AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.151
Data decisione, Autorità:
20.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00151
Lugano
20 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 giugno 1998 del
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 13 maggio 1998, no. 2180, del Consiglio di Stato che trasferisce
l'insorgente dalla funzione di medico __________ a quella di medico
fiduciario del personale presso il Servizio del personale presso il
__________ del Dipartimento delle finanze e dell'economia con riduzione del
20 % del grado di occupazione e dello stipendio;
vista la risposta 16 giugno 1998 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente, dr. med.
__________, ha iniziato a lavorare per lo Stato a partire dal mese di agosto
del 1993 quale medico aggiunto, nominato a tempo pieno (100 %) presso l'Ufficio
del __________, di cui era allora titolare il dr. med. __________.
Nel 1996 ha partecipato al concorso indetto dal Consiglio di
Stato per sostituire quest'ultimo, che sarebbe passato al beneficio della
pensione con la fine d'aprile di quell'anno. Il Governo gli ha preferito il dr.
med. __________, già alle dipendenze dello Stato quale incaricato a tempo
parziale per i problemi legati all'AIDS.
Nell'attesa dell'entrata in servizio del nuovo medico
__________, il ricorrente ha fruito da sostituto sino alla fine di ottobre di
quell'anno con la collaborazione di un altro medico (dr. __________) esterno
all'amministrazione.
B. Il 5 maggio 1997 il dr.
__________ ha comunicato al ricorrente le qualifiche che gli aveva attribuito.
La valutazione dei singoli indicatori variava tra sufficiente (12 posizioni) ed
insufficiente (7 posizioni).
Quattro giorni dopo il dr. __________ ha manifestato al Consigliere
di Stato direttore del Dipartimento delle opere sociali l'intenzione di
rassegnare le dimissioni. Visto lo stato di alterazione psichica in cui
versava, il Consigliere di Stato l'ha trattenuto dal mettere in atto i suoi
propositi. A partire dal 12 di quello stesso mese, il dr. __________ è rimasto
assente dal lavoro per malattia, al 100 % sino all'8 luglio seguente ed al 50 %
in seguito.
Il 31 maggio 1997 il dr. __________ si è rivolto al Direttore
del Dipartimento delle opere sociali per segnalargli le difficoltà incontrate
nella collaborazione con il ricorrente e per sollecitarne l'allontanamento dal
suo ufficio. Sollecitazione che ha rinnovato con lettere del 18 giugno e del 7
luglio seguenti.
Il 14 agosto 1997 il medico __________ ha allestito un
"rapporto sulle attività e le risorse umane dell'Ufficio" datato 30
luglio 1997, nel quale ha messo in risalto i compiti del suo ufficio e le
mansioni affidate ai suoi collaboratori, che ha valutato in modo dettagliato.
Particolare attenzione è dedicata in questo rapporto alle
prestazioni lavorative del ricorrente, che sono state valutate in modo negativo
allo scopo di sollecitarne nuovamente il trasferimento ad altra funzione.
C. Il 23 settembre 1997 il
Governo ha affidato al Cancelliere dello stato ed al consulente giuridico del
Consiglio di Stato il compito di accertare le cause della situazione di disagio
venutasi a creare presso l'Ufficio del __________. Il mandato era in particolare
volto ad accertare:
"a) se
la situazione di incompatibilità con le esigenze di servizio che si è venuta a
creare nell'Ufficio del __________ è causata:
a.1) dalla
malattia del dr. __________
a.2) da responsabilità
del dr. __________ indipendentemente dalla malattia;
a.3) da
entrambe le cose
a.4) da
responsabilità del dr. __________
b) quale
futuro si può immaginare nel rapporto d'impiego del dr. __________:
b.1) assenza
per malattia in attesa di guarigione completa nel periodo di durata massima
prevista dall'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD (18 mesi)
b.2) interruzione
del rapporto d'impiego per inidoneità a causa di malattia;
b.3) interruzione
del rapporto d'impiego per altre cause (disciplinari)
b.4) modificazione
del rapporto d'impiego."
