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Numero d'incarto:
52.1998.339
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00339
Lugano
8 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 dicembre 1998 di
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
decisione 11 novembre 1998, no. 5087, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 7 maggio
1998 con cui il municipio di __________ ha negato loro il permesso di
costruire un posteggio per sei veicoli sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
-
15 dicembre 1998 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
29 dicembre 1998 del Dipartimento
del territorio, Bellinzona;
-
5 gennaio 1999 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________ ed
__________ sono comproprietari di un fondo di ampie dimensioni, situato a
__________, tra la strada cantonale e la riva del __________ (part. n.
__________ RFD). Il fondo è incluso in parte nella zona del nucleo (NV3), in
parte in quella di ampliamento del nucleo (AN) ed in parte nella zona di
mantenimento (MA). Al centro del terreno, ricoperto da una ricca vegetazione e
strutturato come parco, sorge una pregevole villa patrizia risalente all'inizio
del secolo. Sul lato SW vi sono alcune case d'abitazione di costruzione più
recente.
Il 19 dicembre 1997 i ricorrenti hanno chiesto al municipio
il permesso di costruire un terrapieno da adibire a posteggio per sei veicoli
nell'angolo E della loro proprietà, lungo la strada cantonale, su una porzione
di terreno appartenente alla zona di mantenimento. L’intervento comportava il
taglio di una grande canfora e l’apertura di un varco tra due pilastri della
cinta che corre lungo la strada cantonale.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il
7 maggio 1998 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che l'intervento
si ponesse in contrasto con i vincoli di natura estetica che l'art. 68 NAPR
sancisce a carico dei fondi compresi in questa zona. L’ingombro derivante dal
terrapieno ed il taglio della vegetazione avrebbero a suo avviso comportato un’inammis-sibile
alterazione delle caratteristiche del parco tutelate da tale norma.
B. Con giudizio 11 novembre
1998 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ ed __________.
In sostanza il Governo ha ritenuto che l'autorità comunale
non avesse abusato del potere d'apprezzamento conferitole dall'art. 68 NAPR.
C. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata.
Rievocati i fatti salienti, i ricorrenti sottolineano la
necessità dell'opera e l'impossibilità di trovare soluzioni alternative maggiormente
rispettose dell'ambiente. La costruzione, argomentano, comporterebbe
un'alterazione di importanza trascurabile dell'aspetto dei luoghi. La grande
canfora dovrebbe comunque essere abbattuta siccome malata, mentre l'apertura
prevista nel muro di cinta non arrecherebbe pregiudizio alcuno all'estetica
della zona.
D. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che ne chiedono il rigetto
senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva di
ricorrenti è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
-
Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza ripetere il sopralluogo esperito dal Consiglio di
Stato (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi, peraltro nota a questo
Tribunale, emerge in effetti chiaramente dalla documentazione fotografica prodotta
in prima istanza dai ricorrenti. Si può quindi ritenere che una visita in luogo
non permetterebbe a questo Tribunale di procurarsi la conoscenza di ulteriori
elementi di fatto utili ai fini del giudizio che è chiamato a rendere.
-
La zona di mantenimento
(MA), che qui interessa, è definita dall'art. 68 NAPR dei comuni del __________
come la zona nella quale hanno priorità la protezione e la salvaguardia
dell'ambiente lacuale (cifra 1). In questa zona, dispone la norma in esame,
è permessa la costruzione di nuovi arredi di giardino, quali pergolati, eventuali
posteggi, ecc. a condizione che l'ambientamento e la salvaguardia della
vegetazione pregiata e dei passaggi pedonali lo consentano.
La zona di mantenimento è per sua stessa definizione una zona
destinata ad assicurare la conservazione della situazione territoriale
esistente, tutelandola in tutte le sue componenti. Prioritaria, in questa zona,
è la salvaguardia dell'ambiente lacuale. L'attività edilizia vi è quindi
ammessa soltanto a condizioni particolarmente restrittive. Autorizzabile,
stando alla cifra 2 dell'art. 68 NAPR, è soltanto la costruzione di nuovi
arredi di giardino. Riservate le deroghe previste dalla cifra 3 per opere
d’interesse pubblico e parapubblico, altre costruzioni sono di principio escluse.
Persino la costruzione di nuovi arredi di giardino non è senz’altro
ammessa. Autorizzazioni per opere di questa natura possono infatti essere
rilasciate unicamente alla condizione che l'ambientamento e la salvaguardia
della zona, della vegetazione pregiata e dei passaggi pedonali lo consentano.
A titolo esemplificativo, la norma specifica che per arredi
di giardino sono da intendere i pergolati, eventuali posteggi, ecc..
La costruzione di posteggi è quindi ammessa soltanto nella misura in cui
possano essere considerati arredi di giardino ed anche in questa ipotesi
unicamente con riserva, come ben si può dedurre dall'aggettivo eventuali,
mediante il quale ne viene relativizzata l’ammissibilità. Stabilire quando
i posteggi possano essere considerati arredi di giardino non è di agevole momento.
