AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.23
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00023
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 28 gennaio 1998 di
patrocinato
dallo st.leg. avv. __________
Contro
la
risoluzione 7 gennaio 1998 (n. 13) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 febbraio
1996 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri,
gli ha negato il rilascio di un permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________, cittadino
italiano, è entrato in Svizzera il 14 maggio 1995. Il __________ si è unito in
matrimonio a __________ con __________ (1969), cittadina italiana entrata in
Svizzera il 1° agosto 1973 e titolare di un permesso di domicilio.
b) Il 13 ottobre 1994, __________ è stato giudicato dal Tribunale
di Varese per aver partecipato a una rapina a mano armata avvenuta il 12 agosto
1994 a Tradate; grazie al patteggiamento è stato condannato ad una pena di 1
anno e 8 mesi sospesa condizionalmente.
L'interessato è pure oggetto di un procedimento penale per violazione
degli art. 582 e 583 del Codice penale italiano (lesioni aggravate) per aver il
29 novembre 1992 in __________, cagionato volontariamente a __________,
percuotendolo al volto, lesioni personali (frattura della mandibola) guarite in
oltre quaranta giorni. L'udienza presso il Tribunale di Como è fissata al 24 giugno
1998.
B. Con decisione 12 febbraio 1996,
la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di rilascio di un permesso di
dimora annuale a __________ per soggiornare a __________ con la moglie e
svolgere l'attività di operaio presso la __________ a Novazzano.
In sostanza, il dipartimento ha ritenuto la decisione
giustificata a seguito della violazione da parte dell'interessato dell'ordine
pubblico in Italia, e non essendovi concreti elementi in grado a far ritenere
che la moglie non possa vivere nel Paese d'origine.
C. Adìto da __________ il 28
febbraio 1996, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 7 gennaio
1998.
Secondo l'Esecutivo cantonale, sarebbero rispettati in specie
i presupposti per la violazione dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 17 cpv.
2 LDDS, il ricorrente avendo avuto precedenti penali in Italia. La misura
sarebbe inoltre ossequiosa dell'art. 8 CEDU, essendo esigibile che la consorte
cittadina italiana si trasferisca nel suo Paese d'origine. Il Governo ha infine
sottolineato come l'interessato abbia cessato l'attività lavorativa il 28 giugno
1996.
Preso atto della risoluzione governativa, la Sezione degli
stranieri ha fissato all'interessato - autorizzato il 4 marzo 1996 dal Presidente
del Consiglio di Stato a risiedere nel Canton Ticino durante la litispendenza e
a svolgere l'attività quale operaio presso la __________ - un termine scadente
il 28 febbraio 1998 per lasciare il territorio cantonale.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso
di dimora.
Adduce che il patteggiamento relativo alla procedura penale
per la rapina a mano armata non sarebbe qualificabile come sentenza di
condanna; per quanto riguarda il procedimento penale per lesioni, sarebbe
qualificabile per lesioni semplici e non gravi. Ritiene pure che non sarebbe
esigibile che la moglie lo segua all'estero.
Conclude ritenendo che la decisione violerebbe gravemente
norme e principi giuridici chiari e indiscussi (principio di proporzionalità e
di interesse pubblico), contrasterebbe in modo intollerabile con il sentimento
della giustizia e dell'equità, si porrebbe in palese contraddizione con la
situazione effettiva e non sarebbe sorretta da ragione oggettiva, infine si
presenterebbe come lesiva del diritto alla famiglia (art. 8 CEDU).
Pedissequamente al gravame, insta per essere ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. Sollecitato dal giudice
delegato, il ricorrente ha trasmesso il 5 marzo 1998 la sentenza di
patteggiamento 13 ottobre 1995.
Ha pure prodotto un
contratto di lavoro 28 febbraio 1998 stipulato con la __________ e __________
quale giardiniere e autista, e ha dichiarato di ritirare la domanda di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del 12 marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il
rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale
non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
Va altresì rilevato che giusta l'art. 16 cpv. 1 LDDS, nelle
loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto
degli interessi morali ed economici del Paese nonché dell'eccesso della
popolazione straniera.
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, lo straniero
sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al
rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono
insieme. __________ ha diritto, di principio, al permesso postulato. Difatti
egli è sposato dal 20 ottobre 1995 con __________, cittadina italiana titolare
di un permesso di domicilio, e dagli atti non risulta che non vivano insieme.
L'insorgente può pertanto fondare il suo gravame sull'art. 17 cpv. 2 LDDS. Se,
quindi, la censura di disattenzione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata
innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo,
la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Questo significa che essa è tale anche innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della
legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli
stranieri. Il quesito a sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al
rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con
una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a
protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il
legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle
autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è
limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93
consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui
all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia
di diritto degli stranieri.
In concreto, l'insorgente ha il diritto di richiedere un
permesso di dimora a favore del marito invocando la protezione dell'art. 8 CEDU
(DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Come già detto dianzi, i coniugi sono sposati dal
20 ottobre 1995 e non vi sono elementi atti a confutare che tra di loro vi sia
una relazione matrimoniale intatta.
1.5. Il gravame in
oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine
e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere a ulteriori accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 17 cpv.
2 ultima frase LDDS, il diritto dello straniero al rilascio di un permesso di
dimora si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve
rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo
diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in
fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per
negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga
del permesso di dimora. Difatti, una violazione dell'ordine pubblico può
risultare dalla commissione di un'infrazione oppure, in una maniera più
generale, da un comportamento reprensibile (Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF
53/1997 320). Una violazione dell'ordine pubblico all'estero da parte dell'interessato
è di rilievo ai fini del giudizio, nella misura in cui concerne atti che se
fossero commessi in Svizzera sarebbero punibili e se la pena pronunciata dalla
giurisdizione estera corrisponde grosso modo a quella alla quale l'interessato
sarebbe passibile se fosse stato giudicato per analoghi fatti da un tribunale
svizzero (STF inedita del 12 febbraio 1996 in re M. H. C. consid. 2b; RDAT
1996-II n. 10 consid. 3b). Considerato che una violazione minore dell'ordine
pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso di
dimora, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in
Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati
in presenza (art. 11 cpv. 3 LDDS), meno importanza che se si fosse trattato di
un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a).
2.2. Il diritto al
rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto.
Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2
"in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca
una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti
gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si
può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che
lascino il nostro paese per seguire la straniero al quale è stato rifiutato un
permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno
straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera
di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va altresì
precisato che il solo fatto per cui non si possa pretendere dai membri della
famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente
per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).
- In concreto secondo
l'autorità inferiore il ricorrente avrebbe partecipato il 12 agosto 1994 a
Tradate a una rapina a mano armata. Ammettendo le proprie responsabilità, ha
potuto usufruire della formula del patteggiamento ed è stato condannato alla pena
di 1 anno e otto mesi con la condizionale. Egli sostiene per contro che la
sentenza di patteggiamento 13 ottobre 1995 del Tribunale di Varese non sarebbe
una sentenza di condanna tanto da non avere effetti civili. Egli si ritiene
pure estraneo ai fatti imputatigli.
3.1. L'art. 444 cpv. 1 Codice di procedura italiano dispone
che l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a
un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'art. 444 cpv. 2 prima frase stabilisce che, ove sussista
accordo delle parti e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento,
il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica
del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate
dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena
indicata.
Ciò significa che il giudice deve per prima cosa esaminare se
non ricorrano i presupposti della sentenza di proscioglimento prevista
dall'art. 129 del Codice penale italiano (fatto non sussistente, fatto non
commesso dall'imputato, fatto non costituente reato, fatto non previsto dalla
legge come reato, reato estinto, mancanza di una condizione di procedibilità).
Ricorrendo una di tali ipotesi, egli deve pronunciare d'ufficio la relativa
sentenza, nonostante la richiesta ed il consenso delle parti in ordine all'applicazione
della pena. In tal modo l'accertamento giudiziale si sovrappone a quello
concordato tra le parti, ed il giudice non solo non accoglie la richiesta, ma
definisce la causa anche nel merito, a favore dell'imputato e dell'economia
generale del processo (Pignatelli, in: Commento al nuovo Codice di procedura
penale, vol. IV, ad art. 444, pagg. 796-797).
Va pure notato che la sentenza applicativa della pena
costituirà "precedente" per quanto riguarda la recidiva, l'abitualità
nel reato e la sospendibilità della pena medesima (Pignatelli, op. cit., ad
art. 445, pag. 802). Va anche rilevato come nel caso in cui sia stata concessa
la sospensione condizionale della pena, allo scadere del quinto o del secondo
anno, a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione, si estingue la
pena sospesa e ogni effetto penale ulteriore (art. 445 cpv. 2).
3.2. Nell'evenienza concreta, dal Rapporto informativo 2 dicembre
1997 della Polizia cantonale, risulta che la motocicletta usata nella rapina fu
sequestrata nel garage di __________, e che per trascorsa flagranza, egli venne
denunciato a piede libero.
Dalla sentenza di patteggiamento si rileva che __________ è
stato imputato "del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 628 u.c. n.1,
seconda e terza ipotesi C.P. per essersi, agendo in concorso con __________ e
tra loro riuniti nonché con la minaccia di una pistola giocattolo, al fine di
conseguire un ingiusto profitto, impossessati della somma di lire 367.000 che
asportavano in danno dell'agenzia __________ di __________ nonché
dell'ulteriore somma di lire 20.000 e documenti personali che asportavano in
danno di __________, impiegata della predetta Agenzia di Assicurazione. In
Tradate il 12/8/1994.". La pena prevista in tal caso secondo l'art.
628 u.c. è la reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa
da lire seicentomila a lire tre milioni.
Ora, per una violazione dell'ordine pubblico, come visto
dianzi (consid. 2.1.), è già sufficiente la commissione dell'infrazione o un
comportamento reprensibile. La sentenza di patteggiamento è stata prolata in
quanto non ricorrono i presupposti della sentenza di proscioglimento.
Irrilevante è quindi se la sentenza di patteggiamento in Italia non ha
efficacia nei giudizi civili o amministrativi.
Irrilevante è pure se dall'estratto del casellario giudiziale
italiano non risultano condanne, tale aspetto dipendendo dalle possibilità
offerte dal patteggiamento tra cui appunto la non iscrizione nel casellario
citato e concesso a discrezione dal giudice per le indagini preliminari.
Il ricorrente ha del resto già dichiarato, durante
l'interrogatorio di polizia del 10 dicembre 1995, di essere "stato
condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione con la condizionale:
inoltre i miei genitori hanno rifuso le parti lese con un importo di Lit.
1.500.000 circa".
Occorre ora verificare se tale atto, se fosse commesso in Svizzera,
sarebbe punibile e se la pena pronunciata in Svizzera corrisponde grosso modo a
quella italiana. Va rilevato che nel Cantone Ticino non esiste attualmente la
possibilità di patteggiare la pena.
Il reato di rapina a mano armata in Svizzera è considerato
quale crimine o delitto (art. 140 CP) punibile con la reclusione sino a dieci
anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi. E' dunque un reato grave.
Anche se si volesse considerare il ruolo di __________ secondario
nella rapina (complicità) la pena di un anno e 8 mesi sospesa condizionalmente
rientra nei parametri di giudizio anche di un tribunale svizzero.
- Quanto al reato di lesioni
personali (art. 582 Codice penale italiano) con circostanze aggravanti (art.
- avvenuto il 29 novembre 1992, egli li considera semplici e non gravi.
Sostiene che si è trattato di un unico pugno; il fatto si è svolto nella piazza
del paese, come si evince dal capo di imputazione e dalla testimonianza resa
dalla parte lesa (v. doc. 2 e 3), e non come considerato dalla Polizia
cantonale nel rapporto informativo 2 dicembre 1997 che avvalorava la tesi
"dell'oggetto contundente" contro una persona senza motivo "in
un esercizio pubblico". Sempre da tale rapporto informativo risulta che la
pratica è stata dirottata dalla Pretura - competente solo se si fosse trattato
di lesioni semplici - alla Procura del Tribunale di Como, competente per le
aggravanti; il dibattimento è fissato per il 24 giugno 1998.
Orbene, sebbene non vi sia stato ancora un giudizio su tale denuncia,
l'interessato tuttavia non nega l'accaduto ma lo minimizza sostenendo che esso
sarebbe in Svizzera, a suo dire, un'infrazione per lesioni semplici e punibile
a querela di parte.
-
Da tali risultanze,
esaminate nel complesso, si evince come l'interessato abbia una scarsa
considerazione già dell'ordine giuridico vigente nel suo Paese d'origine. Tale
comportamento è seriamente suscettibile di verificarsi pure in Svizzera, tanto
da non escludere una recidiva. Del resto, dalla dichiarazione 1° luglio 1997
della __________, dove il ricorrente ha lavorato dall'11 marzo al 28 giugno
1996, risulta che il "rapporto di lavoro è stato interrotto durante il
periodo di prova a seguito dell'inidoneità per il __________ e del suo
comportamento". Ora, non risulta dagli atti che egli abbia contestato
il licenziamento in via giudiziaria, se non limitandosi a informare la Sezione
degli stranieri il 4 luglio 1996 della situazione creatasi a seguito di un
infortunio subìto e del licenziamento al momento della ripresa dell'attività.
Non lascia nemmeno indifferenti che egli, nel corso del verbale di interrogatorio
10 dicembre 1995 da parte della Polizia cantonale, abbia dichiarato "che
ne ho piene le scatole che non mi sento di star bene in Svizzera (...) Qui mi
sento continuamente provocato e pertanto ritengo sia meglio per me rientrare in
Italia: se mia moglie mi seguirà lo farà di sua spontanea volontà, altrimenti rimanga
pure con i suoi genitori". Ha concluso il verbale, sottoscrivendolo,
dichiarando pure che "A questo punto ritengo che la mia situazione
possa migliorare rientrando in Italia visto che qui i permessi di lavoro
vengono dati solo a chi fa comodo alle Autorità e non a chi ha voglia di
lavorare". Ora, è vero che nella lettera 25 gennaio 1996 alla Sezione
degli stranieri ha minimizzato le sue considerazioni esternate nel verbale di
interrogatorio, sostenendo di essersi espresso male e ribadendo che quelle
frasi non riprodurrebbero la sua reale volontà. Ma è altrettanto vero che tali
giustificazioni giungono soltanto dopo un mese e mezzo dall'interrogatorio e su
consiglio del suo legale, al fine di poter meglio ricordare le sue affermazioni
per infine dichiarare di voler mantenere la propria domanda di rilascio del
permesso di dimora.
-
Occorre ora verificare,
dopo attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati, se il diniego di
rilascio del sollecitato permesso di dimora è adeguato.
In tale ambito, occorre rilevare come l'interesse pubblico
non deve essere assai pronunciato e l'interesse privato del coniuge straniero
domiciliato in Svizzera non è di grande rilievo. Tuttavia, la decisione deve
rispettare il principio della proporzionalità e la garanzia della vita
familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU (Wurzburger, op. cit. , pag. 320).
6.1. L'insorgente critica l'autorità inferiore per non aver
considerato di essere in Svizzera dal 1995 e di aver tenuto da allora un
comportamento corretto. Va nondimeno osservato che la durata del soggiorno
dell'insorgente in Svizzera dal 14 maggio 1995 non può considerarsi rilevante.
Del resto non è possibile tener conto dell'evoluzione recente circa il suo
comportamento, dal momento che dalla sua domanda 6 novembre 1995 di rilascio
del permesso di dimora sino all'odierno giudizio era evidentemente nel suo
interesse mantenere un comportamento esemplare.
6.2. Egli rileva pure di aver cercato in tutti i modi di
trovare un'attività lavorativa. Ora, dopo essere stato licenziato il 28 giugno
1996 dalla __________ (sui motivi v. sopra), è stato assunto il 9 settembre
1996 dalla __________ a __________. A suo dire, egli è stato licenziato il 31
dicembre seguente a causa della recessione che colpisce il mercato
dell'edilizia. Rimasto senza lavoro, ha dichiarato il 9 gennaio 1997 di
percepire le indennità di disoccupazione. Egli adduce di frequentare il corso
per polivalenti edilizi dal 7 aprile 1997 sino al 30 gennaio 1998, oltre a un
corso serale per la formazione e riqualificazione per muratore dall'ottobre
1997, il quale si concluderà nell'ottobre 1999 (v. doc. 4, 5, 6, 7).
Il 2 marzo 1998 ha trasmesso a questo Tribunale copia di un
contratto di lavoro di data 28 febbraio 1998 con la __________ e __________
quale giardiniere e autista. Ma tali considerazioni, oltre al fatto che la
libera decisione delle autorità circa la concessione del permesso di dimora non
può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero tantomeno dalla
conclusione di un contratto di lavoro (art. 8 cpv. 2 ODDS), non permettono di
controbilanciare l'interesse pubblico di un rifiuto d'entrata in Svizzera nei
suoi confronti per motivi di ordine pubblico.
6.3. Nemmeno l'invocazione al diritto alla vita famigliare permette
di sovvertire tale conclusione.
Entrambi i coniugi sono cittadini italiani. L'insorgente, al
momento di entrare in Svizzera nel 1995 aveva 23 anni; prima viveva in Italia e
non ha dimostrato di aver stretti legami con la Svizzera. Egli è nato a
__________ e ha abitato, fino all'entrata in Svizzera, in provincia di Como a
__________. In Italia è nato e ha vissuto frequentandovi le scuole dell'obbligo
(v. curriculum vitae) e una scuola di computer nel 1986-1987. La prima attività
lavorativa è iniziata il 1° novembre 1995 in Svizzera presso la __________. La
moglie ha invero praticamente vissuto tutta la sua esistenza in Svizzera.
D'altro canto, un suo trasferimento nelle zona di confine, dove le condizioni
economiche, sociali e culturali sono simili a quelle ticinesi, non le
porrebbero difficoltà a integrarsi. Come indicato dall'autorità inferiore, tale
trasferimento le permetterebbe di poter ritrovare - se i requisiti saranno
soddisfatti - un'attività in Ticino che ora ha difficoltà a trovare, in qualità
di frontaliera (cfr. verbale d'interrogatorio Polizia cantonale del 10 dicembre
1995). Ma vi è di più.
Come già sancito dalla giurisprudenza federale, quando il
coniuge straniero con diritto di risiedere in Svizzera conosce o avrebbe dovuto
conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero
portare l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge
l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, non è esclusa l'eventualità
di dover vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 6; DTF 110 Ib
201; STF 1° luglio 1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S). Egli contesta a
torto tale tesi. In concreto, i coniugi sono convolati a nozze il 20 ottobre
1995. Il matrimonio essendosi celebrato 7 giorni dopo la sentenza di
patteggiamento, __________ ben difficilmente non poteva non sapere della rapina
avvenuta il 12 agosto 1994. Del resto, egli afferma di aver accettato il
patteggiamento in quanto una settimana più tardi convolava a nozze.
La moglie del ricorrente ha dunque assunto tale rischio al momento
del matrimonio.
- Il ricorrente ritiene che
la decisione impugnata lederebbe il diritto al rispetto della vita familiare
protetto dall'art. 8 CEDU.
La protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può essere invocata
se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si
trasferisca nel Paese d'origine dell'altro coniuge (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con
rinvii). In tal caso, l'art. 8 n. 1 CEDU non potrà essere invocato, e ciò
indipendentemente se vi è un interesse pubblico o meno ai sensi dell'art. 8 n.
2 CEDU. L'insorgente adduce che la moglie in Svizzera vive da più di 30 anni
con tutti i suoi famigliari, ma non spende una parola per rendere verosimile
l'impossibilità di un suo rientro in Italia soprattutto nella fascia di confine
tanto da cagionarle difficoltà dal profilo delle sue relazioni familiari. Del
resto, entrambi i coniugi sono cittadini italiani e il marito non ha dimostrato
di aver stretti legami con la Svizzera.
Inoltre, come già visto dianzi, essa conosceva o avrebbe
dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza dei motivi che hanno
portato l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge
l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, e non è dunque esclusa
l'eventualità di dover vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib
6; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S).
Va nondimeno rilevato che con la modifica dell'art. 17 cpv. 2
LDDS entrato in vigore il 1° gennaio 1992, il coniuge non è tuttavia più
incluso nel provvedimento adottato dall'autorità e non è tenuto a trasferirsi
anch'esso all'estero (FF 1987 III 273).
-
Tutto ben ponderato,
rifiutando di rilasciare il permesso di dimora al ricorrente, la Sezione degli
stranieri non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti,
la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento
che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura intrapresa. Ancorché severa, le decisione non
appare di conseguenza insostenibile.
-
Tassa di giustizia e spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 11, 16, 17 cpv. 2, LDDS; 8, 16 ODDS; 8 CEDU; 140 CP; 100 cpv. 1
lett. b n. 1 e 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a
della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto
degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, __________, cittadino italiano, è tenuto a
lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 maggio 1998 annunciando
la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.– sono a carico dell'insorgente.
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Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
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Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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