AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.146
Data decisione, Autorità:
22.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00146
Lugano
22 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 maggio 1998 di
contro
la
decisione 13 maggio 1998, no. 2108, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 gennaio
1998 con cui il municipio di __________ ha nominato il nuovo segretario
comunale;
viste le risposte:
-
5 giugno 1998 di __________;
-
10 giugno 1998 del Consiglio di
Stato;
-
12 giugno 1998 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 3
dicembre 1997 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per
l'assunzione di un nuovo segretario comunale;
che il bando di concorso, pubblicato all'albo e sul Foglio
ufficiale, poneva i seguenti requisiti formali:
l'attestato di abilitazione alla carica di segretario comunale o
l'obbligo a conseguire l'attestato stesso entro i termini fissati
dalla LOC;
che conformemente all’art. 5 cifra 3 ROD 1996 il bando
stabiliva inoltre che a parità di condizioni sarebbe stata data preferenza ai
candidati domiciliati nel comune di __________;
che al concorso hanno partecipato nove concorrenti; fra
questi:
·
il ricorrente __________, domiciliato a __________, docente di
scuola elementare, regista e sceneggiatore, nonché animatore turistico e
culturale;
·
il resistente __________, domiciliato a __________, licenziato in
economia della Handelshochschule di __________ (lic. oec. __________);
che, valutate le candidature, il 29 gennaio 1998, il
municipio ha assunto il resistente __________;
che contro questa decisione __________ è insorto davanti al
Consiglio di Stato, contestandola perché:
·
avrebbe disatteso la clausola del concorso secondo cui a parità
di condizioni avrebbe dovuto essere data la preferenza ai candidati domiciliati
a __________;
·
sarebbe stata resa in applicazione del nuovo regolamento organico
dei dipendenti comunali (ROD), di cui il municipio non avrebbe ancora stabilito
l'entrata in vigore;
che con giudizio 13 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa, ritenendo:
·
che i titoli di studio dei due concorrenti non fossero equipollenti
e che pertanto il municipio non fosse tenuto a dare la preferenza al ricorrente
in forza della clausola del concorso che, a parità di condizioni, privilegia i
candidati domiciliati a __________;
·
che il nuovo ROD fosse entrato in vigore il 6 agosto 1996, rispettivamente
il 1º settembre seguente in forza di analoghe decisioni del municipio di
__________, vincolanti ancorché non pubblicate all'albo;
che il soccombente impugna ora il predetto giudizio
governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme alla controversa nomina;
che l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le
censure sollevate senza successo in prima istanza;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono il municipio di
__________ ed il resistente __________, contestando partitamente le tesi
dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che il ricorrente ha partecipato al concorso senza alcuna
riserva riferita alle condizioni che questo poneva;
che, avendo omesso di impugnare il bando di concorso in occasione
della sua pubblicazione, le contestazioni che solleva ora con riferimento ai
requisiti per la nomina posti dal nuovo ROD sono in linea di massima
improponibili siccome tardive e contrarie al principio della buona fede;
che tali censure, oltre ad essere infondate per i motivi
illustrati dal Consiglio di Stato, che questo Tribunale fa propri, non sono
comunque tali da inficiare la legittimità della risoluzione municipale
impugnata, che sarebbe in ogni caso perfettamente conforme al vecchio
regolamento;
che altrettanto prive di fondamento sono le obiezioni che il
ricorrente ripropone in questa sede a proposito della clausola del concorso
volta a dare la preferenza ai candidati domiciliati;
che, contrariamente a quanto questi sembra assumere, la clausola
secondo cui "a parità di condizioni" dev'essere data la preferenza ai
candidati domiciliati non può in nessun caso essere intesa nel senso di un
impegno assunto dal municipio a considerare equipollenti i titoli di studio che
soddisfano i requisiti minimi;
che la clausola in questione non limita affatto il diritto
del municipio di valutare i titoli di studio esibiti dai concorrenti, ponendoli
a confronto fra loro al fine di scegliere quello che offre le maggiori garanzie
in fatto di preparazione;
che dalla stessa non discende in particolare alcun obbligo
dell’autorità di nomina di porre sullo stesso piano tutti i titolari di un
diploma di scuola media superiore e di preferire di conseguenza quelli che
risultano domiciliati a __________;
che considerando il resistente, titolare di una laurea in
economia aziendale della prestigiosa Handelshochschule di __________, più
qualificato del ricorrente per svolgere la funzione messa a concorso, portatore
di una patente di maestro di scuola elementare, il municipio non ha per nulla
abusato del potere d'apprezzamento conferitogli dalla legge;
che così stando le cose, il ricorso, manifestamente privo di
fondamento, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la
soccombenza;
visti
gli art. 208 LOC; 5, 36 rod; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- al comune a titolo
di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster