AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.235
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00235
Lugano
8 febraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 28 agosto 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 5 agosto 1998, n. 3540, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 aprile 1998
della Sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni che gli
ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;
vista la risposta 3 settembre 1998 del
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 23 novembre 1970
__________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B.
Egli è poi stato oggetto in più occasioni di provvedimenti amministrativi,
segnatamente:
22 giugno 1978 revoca della licenza di
condurre, per la durata di tre mesi per aver circolato in stato di ebrietà (1 %o);
22 aprile 1983 ammonimento, per aver
circolato ad 85 km/h dove vige il limite di 60 km/h;
17 novembre 1986 ammonimento, per aver perso la
padronanza del proprio mezzo, andando ad urtare un veicolo posteggiato;
2 aprile 1987 revoca della licenza di
condurre, per la durata di sei mesi per aver circolato in stato di ebrietà
(1,90 %o);
22 novembre 1991 revoca della licenza di
condurre, per la durata di quattro mesi per essere uscito di strada, dopo aver
perso la padronanza del proprio mezzo; inoltre per essersi allontanato
sottraendosi alla prova del sangue;
9 febbraio 1994 revoca della licenza di
condurre, per un periodo di dieci mesi per aver circolato in stato di ebrietà
(2,08-2,55 %o).
b) Il 2 gennaio 1998, alle ore 3.15, __________ è stato
sorpreso a __________ alla guida del suo veicolo in stato di ebrietà. Dall'esame
del sangue è risultato un tasso di concentrazione alcolica di 1,87 - 2,38 g %o.
B. Sulla base della perizia
psicotecnica allestita dal Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA), con
risoluzione 30 aprile 1998 la Sezione della circolazione ha revocato al
ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato. L'autorità di revoca
ha inoltre precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese
di gennaio 2001, subordinando la riammissione alla guida al superamento di un
esame psicotecnico. L'autorità dipartimentale ha pure negato l'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso.
C. Il 18 maggio 1998 __________
ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione,
postulandone l'annullamento.
In sostanza egli ha censurato la proporzionalità della misura
adottata. A suo dire un periodo di controllo di 12 mesi sarebbe più
proporzionato alla fattispecie. Egli ha pure censurato una disparità di
trattamento lesiva dell'art. 4 Cost., in quanto in casi analoghi sarebbero
state adottate misure meno incisive.
D. Con decisione 5 agosto 1998
il Governo ha respinto il gravame, confermando la decisione dipartimentale.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto dati i presupposti per una revoca della
licenza di condurre a tempo indeterminato, considerando che il ricorrente non
era in grado di sormontare per mezzo della propria volontà la tendenza a
consumare bevande alcoliche in proporzioni eccessive.
Visti i suoi precedenti,
il periodo di prova fissato dal Dipartimento è stato ritenuto adeguato alle
circostanze e conforme al principio della proporzionalità,.
La misura adottata è dunque legittima e giustificata.
E. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando la riduzione del periodo di attesa per chiedere un
riesame, già a partire dal mese di dicembre 1999.
Sottolinea che pur non manifestando un profilo da alcolista è
disposto a seguire il programma del STCA della durata di un anno, al fine di
dimostrare che non presenta alcuna dipendenza psicofisica da bevande alcoliche.
Ritiene che una volta terminata la cura sarebbe senz'altro idoneo a richiedere
un riesame della decisione. In ogni caso non vi sarebbe alcun motivo per prolungare
il periodo di attesa fino al gennaio 2001, considerato che la cura terminerà nell'agosto
1999.
Alla fattispecie sarebbe inoltre applicabile l'art. 17 cpv.
1bis LCStr, in base al quale se la revoca della licenza di condurre è stata
ordinata per motivi medici, non dovrà essere fissato un periodo di prova.
Infatti in tali casi la licenza dev'essere restituita non appena il motivo
medico è decaduto.
Evidenzia infine che un periodo di prova così lungo
limiterebbe ingiustificatamente la sua liberà personale, in quanto rimarrebbe
privato della possibilità di spostarsi mediante un veicolo a motore, e ciò
anche se, essendo egli invalido, non necessita di una vettura per scopi professionali.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni
poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato
dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il
potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale
violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento
erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) e
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono perciò essere esaminate
sotto questi profili.
- La licenza per allievo
conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate, se il
richiedente non dà, quale conducente, garanzia, per il suo comportamento
precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art.
14 cpv. 2 lett. d LCStr).
Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è
accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai
state o non sono più adempiute, … (art. 16 cpv. 1 LCStr).
La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è
revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare
un veicolo a motore a causa dell'alcolismo o altra forma di tossicodipendenza
oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di
prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC), durata
minima questa che non può essere ridotta (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Commentaire, ad art. 17 LCStr, pag. 218, nota 1.1. lett.
a; R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol.
III, pag. 129, n. 2181 ss.). Il periodo di prova connesso con la revoca di
sicurezza (cpv. 1bis) non può essere ridotto (art. 17 cpv. 3 LCStr).
