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Numero d'incarto:
52.1998.354
Data decisione, Autorità:
30.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00354
Lugano
30 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 dicembre 1998 di
e __________,
patrocinati
da: avv. __________;
Contro
la
decisione 18 novembre 1998 del Consiglio di Stato, no. 5279, che annulla la
licenza edilizia 1° settembre 1998 rilasciata dal municipio di __________
agli insorgenti per l'aggiunta di una nuova ala alla casa d'abitazione che
sorge sulle part. no. __________ RF;
viste le risposte:
-
22 dicembre 1998 del municipio di
__________;
-
22 dicembre 1998 del Consiglio di
Stato;
-
05 gennaio 1999 di
____________________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 30 marzo 1998 i
ricorrenti __________ e __________ hanno chiesto in via preliminare al
municipio di __________ il permesso di aggiungere un'ala alla loro casa
d'abitazione, situata nella zona del nucleo del paese (part. no. __________
RF). L'aggiunta, insistente sul fondo contermine (part. n. __________ RF),
avrebbe dovuto essere costituita da un edificio di m 14 x 6, collegato alla
casa esistente e sormontato da un tetto ad una falda (variante 1) o a due falde
rovesciate (variante 2).
La domanda, pubblicata all'albo e notificata ai confinanti,
fra cui i qui __________, __________ e __________, non ha suscitato
opposizioni.
b. Il 4 maggio 1998 il Dipartimento del territorio ha
preavvisato favorevolmente la variante 1, con il tetto ad una falda. Il municipio
ha invece indetto un esperimento di conciliazione perché il tetto ad una sola
falda si poneva in chiaro contrasto con l'art. 32 lett. b NAPR, che ne prescrive
due. In quest’ambito è stato stabilito che la domanda definitiva avrebbe
previsto un tetto a due falde.
La domanda preliminare non é mai stata formalmente decisa.
B. Il 21 luglio 1998 i
ricorrenti hanno presentato la domanda definitiva, che riprendeva i piani della
domanda preliminare, ad eccezione del tetto, che è stato modificato nei termini
di cui si é appena detto.
Alla domanda definitiva si sono opposti i vicini qui
resistenti, proprietari di una casa d'abitazione (part. n. __________ RF) e di
una stalla (part. n. __________ RF), separate dalla nuova costruzione da
strisce di terreno, di proprietà del comune, larghe m 3.75 rispettivamente m
2.60. Gli opponenti contestavano in sostanza l'insufficiente distanza della
nuova costruzione dalle loro proprietà.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio, il 1° settembre 1998 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo l'opposizione.
C. Con giudizio 18 novembre
1998 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il
ricorso contro di esso interposto dagli opponenti.
Il Governo ha anzitutto constatato che il municipio non aveva
mai rilasciato una licenza preliminare. Ne ha quindi dedotto che nulla
limitasse gli insorgenti nell'esercizio dei loro diritti di difesa.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che la
nuova costruzione, venendo a sorgere a m 2.60 dalla stalla (part. n. __________
RF), rispettivamente a m 3.75 dalla casa d’abitazione (part. n. __________ RF)
degli opponenti, non rispettasse la distanza minima di 4 m prescritta dall'art.
32 NAPR verso edifici con aperture.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
A mente dei ricorrenti la procedura di rilascio della licenza
preliminare non potrebbe essere ignorata. Anche se non é sfociata in una
decisione formale, la procedura esplicherebbe comunque i suoi effetti,
precludendo ai vicini la possibilità di sollevare contestazioni che avevano
omesso di far valere in sede di opposizione alla domanda preliminare.
Nel merito, gli insorgenti contestano invece l'applicabilità
delle distanze tra edifici. Applicabili al caso, a loro avviso, sarebbero
soltanto le distanze dall’area pubblica, rispettivamente dalle strade. Una
diversa interpretazione, osservano, porterebbe alla disgregazione del tessuto
edilizio originario del nucleo.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone al Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini opponenti, sollecitando
il rigetto dell'impugnativa con argomenti che riprendono e sviluppano quelli
addotti in precedenza.
Il municipio di __________ chiede invece il ripristino della
licenza annullata.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, é
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e
personalmente toccati dal giudizio impugnato, sono invero pacifiche.
Data la natura delle questioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare indispensabile,
poiché la situazione di fatto emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie
agli atti.
- 2.1 La licenza preliminare
é un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun
impedimento di diritto pubblico si oppone al rilascio del permesso definitivo
per la realizzazione di una determinata opera edilizia.
