AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.306
Data decisione, Autorità:
23.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00306
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 3 novembre 1998 di
patrocinato
dall'avv. __________
contro
la
decisione 13 ottobre 1998 (n. 4701) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 settembre
1998 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia in
sanatoria per la posa di una recinzione in rete metallica e la costruzione di
un pergolato sulla part. n. __________ situata in zona agricola;
viste le risposte:
-
10 novembre 1998 del municipio di
__________,
-
13 novembre 1998 del consiglio
parrocchiale di __________,
-
18 novembre 1998 del Consiglio di
Stato,
-
20 novembre 1998 di __________,
-
26 novembre 1998 del Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario a
__________ con __________, in ragione di metà ciascuno, del fondo n. __________
RFPD situato in zona agricola in località __________ e così censito:
e prato mq 10'085
m bosco mq 1'463
r vigna mq 29'415
S fabbricato mq 24
mq 40'987
Proprietari confinanti della particella sono, tra l'altro,
__________ e il Beneficio parrocchiale di __________.
L'area è inserita all'interno dell'oggetto n. __________
(__________) dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali
d'importanza nazionale (IFP). Contiene pure una palude d'importanza nazionale.
B. Il 22 settembre 1997
__________ ha presentato al municipio di __________ una domanda di costruzione
in sanatoria per la realizzazione di un pergolato di una superficie di 90 mq,
poggiante su pali in legno alti 3 ml, e la posa di una recinzione in rete
metallica alta 1.50 ml con 4 cancelli manuali in corrispondenza dei confini ancora
liberi dall'esistente recinzione equivalente a circa 1/3 del perimetro della
particella. I manufatti sono stati eseguiti alla fine del 1996.
Pubblicata all'albo comunale dal 9 al 23 ottobre 1997 e sul
FUCT n. /, l'istanza è stata avversata da __________
(interventi in una zona di importanza nazionale non conformi con la
legislazione forestale) e dal Consiglio parrocchiale (la recinzione avrebbe
spostato di fatto il transito pubblico sul proprio sedime). Anche il
Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica, si è
opposto alla domanda dopo aver raccolto i preavvisi negativi formulati dalla
Sezione forestale (invasione e non rispetto della distanza minima dal limite
del bosco), agricoltura (opere non indispensabili), nonché dagli uffici
protezione natura (esistenza di una palude protetta) e caccia pesca (recinzione
attraversante un riale).
C. Con decisione 12 novembre
1997, il municipio di __________ - fondandosi sugli art. 24/25 LPT; 71/72 e 75
LALPT; 10 LE; 2 RLE e sull'opposizione del dipartimento - ha negato la
sollecitata licenza edilizia. L'Esecutivo comunale ha in sostanza considerato
che l'intervento contrasta con i criteri pianificatori applicabili ai sedimi ubicati
fuori dalle zone edificabili, nonché con la normativa in materia di protezione
della natura. La recinzione metallica invade in parte l'area boschiva e il
pergolato non rispetta la distanza minima dal limite del bosco. Inoltre gli
interventi previsti e in parte realizzati non sarebbero idonei da un punto di vista
agricolo.
D. Adito da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione 13 ottobre 1998,
confermando il provvedimento in base all'art. 24 LPT. Secondo il Governo
cantonale, quand'anche si dovesse ritenere che l'opera di cinta e il pergolato
esigano un'ubicazione vincolata fuori della zona edificabile, ai manufatti si
oppongono interessi preponderanti dettati dalla salvaguardia del territorio
agricolo e segnatamente al mantenimento di fondi agricoli contigui che permettano
una coltivazione ed uno sfruttamento razionale del terreno agricolo.
L'Esecutivo cantonale ha aggiunto che all'esecuzione delle opere si oppone pure
un interesse pubblico preminente dato dall'esigenza di preservare, da
interventi intromissivi, la fauna che contraddistingue il comparto territoriale
in oggetto in conformità alle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza
rifiutata. L'insorgente ritiene l'opera di cinta conforme alla zona, perché sarebbe
un elemento indispensabile per consentire lo sfruttamento del suolo e l'unico
strumento per preservarlo dalle deturpazioni che terze persone quotidianamente
gli arrecherebbero. Sostiene che anche se non fosse conforme, l'opera dovrebbe
essere autorizzata ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT. A mente del ricorrente, la
recinzione può adempiere le sue funzioni soltanto se viene realizzata intorno
al fondo. Sottolinea come nella stessa siano previste aperture rettangolari per
consentire il passaggio della selvaggina. Si dichiara comunque già sin d'ora
disposto a modificare il tracciato nel tratto attraversante il riale e il bosco.
