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Numero d'incarto:
52.1998.252
Data decisione, Autorità:
31.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00252
Lugano
31 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 10 settembre 1998 di
contro
la
decisione 25 agosto 1998, n. 3803 del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 maggio 1998
del Municipio di __________, con la quale è stato diffidato ad adempiere
all'ordine di demolizione della recinzione abusiva eretta al mappale n.
__________ di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 12 maggio 1997
__________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione
per la ristrutturazione e l'ampliamento di una stalla e per l'esecuzione di una
recinzione con traversine della ferrovia al mappale n. __________ RFD di
__________, posto fuori zona edificabile, di proprietà di __________;
che il 13 giugno 1997 il Dipartimento del territorio ha
comunicato al Municipio di __________ di essere favorevole alla ristrutturazione
della stalla, ma ha invece preavvisato negativamente la realizzazione di una
recinzione del fondo con traversine della ferrovia, ritenendo che una
recinzione fissa non corrispondesse ad un bisogno agricolo oggettivo, quando
con una recinzione elettrica mobile si poteva raggiungere il medesimo scopo con
il vantaggio di non ostacolare inutilmente la coltivazione del fondo stesso e
dei mappali confinanti;
che, pendente la procedura
di rilascio della licenza edilizia, la contestata recinzione è stata posta in
esecuzione;
che il 25 giugno 1997 il municipio di __________ ha
rilasciato a __________ la licenza edilizia limitatamente alla ristrutturazione
e all'ampliamento della stalla e ha fatto ordine di procedere all'asportazione
della recinzione di traversine della ferrovia, già fatta eseguire, entro il
termine perentorio di 30 giorni;
che, con risoluzione 2 aprile 1998, il municipio di
__________ ha ordinato a __________, in qualità di proprietario, di demolire la
recinzione abusivamente edificata sul fondo n. __________ RFD entro un termine
perentorio di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione;
che, nella stessa decisione, è stata espressamente indicata
la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla
notifica;
che di tale facoltà non si è avvalso __________, cosicché
l'ordine di demolizione è cresciuto in giudicato;
che, con risoluzione 30 maggio 1998, il municipio di
__________ ha diffidato formalmente __________ ad adempiere entro 15 giorni al
predetto ordine di demolizione;
che, contro questa diffida, __________ si è aggravato con
ricorso 12 giugno 1998 avanti al Consiglio di Stato, adducendo che il fondo è
stato recintato in passato per circa un trentennio con pali di legno e che le
traversine posate ora in sostituzione di tale cinta sono analoghe per
dimensione e funzione e quindi come tali devono essere ammesse;
che, con risoluzione 25 agosto 1998, il Consiglio di Stato ha
dichiarato il gravame irricevibile, con la motivazione che la risoluzione 30
maggio 1998 del municipio di __________ costituisce una diffida, cioè un
formale avvertimento all'obbligato di eseguire una decisione cresciuta in
giudicato, che non può più quindi essere messa in discussione al momento della
sua esecuzione;
che __________, con ricorso 10 settembre 1998, si aggrava davanti
al Tribunale amministrativo cantonale, adducendo che la risoluzione governativa
impugnata si fonda su fatti descritti o interpretati dal Governo in modo
scorretto, non trattandosi di recinzione abusiva, bensì di una sostituzione con
analogo manufatto di una cinta preesistente da oltre trenta anni;
che il ricorrente ha pure evidenziato di essere stato indotto
ad attendere, prima di inoltrare formalmente ricorso contro l'ordine di
demolizione, perché l'autorità, benché sollecitata a più riprese anche
telefonicamente, non ha evaso le sue richieste di motivazione, rispettivamente
non ha dimostrato la promessa tolleranza;
che il Consiglio di Stato e il Municipio di __________
postulano la reiezione del gravame
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale è data (art. 60 PAmm), il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm) la
legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm);
che il municipio di __________, nel contesto
dell'edificazione del mappale n. __________, dopo aver negato all'istante
__________ la licenza di costruzione limitatamente alla recinzione in
traversine della ferrovia, il 2 aprile 1998 ha impartito al proprietario
__________ un ordine di demolizione della stessa recinzione costruita abusivamente;
che giusta l'art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o
la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti
edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime
e senza importanza per l'interesse pubblico;
che la risoluzione 2 aprile 1998 è una decisione
amministrativa che costituisce appunto un ordine di demolizione ai sensi
dell'art. 43 LE, impugnabile nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato;
che tale ordine non essendo stato impugnato è cresciuto in giudicato
e i motivi addotti dal ricorrente a giustificazione della mancata impugnazione
non possono essere tenuti in considerazione, in quanto la facoltà di interporre
ricorso scritto contro l'ordine di demolizione 2 aprile 1998 è stata
esplicitamente menzionata nella decisione stessa;
che, secondo l'art. 34 cpv.1 PAmm, l'autorità amministrativa
esegue le proprie decisioni;
che in ogni caso l'esecuzione d'ufficio e l'impiego della forza
devono essere preceduti da una diffida inappellabile ad adempiere entro breve
termine (art. 34 cpv. 5 PAmm);
che la risoluzione 30 maggio 1998 costituisce una diffida ai
sensi dell'art. 34 cpv. 5 PAmm, per legge inappellabile;
che una decisione cresciuta in giudicato, come è quella del
municipio di __________ del 2 aprile 1998, non può di regola essere rimessa in
discussione al momento della sua esecuzione, tranne che in casi eccezionali
(DTF 100 Ia 296);
che un caso eccezionale si manifesta ad esempio qualora un
ordine di demolizione riguarda un'opera conforme al diritto materiale;
che ciò non è però il caso per la fattispecie in esame,
ritenuto che la recinzione del fondo con traversine della ferrovia non è
conforme alla funzione prevista per la zona agricola (art. 22 cpv. 2 LPT);
che in effetti il tipo di recinzione attuato in ispecie per
il pascolo di un cavallo allevato per hobby, a prescindere dai bisogni oggettivi,
non è giustificato in quanto altre soluzioni meno incisive permettono di raggiungere
lo stesso scopo (recinzioni mobile elettrica con piantoni di legno o plastica
conficcati nel terreno);
che il fatto che in passato esistesse un'altra recinzione poi
sostituita con quella in traversine della ferrovia non adempie il presupposto
dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT; (decisione
Tribunale cantonale amministrativo 10 gennaio 1989, N. 107/87 in re F. RDAT,
1989, pag. 158);
che in siffatte circostanze il gravame deve essere respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 22 cpv. 2 LPT, 24 cpv. 1 LPT, 43 LE, 3, 18, 28, 34, 31, 43, 46, 60,
65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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