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Numero d'incarto:
52.1998.348
Data decisione, Autorità:
16.08.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00348
Lugano
16 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 dicembre 1998 di
__________ patrocinati da: avv. __________
contro
la
decisione 18 novembre 1998, no. 5278, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 2 luglio
1998 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di sospendere
qualsiasi lavoro sulla part. no. __________ RFD e di inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con licenze 16
dicembre 1993 e 17 febbraio 1995 il municipio di __________ ha autorizzato la
__________ e la __________ a costruire due case d'appartamenti e 4 case monofamiliari
in località __________, su un terreno inclinato verso W e verso S (part. n.
__________ e __________ RF; zona R25); il piano delle facciate S poneva la
quota 00.00 a 289.00 m s/m, omettendo tuttavia di riferirla concretamente ad un
preciso livello della costruzione;
che il 10 ottobre 1995 le rilasciatarie delle licenze hanno
notificato al municipio un’ulteriore variante volta a spostare di m 9.60 verso
S la casa “C”;
che la relazione tecnica annessa alla notifica specificava
che le caratteristiche del terreno sarebbero rimaste “invariate rispetto
alla precedente domanda di costruzione”;
che, esperita la procedura di pubblicazione, il 2 novembre
1995 il municipio di __________ ha autorizzato lo spostamento richiesto,
limitandosi a richiamare le condizioni poste dalle precedenti licenze;
che in occasione del rilascio di questa licenza in variante
l'autorità comunale ha manifestamente omesso di rilevare che lo spostamento
della costruzione verso S, lungo il pendio N-S, avrebbe alternativamente
comportato la formazione di un terrapieno sul lato S o l’abbassamento della
quota 00.00 ad un livello inferiore a quello indicato dai piani (m 289.00 s/m);
che il 7 febbraio 1996 il geometra revisore ha verificato i
tracciamenti e l'altezza delle costruzioni, rilevando che la soletta a
pianterreno della casa “C” era situata alla quota di m 289.33 s/m;
che il 31 ottobre seguente il municipio ha rilasciato il
permesso di abitabilità;
che il 27 febbraio 1997 i ricorrenti __________ e __________
hanno acquistato la part. n. __________ RFD, sulla quale era stata costruita la
casa “C”;
che il 22 giugno 1998 il municipio di __________ li ha
convocati ad un sopralluogo, nell'ambito del quale si è constatato che sul lato
S era stato eseguito un terrapieno, destinato a permettere lo spostamento della
casa verso S, mantenendola alla quota prevista dai piani inizialmente
approvati;
che ritenendo che la casa fosse stata realizzata in contrasto
con le licenze accordate, il 30 giugno 1998 il municipio di __________ ha
ordinato ai ricorrenti, sotto comminatoria dell'art. 292 CPS, di sospendere
qualsiasi lavoro e di presentare una domanda di costruzione in sanatoria;
che con giudizio 18 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha parzialmente
accolto il ricorso inoltrato dai coniugi __________ contro la predetta
risoluzione, confermando l'ordine di presentare una domanda di costruzione in
sanatoria, ma annullando l'ordine di sospensione dei lavori, da tempo
terminati, e la comminatoria dell'art. 292 CPS;
che anche il Governo ha in sostanza ritenuto che la
costruzione non fosse stata realizzata conformemente ai piani approvati e che
pertanto si giustificasse la richiesta di inoltro di una domanda di costruzione
in sanatoria;
che i soccombenti hanno impugnato il predetto giudizio governativo
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli - per motivi che
non occorre qui illustrare - di annullarlo assieme all’ordine di cui si è
detto;
che all’accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio
di Stato ed il municipio di __________, con argomenti che non occorre qui
rievocare;
che, su richiesta del giudice delegato del Tribunale
cantonale amministrativo, il municipio ha fatto allestire una sezione longitudinale
del terreno (N-S), dalla quale è emerso che la casa C è stata costruita su un
terrapieno, che ad una distanza di circa 2 m dalla facciata W è risultato alto
da m 2.50 a m 3.00 rispetto al terreno naturale (definito in base al piano
delle curve di livello 1:2’000 rilevate mediante misurazione
aerofotogrammetrica del 1973);
che, preso atto delle risultanze del sopralluogo esperito in
contradditorio da parte del giudice delegato, il 22 luglio 1999 il municipio di
__________ ha chiesto che la causa fosse stralciata dai ruoli senza ulteriori
formalità, comunicando nel contempo a questo tribunale di rinunciare ad esigere
l’inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria;
che, vista la rinuncia in questione, i ricorrenti hanno dal
canto loro chiesto al tribunale di statuire su spese e ripetibili, opponendosi
al semplice stralcio della causa dai ruoli;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in
ordine, giusta gli art. 21 LE e 43 PAmm;
che il ritiro di un ricorso determina di regola lo stralcio
della causa dai ruoli per desistenza, con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento di una tassa di giustizia (ridotta) e di un’indennità per ripetibili
ad eventuali resistenti;
che, nei limiti posti dal principio di legalità, l’adesione
del resistente ad un ricorso porta invece al suo accoglimento, con conseguente
annullamento della decisione impugnata e giudizio su spese e ripetibili;
che il semplice stralcio della causa dai ruoli non entra in
considerazione, poiché determinerebbe la crescita in giudicato della decisione
municipale impugnata e del giudizio governativo che la conferma;
che nell’evenienza concreta, la rinuncia del municipio ad
esigere l’inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria equivale in
sostanza ad un’adesione alla domanda di annullamento dell’ordine in tal senso
impartito ai ricorrenti;
che, considerato in concreto come nessuna norma di legge impedisca
al municipio di rinunciare ad esigere l’inoltro di una domanda di costruzione
in sanatoria, l’impugnativa va accolta, annullando l’ordine in tal senso
impartito dall’autorità comunale agli insorgenti ed il giudizio governativo che
lo conferma;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
che le ripetibili di entrambe le istanze vanno invece poste a
carico del comune;
visti
gli art. 1, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 18 novembre 1998 del Consiglio di Stato (n. 5278),
1.2. la decisione 2 luglio 1998 con cui il municipio di
__________ ha ordinato ai ricorrenti di presentare una domanda di costruzione
in sanatoria;
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Il comune di __________
rifonderà ai ricorrenti fr. 1’200.- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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