AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.156
Data decisione, Autorità:
07.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00156
Lugano
7 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 giugno 1998 di
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
decisione 26 maggio 1998, no. 2371, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 15 aprile
1998 con cui il municipio di __________ ha negato loro il permesso di
costruire tre stabili d'appartamenti ed un'autorimessa in località __________
(part. no. __________ e __________ RFD);
viste le risposte:
esperita
una visita in luogo;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 22 gennaio 1998
__________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire tre stabili d'appartamenti ed un'autorimessa per 12 veicoli su un
ampio sedime pianeggiante, situato in località __________ (part. no .__________
e __________ RFD di 4651 mq; zona R4).
Il progetto presentato prevede fra l'altro di sistemare il
terreno innalzandolo mediante formazione di terrapieni alti al massimo un metro
a ridosso degli edifici, lasciando al livello attuale le superfici destinate
alla circolazione ed al posteggio dei veicoli. Le sezioni indicano che
l'altezza degli edifici sarebbe pari a m 12.50 in corrispondenza del terreno
innalzato, rispettivamente di m 13.50 in corrispondenza degli accessi alle
autorimesse situate nello scantinato dei tre stabili. Su richiesta del
municipio, i ricorrenti hanno successivamente ridotto l’altezza a m 12.37,
rispettivamente m 13.47.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio e consultato il proprio pianificatore, il municipio ha ulteriormente
chiesto ai ricorrenti di modificare la disposizione degli stabili sul terreno
in modo da rispettare le distanze dal confine e tra edifici prescritte dagli art.
9.1. e 9.2. lett. a) NAPR per costruzioni di altezza superiore a m 12.50. I
ricorrenti si sono rifiutati di dar seguito alla richiesta.
Con decisione 15 aprile 1998 il municipio ha quindi respinto
la domanda di costruzione.
B. Con giudizio 26 maggio 1998
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________ e __________.
Dopo aver rilevato che le norme di zona fissano un’altezza massima
di m 12.50, il Governo ha in sostanza ritenuto che il supplemento di un metro
concesso dall’art. 36 NAPR per la formazione di rampe d'accesso alle
autorimesse fosse da prendere in considerazione ai fini della determinazione
delle distanze dal confine e tra edifici. Richiamato l’art. 9.2. lett. a) NAPR
che per altezze superiori a m 12.50 prescrive una distanza dal confine pari a
2/3 dell’altezza dell’edificio, il Consiglio di Stato ha quindi considerato che
un edificio alto m 13.50 dovesse rispettare una distanza di 9 m dal confine,
rispettivamente una di 18 m verso un edificio di pari altezza.
Fondandosi su queste premesse l’Esecutivo cantonale ha quindi
ritenuto che gli stabili A e B, alti m 13.50 e posti a m 8.35 dal confine verso
le part. n. __________ e __________ RFD, non rispettassero la distanza di 9 m
prescritta dalla norma succitata. Inferiori a quella di 18 m prescritta tra
edifici alti m 13.50 sarebbero pure le distanze tra gli stabili A e B (m 10) e
tra gli stabili A e C (m 16.70). Disattesa sarebbe infine anche la distanza tra
lo stabile C e l’autorimessa (9 m invece di 12).
Trattandosi di difetti difficilmente emendabili mediante
l'imposizione di clausole accessorie, il Consiglio di Stato ha quindi confermato
il diniego della licenza.
C. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata.
Dopo aver rilevato che il terreno naturale può essere sistemato
mediante la formazione di terrapieni che a determinate condizioni non sono
computabili sull'altezza delle costruzioni, i ricorrenti fanno presente che per
prassi le trincee scavate nel terreno per formare accessi od aree di disimpegno
non sono prese in considerazione come terreno sistemato ai fini della
misurazione dell'altezza degli edifici.
Analogamente, argomentano, anche il supplemento d'altezza di
un metro concesso dall'art. 36 NAPR per la formazione di rampe d'accesso alle
autorimesse non andrebbe preso in considerazione ai fini della determinazione
delle distanze da confine e tra edifici. Diversamente, la facilitazione
concessa sull'altezza si tradurrebbe in un aggravio delle distanze che il
legislatore non può sicuramente aver voluto.
