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Numero d'incarto:
52.1998.27
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00027
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 febbraio 1998 di
patrocinata
da: avv. __________
Contro
la
decisione 15 gennaio 1998, no. 121, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 ottobre
1997 con cui il municipio le assegna un termine per ripristinare i posteggi
del bar __________ (part. no. __________ RFD) pena l'imposizione di un
contributo sostitutivo;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5 maggio 1994 il
municipio di __________ ha rilasciato a __________ il permesso di trasformare
in uno snack-bar i locali di un negozio situato a PT di uno stabile ubicato in
via __________ (part. no. __________ RFD; zona CR7 del PR allora vigente). La
licenza era subordinata alla condizione di assegnare all’esercizio pubblico 15
posti auto del posteggio interno dello stabile.
Il rilasciatario della licenza ha dato seguito a questa
condizione, concedendo in locazione i posteggi richiesti alla __________,
proprietaria dello snack-bar __________.
B. Il 22 febbraio 1996 la
titolare del bar ha disdetto il contratto relativo ai posteggi per la fine di
quel mese, poiché la posa di una barriera li rendeva di fatto inaccessibili
agli avventori.
Avendo constatato che l'esercizio pubblico era rimasto privo
dei posteggi prescritti, il 25 giugno 1997 il municipio di __________ ha
sollecitato la __________, che nel frattempo aveva acquistato lo stabile, a
"chiarire la situazione entro un termine di 20 giorni”, pena l'imposizione
di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti. Non avendo ottenuto
soddisfazione, il 20 ottobre 1997 il municipio ha assegnato alla ricorrente un
nuovo termine di 15 giorni "per regolare la posizione in merito all'ammanco
registrato nel numero di posteggi a disposizione dello snack-bar __________
", prospettando nuovamente l'imposizione di un contributo sostitutivo.
Contro questo provvedimento la __________ è insorta davanti
al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
C. Con giudizio 15 gennaio 1998
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, ritenendo
che la decisione censurata configurasse una misura esecutiva volta
all'attuazione della condizione accessoria della licenza e pertanto non impugnabile.
Abbondanzialmente, il Governo ha escluso che fossero dati i
presupposti per rivedere la condizione sulla base delle disposizioni del nuovo
PR entrato nel frattempo in vigore.
D. Contro la predetta
risoluzione governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata assieme alla censurata
decisione del municipio di __________.
Secondo l'insorgente, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto esaminare
il merito del provvedimento, poiché questo non si limita a rilevare
un’inosservanza delle condizioni della licenza edilizia, ma prospetta
l'adozione di una sanzione sotto forma di contributo sostitutivo. I posteggi, soggiunge,
sono stati comunque costruiti e nessuna disposizione di legge permette
all’autorità comunale di esigere che vengano riservati ad un determinato inquilino.
In quanto acquirente in buona fede dello stabile, conclude, non le si potrebbe
infine imporre di rimediare a situazioni abusive poste in essere dal precedente
proprietario.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________ che non formulano particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE. Incontestabili sono invero la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva
dell’insorgente.
Data la natura delle questioni poste a giudizio,
l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
-
L’art. 18 NAPR 79
dichiarava obbligatoria la formazione di un adeguato numero di posteggi in caso
di nuove costruzioni o di cambiamento di destinazione di edifici esistenti. Per
gli esercizi pubblici era richiesto un posteggio ogni 8 posti a sedere (cifra 1
lett. d). L'obbligo di assegnare 15 posteggi allo snack-bar __________, imposto
dal municipio a titolo di condizione della licenza edilizia 5 maggio 1994
rilasciata al precedente proprietario dello stabile, il cambiamento di
destinazione del negozio esistente a pianterreno.
-
Privandosi dei posteggi
riservati ai suoi avventori, l'esercizio pubblico ha posto in essere una
modifica dell’assetto edilizio dell’immobile, che non può essere ignorata dal
profilo della polizia delle costruzioni. La distrazione dei posteggi connessi
allo snack-bar va in effetti configurata come un intervento suscettibile di
porre la costruzione in contrasto con l'art. 18 NAPR 79, a quel momento ancora
in vigore.
