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Numero d'incarto:
52.1998.149
Data decisione, Autorità:
09.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00149
Lugano
9 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 maggio 1998 di
contro
la
decisione 13 maggio 1998, no. 2111, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13 marzo
1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione
di un accesso stradale alle part. no. __________, __________ e __________
RFD;
viste le risposte:
-
12 giugno 1998 del municipio di
__________;
-
17 giugno 1998 del Consiglio di
Stato;
-
18 giugno 1998 di __________ e
__________;
preso atto della replica 13 luglio 1998
di __________ e delle dupliche:
-
30 luglio 1998 di __________ e
__________;
-
31 luglio 1998 del municipio di
__________;
-
5 agosto 1998 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
assunte
le prove,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19 febbraio 1997 il
resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire un'opera viaria destinata a collegare alla strada cantonale una
superficie asfaltata esistente a monte delle case d'abitazione che sorgono
sulle part. no. __________, __________ e __________ RFD.
L'opera consiste in un tratto di strada lungo m 21 e largo m
2.50, con una pendenza dell’8%, che sovrapponendosi parzialmente ad un vecchio
sentiero pedonale (part. no. __________ RFD) di proprietà del comune si immette
sulla strada che da __________ sale verso __________.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui la
ricorrente __________, proprietaria del fondo confinante con il sentiero (part.
no. __________ RFD), con argomenti che ha poi ripreso e sviluppato in sede di
ricorso.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 13 marzo 1997 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
__________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento per violazione degli art. 50 e 51 NAPR,
che disciplinano la formazione di accessi e di strade private.
C. Con giudizio 13 maggio 1998 il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la pendenza dell'8 %
e l'accesso diritto alla strada cantonale rientrassero nei limiti di una
ragionevole deroga. La larghezza minima di m 3.00 prescritta dall'art. 51 cifra
2 NAPR per le strade private non sarebbe applicabile, perché l'opera edilizia
non sarebbe una strada, ma un sentiero.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza, siccome
lesivo delle succitate normative di attuazione del PR.
E. All'accoglimento del ricorso
si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il
beneficiario della licenza senza formulare osservazioni degne di rilievo.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la
tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
- 2.1.
L'art. 50 NAPR di __________ stabilisce che "gli accessi veicolari alle
strade devono permettere una buona visibilità e non devono ostacolare il
traffico viario, in particolare:
a) di regola per una profondità di almeno ml 5.00 della proprietà
pubblica l'accesso deve avere una pendenza massima del 5%;
b) muri di cinta, siepi, scarpate, ecc. devono permettere una
sufficiente visibilità, per il resto vale la LAC;
c) gli accessi veicolari e pedonali in pendio verso una strada
prevista dal PR devono essere dotati di adeguati pozzetti o griglie di raccolta
delle acque piovane alfine di evitare che quest'ultima confluiscano sulle
superfici di circolazione pubblica;
d) di regola non vengono autorizzati accessi veicolari privati
sulle strade cantonali.
Deroghe ed eccezioni vengono concesse dove accessi su altre
strade sono tecnicamente impossibili."
2.2. La pendenza massima del 5%, prescritta dalla norma succitata,
non è inderogabile. Autorizzando in concreto una pendenza leggermente superiore
(8 %), il municipio non ha violato la legge. La particolare situazione dei
luoghi giustifica tutto sommato la concessione di una deroga. Altre soluzioni
non sono ipotizzabili.
Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne l'accesso
diretto alla strada cantonale: è infatti l'unico tecnicamente possibile.
Nemmeno la ricorrente del resto lo contesta.
Dal profilo dell'art. 50 NAPR l'opera non presta quindi il
fianco a critiche.
- 3.1. A norma dell'art. 51
NAPR,
"1. La formazione di strade private è possibile
dopo l'approvazione preventiva del Municipio che avrà la facoltà di correggere
l'imbocco, il tracciato e le sezioni in modo che la strada si inserisca convenientemente
nello schema della rete viaria comunale.
-
Nelle zone edificabili il calibro delle strade di
servizio a 3 e più fondi o per superfici superiori a 2000 mq deve misurare
almeno m 3.50, in casi giustificati m 3.00.
-
Se la strada è a fondo cieco deve essere prevista
una sufficiente piazza di giro.
-
Devono in ogni caso essere rispettate le
indicazioni del piano viario."
3.2. L'opera in contestazione è una strada privata. Non è di
certo un sentiero, come afferma il Consiglio di Stato. Il fatto che si sovrapponga
parzialmente ad un sentiero comunale non permette di configurarla come un
semplice sentiero. Essa non è infatti destinata al semplice transito di pedoni,
ma serve a permettere la circolazione di veicoli a motore.
L’opera non è nemmeno un semplice accesso alla strada cantonale.
Essa non si limita infatti alla formazione di un raccordo con la strada
cantonale, ma si estende ben oltre, costituendo assieme alla superficie
asfaltata già realizzata a monte delle case di cui si è detto in narrativa
un'opera viaria aperta alla circolazione di veicoli.
In quanto destinata a servire almeno tre fondi (__________,
__________ e __________ RFD; quest'ultimi due derivanti dal frazionamento del
primo), con una superficie totale di più di 2000 mq (2006 mq), il calibro della
strada non può in nessun caso essere inferiore a m 3. L’art. 51 cifra 2 NAPR
non prevede infatti la possibilità di concedere deroghe.
Ora, la strada, larga m 2.50, non rispetta questa
prescrizione.
Di conseguenza, non può essere autorizzata.
- Stando così le cose, il
ricorso va accolto, annullando la licenza edilizia e la decisione governativa
che la conferma siccome lesiva del diritto.
Le spese e la tassa di giustizia sono a carico del
resistente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 47 LStr; 50, 51 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 13 maggio 1998, no.
2111, del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia 13 marzo 1998
rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di una
strada sulle part. no. __________, __________, __________ e __________ RFD.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico del resistente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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