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Numero d'incarto:
52.1998.280
Data decisione, Autorità:
13.11.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00280
Lugano
13 novembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 settembre 1998 di
contro
la
risoluzione 25 agosto 1998 (n. 3784) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 maggio 1998
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, che le ha negato
il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (22 settembre
1962), cittadina dominicana, si è sposata a __________ il 28 aprile 1995 con il
cittadino svizzero __________ (10 giugno 1913). A seguito di tale connubio,
essa ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, con
ultima scadenza fissata al 27 aprile 1998. Dal matrimonio non sono nati figli.
B. Con decisione 20 maggio 1998
- fondata sugli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS - la Sezione degli
stranieri ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora inoltrata da
In sostanza l'autorità ha dato rilievo al fatto che
l'interessata conviveva a partire dal 1° aprile 1998 con __________, cittadino
elvetico residente a __________. Di conseguenza, il suo soggiorno in Svizzera
non era più giustificato dal momento che il motivo per cui le era stato
accordato il permesso (matrimonio) era venuto meno.
C. a) Contro tale
provvedimento, la straniera è insorta dinnanzi al Consiglio di Stato,
postulandone l'annullamento. Ha ammesso di vivere effettivamente separata dal marito
e di essere intenzionata a risposarsi con il suo attuale convivente. Per tale
scopo ha già inoltrato un'azione di divorzio. A suo dire, la sua situazione
attuale renderebbe inopportuna allontanarla dalla Svizzera e obbligarla a
rimpatriare per alcuni mesi in attesa dell'ottenimento di un nuovo permesso in
attesa del suo secondo matrimonio.
b) Raccolte le osservazioni del Dipartimento al proposito, il
Consiglio di Stato ha respinto con risoluzione 25 agosto il gravame presentato
dalla ricorrente il 4 giugno precedente.
Il Governo ha in sostanza considerato il matrimonio fittizio
e il richiamo a tale connubio abusivo e non meritevole di protezione. Ha pure
dato rilievo al fatto che essa non poteva richiamarsi all'art. 8 CEDU per
quanto concerne la sua attuale relazione con il convivente, non essendovi
concreti indizi di matrimonio imminente. L'Esecutivo cantonale ha infine
considerato la decisione impugnata conforme al diritto, ossequiosa del
principio della proporzionalità e adeguata alle circostanze del caso concreto.
c) Preso atto dell'esito negativo del gravame, la Sezione
degli stranieri ha fissato alla ricorrente il 30 novembre 1998 quale ultimo
termine per lasciare il territorio cantonale.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In estrema sintesi, essa ripropone in sostanza gli stessi argomenti
già esposti davanti al Consiglio di Stato.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri, delle cui argomentazioni si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. Su richiesta dello scrivente
Tribunale, la Pretura di Locarno-Campagna ha trasmesso la sentenza di divorzio
dei coniugi __________ prolata il 7 luglio 1998 e cresciuta in giudicato il 15
settembre 1998.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere, dell'8 giugno 1998).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid.
1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 7 cpv. 1 LDDS prima frase dispone che il coniuge
straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di
dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma è dunque determinante
unicamente l'esistenza di una vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF
119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, risulta dagli atti richiamati presso la Pretura
di Locarno-Campagna che i coniugi __________ sono divorziati (decisione
cresciuta in giudicato il 15 settembre 1998). Dato che il matrimonio è durato
meno di 5 anni, la ricorrente non ha nemmeno diritto al permesso di domicilio (art.
7 cpv. 1 seconda frase LDDS). Pertanto, sotto questo profilo, la decisione
impugnata non è suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale
mediante un ricorso di diritto amministrativo; si deve dunque concludere che
nemmeno la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa
è data.
1.4. Non esiste inoltre tra la Svizzera e la Repubblica
Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera
dei cittadini dominicani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio
di un permesso di dimora.
1.5. La ricorrente non può nemmeno richiamarsi all'art. 8
CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, presuppone un legame famigliare
intatto ed effettivamente vissuto, che in concreto con il marito non esiste più
(DTF 119 Ib 84 consid. c, 118 Ib 157, consid. c con relativi riferimenti). Va
pure osservato che durante il matrimonio non sono nati figli.
La medesima considerazione vale per la relazione che la ricorrente
con il cittadino svizzero __________, e ciò malgrado l'asserita intenzione di
convolare a nuove nozze. In effetti, di regola, i fidanzati non sono
legittimati a prevalersi dell'art. 8 CEDU per ottenere un permesso di dimora.
Particolari eccezioni possono sussistere laddove da lungo tempo la coppia vive
effettivamente una solida relazione e qualora vi siano concreti indizi di un matrimonio
imminente. Orbene, in concreto, una simile eccezione non sussiste. Basti
osservare che la nuova relazione dell'interessata non è di lunga durata, dal
momento che risale solo al 1° aprile di quest'anno. Inoltre, non sussiste alcun
indizio concreto di un matrimonio imminente: al proposito l'interessata si
limita infatti ad asserire, con il convivente, di poter firmare a giorni la
promessa di matrimonio. Infine, dagli atti nulla si evince in merito alla
stabilità dell'attuale relazione. Ne discende che l'art. 8 del citato trattato
non può essere invocato nemmeno a seguito della nuova relazione, almeno allo
stadio attuale.
- Stante quanto precede, il
ricorso è irricevibile e non necessita di ulteriore disamina.
Tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG; 10 LALPS; 3, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 500.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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