Confutate le ulteriori considerazioni svolte dal Consiglio di
Stato in merito all'ammissibilità della prevista sistemazione del terreno, i
ricorrenti chiedono in conclusione che la licenza venga semmai rilasciata a
determinate condizioni atte a conformare il progetto alle tesi del municipio. A
tale scopo producono un piano che prevede di sistemare mediante formazione di
un terrapieno anche la fascia di terreno compresa fra gli stabili A e B ed il
confine verso le part. n. __________ e __________ RFD, rispettivamente quella
compresa fra questi due stabili, aumentando nel contempo a 18 m la distanza tra
gli stabili A e C.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio resistente contestando
partitamente le tesi dei ricorrenti.
E. Delle risultanze del
sopralluogo esperito si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è ricevibile
in ordine giusta l'art. 21 LE.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione
attiva degli insorgenti sono invero pacifiche.
- 2.1. Giusta l'art. 40 LE,
l'altezza degli edifici è misurata in corrispondenza delle facciate dal terreno
sistemato al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
I limiti d'altezza devono per principio essere rispettati in
ogni punto delle facciate. Fanno eccezione i timpani degli edifici con tetto a
falde, le piccole differenze dovute ad irregolarità del terreno naturale e gli
abbassamenti artificiali del livello del terreno destinati a formare un'area di
disimpegno per accedere a locali sotterranei o ad autorimesse (Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 41/42 LE, N. 1228 seg.).
2.2. Il terreno può essere sistemato mediante escavazione o
mediante formazione di terrapieni.
La maggior altezza della costruzione derivante
dall'escavazione del terreno viene per principio presa in considerazione (STA
21.12.84 in re Y.). Non è computata soltanto nel caso costituisca un semplice
disimpegno per accedere a locali sotterranei o ad autorimesse.
L'altezza dei terrapieni non è invece computata su quella
della costruzione sovrastante sintanto che non supera il limite di m 1.50 ad
una distanza di 3 m dal filo della facciata (art. 41 LE). La possibilità di
sistemare il terreno mediante la formazione di terrapieni non è limitata ai
terreni in pendio. La prassi, avallata dalla giurisprudenza, (DTF 27.5.87 in re
R. e G. = RDAT 1989 N 47), permette di sistemare in questo modo anche i terreni
pianeggianti. Le sommarie critiche sollevate al riguardo dal municipio con il
sostegno della dottrina, (Scolari, op. cit., ibidem, N 1245) non giustificano
un cambiamento di giurisprudenza.
I terrapieni non devono comunque servire ad eludere le disposizioni
sull'altezza massima delle costruzioni. Non sono quindi ammessi innalzamenti
artificiosi del livello del terreno naturale finalizzati esclusivamente a
ridurre l'altezza delle costruzioni. L'artificiosità dell'innalzamento deve
risultare dall'insieme delle circostanze ed essere comunque manifesta,
ponendosi in stridente contrasto con il concetto di terreno sistemato, inteso
come livello del terreno aperto, al servizio della costruzione in senso lato
(Scolari, op. cit., ibidem, N. 1229). Ai fini della misurazione dell’altezza un
piccolo mucchio di terreno addossato alla facciata di un edificio all'evidente
ed unico scopo di ridurne lo sviluppo verticale non va quindi preso in
considerazione, così come non fa stato un modico abbassamento del terreno
destinato a permettere l'accesso a locali sotterranei.
2.3. L’art. 36 NAPR di __________ fissa l'altezza massima
delle costruzioni nella zona R4 (residenziale intensiva) a m 12.50.
Per la creazione di rampe d'accesso alle autorimesse o a depositi
la stessa norma concede inoltre un supplemento di altezza di un metro su una
lunghezza pari al massimo al 50% della lunghezza della facciata.
