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Numero d'incarto:
52.1998.3
Data decisione, Autorità:
30.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00003
Lugano
30 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 gennaio 1998 di
Contro
la
risoluzione 9 dicembre 1997 (n. 6337) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso dell'insorgente 13 ottobre 1997 contro le deliberazioni 22/29
settembre 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i
messaggi municipali n. 24/1995, 4/1997, 2/1996, 3/1996, 1/1996, 21/1996,
5/1997, 6/1997, 8/1997, 9/1997, 40/1997;
viste le risposte:
-
4 febbraio 1998 del Consiglio di
Stato;
-
10 febbraio 1998 di __________;
-
10 febbraio 1998 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nella seduta del 22/29 settembre 1997 il consiglio
comunale di __________ ha approvato i messaggi municipali indicati in ingresso,
tutti richiedenti lo stanziamento di crediti di investimento;
che con ricorso 13 ottobre 1997 il consigliere comunale
__________, che si era opposto all'accoglimento di tutti i messaggi in
rassegna, ha impugnato le testé menzionate deliberazioni innanzi al Consiglio
di Stato, al quale ha domandato di annullarle, asserendo - soprattutto - che in
assenza di una contabilità aggiornata (gli ultimi conti approvati a quel
momento erano costituiti dai consuntivi dell'esercizio 1993 e dai preventivi
per l'esercizio 1996) non poteva essere verificata la sopportabilità dei costi
derivanti dai controversi investimenti (principio della parsimonia, art. 151
cpv. 1 LOC, 3 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità
dei comuni del 30 giugno 1987);
che con risoluzione 9 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha
respinto i motivi addotti e, con ciò, il gravame, mettendo a carico
dell'insorgente una tassa di giudizio e delle spese per complessivi fr. 200.--
(dispositivo n. 2);
che con impugnativa 21 gennaio 1998 __________ é insorto
contro il giudicato anzidetto innanzi a questo Tribunale, al quale ha chiesto
di annullarlo, ribadendo i motivi già sottoposti al giudizio del Governo;
che il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il
presidente del consiglio comunale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa;
che, all'udienza 30 settembre 1998, ricorrente e municipio
sono stati concordi nel ritenere che i fatti accaduti posteriormente alla
presentazione del ricorso (approvazione del conto consuntivo 1994,
presentazione dei messaggi municipali per l'approvazione dei conti consuntivi
1995 e 1996, approvazione del preventivo 1997, presentazione del messaggio
municipale per l'approvazione del preventivo 1998) avevano reso privo di
significato l'esame delle censure nello stesso formulate;
che ricorrente e municipio hanno pertanto congiuntamente sollecitato
il Tribunale a stralciare il gravame in quanto divenuto privo di oggetto;
che per questo stesso motivo l'insorgente ha domandato al Tribunale
di annullare la tassa di giudizio posta a suo carico nella risoluzione governativa
impugnata;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC),
il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente
certa (art. 209 lett. a LOC);
che il gravame é pertanto ricevibile in ordine;
che, sotto l'aspetto sostanziale, il Tribunale non può che
prendere atto, insieme ad appellante e municipio, che quanto accaduto
posteriormente alle deliberazioni impugnate ha reso privo di significato
l'esame delle censure ricorsuali e, con ciò, priva di oggetto l'impugnativa;
che per la fissazione delle spese, a valere anche per
l'istanza ricorsuale inferiore (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum
bernischen VRPG, Bern 1997, N. 15 ad art. 39 cpv. 1), non é nemmeno necessario
procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile
esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11 consid. 4, pag.
40 in alto);
che in effetti la procedura é divenuta priva di oggetto a
seguito dell'adozione da parte del consiglio comunale di __________ di una
serie di decisioni sui conti, quelle di cui il ricorrente eccepiva la mancanza,
per cui il comune deve essere considerato - ai fini della ripartizione delle
spese - quale parte soccombente (cfr. STA inedita 10 novembre 1997 in re S. V.
e llcc; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 3 ad art. 110 cpv. 1);
che, secondo la prassi, l'ente pubblico viene sollevato dal
pagamento della tassa di giudizio quando non interviene in causa a tutela di
interessi economici propri;
che, per concludere, in applicazione degli insegnamenti di
cui sopra, il Tribunale non preleva una tassa di giudizio relativamente alla
presente sede ed annulla il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, con cui il
Consiglio di Stato ha messo a carico del ricorrente una tassa di giudizio e
delle spese pari a fr. 200.--;
visti
gli art. 151, 208, 209 LOC, 3, 28, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
-
E' annullato il dispositivo
n. 2 della risoluzione 9 dicembre 1997 (n. 6337) del Consiglio di Stato.
-
Non si prelevano né tassa né
spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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