AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1998.277
Data decisione, Autorità:
01.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00277
Lugano
1° marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 7 ottobre 1998 di
____________________patrocinati dallo Studio legale __________
contro
la
decisione 21 settembre 1998, no. 4205, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa dei ricorrenti avverso le risoluzioni 29 gennaio 1998, ni. 2-3,
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, ha
dichiarato decaduta la validità dei permessi di domicilio rilasciati loro a
seguito di prolungato soggiorno all'estero;
visti:
-
la risposta 13 ottobre 1998 del
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
-
la risposta 22 ottobre 1998 della
Sezione degli stranieri;
-
lo scritto 24 dicembre 1998
dell'Azienda comunale di __________;
-
lo scritto 13 gennaio 1999 del
patrocinatore del ricorrente;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) I cittadini italiani
__________ (classe 1945) e __________ (classe 1946) si sono stabiliti in
Svizzera nel 1967 al beneficio di un permesso di dimora ed a partire dal 1977 è
stato loro rilasciato un permesso di domicilio.
Il 14 settembre 1968 essi si sono uniti in matrimonio. Dalla
loro unione sono nati i figli __________, nato il 9 luglio 1969, ed Iria, nata
il 27 settembre 1970. Entrambi abitano con le rispettive famiglie in Ticino.
b) __________ si è sempre occupata della casa e dei figli, senza
mai esercitare alcuna attività lucrativa.
__________ ha lavorato per lunghi anni presso la __________
in qualità di montatore di impianti in lamiera. Il rapporto di lavoro è però stato
interrotto il 31 luglio 1996, in quanto la società ha cessato l'attività. Fino
al 6 dicembre 1996 il ricorrente ha poi lavorato presso la __________. Da
allora egli è senza lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione.
B. a) Il 16 settembre 1996 il
sottufficiale addetto del comune di __________ ha comunicato alle autorità
svizzere che __________ ha confermato in sua presenza di abitare in via
__________ a __________ (__________).
b) Su richiesta
dell'ufficio regionale degli stranieri il 27 novembre 1996 __________ è stata
interrogata dalla polizia cantonale. Essa ha dichiarato che dopo la vendita del
loro appartamento sito a __________ - __________, hanno trovato da locare, sempre
nello stesso comune, soltanto un monolocale. Si tratterebbe però di una situazione
di emergenza. La ricorrente ha ammesso che a __________ - __________ essi
possiedono una casa monofamiliare, completamente arredata, dove essa si reca
tutti i giorni e consuma il pasto serale con il marito al suo rientro dal
lavoro. Dopo di che i coniugi __________ farebbero rientro nell'appartamento di
__________, dove trascorrerebbero la notte. Durante i fine settimana essi
soggiornerebbero invece a __________.
c) Nel rapporto di
esecuzione 25 maggio 1997 la polizia cantonale ha precisato di aver eseguito
numerosi controlli presso il domicilio dei coniugi __________ al fine di
verificare la loro presenza sul suolo elvetico. In nessuna di queste occasioni
è stata accertata la loro presenza.
d) Il 14 novembre 1997 la polizia cantonale ha interrogato
. Il ricorrente è stato informato dei frequenti controlli di polizia
a cui era stata sottoposta la loro abitazione, tutti risultati vani. Egli si è
giustificato asserendo che trascorre i week-end così come il venerdì sera a __________
(), mentre durante la settimana abita con la moglie nel monolocale di
__________ - __________, dove fanno rientro solo la sera tra le 18.00 e le
20.00. Considerato che i controlli sono avvenuti prevalentemente al pomeriggio
o al venerdì sera, è dunque normale che la polizia non ha mai trovato nessuno
in casa. Per i restanti controlli effettuati dal martedì al giovedì molto
probabilmente essi erano in visita presso parenti o amici.
Egli ha poi precisato che nel monolocale non hanno né radio
né televisione, né vestiti, oggetti che tengono nella loro casa in Italia. Ha
infine ammesso che il consumo di energia elettrica dell'appartamento di
__________ - __________ è esiguo. Ciò sarebbe dovuto al fatto che essi non
dispongono degli apparecchi summenzionati e perché consumano i pasti fuori
casa.
C. In considerazione di tali
accertamenti di polizia, con decisioni 29 gennaio 1998 la Sezione degli
stranieri ha dichiarato decaduta la validità dei permessi di domicilio dei
coniugi __________ ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, considerato che
essi risiedono stabilmente in Italia e che il recapito di cui dispongono a
__________ - __________ rappresenterebbe un domicilio fittizio.
D. Adito da __________ e
__________ il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso con risoluzione 21
settembre 1998.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso
di domicilio, in quanto gli stranieri risiedono effettivamente in Italia
perlomeno dal 1. aprile 1995 al mese di giugno 1997. Il domicilio svizzero
sarebbe unicamente un recapito fittizio. Pertanto il termine semestrale di cui
all'art. 9 cpv. 2 lett. c LDDS sarebbe stato largamente superato.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che vengano
ripristinati i loro permessi di domicilio.
