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Numero d'incarto:
52.1998.133
Data decisione, Autorità:
12.08.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00133
Lugano
12 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sull'istanza di revisione 15 maggio 1998 inoltrata da
patrocinato
da: avv. __________
con
riferimento
alla
sentenza 4 aprile 1997 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto l'impugnativa presentata dall'istante avverso la risoluzione 12
agosto 1994 mediante la quale il Dipartimento del territorio gli aveva negato
l'autorizzazione in sanatoria per la costruzione di un'autorimessa e gli
aveva ordinato la demolizione del manufatto realizzato abusivamente sulla
part. no. __________ RF __________;
viste le risposte:
-
28 maggio 1998 del municipio di
__________;
-
3 giugno 1998 del Dipartimento
del territorio;
-
3 giugno 1998 del Consiglio di
Stato;
-
22 giugno 1998 di __________ e
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14 maggio 1990
__________ ha chiesto al municipio di __________ di rilasciargli il permesso in
sanatoria per una tettoia chiusa sui lati, che aveva realizzato abusivamente
sul terreno della sua casa di vacanza, a lato della strada che porta alla frazione
di __________ (part. no. __________ RFD);
che alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti,
obiettando che la costruzione non sarebbe stata conforme all'art. 24 LPT,
disciplinante l'edificazione dei terreni posti fuori della zona edificabile;
che con decisione 12 agosto 1994 il Dipartimento del
territorio si è rifiutato di rilasciare l'autorizzazione cantonale a costruire,
ritenendo a sua volta insoddisfatti i requisiti posti dalla norma succitata;
che con lo stesso provvedimento l'autorità cantonale ha
pertanto ordinato la demolizione del manufatto;
che __________ ha impugnato il provvedimento dipartimentale
dapprima davanti al Consiglio di Stato ed in seguito davanti al Tribunale cantonale
amministrativo;
che entrambe le istanze di ricorso hanno respinto
l’impugnativa ritenendo che la costruzione abusiva fosse ubicata fuori della
zona edificabile: deduzione, questa, che nemmeno l’insorgente aveva revocato in
dubbio;
che nell'ambito dei contatti allacciati con l'autorità
cantonale per definire le modalità della demolizione, __________ ha casualmente
scoperto che il suo terreno risultava e risulta tuttora incluso nella zona edificabile
(zona T2) del comune di __________;
che con istanza 15 maggio 1998 __________ ha pertanto chiesto
al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere la sentenza 4 aprile 1997 a
lui sfavorevole e di annullare le pregresse decisioni del Consiglio di Stato e
del Dipartimento del territorio, facendo nel contempo ordine alle istanze
competenti di rilasciare l'autorizzazione richiesta;
che l'istante fonda la propria domanda sull'art. 35 lett. d
PAmm motivandola con argomenti che per quanto necessario verranno ripresi nei
seguenti considerandi;
che il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questo
Tribunale;
che il Dipartimento del territorio chiede invece il rigetto
dell'istanza siccome tardiva, rispettivamente infondata nel merito;
che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'istanza i vicini
opponenti si rimettono al giudizio di questo Tribunale, chiedendo - in caso di
accoglimento - che la licenza in sanatoria venga rilasciata con l'obbligo di
apportare alcune rettifiche al manufatto;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 35 lett.
d PAmm contro le decisioni è dato rimedio della revisione se l'istante, dopo la
decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove
decisive che non aveva potuto fornire senza sua colpa nella procedura pendente;
che l'istanza di revisione deve essere proposta all'autorità
che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione di cui all'art. 35 lett. d);
che nuovi, ai sensi dell'art. 35 lett. d PAmm, sono soltanto
quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere
allegati nella procedura precedente, ma che non sono stati addotti perché la
parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a
conoscenza o non aveva motivo di farli valere (cfr. Borghi / Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 N 2 lett. b);
che nell'evenienza concreta l'istante è venuto soltanto in
data 30 aprile 1998 a conoscenza del fatto che il fondo su cui sorge
l'autorimessa è situato all'interno della zona edificabile;
che l'istanza di revisione, presentata il 15 maggio seguente,
è quindi tempestiva;
che la scoperta dell'appartenenza del fondo alla zona
edificabile costituisce un fatto nuovo rilevante: esso è infatti atto a sovvertire
radicalmente l'esito della decisione resa dal Dipartimento del territorio;
che l'istante, come del resto le autorità di ricorso, non
aveva alcun motivo di dubitare della bontà degli accertamenti operati dal
Dipartimento del territorio in merito all'azzonamento della part. n. __________
RFD di __________;
che nelle particolari circostanze del caso concreto le
erronee deduzioni tratte dall’autorità dipartimentale e successivamente dalle
istanze di ricorso non sono imputabili ad inescusabile negligenza dell’istante
in revisione;
che così stando le cose, l'istanza di revisione va accolta e
la sentenza di questo Tribunale annullata;
che chiamato a statuire nuovamente sul ricorso inoltrato da
__________ contro la decisione 30 novembre 1994 con cui il Consiglio di Stato
ha respinto l'impugnativa presentata dallo stesso insorgente avverso la
risoluzione 12 agosto 1994 del Dipartimento del territorio di cui si è detto
sopra, questo Tribunale non può che annullare le predette risoluzioni in quanto
fondate su premesse di fatto del tutto erronee;
che l'annullamento della decisione del Dipartimento del
territorio e di quella del Consiglio di Stato che la conferma non comporta
tuttavia il rilascio della licenza in sanatoria come pretende l'istante in
revisione, ma implica necessariamente il rinvio degli atti al Dipartimento del
territorio affinché emani una nuova decisione fondata su premesse di fatto
corrette;
che tale decisione dovrà essere notificata alle parti
interessate per il tramite del municipio di __________, assieme alla decisione
che quest'ultimo è ancora chiamato a rendere, secondo la procedura retta dalla
LE 1974, sulla base del diritto comunale autonomo e del diritto rimesso al
comune per l'applicazione;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
che non essendosi i vicini opposti all'accoglimento
dell'istanza in oggetto le ripetibili vanno addebitate all’autorità cantonale,
che per il tramite del Dipartimento del Territorio ha resistito in causa;
visti
gli art. 35, 36, 39 PAmm
dichiara e pronuncia:
- L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la sentenza 4 aprile 1997
del Tribunale cantonale amministrativo (no. 52.95.2);
1.2. la decisione 30 novembre
1994 del Consiglio di Stato (no. 10522);
1.3. la risoluzione 12 agosto
1994 del Dipartimento del territorio (no. 70636)
-
Gli atti sono rinviati al
Dipartimento del territorio affinché renda una nuova decisione sulla domanda di
costruzione 14 maggio 1990 inoltrata da __________.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà fr. 400.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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