Nella misura in cui viene accordata secondo la procedura ordinaria
di rilascio della licenza edilizia, la licenza preliminare vincola tanto
l'autorità, quanto i terzi. Se la domanda definitiva è conforme alla licenza
preliminare concessa nei modi e nelle forme prescritte dalla procedura
ordinaria, il permesso definitivo può quindi essere negato solo se sono dati i
presupposti della revoca (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 15 LE; n.
883 seg.).
2.2. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto al
municipio il rilascio della licenza preliminare per l'aggiunta di una nuova ala
alla casa di loro proprietà. La domanda è stata trattata secondo la procedura
ordinaria di rilascio della licenza. La procedura non è tuttavia mai stata
portata a compimento, perché i ricorrenti hanno presentato una domanda
definitiva che modificava la forma del tetto al fine di renderla conforme
all’art. 32 lett. b NAPR. A questa domanda si sono opposti con successo i vicini
qui resistenti. Prevalendosi della procedura di rilascio della licenza
preliminare parzialmente esperita, i ricorrenti contestano ai vicini il diritto
di opporsi ad un'edificazione che avevano omesso di censurare tempestivamente
in sede di pubblicazione della domanda preliminare.
L’obiezione non può essere accolta, perché la procedura di
rilascio della licenza preliminare può produrre effetti vincolanti per terzi
solo se sfocia in una licenza preliminare cresciuta in giudicato. La semplice
procedura di rilascio della licenza preliminare non è in grado di produrre
effetti se non viene portata a termine. Irrilevante è il fatto che
l’interruzione della procedura di rilascio della licenza preliminare sia dovuta
all’inoltro della domanda definitiva con le modifiche concordate con il
municipio. I ricorrenti non possono invocare il principio della buona fede per
prevalersi di tale circostanza nei confronti dei vicini rimasti estranei al procedimento
di rilascio della licenza preliminare.
Del tutto conformi al diritto appaiono quindi le deduzioni
operate al riguardo dall'autorità cantonale.
- 3.1. Giusta l'art. 32 lett.
b NAPR di __________, le nuove costruzioni devono rispettare una distanza di 4
m verso edifici con aperture e di 3 m verso edifici senza aperture.
La norma si applica in modo generale anche per rapporto a costruzioni
che si fronteggiano sui due lati di una strada o su un terreno di proprietà di
terzi. Le finalità delle norme sulle distanze tra edifici non vengono meno
soltanto perché il terreno che separa le due costruzioni è una strada od
appartiene a terzi (STA 10.11.98 in re __________).
È vero che l’applicazione delle distanze tra edifici può
alterare il tessuto edilizio del nucleo. Questa conseguenza non permette
tuttavia di disapplicare le norme sulle distanze tra edifici. In assenza di
un’esplicita disposizione che permetta di derogarvi al fine di salvaguardare il
tessuto originario del nucleo dalla disgregazione, le norme sulle distanze tra
edifici vanno comunque applicate. Le conseguenze che ne derivano non sono in
effetti tali da imporre una diversa soluzione. Nulla permette invero di affermare
con certezza che si tratti di conseguenze non previste dal legislatore comunale.
3.2. Nell'evenienza concreta, l’aggiunta in contestazione non
rispetta la distanza minima di 4 m, prescritta dall’art. 32 lett. b NAPR verso
edifici con aperture. Verso la casa d’abitazione dei resistenti (part. n. 1367
RF), che sorge munita di aperture sul lato NE, disterebbe infatti soltanto m
3.75, mentre risulterebbe posta a soli m 2.60 dalla porta della stalla che si
situa sul versante NW (part. n. 1332 RF).
Irrilevante ai fini del giudizio è la questione a sapere se
le feritoie poste sopra la porta della stalla siano da considerare aperture
richiamanti la distanza minima di 4 m prescritta dall’art. 32 lett. b NAPR.
Questa distanza deve essere rispettata già perché richiamata dalla porta della
stalla. Aperture ai sensi dell’art. 32 NAPR non sono soltanto le finestre a
prospetto, ma anche le porte e le altre aperture a semplice luce. L’art. 32
NAPR si riallaccia in effetti all’ordinamento dell’art. 124 LAC disciplinante
le “distanze verso fabbriche altrui” e non alle disposizioni della LAC che
regolano le distanze da rispettare per l’apertura di finestre.
Disattendendo le distanze suddette, l’aggiunta non può comunque
essere autorizzata così come al progetto presentato.
In quanto volto ad ottenere il ripristino della licenza
annullata dal Consiglio di Stato, il ricorso va di conseguenza respinto.
- La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15, 21 LE; 32 NAPR di __________; 3, 18,28,
31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio e le
spese di fr. 800.-- sono a carico dei ricorrenti, che rifonderanno fr. 800.- ai
resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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