La risoluzione in oggetto rilevava che la procedura d'accertamento
sarebbe stata trasformata in una procedura disciplinare sia nei confronti del
dr. __________, sia nei confronti del dr. __________, qualora le risultanze
avessero evidenziato l'esistenza di violazioni dei doveri di servizio. Durante
la procedura di accertamento, il dr. __________, che aveva nel frattempo ripreso
l'attività al
50 %, è stato sospeso dalla funzione ma non dallo stipendio.
D. La commissione di inchiesta
ha sentito il dr. __________, il dr. __________, le collaboratrici dell'Ufficio
del __________ (signore __________, __________, __________), il lic. oec.
__________, direttore della divisione degli istituti sociali e coordinatore del
Dipartimento delle opere sociali, l'ing. __________, gli assistenti del
personale presso la sezione delle risorse umane, __________ e __________,
l'aggiunto e sostituto del direttore della salute pubblica, __________, il
responsabile del Servizio tossicodipendenza di comunità familiare, __________,
e lo stesso ricorrente, che ha presenziato con l'assistenza del suo
patrocinatore alle deposizioni delle persone sopra menzionate.
Per gli aspetti medici, la commissione ha interpellato il
prof. dr. med. __________, che, interpellati i medici curanti del ricorrente,
ha stabilito che l'inabilità per malattia era stata determinata dalle
difficoltà relazionali tra quest'ultimo ed il suo superiore, ma che in assenza
di conflitti il dr. __________ sarebbe stato senz'altro in grado di continuare
a svolgere a tempo pieno la funzione di medico __________.
Data al ricorrente la possibilità di prendere posizione sugli
accertamenti esperiti, la commissione ha steso un rapporto conclusivo.
In questo rapporto, viene anzitutto sottolineato come gli
accertamenti esperiti avessero permesso di relativizzare la maggior parte degli
addebiti mossi dal dr. __________ al suo collaboratore. Le deposizioni della
signora __________, del dr. __________, di __________, di __________ e
soprattutto di __________ non permettevano infatti di dubitare delle capacità
professionali e della correttezza del ricorrente. La commissione afferma in
particolare di esser giunta a chiedersi se oggetto della procedura
d'accertamento non fosse il dr. __________ anziché il dr. __________ e se non
avesse dovuto lasciare anche a quest'ultimo la possibilità di presenziare alle
audizioni dei testi.
Dopo aver escluso che un complemento d'inchiesta potesse
portare a diverse conclusioni, i commissari hanno ritenuto che nessuna
violazione dei doveri di servizio potesse essere addebitata al ricorrente o al
suo superiore.
Per risolvere il caso, la commissione ha ipotizzato la
disdetta del rapporto d'impiego del dr. __________ per motivi di incompatibilità
ambientale, segnatamente per le profonde divergenze di carattere e di vedute
che ha riscontrato fra i due medici. Ha tuttavia escluso questa ipotesi perché
l'inchiesta ha dimostrato che il dr. __________ aveva contribuito a creare una
situazione di conflitto con il proprio aggiunto. Soprattutto dopo la malattia
del dr. __________, il medico __________ avrebbe cercato essenzialmente di
discreditare il proprio collaboratore per giungere alla rottura del rapporto
d'impiego o al trasferimento ad altro ufficio.
Per uscire dalla situazione di effettivo disagio accertata
presso l'Ufficio del __________, la commissione ha suggerito un trasferimento
del dr. __________ alla Sezione delle risorse umane quale medico fiduciario del
personale, a parità di stipendio, riservata l'eventualità di concordare con
l'interessato un diverso grado d'occupazione con conseguente adattamento dello
stipendio.
E. Preso atto delle
osservazioni inoltrate dal dr. __________ al rapporto della commissione
d'inchiesta, il 14 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha sottoposto al ricorrente
un progetto di risoluzione nel quale veniva prospettato un trasferimento alla
Divisione delle __________ quale medico fiduciario del personale con un grado
di occupazione dell'80 % e conseguente, proporzionale riduzione dello stipendio.
Nella motivazione del provvedimento il Governo ammetteva
l'esistenza di un'insanabile situazione di conflitto fra il dr. __________ ed
il dr. __________, confermava la fiducia ad entrambi, ma negava l'esistenza di
un disegno del medico __________ volto a screditare il ricorrente in modo da
ottenerne il trasferimento ad altra funzione.