Sostengono di risiedere stabilmente in Ticino. Percependo solamente
l'indennità di disoccupazione, i ricorrenti hanno dovuto ridurre le loro spese
e quindi locare un appartamento più piccolo di quello di cui disponevano. Viste
le ridotte dimensioni del monolocale essi hanno dovuto trasferire parte del
mobilio nella loro casa di __________, tenendo nel monolocale soltanto gli oggetti
strettamente indispensabili. A causa di questa situazione essi trascorrono
dunque la maggior parte del loro tempo fuori casa, presso parenti o amici.
Proprio per essere maggiormente raggiungibile __________ dispone di un natel.
A comprova della loro reale residenza in Ticino, gli
insorgenti adducono poi che proprio poco prima dell'intimazione della decisione
dipartimentale essi erano in trattative per rilevare un negozio a __________,
dove pensavano di trasferirsi. Il progetto è però andato in fumo a causa della
decadenza del permesso.
La decisione impugnata sarebbe da annullare, in quanto gli accertamenti
operati dalle autorità sarebbero insufficienti.
F. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia la Sezione degli stranieri che il Consiglio di Stato,
adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
G. Con scritto 24 dicembre 1998
l'azienda elettrica comunale di __________ ha indicato i consumi medi di
energia elettrica per case d'abitazioni simili a quella locata dai coniugi
__________, sfruttate quali residenze primarie o secondarie.
Il patrocinatore dei ricorrenti non ha formulato alcuna
osservazioni in merito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS dell'8 giugno 1998).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
Tuttavia, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto
al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il
ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la
decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che
vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo
straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re __________, consid.
1b con riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ e __________ è pertanto
data.
1.3. Nella fattispecie non esistono trattati internazionali
tra la Svizzera e l'Italia che conferiscono al ricorrente un diritto al ripristino
del permesso di domicilio.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti integrati dalle
risultanze del complemento istruttorio esperito (cfr. scritto 24 dicembre 1998
dell'azienda elettrica comunale di __________).
-
Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Come ha
giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in
giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si
intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita
secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato.
Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero
risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver
trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne
consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere
un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi
non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche
quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal
desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 ss.,
consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi
è spazio per una ponderazione degli interessi, in quanto determinante è
solamente sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per oltre sei mesi,
senza domandare una proroga di tale termine.
-
Le prove presenti agli atti
smentiscono quando sostenuto dai ricorrenti e dimostrano che il recapito da
loro tenuto a __________ - Svizzera ha natura fittizia.
a) Il consumo di energia nel periodo 1. aprile 1995 / 31
luglio 1996 è stato di fr. 1,60 (10,70 kw) al trimestre, e nel periodo 1.
ottobre 1996 / 30 giugno 1997 di fr. 22,75 (145 kw) per trimestre. Nel primo
periodo esso era dunque praticamente nullo, mentre in seguito si è constatato
un leggero aumento.
I ricorrenti si giustificano asserendo che nell'appartamento
di __________ non cucinano, né possiedono un televisore o una radio.
La giustificazione addotta dagli insorgenti non è credibile.
L'azienda elettrica comunale di __________ ha comunicato che
un monolocale ubicato nello stesso stabile di quello dei coniugi __________ ed
occupato solo quale residenza secondaria ha un consumo medio trimestrale di
100-200 Kw. Pertanto nel periodo 01.04.95 / 31.07.96 il consumo di energia
elettrica operato dai ricorrenti rappresenta appena un decimo del valore più
basso. Già questo fatto dimostra che per oltre un anno gli interessati
non hanno certamente vissuto nell'appartamento da loro locato a __________
-Svizzera.
Ma vi è di più. Anche se due persone limitano le loro
attività nella propria casa come descritto dai ricorrenti, il loro consumo trimestrale
dovrebbe comunque essere superiore a quello rilevato, in ragione del consumo di
elettricità per la luce, per il funzionamento del frigorifero e per tutte
quelle attività che ormai richiedono un consumo di energia elettrica, quali ad
esempio asciugarsi i capelli, passare l'aspirapolvere, ecc..
Infine si rileva che essi hanno asserito di aver rinunciato
al loro precedente appartamento in favore di un monolocale per motivi
finanziari. Appare quindi inverosimile che malgrado le asserite difficoltà
economiche, non consumino i pasti a casa. Neppure è credibile che essi
pasteggino sempre da parenti o amici.