Per quanto riguarda il pergolato, egli ritiene che lo stesso
non soggiaccia a licenza edilizia siccome non qualificabile come costruzione.
Ma anche se avesse tale carattere, adduce che esso sarebbe comunque conforme
alla zona agricola e rispetterebbe in ogni modo la distanza dal bosco. Sostiene
infine che la palude non sarebbe messa in pericolo dal pergolato. Chiede che si
proceda a un tentativo di conciliazione in loco alla presenza delle parti e di
essere sentito, salvo rinuncia, in virtù dell'art. 6 CEDU. Notifica quali testi
la moglie e un dipendente che lavora sulla particella.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il
municipio senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono __________ come pure il
Consiglio parrocchiale di __________, contestando partitamente le tesi del ricorrente.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva
dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento censurato, è
incontestabile (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente
non appare invero atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, poiché la situazione del fondo
dedotto in edificazione emerge chiaramente dalla planimetria agli atti. Le
testimonianze offerte atte a dimostrare l'invasione del fondo da parte di terze
persone non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza
di ulteriori elementi necessari o di rilievo per il giudizio. Infine, il
diritto del ricorrente di essere sentito è salvaguardato attraverso il ricorso
a questo Tribunale.
- Edifici o impianti possono
essere costruiti o trasformati solo dietro il rilascio di una licenza edilizia.
La stessa si rende necessaria in particolare per la costruzione, la
trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la
demolizione di edifici ed altre opere, come pure per apportare importanti modifiche
alla configurazione del suolo (art 1 cpv. 1 e 2 LE).
La licenza edilizia va concessa solo se i progetti presentati
sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni,
di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico
applicabili (art. 2 cpv. 1 LE).
-
Sono edifici le costruzioni
o simili manufatti di superficie o sotterranei come pure le costruzioni
mobiliari e provvisorie (DFGP/UPT, Commento alla LPT, ad art. 22 n. 7).
Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, anche la pergola è una
costruzione ed è soggetta a licenza edilizia (cfr. anche art. 5 cpv. 3, 6 cpv.
1 n. 3 RLE). Essa è definita quale duplice fila di pali infissi nel terreno e
sormontati per traverso da altri pali che serve a sostenere viti o altre piante
rampicanti (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 LE n. 655 con rif.). Dove
la pergola non è equiparata a fabbricato è unicamente nell'ambito delle distanze
tra gli edifici (Scolari, op. cit., ad art. 39 LE n. 1210), situazione che non
interessa la presente vertenza.
-
Il ricorrente chiede
l'autorizzazione di recintare i restanti 2/3 della propria particella di
complessivi mq. 40'987 con rete metallica alta 1.50 ml con 4 cancelli manuali
previsti. Chiede pure di poter realizzare un pergolato di una superficie di 90
mq.
4.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano
regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale,
art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Come accennato in narrativa, la part. n.
__________ RF di __________ è situata al di fuori del comprensorio edificabile
previsto dal PR, e più precisamente si trova in zona agricola. Per quanto
possibile, tale zona dev'essere delimitata da ampie superfici contigue (art. 16
cpv. 2 LPT). Nelle zone agricole possono essere autorizzate solo nuove costruzioni
che siano in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola
del terreno o destinate a consentire l'esercizio di certe attività agricole o
di allevamento (cfr. DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273; DFGP, Commento alla LPT ad art.
16 N.1; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n. 911 e
giurisprudenza ivi menzionata). Edifici e impianti devono dunque essere
adeguati, segnatamente per quanto riguarda la loro ubicazione e destinazione,
ai bisogni oggettivi di tale attività (DTF 114 Ib 131).
4.2. Nel caso in rassegna il fondo è adibito nella misura di
circa 3/4 a vigna e il ricorrente ha già manifestato l'intenzione di ampliare
il vigneto esistente (v. risoluzione governativa 13 ottobre 1998, n. 4698).