Preso atto del rifiuto del dr. __________ di aderire alla
proposta, il Consiglio di Stato l'ha integralmente confermata con risoluzione
13 maggio 1998.
F. Contro questa decisione il
dr. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando la sua reintegrazione nella funzione di
medico __________.
Secondo l'insorgente, il provvedimento censurato non sarebbe
da configurare alla stregua di un trasferimento interno ai sensi dell'art. 6
LOrd, ma come una sanzione disciplinare mascherata. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo sarebbe quindi data.
L'insorgente rievoca dapprima la sua attività con il dr. __________
sottolineando come non abbia mai dato luogo ad osservazioni o lamentele da
parte del suo diretto superiore, dei suoi collaboratori o degli utenti. Ricorda
poi di aver diretto l'ufficio in modo irreprensibile durante il semestre che ha
preceduto l'entrata in carica del dr. __________.
Osserva che la nomina di quest'ultimo, con conseguente
rifiuto della sua candidatura non ha dato luogo a tensioni in seno all'ufficio.
Evidenzia in seguito come sin dal momento della sua entrata
in funzione il dr. __________ l'abbia emarginato, attribuendogli senza
possibilità di discussione due soli compiti: la medicina fiduciaria del
personale e le ospedalizzazioni fuori cantone.
Fatte queste premesse, l'insorgente si sofferma sulle accuse
rivoltegli dal dr. __________ nel deliberato intento di provocarne il
trasferimento, contestandole singolarmente sulla base delle risultanze degli
accertamenti esperiti dall'apposita commissione d'inchiesta istituita dal
Consiglio di Stato.
Sottolineati gli appunti che la stessa commissione
d'inchiesta muove nei confronti del dr. __________, l'insorgente rileva poi
come la nuova LOrd abbia concepito il trasferimento alla stregua di una misura
scevra da qualsiasi valenza afflittiva, destinata a permettere al dipendente di
ampliare il campo delle sue conoscenze.
Contesta quindi recisamente la decisione del Consiglio di
Stato, che scostandosi dalle conclusioni tratte dalla commissione d'inchiesta e
dai suggerimenti formulati, penalizza gravemente l'insorgente, collocandolo in
una funzione marginale e riducendogli in misura rilevante il grado
d'occupazione e la retribuzione.
G. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato, contestando partitamente le tesi
dell'insorgente.
Secondo il Governo, il provvedimento in contestazione sarebbe
del tutto scevro da connotazioni disciplinari. Al ricorrente non viene infatti
rimproverata alcuna violazione dei doveri di servizio.
Il trasferimento non sarebbe nemmeno ad un trasferimento amministrativo,
sussidiario alla disdetta secondo l'art. 60 cpv. 3 LOrd. Dagli accertamenti
esperiti non sarebbe invero emersa alcuna circostanza oggettiva data la quale
non si poteva pretendere in buona fede che l'autorità di nomina continuasse il
rapporto d'impiego nella stessa funzione.
A mente del Consiglio di Stato, il trasferimento
costituirebbe un mero provvedimento di mobilità interna, destinato a soddisfare
le esigenze dell'amministrazione, ad utilizzare al meglio le capacità dei
dipendenti, ad eliminare la situazione di conflitto venutasi a creare presso
l'ufficio del __________, salvaguardando non solo gli interessi
dell'amministrazione ma anche quelli dello stesso ricorrente.
Vero è - soggiunge il Governo - che lo stipendio del
ricorrente è stato ridotto del 20 %. La riduzione non è tuttavia riconducibile
ad un trasferimento ad una classe inferiore d'organico di natura disciplinare,
ma ad una riduzione del grado di occupazione.
Ferme queste premesse il Consiglio di Stato eccepisce la
ricevibilità dell'impugnativa sotto il profilo della competenza del Tribunale
cantonale amministrativo. Il ricorso a questo tribunale è dato soltanto nei
casi previsti dalla legge e la LOrd non prevede la possibilità di dedurre al
Tribunale cantonale amministrativo le decisioni di trasferimento dettate da
esigenze dell'amministrazione.
La decisione, conclude, sarebbe comunque fondata anche nel
merito. Il trasferimento costituirebbe in effetti l'unica possibilità di
risolvere la situazione di conflitto venutasi a creare presso l'ufficio del
__________. La riduzione del 20 % della retribuzione, proporzionale al grado di
occupazione, sarebbe dettata da considerazioni di equità e di giustizia
retributiva.
Con istanza pedissequa alla risposta, il Governo ha
sollecitato la revoca dell'effetto sospensivo. Domanda cautelare che l'insorgente
ha avversato con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.
Considerato, in
diritto
- Prima di eventualmente
entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).
Secondo l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
è dato soltanto nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un
dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato. Notoriamente,
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il
cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale. Nel silenzio della
legge che disciplina la materia del contendere, il provvedimento dell'autorità
inferiore, anche se lesivo di legittimi interessi, sfugge pertanto alla
giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo (DTF 6.10.68 in re B. ;
Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N 465).
- La materia del contendere,
in concreto, è retta dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 15.3.95 (LOrd; RL 2.5. 4.1). Secondo l'art. 66 cpv. 2 LOrd le decisioni
del Consiglio di Stato sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67
e 68 della stessa legge.
L'art. 67 LOrd stabilisce che il dipendente ha diritto di
ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo contro le sanzioni disciplinari
di maggiore gravità adottate dal Consiglio di Stato in applicazione dell'art.
32 LOrd e contro le disdette pronunciate dallo stesso Consiglio in base
all'art. 60 LOrd.
L'art. 68 LOrd attribuisce invece al Tribunale cantonale
amministrativo quale istanza unica le contestazioni per pretese di natura
pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego.
- Secondo l'insorgente, il
trasferimento dall'ufficio del __________ alla Divisione delle __________ del
Dipartimento delle finanze e dell'economia con riduzione del 20 % dello
stipendio sarebbe da configurare alla stregua di un provvedimento disciplinare
retto dall'art. 32 cpv. 1 lett. e) LOrd; norma, questa, che permette al
Consiglio di Stato di sanzionare la violazione dei doveri di servizio con
l'assegnazione temporanea ad una classe inferiore di organico.
La tesi dell'insorgente non può essere condivisa.
Anzitutto, perché l'inchiesta esperita dal Consiglio di Stato
non ha accertato alcuna violazione dei doveri di servizio. Nè la risoluzione
governativa impugnata muove all'insorgente rimproveri che possono essere fatti
risalire a violazioni di tali doveri.
In secondo luogo, perché il provvedimento in contestazione
non modifica per nulla la classe dell'organico attribuita all'insorgente. Tanto
meno temporaneamente. La classe d'organico attribuita al ricorrente resta
invariata. La riduzione dello stipendio non discende dall’assegnazione di una
classe di stipendio inferiore, ma da una riduzione del grado di occupazione.
Non essendo data alcuna violazione dei doveri di servizio e
non avendo alcuna valenza di sanzione disciplinare, la decisione in esame non
costituisce pertanto un provvedimento impugnabile davanti al Tribunale
cantonale amministrativo in base all'art. 67 cpv. 1 lett. d) LOrd.
Da questo punto di vista, il ricorso si rivela inammissibile
per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.
- Secondo il Consiglio di
Stato, il provvedimento censurato sarebbe da configurare alla stregua di un
semplice trasferimento da una funzione ad un'altra, dettato da esigenze
dell'amministrazione. Trattandosi di un provvedimento retto dall'art. 6 cpv. 2
LOrd, in mancanza di una norma esplicita che lo preveda, esso non sarebbe pertanto
deducibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
L’art. 6 cpv. 2 LOrd permette al Consiglio di Stato di
trasferire i propri dipendenti non solo da una sede di servizio ad un'altra, ma
anche da una funzione ad un'altra nella medesima sede di servizio o in altra
sede. Questa norma è stata concepita come "strumento di mobilità
interna", destinato a promuovere l'acquisizione di conoscenze
interdisciplinari all'interno dell'amministrazione ed a valorizzare l'impiego
delle risorse di personale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran
Consiglio concernente la nuova LOrd del 12.8.94 in verbali del Gran Consiglio,
sess. ord. aut. 1994, pag. 3225).
Nella misura in cui permette all'amministrazione di
trasferire un dipendente da una funzione ad un'altra, la disposizione in esame
introduce nel rapporto d'impiego una riserva di modifica, che relativizza la
condizione di stabilità della funzione assegnata al dipendente all'atto della
nomina (art. 7 LOrd). La funzione assegnata al dipendente in occasione della nomina
non è quindi immutabile, ma può essere modificata unilateralmente da parte del
datore di lavoro per esigenze specifiche dell’amministrazione.
Il trasferimento da una funzione ad un'altra non è in effetti
subordinato al consenso del dipendente. Nè vien fatto dipendere da criteri
oggettivi riferiti alla formazione od alle attitudini dello stesso. L'art. 6
LOrd non pone alcun limite alla trasferibilità dei dipendenti. Esso stabilisce
soltanto che il dipendente deve essere sentito e che la decisione di trasferimento,
debitamente motivata, deve essergli tempestivamente comunicata.
Al dipendente non sono riconosciuti ulteriori diritti in
quest'ambito. La legge non gli conferisce in particolare il diritto di
sottoporre le decisioni di trasferimento ad altra funzione ad un sindacato di
legittimità da parte di questo Tribunale.
In caso di trasferimento, la legge non garantisce al
dipendente nemmeno lo stipendio percepito in precedenza, ovvero la classe che
era abbinata alla funzione attribuitagli con la nomina. L’art. 11 cpv. 2 LStip
si limita infatti a disporre che in caso di trasferimento ad una funzione di
classe inferiore, lo stipendio deve essere al minimo quello risultante dalla
nuova classe con gli aumenti maturati nella classe precedente. La riserva di natura
statutaria che permette all’amministrazione di modificare unilateralmente le
condizioni d’impiego mediante trasferimento, non si estende quindi soltanto al
cambiamento di funzione, ma comprende anche le condizioni di retribuzione.
Anche da questo profilo, la legge non offre comunque al dipendente
possibilità concrete di sottoporre le decisioni di trasferimento al giudizio di
questo tribunale.
Stando così le cose, il ricorso va quindi respinto in ordine
siccome irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo
anche nella misura in cui contesta il trasferimento del ricorrente dall'ufficio
del __________ alla Divisione delle risorse del Dipartimento delle finanze e
dell'economia.
- La risoluzione governativa
in esame non si limita tuttavia a disporre il trasferimento del dr. __________
dalla funzione di medico __________ alla funzione di medico del personale,
presso la Divisione delle risorse del Dipartimento delle finanze e dell'economia,
ma gli riduce anche il grado di occupazione e lo stipendio.
Da questo profilo, il provvedimento non è riconducibile ad un
semplice cambiamento della funzione assegnata all'insorgente al momento della
nomina. Esso non si fonda in particolare soltanto sulla riserva statutaria di
modifica delle condizioni d'impiego sancita dalla legge, ma sottende anche un
atto che può essere configurato soltanto come una disdetta del rapporto d'impiego.
L’art. 6 cpv. 2 LOrd riserva all'amministrazione il diritto di modificare
unilateralmente le condizioni d'impiego riferite alla funzione, trasferendo un
dipendente dalla funzione assegnatagli con la nomina ad un'altra, diversa
funzione. In concorso con l’art. 11 cpv. 2 LOrd, la norma permette al Consiglio
di Stato di modificare anche la retribuzione, riducendola in modo da adeguarla
a quella prevista dalla nuova funzione, ove questa risulti di classe inferiore.
La norma in questione non consente tuttavia al Governo di ridurre
unilateralmente anche il grado di occupazione. Una simile facoltà non può
essere dedotta dalla legge. Nè direttamente, nè indirettamente, mediante
un’interpretazione estensiva delle disposizioni in esame, volta ad ammettere
non solo il trasferimento ad una funzione di classe inferiore, ma anche il
trasferimento da una funzione a tempo pieno ad un’altra funzione a tempo
parziale, accompagnato da un’eventuale, proporzionale riduzione dello stipendio.
Per trasformare un rapporto d'impiego a tempo pieno in un rapporto
a tempo parziale, senza il consenso del dipendente, il Consiglio di Stato non
può per principio prescindere da una disdetta. Il grado d’occupazione è infatti
una componente essenziale del rapporto d’impiego instaurato mediante la nomina
(art. 10 LOrd). In mancanza di norme che riservino all’autorità il potere di
modificarlo unilateralmente, la sua riduzione presuppone pertanto una disdetta.
Non diversamente deve procedere il Governo quando intende ridurre il grado
d’occupazione di un dipendente mediante un trasferimento da una funzione a
tempo pieno ad un'altra funzione a tempo parziale. L'art. 6 cpv. 2 LOrd
permette all'autorità di trasferire un dipendente da una funzione ad un’altra.
L’art. 11 cpv. 2 LStip le riserva il diritto di ridurre semmai lo stipendio, se
la classe attribuita alla nuova funzione è inferiore alla precedente. Nessuna di
queste norme le attribuisce tuttavia anche la facoltà di ridurre
unilateralmente il grado d'occupazione.
Ne discende che l'autorità non può prescindere da una
disdetta nemmeno quando la riduzione del grado di occupazione di un dipendente
ha luogo nell’ambito di un trasferimento da una funzione a tempo pieno ad una a
tempo parziale. Conseguentemente, una decisione di trasferimento da una
funzione a tempo pieno ad una funzione a tempo parziale può essere configurata
come un provvedimento mediante il quale l'autorità rescinde implicitamente il
rapporto d’impiego preesistente, offrendogli tuttavia una nuova occupazione, in
altra funzione, ad orario ridotto.
Inquadrato in quest'ottica, il provvedimento in esame risulta
pertanto impugnabile, poichè la riduzione del grado di occupazione del
ricorrente disposta mediante il suo trasferimento dall’attuale funzione di
medico __________ aggiunto a tempo pieno alla funzione di medico fiduciario del
personale a tempo parziale deve essere intesa come una disdetta dell'attuale rapporto
d'impiego.
- 5.1. Giusta l'art. 60 LOrd
l’autorità di nomina può sciogliere il rapporto d’impiego per la fine di un
mese con un preavviso variante da tre a sei mesi, prevalendosi di giustificati
motivi. E’, fra l’altro, considerato giustificato motivo qualsiasi circostanza
soggettiva od oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che
l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d’impiego nella stessa
funzione o in un’altra funzione adeguata e disponibile nell’ambito dei posti
vacanti (art. 60 cpv. 3 lett. c LOrd).
L'autorità di nomina che intende disdire il rapporto
d’impiego deve darne tempestiva notizia al dipendente, affinchè questi possa
semmai sottoporre il suo caso alla commissione conciliativa prevista dall’art. 53
LOrd.
5.2. L’incompatibilità ambientale, ovvero l’esistenza di una
situazione di conflitto grave e non altrimenti sanabile fra un dipendente ed i
suoi colleghi od un suo superiore, può costituire un valido motivo di disdetta.
Contrasti e tensioni fra funzionari chiamati a collaborare fra loro nuociono in
genere all’ordinato andamento dell’attività amministrativa. Le prestazioni
lavorative scadono qualitativamente e quantitativamente. Il prodotto ne soffre.
Il servizio diventa inefficiente. Sintanto che la situazione di conflitto
rimane di tipo fisiologico, ovvero occasionale e di durata limitata, non si
giustificano interventi volti ad allontanare il funzionario che è all’origine
dello stato di disagio. Se la situazione di conflitto degenera, si radicalizza
e si protrae nel tempo, assumendo le connotazioni di uno stato patologico,
l'autorità deve invece adottare provvedimenti volti a ripristinare l’ordine e
l’efficienza dell’amministrazione, trasferendo o al limite rimuovendo il
funzionario che è all’origine della turbativa.
5.3. Nell’evenienza concreta, la diligente inchiesta esperita
dalla commissione incaricata dal Consiglio di Stato di acclarare le cause ed i
motivi della situazione di disagio verificatasi presso l’ufficio del medico
__________ ha evidenziato l’esistenza di un profondo ed insanabile dissidio fra
il titolare ed il suo aggiunto qui ricorrente. Le relazioni personali fra i due
funzionari si sono deteriorate in modo grave ed irreversibile per motivi che in
ultima analisi possono essere ricondotti a radicali differenze di carattere e
di temperamento.
Si tratta, senz’ombra di dubbio, di un caso di
incompatibilità ambientale, che ripercuotendosi negativamente sull’andamento
del servizio richiama l’adozione di incisivi provvedimenti volti a ripristinarne
l’efficienza.
La commissione d’inchiesta ha escluso che la situazione di conflitto
venutasi a creare presso l’ufficio in questione fosse tale da giustificare una
disdetta del rapporto d’impiego a norma dell’art. 60 cpv. 3 lett. c) LOrd.
Prescindendo da qualsiasi verifica delle effettive esigenze
dell’amministrazione, il Consiglio di Stato ha deciso di porvi rimedio
trasferendo il ricorrente ad una funzione che dovrebbe essere appositamente
creata presso la divisione delle risorse del DFE, mediante estrapolazione di
alcune delle mansioni assegnate all’ufficio del medico __________. Non bastando
tuttavia queste competenze a formare un posto a tempo pieno, con lo stesso
provvedimento il Governo ha ridotto del 20 % il grado d’occupazione e lo
stipendio del ricorrente.
Ai fini del presente giudizio non occorre stabilire se la
situazione di conflitto venutasi a creare presso l’ufficio del medico
__________ non fosse comunque tale da giustificare una disdetta e se questa
dovesse essere pronunciata nei confronti del ricorrente o del suo superiore,
che, stando agli accertamenti della commissione, non andrebbe esente da
critiche. La questione può rimanere indecisa, poichè il provvedimento impugnato
deve in ogni caso essere dichiarato illegittimo siccome lesivo del diritto del
ricorrente di sottoporre preliminarmente il suo caso alla commissione conciliativa
prevista dall’art. 53 LOrd.
La significativa, unilaterale riduzione del grado
d’occupazione, abbinata al trasferimento, integra in effetti gli estremi di una
disdetta, poichè non si fonda sulla riserva di modifica delle condizioni
d’impiego riferite alla funzione ed alla classe di stipendio assegnate con la
nomina, che gli art. 6 cpv. 2 LOrd ed 11 cpv. 2 LStip sanciscono a favore del
datore di lavoro. Per continuare ad occupare il ricorrente in un’altra, nuova
funzione a tempo parziale, il Consiglio di Stato non poteva pertanto limitarsi
ad adottare una decisione di trasferimento, ma doveva preliminarmente disdire
l’attuale rapporto d’impiego a tempo pieno. A tal fine avrebbe tuttavia dovuto
preventivamente offrire al ricorrente la possibilità di adire la commissione
conciliativa prevista dall’art. 53 LOrd. Atto procedurale, questo, che il
Consiglio di Stato ha invece omesso.
5.4. L’omissione succitata è di per sè tale da inficiare la
validità del provvedimento. Questo tribunale non può tuttavia annullarlo.
Può soltanto constatarne l’illegittimità. Lo impone l’art. 69
PAmm, che ne limita la competenza giurisdizionale all’accerta-mento
dell’illegittimità dei licenziamenti disciplinari e che l’art. 67 cpv. 2 LOrd
ha dichiarato applicabile anche ai casi di disdetta ordinaria del rapporto
d’impiego retta dall’art. 60 cpv. 1 lett. f LOrd (cfr. Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 69 PAmm, N. 6).
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va quindi
accolto ai sensi dei considerandi, accertando l’illegittimità della riduzione
del grado di occupazione e dello stipendio.
- Dato l’esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6, 53, 60, 61, 66, 67, 69 LOrd; 11 LStip; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm
dichiara e pronuncia:
- Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§. di conseguenza, è accertato che la decisione 13 maggio 1998, n.
2180, del Consiglio di Stato è illegittima nella misura in cui riduce il grado
di occupazione e lo stipendio del ricorrente.
-
Non si prelevano nè spese,
nè tassa di giustizia.
-
Lo Stato del Canton Ticino
rifonderà al ricorrente fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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