Questa facilitazione si riallaccia evidentemente alla regola
che esclude dal computo dell'altezza gli abbassamenti del livello del terreno
formati per accedere a locali sotterranei. Essa è tuttavia ampiamente
incongruente per rapporto a tale regola. Anzitutto, perché si fonda sul
presupposto che questi abbassamenti artificiali del terreno siano computabili
sull'altezza delle costruzioni, mentre la regola suddetta non ne tien conto. In
secondo luogo, perché limita tali abbassamenti ad un metro, mentre la regola in
questione, non computandoli comunque sull'altezza dell'edificio, non pone alcun
limite alla loro estensione verticale.
Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, questa incongruenza
non porta tuttavia ad escludere dal computo dell'altezza il supplemento
accordato dall'art. 36 NAPR per la formazione di accessi ad autorimesse o
depositi. Accreditando questa tesi, mal si comprenderebbe per qual motivo l'art.
9.2. lett. a) NAPR disciplina anche le distanze applicabili alle costruzioni
alte più di m 12.50: limite, questo, che può essere raggiunto soltanto nella
zona R4 e che può essere superato soltanto se il supplemento in discussione
viene concesso e conteggiato sull'altezza della costruzione. Vero è che il
supplemento d’altezza finisce per penalizzare chi ne beneficia, imponendo
distanze dal confine e tra edifici di gran lunga superiori al vantaggio. Le incongruenze
della norma non costituiscono tuttavia un motivo sufficiente per scostarsi dal
precetto che sottende.
Ad essa va quindi riconosciuta una valenza propria che
diverge dalla regola generale di cui si è detto sopra. Se rimanga ancora spazio
per far capo anche a quest'ultima in casi particolari, è questione che può
rimanere indecisa.
Dovendosi conteggiare nell'altezza degli edifici anche il
supplemento di cui all'art. 36 NAPR, se ne può dedurre che la maggior altezza
non possa essere ignorata nemmeno dal profilo delle distanze da confine e tra
edifici. Edifici che grazie al supplemento raggiungono l'altezza di m 13.50
devono quindi rispettare una distanza di 9 m dal confine, pari a 2/3
dell'altezza come prescrive l'art. 9.2. lett. a) NAPR.
- 3.1. Nel caso in esame, il
progetto presentato dai ricorrenti prevede di livellare il terreno mediante la
formazione di un terrapieno di altezza non superiore ad un metro in modo da
renderlo perfettamente orizzontale.
Sul lato S del blocco C e sul lato E del blocco A il
terrapieno forma un'area uniforme, relativamente ampia, rientrante nei limiti
verticali (< m 1.50) ed orizzontali (> m 3.00) fissati dall'art. 41 LE.
Non è quindi computabile sull'altezza delle facciate degli edifici sovrastanti,
che raggiunge ma non supera quella massima di m 12.50 prescritta dall'art. 36
NAPR.
Diversa è per contro la situazione relativa ai quattro lati
del blocco B ed agli altri lati dei blocchi C ed A, in corrispondenza dei quali
il progetto prevede di formare una serie di piccoli terrapieni, in modo da
poter beneficiare del supplemento di altezza, che questa stessa norma accorda
per la formazione di accessi ad autorimesse e depositi. Considerata la loro
posizione e configurazione, non v’è invero chi non veda come questi manufatti
non siano altro che uno smaccato espediente, volto a ridurre artificiosamente
l'altezza degli stabili in modo da rientrare nei limiti prescritti dalla norma
succitata,. La questione a sapere se vi siano ravvisabili gli estremi di un'inammissibile
elusione delle norme sull'altezza può tuttavia rimanere indecisa, poiché anche
ammettendo che l'altezza degli stabili si riduca a m 12.50 su metà della
lunghezza delle facciate suindicate, la distanza dal confine e quella tra
edifici vanno comunque stabilite in funzione dell’altezza di quella metà delle
facciate, che grazie al supplemento accordato dall’art. 36 NAPR raggiunge i m
13.50. Per i motivi di cui si è detto sopra è questa infatti l’altezza alla
quale occorre fare riferimento ai fini della determinazione delle distanze da
confine e tra edifici.
Ne discende che la distanza di m 10 prevista tra gli stabili
A e B è comunque inferiore alla distanza minima di 18 m prescritta dagli art.
9.1. e 9.2. lett. a) NAPR per edifici alti m 13.50. Altrettanto insufficiente è
la distanza di m 16.70 prevista tra gli stabili A e C le cui facciate
contrapposte (S e N), indipendentemente dalla prevista sistemazione del
terreno, raggiungono l’altezza di m 13.50. Per gli stessi motivi, inferiore
alla distanza di 9 m dal confine prescritta dall'art. 9.2. lett. a) NAPR per
edifici alti m 13.50 è anche la distanza di m 8.35 prevista dai blocchi A e B
dal confine verso le part. no. __________ e __________ RFD.
Conforme all'art. 9.3. lett. b) NAPR è invece la distanza di
9 m prevista tra il blocco C e l'autorimessa. Contrariamente a quanto assumono
le precedenti istanze, la distanza delle costruzioni accessorie dagli edifici
principali è infatti regolata esclusivamente da questa norma, che permette al
municipio di prescrivere una distanza massima di m 3. L'art. 9.1. NAPR che
impone una distanza tra edifici pari alla somma delle rispettive distanze da
confine non è applicabile.
In quanto deneganti la licenza edilizia per il progetto così
come presentato, la decisione municipale e quella governativa meritano di
essere confermate. Anche ammettendo che i piccoli terrapieni previsti a ridosso
delle facciate le costruzioni possano giustificare la concessione del
supplemento di altezza previsto dall'art. 36 NAPR, determinanti rimarrebbero
l'altezza di m 13.50 e la distanza di m 9.
3.2. In questa sede i ricorrenti hanno presentato una
modifica del progetto volta ad aumentare le distanze tra gli stabili A e B,
rispettivamente A e C, eliminando nel contempo gli artificiosi terrapieni
previsti dal progetto iniziale.
Con l’estensione del terrapieno previsto nell’angolo NE alla
fascia compresa tra gli stabili A e B ed il confine N dei fondi dedotti in
edificazione la distanza dal confine verso le part. n. __________ e __________
RFD viene in effetti resa conforme all'art. 9.2. lett.a) NAPR. Con questa
modifica, la distanza di m 8.35 da tale confine corrisponde in effetti a quella
stabilita per edifici alti m 12.50, maggiorata dal supplemento di 35 cm prescritto
dalla norma in questione per ogni metro di maggior lunghezza sino a concorrenza
di 2/3 dell'altezza nel caso di facciate di lunghezza superiore a m 16.
Grazie all’estensione dello stesso terrapieno alla fascia di
terreno compresa tra gli stabili A e B, conforme alla norma succitata diventa
anche la distanza di 10 m prevista tra questi edifici.
L’aumento da m 16.70 a 18 m della distanza prevista tra gli
stabili A e C pone infine il progetto in consonanza con la distanza minima
prescritta dagli art. 9.1. e 9.2. lett. a) NAPR fra edifici alti m 13.50.
Con queste correzioni, il ricorso può essere parzialmente
accolto, annullando la decisione governativa impugnata e riformando la licenza
edilizia nel senso di subordinarla alla condizione che il progetto venga
modificato come al piano doc. C prodotto dai ricorrenti in questa sede.
La tassa di giustizia va posta a carico di quest’ultimi in
solido proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va
esente poiché non è comparso in lite a tutela di suoi interessi patrimoniali.
Considerato che i ricorrenti hanno formulato soltanto in
questa sede le correzioni che consentono di accogliere parzialmente
l'impugnativa, le ripetibili si danno per compensate.
visti
gli art. 21, 40, 41 LE; 9, 36 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 26 maggio 1998, no.
2371, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la licenza edilizia 15 aprile 1998
è confermata alle condizioni di cui al considerando 3.2.
-
La tassa di giustizia è a
carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 500.--.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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