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Numero d'incarto:
52.1998.373
Data decisione, Autorità:
30.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00373
Lugano
30 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo sul ricorso 29 dicembre 1998 di
contro
la decisione 9 dicembre 1998 del Consiglio di Stato (no.
5699) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione
13 luglio 1998 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di
pubblicare una notifica di costruzione per l’allacciamento della sua casa
d’abitazione alla rete delle canalizzazioni;
viste le risposte:
preso atto della replica del 6 febbraio 1999 e delle dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 15 luglio 1997
l’Ufficio tecnico di __________ ha constatato che la casa d’abitazione (part.
n. __________ RF; zona R2) del ricorrente __________ era solo parzialmente
allacciata alla rete delle canalizzazioni;
che con decisione 12 agosto 1997 il municipio di __________
gli ha ordinato di completare l’allacciamento, previo inoltro della necessaria
domanda di costruzione;
che all’inizio di maggio del 1998 __________ ha chiesto sotto
forma di notifica all’autorità comunale di rilasciargli la licenza; la domanda
era corredata di una planimetria in scala 1:100 da lui stesso allestita;
che il 19 maggio 1998 il municipio gli ha retrocesso gli
atti, sollecitandolo a ripresentarli debitamente allestiti e firmati da un tecnico
qualificato;
che il 24 giugno 1998 __________ ha ripresentato la domanda
sotto forma di notifica corredata degli stessi piani, privi della firma
richiesta;
che con decisione 13 luglio 1998 l'autorità comunale ha nuovamente
respinto la domanda, ingiungendo all’insorgente di ripresentare il progetto di
allacciamento elaborato da un tecnico qualificato (art. 7 RLE) e munito delle
indicazioni prescritte dall’art. 13 RLE;
che con giudizio 9 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da
__________;
che in sostanza il Governo ha escluso che l’allacciamento in
questione costituisse un’opera di secondaria importanza; ne ha quindi dedotto
che il progetto dovesse essere elaborato e firmato da un tecnico qualificato;
che il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto che il progetto
non rispondesse alle condizioni poste dall’art. 13 RLE;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l’annullamento e postulando la condanna del comune al pagamento di parte del
costo di realizzazione della canalizzazione;
che l’insorgente ritiene in sostanza che l’allacciamento sia
da configurare come un’opera di secondaria importanza; censura la mancata
produzione dei piani relativi all’allacciamento esistente ed osserva che in
altri casi il municipio si sarebbe accontentato di semplici schizzi;
che all’accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di
Stato senza formulare particolari osservazioni;
che ad identica conclusione è pervenuto il municipio di
__________, contestando partitamente le tesi dell’insorgente;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono
confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l’art.
21 LE nella misura in cui l’insorgente contesta l’ordine di presentare una
domanda elaborata e firmata da un tecnico qualificato;
che l’impugnativa è invece irricevibile nella misura in cui
l’insorgente postula la condanna del comune al pagamento di parte dei costi di
realizzazione dell’allacciamento: la richiesta esula in effetti dai limiti
della decisione impugnata, che ha per oggetto soltanto l’ordine di presentare
una domanda corredata da piani elaborati da un tecnico qualificato secondo l’art.
7 RLE, muniti delle indicazioni richieste dall’art. 13 RLE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm); i piani della canalizzazione esistente di cui
l’insorgente sollecita l’edizione non sono invero atti a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che la domanda di costruzione, corredata della documentazione
necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario della costruzione
e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista (art. 4 cpv. 1 LE); i
progetti devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere,
a seconda della natura dell’opera, entrambi iscritti all’albo OTIA (art. 4 cpv.
2 LE); il regolamento stabilisce i casi per i quali è in ogni caso necessaria
l’elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di un ingegnere (art. 4
cpv. 3 LE);
che giusta l’art. 7 RLE i progetti per la costruzione di
edifici per l’abitazione, il lavoro, il commercio o l’immagazzinamento di merci
e materiali devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un
ingegnere a seconda della natura dell’opera, e, in quanto non siano di
secondaria importanza, i progetti per canalizzazioni ed impianti annessi, strade,
ponti, ripari contro le alluvioni, frane e simili;
che il concetto di opera di secondaria importanza è di natura
indeterminata; nell’individuazione del suo contenuto normativo occorre quindi
riconoscere all’autorità decidente una certa latitudine di giudizio,
censurabile da parte dell’autorità di ricorso unicamente nella misura in cui
proceda da un’interpretazione insostenibile;
che in linea di massima si possono considerare lavori di secondaria
importanza quelli che per la loro progettazione non richiedono particolari
cognizioni scientifiche, tecniche o artigianali; possono al riguardo essere
considerati di secondaria importanza quelli sottoposti alla procedura della
notifica; procedura che l’art. 11 LE ha appositamente previsto per i “lavori di
secondaria importanza” (Scolari, Commentario II ed., ad art. 4 LE, N. 755);
che l’art. 6 cpv. 1 cifra 7 RLE assoggetta l’allacciamento
degli edifici di abitazione alle canalizzazioni alla procedura di notifica;
che dal combinato disposto degli art. 11 LE e 6 cpv. 1 cifra
7 RLE discende che l’allacciamento degli edifici di abitazione alle
canalizzazioni è di per sé considerato un lavoro di secondaria importanza;
che questa conclusione è suffragata dall’art. 7 RLE, che per
le opere di canalizzazione esige l’intervento di un tecnico qualificato
soltanto nella misura in cui non siano di secondaria importanza;
che le succitate disposizioni del RLE non escludono comunque
che l’allestimento dei progetti da parte di un tecnico qualificato possa essere
esatto anche per singoli lavori assoggettati alla procedura di semplice
notifica (cfr. RDAT 1996 II N. 32 consid. 2.2.);
che il novero delle opere di canalizzazione che possono
effettivamente essere considerate di secondaria importanza è drasticamente
limitato dalle severe esigenze di efficienza e di sicurezza richieste per
queste infrastrutture (cfr. Direttive per l’allestimento dei piani di
canalizzazione del Dipartimento dell’ambiente);
che anche per la progettazione di opere di canalizzazione apparentemente
semplici si rende necessario l’intervento di un tecnico dotato delle necessarie
conoscenze specialistiche;
che, in concreto, il municipio di __________ ha negato il
carattere di opera di secondaria importanza alla posa di un tubo di PVC, del
diametro di 25 cm, lungo una sessantina di metri e dotato di pozzetti
d’ispezione, che dovrebbe collegare alla canalizzazione comunale gli scarichi
non ancora allacciati della casa d’abitazione del ricorrente;
che la progettazione di un’opera di queste dimensioni su un
terreno caratterizzato da una scarsa pendenza e dalla presenza di un riale che
deve essere attraversato presuppone un bagaglio di conoscenze di cui soltanto
un tecnico qualificato è in possesso;
che non basta, in effetti, definire il tracciato della
canalizzazione; occorre anche che il tubo sia adeguatamente dimensionato, che
abbia la pendenza minima necessaria per consentire il deflusso delle acque
luride e che risponda ad una serie di esigenze volte a garantirne il buon
funzionamento e la sicurezza;
che negare il carattere di opera di secondaria importanza ad
un simile intervento appare ragionevolmente sostenibile;
che dal profilo dell’art. 7 RLE il ricorso appare pertanto
infondato;
che giusta l’art. 11 RLE i progetti devono fornire tutte le
indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l’estensione
delle opere oggetto della domanda (cpv. 1); l'autorità può all’occorrenza
chiedere informazioni o completamenti (cpv. 3);
che l’art. 13 RLE precisa che i progetti per le canalizzazioni
devono comprendere:
a) il piano
di situazione (di regola in scala 1:500);
b) le piante
ed il profilo longitudinale delle canalizzazioni, con i manufatti di trattamento
delle acque, i pozzetti di raccolta e di ispezione, i manufatti per lo smaltimento
delle acque di scarico, come pure il punto di allacciamento alla fognatura
pubblica;
c) i
particolari costruttivi dei manufatti speciali di trattamento, evacuazione e
smaltimento delle acque di scarico (in scala 1:20 o 1:50);
d) la
relazione tecnica;
che giusta l’art. 5 LE prima di pubblicare la domanda di
costruzione il municipio verifica se è allestita conformemente alle prescrizioni;
se non è il caso invita l’istante a correggerla;
che nell’evenienza concreta il progetto presentato dal
ricorrente
comprende il piano di situazione, la pianta ed i profili
longitudinali con i pozzetti di raccolta e di ispezione; indica inoltre il
punto di allacciamento alla fognatura pubblica;
che il progetto non fornisce tuttavia indicazioni precise
sulle quote di partenza e di arrivo del tratto di canalizzazione che deve
essere posato; manca inoltre la relazione tecnica;
che anche da questo profilo, la decisione municipale,
configurabile come un invito rivolto al ricorrente a correggere i piani della
notifica inoltrata, non presta il fianco a critiche;
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il
ricorso - in quanto ricevibile - va respinto, confermando la decisione governativa
impugnata siccome immune da violazione del diritto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico del
ricorrente;
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 21 Le; 7, 11, 13 RLE; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
In quanto ricevibile, il
ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
400.- è a carico del ricorrente, che rifonderà al comune fr. 500.- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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