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Numero d'incarto:
52.1998.366
Data decisione, Autorità:
03.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00366
Lugano
3 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 17 dicembre 1998 di
__________ patrocinato dallo Studio legale __________
contro
la
decisione 2 dicembre 1998 (n. 13/1998) del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio permessi, che ha negato
all'insorgente l'autorizzazione di acquistare un'arma corta da fuoco a scopo
di sicurezza personale nell'ambito della propria attività di commerciante di
materiali edili;
vista la risposta 30 dicembre 1998
e la successiva decisione di revoca 10 marzo 1999 del dipartimento;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che il 5 maggio 1998 __________ ha chiesto al Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio permessi (UP), l'autorizzazione per l'acquisto di
un'arma corta da fuoco (revolver marca S&W-mod. 617 4" calibro 22 lr)
a scopo di sicurezza personale nell'ambito della propria attività di
commerciante di materiali edili presso la ditta __________, di cui è
contitolare ("difesa personale sul posto di lavoro");
che l'11 maggio 1998 il municipio di __________ ha
preavvisato favorevolmente la domanda; la Polizia cantonale ha per contro
formulato parere negativo, segnatamente a seguito del pericolo che l'arma
venisse nuovamente rubata e vista l'esistenza di un impianto di allarme
installato presso la ditta;
che con decisione 2 dicembre 1998 (n. 13/1998) l'UP ha respinto
l'istanza;
che il dipartimento ha considerato insufficienti i motivi
della richiesta, visti i rigorosi criteri previsti dalla normativa cantonale e
la consolidata giurisprudenza di questo tribunale in merito alle concrete
necessità di disporre di un'arma;
che l'autorità di prime cure ha rilevato come la ditta fosse
situata in una zona circondata da diverse abitazioni, dotata di un sistema
d'allarme attivato alla chiusura degli uffici e che, in caso di necessità,
l'interessato potesse comunque richiedere l'intervento della polizia;
che contro la predetta pronunzia dipartimentale, __________ è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione in quanto sarebbe
l'unico modo per tutelare la propria sicurezza sul posto di lavoro;
che il 30 dicembre 1998 l'UP si è opposto all'accoglimento
del ricorso;
che il 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la nuova Legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RU
1998 2535 segg.), la quale persegue l'unificazione del diritto sulle armi a
livello nazionale e sostituisce il Concordato del 27 marzo 1969 sul commercio
di armi e munizioni e le relative disposizioni cantonali (FF 1996 I 876);
che la LArm, contrariamente a quanto richiedeva l'art. 15
cpv. 1 della legge cantonale del 10 ottobre 1967 (LArmi), non prevede la
dimostrazione della concreta necessità di dover disporre dell'arma per la
propria sicurezza nella propria abitazione o nell'ambito dell'attività professionale;
che in pendenza di ricorso, l'UP ha quindi revocato la
decisione impugnata a seguito dell'entrata in vigore della LArm e ha autorizzato
l'acquisto dell'arma (v. permesso d'acquisto 24 marzo 1999);
che con la revoca, l'autorità di prime cure ha in tal modo
aderito all'impugnativa;
che il ricorrente, preso atto della revoca, chiede ora
l'assegnazione delle ripetibili per la stesura dell'allegato ricorsuale;
che con l'annullamento dell'atto impugnato, successivo alla
presentazione della risposta, l'UP è da ritenersi parte soccombente (RDAT 1986
N. 23 pag. 46);
che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità a titolo
di ripetibili (art. 31 PAmm);
Per
questi motivi,
visti
la LArm; gli art. 3, 28, 31, 50, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è evaso nel senso
dei considerandi.
-
Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
al ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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