Tuttavia __________, commerciante in automobili (v. estratto
URC di __________), svolge un'attività agricola a titolo accessorio che non
giustifica la recinzione perimetrale dell'intero fondo siccome non strettamente
connessa con lo sfruttamento agricolo. Nel processo produttivo che caratterizza
questo genere di attività, l'intera recinzione del fondo non appare infatti
come un elemento necessario ed insostituibile. Una cinta di tale ampiezza,
ancorché munita di cancelli manuali, contrasta insanabilmente con la politica
intrapresa dall'autorità cantonale e, attraverso il piano regolatore approvato
dal Consiglio di Stato il 2.5.1984, dall'autorità comunale di __________. Il
fondo in questione fa infatti parte degli altri terreni idonei all'utilizzazione
agricola del piano direttore cantonale 1990 (scheda 3.2.), che "rappresentano
la premessa territoriale indispensabile per l'agricoltura, per il paesaggio e
per la salvaguardia di spazi liberi per le future generazioni". L'art.
29 cpv. 1 e 2 NAPR dispone dal canto suo che la zona agricola comprende i
terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione
agricola e che nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se
indispensabili per l'attività agricola. La recinzione non risulta adeguatamente
arretrata dalle sponde del riale e dalla vegetazione ripuale, tanto da
attraversarlo. La rete metallica, prevista per l'intero perimetro del fondo,
non risulta quindi indispensabile dal profilo agricolo.
Anche la realizzazione del pergolato nella parte meridionale
inferiore del fondo non è conforme alla zona. La costruzione, di 90 mq, non è
attualmente inclusa nella zona delimitata dal catasto viticolo e non appare
come indispensabile per l'utilizzazione del suolo come fattore di produzione.
Essa non sembra nemmeno adeguata, in particolare per quanto concerne
l'ubicazione e la sua destinazione, ai bisogni oggettivi dell'attività vinicola
svolta dal ricorrente a titolo accessorio. Ma vi è di più.
Come d'altronde riconosce il ricorrente, parte della
recinzione invade l'area boschiva (v. ris. gov. n. 1438 del 22 febbraio, agli atti)
ed è quindi incompatibile con gli art. 3, 4, 5, 6, 14 LFo e 10 LCFo. Dal canto
suo, la pergola non rispetta la distanza minima di 10 ml dal bosco (art. 17
cpv. 2 LFo; 6 LCFo; 19 NAPR).
Le opere litigiose si trovano inoltre in una zona che
interessa biotopi degni di protezione. Classificata in zona di protezione 1 di
importanza nazionale nonché tutelata ai sensi dell'art. 24 sexies cpv. 5 Cost. e dall'Ordinanza federale
sulle paludi (art. 1, allegato 1 oggetto n. 2499), la palude __________ è in
parte situata sul fondo del ricorrente. Gli interventi contrastano quindi anche
con gli art. 5, 6, 18 segg. LPN, con l'OIFP (Monte San Giorgio, n. 1804) e con
i principi di protezione stabiliti dal PD (zona protetta e riserva naturale
orientata; v. rappresentazione grafica n. 15).
4.3. Secondo l'insorgente, la recinzione sarebbe un elemento
indispensabile per consentire lo sfruttamento del suolo e l'unico strumento per
preservarlo da diversi fattori perturbanti arrecati da terze persone. A suo
dire, il fondo sarebbe utilizzato da praticanti del mountain bike, da
cavallerizzi, da cinofili. Inoltre alcuni cacciatori sparerebbero di tanto in
tanto alle viti e ai pali e diversi malintenzionati porterebbero via,
nottetempo, i pali su cui cresce la vite. Sennonché, come visto in precedenza,
tali eventi non sono atti a giustificare la recinzione. Le intrusioni indicate
dall'insorgente come suscettibili di ledere il diritto di proprietà dell'insorgente,
vanno perseguite se del caso in sede civile (actio negatoria) o penale (furto).