I consumi rilevati dimostrano dunque che dal 1. aprile 1995
al 30 giugno 1997 l'appartamento di __________ - Svizzera non era abitato.
b) I coniugi __________ asseriscono di essersi trasferiti nel
monolocale in questione per far fronte al difficile periodo finanziario in cui
si trovavano, rispettivamente si trovano, in quanto il marito è senza lavoro e
percepisce unicamente l'indennità di disoccupazione.
La loro versione non è credibile. Una persona che si trova in
difficoltà finanziarie, non loca un appartamento la cui pigione ammonta a fr.
560.-- mensili, quando a poca distanza da tale appartamento può disporre senza
ulteriori spese di una villetta monofamiliare, che altrimenti resterebbe vuota.
La logica vuole che essi si trasferiscano nella casa di loro proprietà,
evitando così un costo relativamente ingente per una famiglia di modeste condizioni
finanziarie.
c) __________ ha inoltre dichiarato davanti al sottufficiale
del comune di __________ - __________ (__________), della cui parola non vi è
motivo di dubitare, di abitare effettivamente in Italia. Tale affermazione
dimostra che i coniugi __________ hanno trasferito il loro domicilio all'estero
e che il recapito elvetico funge unicamente da paravento.
d) Pure il fatto che i ricorrenti tengano tutto il loro
abbigliamento nella loro abitazione in Italia e che nel monolocale di __________
- Svizzera non vi siano televisione o radio, prova che il domicilio svizzero è
solo fittizio. Infatti una persona tiene i propri vestiti, così come la radio
ed il televisore, nel luogo dove abita regolarmente.
e) Si rileva poi che i coniugi __________ si sono sempre
limitati ad asserire di risiedere effettivamente in Svizzera, senza mai
dimostrare la fondatezza delle loro affermazioni con prove concrete. L'unica
prova da loro addotta è la produzione delle fatture della __________ per
l'utilizzo di un telefono natel. Questi documenti sono tuttavia irrilevanti al
fine del presente giudizio, in quanto è risaputo che questi apparecchi
telefonici funzionano anche nella fascia di confine italiana. Pure il fatto che
gli insorgenti sarebbero stati in trattative per rilevare un negozio a Caslano
dove pensavano di trasferirsi, è ininfluente, in quanto determinante è
unicamente sapere se essi hanno effettivamente risieduto all'estero per oltre
sei mesi.
f) Durante i numerosi controlli di polizia esperiti (di cui è
stata tenuta solo una parziale registrazione) gli agenti non hanno mai
constatato la presenza degli insorgenti al loro domicilio svizzero. Essi si
giustificano asserendo che rientrano nel loro monolocale tra le 18.00 e le
20.00, e ciò soltanto da lunedì a giovedì. Il resto del tempo della settimana
lo trascorrerebbero fuori casa ed il fine settimana nella loro abitazione in
Italia. Le lunghe permanenze fuori casa sarebbero loro imposte dalle esigue
dimensioni del monolocale. __________ ha poi fatto notare che la maggior parte
dei controlli è stata esperita al venerdì sera oppure durante il pomeriggio,
ossia quando essi sono sempre assenti. Nelle altre occasioni essi si trovavano
in visita da parenti o amici.
In considerazione delle altre prove agli atti le
giustificazioni addotte dai ricorrenti non appaiono credibili. È infatti
alquanto strano che su 16 controlli, di cui è stato tenuto un verbale, mai gli
agenti di polizia hanno constatato la presenza dei ricorrenti nel monolocale di
__________ - Svizzera. In ogni caso la questione può restare aperta, in quanto
le risultanze delle tavole processuali sono già sufficientemente chiare e
dettagliate.
g) Quanto dichiarato dagli insorgenti nel loro ricorso è
dunque smentito dalle prove presenti agli atti. Si deve quindi concludere che i
ricorrenti hanno risieduto all'estero perlomeno dal 1. aprile 1995 al mese di
giugno 1997 e vi mantengono a tutt'oggi il centro effettivo della loro vita,
per cui il recapito a __________ - Svizzera risulta essere fittizio. Pertanto
giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS i loro permessi di domicilio hanno perso
ogni validità.
- Stante quanto procede, si
deve pertanto concludere che la sentenza impugnata non presta il fianco a
critiche. Dovendo essere confermata la decadenza del permesso di domicilio
rilasciato a ____________________ e __________, il ricorso, temerario, va respinto.
Pertanto, si giustifica porre a carico dei ricorrenti una
tassa di giustizia, comprensiva delle spese, di fr. 1'200.--.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1 ss. LDDS, in particolare 9 cpv. 3 lett. c LDDS, 10 lett. a LALPS,
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 1'200.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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