi, in procinto di ottenere il permesso di dimora
annuale, ha espressamente dichiarato di non avere intenzione di farsi
raggiungere in Svizzera dalla famiglia residente in __________ (dichiarazione
30 settembre 1994 agli atti).
Invece, tre anni più tardi il qui ricorrente, l'unico figlio
maschio, avendo raggiunto il diciassettesimo anno di età e trovandosi ancora
senza lavoro, __________ ha indirizzato alle autorità competenti una generica
richiesta di "farlo venire in Svizzera...nella speranza di trovargli un
posto di lavoro e se possibile .. trovargli da fare un apprendistato"
(lettera 30 agosto 1997 agli atti).
Lo scopo della richiesta del permesso per il figlio emerge
con inconfutabile chiarezza da questo primo scritto, così come dalle
precisazioni che __________ ha fornito, su richiesta, all'Ufficio regionale di
Chiasso il 27 ottobre 1997.
In quella sede benché espressamente invitato a documentare la
sussistenza nel suo caso dei presupposti del ricongiungimento famigliare, egli
ha ribadito tutt'altre motivazioni dichiarando "non ho mai chiesto
precedentemente il ricongiungimento per mio figlio __________ perché stava
portando a termine gli studi. Ora, terminato l'obbligo scolastico si trova
senza lavoro così ho pensato di farlo venire in Svizzera con me, così da averlo
vicino e se possibile fargli apprendere un lavoro".(lettera 27 ottobre
1997 __________ /Ufficio regionale degli Stranieri).
Il ricongiungimento nel senso inteso dalla legge, non è
quindi mai stato preso in considerazione dal padre del ricorrente, almeno prima
che il figlio adisse le vie di ricorso dove si è prevalso di tale
argomentazione. Nelle summenzionate precisazioni __________ ha pure dichiarato
che la moglie e le altre due figlie non avevano alcuna intenzione di venire in
Svizzera.
Nella fattispecie si concretizzano perciò gli estremi
dell'abuso di diritto, il ricongiungimento essendo inteso esclusivamente a garantire
al richiedente migliori prospettive professionali ed economiche, finalità
questa non tutelata dall'art. 17 cpv. 2 LDDS.
Ciò posto è quindi del tutto superfluo analizzare oltre gli
altri presupposti di tale disposto.
2.3. Va infine rilevato che il fatto che la madre del
richiedente __________ e la sorella __________, ancora minorenne, si siano
affrettate ad iniziare le pratiche per l'ottenimento del permesso di domicilio,
tra l'altro dopo che l'autorizzazione qui in esame era stata negata dalla
Sezione degli Stranieri e era già iniziata la procedura ricorsuale, non
fornisce alcuna prova del fatto che tutti i presupposti richiesti dalla legge
per il ricongiungimento famigliare siano adempiuti nel caso del ricorrente, allorquando
è chiaro che egli postula l'autorizzazione al fine di garantirsi un futuro professionale.
- Nella specie,
contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, è pure da escludere che il
permesso possa essergli rilasciato in virtù l'art. 8 CEDU, che dunque nemmeno è
stato violato nella decisione impugnata.
3.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto
della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza
(cpv. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di
tale diritto se non in quanto la stessa sia prevista dalla legge o costituisca
una misura che, in una società democratica, è necessaria per il benessere
economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cpv. 2).
3.2. L'art 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione tra
genitori e figli. Non assicura però alla persona residente in Svizzera un
diritto assoluto a fare venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente
quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per
venire a vivere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove
gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto
non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al
raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii).
Inoltre in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare
giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in
materia di stranieri praticata dalla Svizzera, ma in particolare dalla
salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto
equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare il
permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno
straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o
volontà del genitore residente in Svizzera, quand'anche per necessità economiche
e di lavoro, non sussistendo interessi familiari preponderanti che impongano
una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica della
residenza famigliare si appalesa imperativa ed infine la continuazione delle
relazioni familiari non sia ostacolata dall'autorità (DTF ibidem).
Nessuna di queste eccezioni è ravvisabile nella fattispecie,
cosicché, viste le premesse fattuali già descritte in precedenza, non sussiste
per il ricorrente alcun diritto di rivendicare la presenza in Svizzera in
applicazione dell'art. 8 CEDU.
Ma quand'anche sussistesse, il diniego di autorizzazione
appare ancora perfettamente conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. Il ricorrente non
ha infatti nemmeno lontanamente reso verosimile o anche solo affermato la
sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle
relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato rifiuto
d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia
di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato
alla luce della predetta normativa convenzionale (DTF ibidem). Questa soluzione
si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è stato spiegato,
sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di
__________ non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia,
ma risponda piuttosto al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente
economica.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto.
Al ricorrente va inoltre
assegnato un termine per lasciare la Svizzera.
La tassa di giustizia deve
essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1
della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della Legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino portoghese nato il
__________ è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15
luglio 1998, notificando la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri di
__________.
-
La tassa di giustizia di fr.
700.-- è posta a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni
dall'intimazione.
-
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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