Non essendo stata preventivamente autorizzata, la modifica costituisce
un intervento atto a richiamare l'adozione di provvedimenti di ripristino (cfr.
Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 N. 1288); provvedimenti, questi, che
vanno necessariamente presi nei confronti dell’attuale proprietario
dell'immobile (Scolari, op. et loc. cit., N. 1307), sulla base del diritto
vigente al momento in cui i posteggi sono stati soppressi o del diritto entrato
nel frattempo in vigore, se questo gli è più favorevole (Scolari, op. et loc.
cit., N. 1282).
- Assegnando alla ricorrente
con scritto 20 ottobre 1997, un termine di 15 giorni per "regolare la sua
posizione in merito all'ammanco registrato nel numero di posteggi a
disposizione dello snack-bar __________ ", il municipio di __________ non
si è limitato a sollecitare il ripristino della situazione preesistente,
conforme al vecchio diritto, ma ha anche stabilito che sarebbero date le
premesse per l’imposizione di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti.
Nella misura in cui sollecita la ricorrente a ripristinare la
situazione, l’atto in esame non integra gli estremi di un vero e proprio
provvedimento di ripristino fondato sull'art. 43 LE. Benché discenda dal
riscontro di una modifica dell’assetto dell’immobile attuata senza la
necessaria autorizzazione e sottintenda l’obbligo della ricorrente a
ristabilire i posteggi venuti a mancare all’esercizio pubblico, esso
costituisce più che altro una sollecitatoria volta ad ottenere l’eliminazione
della difformità. Da questo profilo, si può addirittura ammettere che esso
configuri unicamente una sollecitatoria contro la quale non è dato ricorso
(cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 35 B
II h) e non una decisione impugnabile, ovvero un atto mediante il quale
l'autorità amministrativa, statuendo su un caso concreto, costituisce, modifica
od annulla diritti od obblighi o ne accerta l’esistenza, l’inesistenza o
l’estensione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 200).
Nella misura in cui stabilisce che sono date le premesse per
l’imposizione di contributi sostitutivi per posteggi mancanti in caso di
inosservanza dell’invito a ripristinare la situazione preesistente, l’atto in
esame assume tuttavia le connotazioni di una decisione impugnabile (cfr.
Imboden Rhinow, op. cit., N. 35 B VI h; Rhinow Krähenmann, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem). Esso non si limita in effetti a
riservare al municipio l’eventuale adozione di un provvedimento di questa natura,
ma anticipa in modo vincolante per le parti che sono dati gli estremi per imporre
un contributo sostitutivo per posteggi mancanti. Anche se non ne precisa
l’entità, esso costituisce una decisione preliminare, mediante la quale
l'autorità comunale si pronuncia sul principio dell’imponibilità di tale
contributo.
Da questo profilo, la determinazione censurata non può
tuttavia essere confermata, poiché non è per nulla certo che siano date le
premesse per concedere una deroga all’obbligo di realizzare effettivamente i
posteggi prescritti.
- Stando così le cose, il
ricorso può essere parzialmente accolto, annullando la decisione governativa
impugnata e riformando a’ sensi dei considerandi la decisione municipale
impugnata.
Resta quindi riservata all’insorgente la possibilità di
contestare senza restrizioni di sorta qualsiasi provvedimento che il municipio
dovesse adottare nei suoi confronti in relazione ai fatti che hanno formato
oggetto del presente giudizio.
Date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa
di giustizia. Non si assegnano ripetibili, poiché non sono state chieste.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 43, 45 LE; 18 NAPR 79 di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. La
decisione 15 gennaio 1998, n. 121 del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. La
decisione 20 ottobre 1997 del municipio di __________ è modificata a’ sensi dei
considerandi.
-
Non si prelevano nè spese,
nè tassa di giustizia.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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