Si può comunque ritenere tali i posteggi che si collocano in una posizione
subalterna rispetto alla funzione del giardino, integrandosi convenientemente
nel relativo contesto ambientale.
Le condizioni d'ordine estetico-paesaggistico alle quali è
subordinato il rilascio di permessi di costruzione conferiscono all'autorità
comunale un notevole potere d'apprezzamento; potere, il cui esercizio può
essere censurato da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui
integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il
profilo dell'abuso.
Censurabili, da questo profilo, sono quindi soltanto le
decisioni sprovviste di ragioni obbiettive, fondate su considerazioni estranee
alla materia o lesive dei principi fondamentali del diritto, in particolare di
quello relativo all'adeguatezza.
- Nel caso in esame, il
municipio di __________ ha ritenuto che la costruzione di un posteggio
nell'angolo E del parco che fa da cornice alla villa dei ricorrenti non rispondesse
alle severe condizioni di natura estetica poste dall'art. 68 NAPR.
La decisione merita tutela perché non procede da un esercizio
abusivo del potere d'apprezzamento che la norma conferisce all'autorità comunale.
L'opera in contestazione è costituita da un terrapieno di ragguardevoli
dimensioni (ca m 16 x 7.70), sorretto verso valle da un muro di sostegno alto m
2.26 e cintato con una rete metallica zincata alta un metro. Già per le sue
dimensioni e per il suo ingombro appare del tutto sostenibile negarle la
qualifica di "arredo di giardino". L’opera non viene in effetti ad
assumere una funzione di componente del parco che circonda la villa dei ricorrenti.
Rimane un elemento estraneo che non si integra convenientemente nel contesto
ambientale in cui verrebbe ad inserirsi.
Il manufatto comporta inoltre l'abbattimento di una grande
canfora e l'eliminazione di tutta la vegetazione che attualmente ricopre quella
porzione del parco. È possibile che la canfora debba essere in ogni caso
tagliata per motivi di sicurezza siccome colpita da malattie. Non per questo
viola il diritto dal profilo dell'abuso di potere ravvisare nell'inserimento in
quell'angolo del parco di un ampio piazzale asfaltato un intervento lesivo dei
valori ambientali e paesaggistici tutelati dall'art. 68 NAPR. L’eventuale
necessità di tagliare la canfora non rende insostenibile la valutazione negativa
operata dall’autorità comunale in merito all’inserimento del posteggio nel
contesto ambientale in cui è previsto. Ben si può in effetti ancora considerare
il posteggio alla stregua di un'opera che altera in misura significativa la
geometria del parco, introducendovi un elemento estraneo, suscettibile di pregiudicare
con la sua mole l'armonioso equilibrio delle forme e dei contenuti. Anche da
questo profilo non si può quindi rimproverare al municipio di aver abusato del
potere d’apprezzamento conferitogli dall’art. 68 cifra 2 NAPR per avervi scorto
un'inammissibile compromissione dei valori ambientali da essa tutelati.
Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne il
varco previsto nella cinta del parco. È ben vero che la cinta è stata ricostruita
anni orsono in occasione dell’allargamento della strada cantonale. Non per
questo essa è diventata meno meritevole di protezione, perdendo la sua qualità
di elemento costitutivo del parco. Ne fa fede il fatto stesso che sia stata
ricostruita. Anche da questo profilo le deduzioni del municipio reggono alla
critica dei ricorrenti.
L’obbligo di dotare le costruzioni di un adeguato numero di posteggi
sancito dall’art. 26 NAPR non porta a diversa conclusione. L'art. 68 NAPR, che
nella zona di mantenimento ammette la formazione di posteggi soltanto a ben
determinate condizioni, è norma speciale per rapporto a tale disposizione.
Nulla può quindi essere dedotto da essa a favore della tesi dei ricorrenti.
Irrilevante ai fini del presente giudizio è pure il preavviso
negativo espresso dalla CBN davanti alle istanze di ricorso. L'applicazione del
diritto cantonale non è in effetti controversa, poiché il Dipartimento del
territorio non si è mai formalmente opposto all'opera revocando l'avviso 28
gennaio 1998 no. 18338 con cui aveva dato il suo benestare.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, non essendo ravvisabili nella valutazione
negativa espressa dall'autorità comunale gli estremi di un esercizio abusivo
del potere d'apprezzamento riservatole dall'art. 68 cifra 2 NAPR, il ricorso
può essere respinto senza che occorra esaminare se siano anche date le premesse
per l'adozione di un provvedimento retto dall’art. 65 LALPT al fine di tutelare
la proposta di dichiarare il fondo dei ricorrenti "parco privato
d'interesse regionale" formulata dal piano degli indirizzi elaborato in
sede di revisione del PR.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 26, 68 NAPR; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di
fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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