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Numero d'incarto:
52.1998.128
Data decisione, Autorità:
30.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00128
Lugano
30 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 maggio 1998 di
contro
la
decisione 21 aprile 1998 n. 1646 del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3/4 novembre
1997 del Consiglio comunale di __________, relativa allo stanziamento di un
credito di fr. 450'000.-- per la realizzazione di un centro comunale per la
raccolta dei rifiuti;
viste le risposte:
-
15 maggio 1998 di __________,
Presidente del Consiglio Comunale di __________
-
20 maggio 1998 del Consiglio di
Stato
-
22 maggio 1998 del Municipio di
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con messaggio 16
settembre 1997 il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di
stanziare un credito di fr. 450'000.-- per la realizzazione di un centro comunale
di raccolta dei rifiuti da ubicarsi sulla parte nord del fondo n. __________
RFD dello stesso comune;
che contemporaneamente l'autorità comunale ha pubblicato la
domanda di costruzione per la costruzione dell’impianto;
che con risoluzione 3
novembre 1997 il consiglio comunale ha stanziato il credito richiesto;
che contro questa risoluzione è insorto avanti al Consiglio
di Stato il __________, postulandone l'annullamento;
che secondo l’insorgente il progetto sottoposto al
legislativo comunale sarebbe in contrasto con il PR, in particolare con il
Piano del paesaggio, che prevede lungo il fiume una zona pedonale di 2 metri,
ai quali andrebbero aggiunti 6 metri di servitù a favore del comune per la
creazione di una piantagione di alberi di alto fusto;
che preso atto del ritiro dell’unica opposizione inoltrata
contro la domanda di costruzione, il 20 novembre 1997 il municipio di
__________ ha rilasciato al comune la licenza edilizia per la realizzazione del
centro raccolta rifiuti;
che, con risoluzione 21 aprile 1998, il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame, allegando che l’insorgente non aveva sollevato
contestazioni riferite all’applicazione della LOC e che quelle concernenti il
PR avrebbero invece dovuto essere sollevate nell’ambito della procedura di
rilascio del permesso di costruzione;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si
aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in
questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza;
che nelle loro rispettive risposte, il Consiglio di Stato, il
municipio di __________ ed il presidente del consiglio comunale si riconfermano
nelle loro precedenti posizioni, postulando la reiezione del gravame;
considerato, in
diritto
che la competenza di
questo Tribunale discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC;
che la legittimazione attiva del ricorrente, cittadino attivo
di Pregassona, è senz’altro data (art. 209 LOC);
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che, data la natura delle questioni poste a giudizio,
l’impugnativa può essere decisa sulla base degli atti senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. g LOC il consiglio comunale
decide l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti
definitivi ed accorda i crediti necessari;
che la norma affida al legislativo comunale unicamente la competenza
a decidere la realizzazione delle opere pubbliche e ad assicurarne il finanziamento;
che è invece compito del municipio procurare al comune i permessi
occorrenti per realizzare effettivamente le opere pubbliche decise dal
consiglio comunale (art. 106 lett. b LOC; cfr. anche art. 3 LE);
che la conformità delle opere pubbliche con l’assetto pianificatorio
vigente va verificata nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di
costruzione (art. 2 LE);
che con la decisione qui impugnata il consiglio comunale si è
limitato a determinarsi in merito alla realizzazione di un centro per la
raccolta dei rifiuti sull’argine del __________ (part. n. __________ RFD),
stanziando il credito necessario (fr. 450’000.-);
che la decisione è del tutto conforme alle disposizioni della
LOC concretamente applicabili: nemmeno l’insorgente sostiene il contrario;
che il ricorrente si limita infatti anche in questa sede a
contestare la conformità dell’opera con il PR vigente;
che, come giustamente rileva il Consiglio di Stato nel
giudizio impugnato, queste censure avrebbero dovuto essere sollevate
nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione;
che simili contestazioni sono invece improponibili in questa
sede, poiché non spetta al consiglio comunale, ma al municipio pronunciarsi
sulla conformità di una determinata opera pubblica con il PR;
che, così stando le cose, la decisione governativa impugnata
merita di essere confermata, siccome immune da violazioni del diritto;
che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm);
visti
gli art. 13, 208, 209 LOC; 2, 3, 21 LE; 3,18, 28, 31 ,43 ,55, 60 ,61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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