- 3.1. Il ricorrente non
contesta le infrazioni imputategli in considerazione delle quali la Sezione
della circolazione ha pronunciato nei suoi confronti una revoca di sicurezza.
Ritiene però sproporzionato alla loro gravità che l'autorità dipartimentale gli
abbia imposto un periodo di attesa fino al gennaio 2001 prima di potere
chiedere di essere riammesso alla guida.
3.2. Secondo
giurisprudenza, nell'ambito di una revoca di sicurezza il termine di prova
prima di richiedere il riesame dell'adeguatezza del provvedimento può essere
fissato tra uno e cinque anni con riferimento agli art. 33 cpv. 1 OAC e 23 cpv.
3 LCStr,
(cfr. DTF 106 Ib 328, R.
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III,
pag. 127, n. 2175).
La durata del termine di prova viene commisurata a diversi parametri,
che possono essere così sommariamente riassunti (R. Schaffhauser, op. cit.,
pag.138 ss., n. 2202-2203): grado di inidoneità a condurre al momento della
pronuncia della decisione di revoca, qualifica del tipo di tale inidoneità,
possibilità di trattamento, precedenti del conducente nell'ambito della
circolazione stradale, attuale situazione personale e psicologica del conducente.
Occorre inoltre badare a mantenere una certa uguaglianza nell'applicazione
della legge, in modo speciale non sanzionando conducenti cui è stata imposta
una revoca a scopo di sicurezza rispetto a quelli cui è stata imposta una
revoca a scopo di ammonimento.
Va inoltre considerato che nelle revoche a scopo di sicurezza
il periodo di prova corrisponde sostanzialmente ad un periodo di attesa
assoluto ("absolute Sperrfrist") (R. Schaffhauser, op. cit., pag.
130-131, n. 2185).
3.3. In passato __________ ha interessato a più riprese le
autorità competenti ad adottare provvedimenti amministrativi per infrazioni
alla LCStr. Egli ha dimostrato una spiccata inclinazione ad infrangere le
regole della circolazione stradale, in particolare ponendosi al volante sotto
l'influsso di alcol.
Le revoche a scopo di ammonimento inflittegli non sembrano
avere sortito alcun effetto dissuasivo, tant'è che lo scorso gennaio, per
l'ennesima volta, è stato colto al volante in stato di ebrietà.
Considerati i precedenti l'autorità dipartimentale ha
ritenuto di far capo ad una revoca a scopo di sicurezza.
Dalla perizia del STCA è emersa la presenza di un quadro caratterizzato
da frequenti eccessi alcolici banalizzati, associati prevalentemente a momenti
di ansia sociale.
Quand'anche dall'indagine psicometrica non si sia rilevata la
presenza di un profilo etilistico della personalità e dal controllo
ematochimico non siano emersi segni clinici, tali da poter definire il
ricorrente come alcolista cronico, è indubbio che egli presenti una marcata
propensione al bere, da lui banalizzata, adducendo di esservi specialmente
indotto "dalla compagnia", che lo spinge a perdere il controllo.
Non è dunque certo che assolti i controlli del STCA della
durata di un anno, egli sarà in grado di riassumere la guida di un veicolo a
motore. Un periodo di attesa più lungo della cura che l'insorgente sta
seguendo, appare pertanto adeguato alla fattispecie. Infatti soltanto su di un
arco di tempo relativamente lungo potrà essere accertato se egli ha risolto
definitivamente la propria debolezza psicologica che lo induce a bere.
Preso atto di tale situazione, e visti i precedenti del
ricorrente, questo Tribunale ritiene che a giusta ragione la Sezione della
circolazione ha fissato il periodo di attesa al gennaio 2001 prima di potere
postulare la riammissione alla guida.
3.4. Da ultimo va precisato che non si può prescindere dalla
fissazione di un termine di prova, non trattandosi di inidoneità per motivi
medici, contrariamente a quanto adduce il ricorrente. In effetti l'inidoneità
per motivi medici si ha quando il conducente è affetto da malattie fisiche o
psichiche che escludono la possibilità di condurre un veicolo a motore. Ciò che
non è il caso per il ricorrente, che presenta invece una dipendenza dal consumo
di bevande alcoliche, determinata dalla sua volontà.
- A detta del ricorrente la
privazione della licenza di condurre pregiudicherebbe la sua libertà personale.
La necessità di disporre della licenza di condurre può essere
esaminata soltanto se giustificata da motivi professionali e comunque solo
nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non
viene per contro tenuta in considerazione quando al conducente derivano
inconvenienti non strettamente legati all'esercizio della sua attività
lavorativa e al conseguimento del suo reddito, mai in ogni caso se è stata
pronunciata una revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire essenzialmente
circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1
OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982,
pag. 195).
Pertanto al ricorrente non può essere accordata una riduzione
del periodo di attesa prima di un riesame della decisione adottata, soltanto
perché tale misura pregiudica la sua libertà di movimento.
- Stante quanto precede, il
ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr; 33
cpv. 1 e 2 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 18 cpv. 1, 28, 43, 61, 62 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster