Lack of standing to appeal refusal of municipal intervention

52.1998.227Übriges Gericht25.08.1998Inadmissible

Zusammenfassung

A municipal councillor challenged before the cantonal administrative court the State Council's refusal to intervene against municipal officials. The court held that supervisory decisions of the State Council are appealable only by persons directly prejudiced in their legitimate interests. Because the refusal to intervene did not change the appellant's legal position and he acted in defense of general interests, he lacked standing. The appeal was therefore inadmissible. Owing to the ambiguous statement of remedies in the challenged decision, no court fee was imposed.

Regest

Art. 207 LOC; Art. 60 PAmm; supervisory decisions of the State Council in municipal matters are in principle final, and an appeal to the cantonal administrative court is admissible only for persons whose legitimate interests are directly affected. The appeal competence of the court and the appellant's standing coincide: absent a direct, individual prejudice caused by the supervisory decision, the court must decline jurisdiction. A mere refusal to intervene, which leaves the prior legal situation unchanged, does not constitute such a prejudice (consid. 2). Where the challenged decision contains an ambiguous indication of remedies, the court may exceptionally waive court fees under Art. 28 PAmm.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1998.227

Data decisione, Autorità: 25.08.1998, TRAM

Incarto n. 52.98.00227

Lugano 25 agosto 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, vicepresidente Stefano Bernasconi e Silvia Torricelli, quest'ultima in sostituzione del Giudice Lorenzo Anastasi, impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 agosto 1998 di


contro

la risoluzione 5 agosto 1998, no. 3636, con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza d'intervento inoltrata dall'insorgente il 3 aprile 1998 nei confronti dei municipali e del segretario aggiunto della città di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che in data 3 aprile 1998 l'insorgente, agente in qualità di consigliere comunale, ha inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza di intervento contro i municipali ed il segretario aggiunto della città di __________ in relazione all'assunzione e mantenimento alle dipendenze del comune per un determinato periodo della signora __________, chiedendo l'inflizione nei confronti dei denunciati delle sanzioni disciplinari previste agli art. 197 e 198 LOC;

che con risoluzione 5 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza;

che il dispositivo n. 2 precisava che

"La presente risoluzione é definitiva, riservato il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione della presente decisione"

che con ricorso 21 agosto 1998 __________ si é aggravato contro la menzionata risoluzione governativa davanti a questo Tribunale, chiedendo il suo annullamento ed inoltre che ai municipali vengano inflitte delle sanzioni disciplinari;

che in applicazione dell'art. 48 PAmm il Tribunale non ha intimato il gravame al Governo ed ai municipali interessati;

considerato, in diritto

che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);

che giusta l'art. 207 LOC le decisioni rese dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza sui comuni sono definitive (cpv. 1; inoltre le precisazioni di cui in RDAT I-1992 N. 5, pag. 18), riservato a chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2);

che il ricorso del privato cittadino al Tribunale amministrativo é pertanto ricevibile solo nel caso in cui l'autorità di vigilanza ha modificato, a scapito di costui, la situazione preesistente (cfr. per tutte DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti): in altre parole la legittimazione ad impugnare decisioni dell'autorità di vigilanza al Tribunale amministrativo - la quale fonda nel contempo la competenza a decidere di quest'ultimo - é data unicamente a chi subisce direttamente un pregiudizio in conseguenza della decisione della predetta autorità (RDAT 1981 N. 19);

che, nel concreto caso, respingendo l'istanza di intervento inoltratagli dall'insorgente il Consiglio di Stato non ha modificato la situazione preesistente: a maggior ragione non ha causato a costui, agente a tutela di interessi generali, un qualche pregiudizio diretto;

che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

che, a motivo dell'ambigua illustrazione dei rimedi di diritto esperibili contro il giudicato impugnato di cui al dispositivo n. 2 dello stesso, il Tribunale prescinde dalla riscossione di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm): l'insorgente poteva difatti essere indotto a ritenere che esso fosse appellabile innanzi a questo Tribunale;

visti gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si preleva tassa di giudizio.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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