Il ricorrente sostiene che la recinzione avrebbe una precipua
funzione di contenimento degli animali. Indica al proposito l'intenzione di volersi
prossimamente accordare con allevatori di pecore perché quest'ultimi le portino
a pascolare sul suo fondo per pulirlo e concimarlo. L'argomentazione risulta
infondata. Innanzitutto la zona non è adibita a pascolo e non è dato a sapere
quanti ovini verrebbero immessi sul fondo per considerarli quale base
foraggiera sufficiente (cfr. STA 30 marzo 1992 in re __________ concernente la
stessa particella). In secondo luogo l'intenzione del proprietario, che non
svolge un'attività agricola a titolo principale, di far pascolare le pecore sul
proprio fondo è dettata solo da mere ragioni di comodità e di ordine finanziario
le quali non possono essere tutelate al fine di giustificare una recinzione.
4.4. L'intervento realizzato dal proprietario non appare quindi
conforme alla zona di utilizzazione in cui è inserita la particella dedotta in
edificazione. Del resto i disagi per il ricorrente, tutto sommato contenuti,
non compromettono assolutamente la sua attività e non sono comunque
straordinari.
- Per i motivi dianzi
esposti, resta dunque da esaminare se l'intervento non possa beneficiare di
un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 cpv. 1 LPT.
5.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, al di fuori delle zone
edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la
costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi
alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro
destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se
non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono
essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid.
4a, 118 Ib 17 consid. 2b; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,
3a ed., pag. 171).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo
e alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste severe esigenze
(v. Scolari; op. cit., n. 909 con rinvii). Occorre infatti che sia necessario
costruire l'edificio o l'impianto fuori dalla zona a cui normalmente
appartiene, per motivi di natura tecnica o inerenti al suo esercizio, o per
conformazione del terreno (DTF 117 Ib 379 consid. 3a). Il vincolo può anche
essere negativo, imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib
295 consid. 3a e c, 114 Ib 180 consid. 3ca).
Inoltre non devono esservi interessi preponderanti che si
oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla
valutazione degli opposti interessi in gioco richiesta dall'art. 24 cpv. 1
lett. b LPT ruota attorno alle finalità e ai principi della pianificazione del
territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 consid. 3, 114 Ib 268 consid.
3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione, segnatamente i principi volti a
mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee e a conservare
i siti naturali (art. 3 cpv. 2 lett. a/d LPT).
5.2. In concreto, non si può certo ritenere che i manufatti
litigiosi esigano un'ubicazione vincolata. Non lo sono in senso positivo,
perché nulla esige che l'opera di cinta ed il pergolato sorgano fuori dalle
zone edificabili. Ma non lo sono nemmeno in senso negativo, poiché la
destinazione di queste costruzioni non esclude affatto la possibilità di
realizzarle all'interno delle zone edificabili. Le ragioni sollevate dall'insorgente
- meri motivi personali, di comodità o finanziari - sono del resto
insufficienti a tale proposito (DTF 118 Ib 19 consid. 2b; 117 Ib 267 consid. 2,
505 consid. 5a con rinvii).
In secondo luogo, l'opera di recinzione contrasta
insanabilmente con la politica intrapresa dall'autorità cantonale e, attraverso
il piano regolatore, dall'autorità comunale di __________. In particolare l'art.
29 cpv. 3 NAPR dispone che le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e al
diritto cantonale di applicazione sono ammesse unicamente se non si oppongono
agli interessi della gestione agricola del territorio. Come ha constatato il
dipartimento, a tali realizzazioni si contrappongono l'interesse pubblico alla
salvaguardia del territorio agricolo, segnatamente al mantenimento di fondi
agricoli contigui liberi che permettano una coltivazione ed uno sfruttamento
del suolo razionale. Ne consegue che l'interesse al mantenimento di una
superficie agricola di primaria importanza si opporrebbe in modo insuperabile
al rilascio dell'autorizzazione richiesta (DTF 112 Ib 36 segg.; ZBl 86 pag.
534; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 115 segg.). Vi è pure
l'interesse pubblico preponderante di tutelare l'ambiente che caratterizza il
comparto territoriale in cui è incluso il fondo dell'insorgente (riale, bosco e
palude) in virtù degli art. 18 segg. LPN e 29 cpv. 4 NAPR.
- Stante tutto quanto precede
il gravame va dunque senz'altro respinto siccome infondato.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 ter Cost; 22, 24 LPT; 1 cpv. 1 e 2, 2 cpv. 1; 21 LE; 3, 18, 28,
43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 1'000.– sono a carico del ricorrente
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster