AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.121
Data decisione, Autorità:
31.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00121
Lugano
31 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 maggio 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 8 aprile 1998 (n. 1494) con cui il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso 29 settembre 1997 dell'insorgente avverso la decisione 11
settembre 1997 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa
di fr. 5'000.-- in relazione alla costruzione di uno stabile d'appartamenti
al mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Con decisioni di data 21
novembre 1991 e 4 dicembre 1991 il dipartimento delle pubbliche costruzioni ed
il municipio di __________ hanno rilasciato alla __________, con sede a
__________, l'autorizzazione cantonale e la licenza edilizia per costruire uno
stabile d'appartamenti al mapp. __________ di quel comune: fondo ubicato tra il
lago e la strada cantonale, assegnato dal PR alla zona E (riva lago). Dietro
ricorso di __________ quei permessi sono stati confermati da parte del
Consiglio di Stato (risoluzione 10 marzo 1992) e di questo Tribunale (sentenza
24 agosto 1992).
b) L'arch. __________, presidente del consiglio di amministrazione
della __________, frattanto divenuto proprietario del mapp. __________, ha indi
ottenuto a sue nome ulteriori licenze relative a quel fondo. In particolare
egli ha conseguito una licenza edilizia l'8 aprile 1993 che lo autorizzava ad
ampliare la darsena, a spostare l'ubicazione dell'accesso alla stessa e della piscina,
nonché ad escavare la riva a lato della darsena esistente.
B. a) Avendo riscontrato delle
difformità di esecuzione rispetto ai progetti approvati, in data 30 novembre
1993 il municipio di __________ ha decretato una sospensione dei lavori di
costruzione, obbligando inoltre il proprietario ad inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria. L'arch. __________ l'ha presentata il 6 dicembre
1993. Dopo la pubblicazione della stessa e la relativa presentazione delle
opposizioni, la detta domanda é stata scissa in due parti.
b) La prima parte, volta a sanare il superamento dell'altezza
dello stabile d'appartamenti (di ml 12,76 rispetto all'altezza approvata e
massima consentita nella zona di ml 10,00 ed inoltre superante mediamente di
ca. 0,60 ml il livello stradale) ha costituito l'oggetto di una variante 31
marzo 1994. Raccolto l'avviso favorevole del dipartimento del territorio, con
decisione 27 marzo 1995 il municipio di __________ ha indi approvato quella variante,
la quale prevedeva la formazione di un terrapieno da appoggiare al lato a valle
della costruzione, di ml 1,96 di altezza, sostenuto da un muretto di sostegno
di ml 0,80, in modo tale da conseguire una riduzione artificiale dell'altezza
dello stabile. Il municipio ha tuttavia posto quale condizione l'eliminazione
di un lucernario a forma di cupola ubicato sul lato a lago dell'immobile, al
centro del tetto, di ml 5,3 x 3,3, e sporgente da quest'ultimo fino ad
un'altezza massima (secondo la domanda di costruzione in sanatoria) di ml 1
giusta il piano in scala 1:50 GR 54/107, di ml 1,2 secondo il piano in scala
1:100 GR 63/103.
c) La seconda parte era volta a sanare un ulteriore
ampliamento della darsena e l'estensione della sua copertura al canale di accesso
alla stessa, oltre alla sistemazione del terreno adiacente, ottenuta grazie
all'elevazione di ml 1,70 del muro di contenimento a lago, già sporgente da
questo per quasi ml 1,50. La darsena, insieme al muro di sostegno del terreno
comportava pertanto un manufatto a confine con il lago di un'altezza di ml 3,20
circa per una lunghezza di ml 17. La domanda volta a sanare quell'aspetto é
stata presentata il 6 luglio 1994. Contro la stessa ha presentato opposizione
__________. Raccolto l'avviso (favorevole) del dipartimento, con decisione 17
ottobre 1994, notificata il 17 novembre successivo, il municipio di __________
ha negato il rilascio della licenza edilizia. Esso ha considerato che
l'ampliamento e l'estensione della copertura della darsena, così come la
sopraelevazione del terreno adiacente la stessa mediante innalzamento del muro
di contenimento a lago, fossero in contrasto con gli art. 9 e 13 LRL,
applicabili a titolo di diritto comunale attraverso il rinvio di cui all'art.
10 cifra 5 NAPR. Inoltre che, conteggiando la darsena, l'indice di occupazione
del fondo fosse sorpassato. In pari tempo il municipio ha ordinato all'arch.
__________ di ripristinare la situazione come ai progetti approvati con licenza
edilizia 8 aprile 1993.
C. a) L'arch. __________ ha
impugnato entrambe le decisioni municipali suddette davanti al Consiglio di
Stato. Con ricorso 6 dicembre 1994 ha sollecitato l'annullamento della
decisione 17 ottobre 1994 ed il rilascio della licenza edilizia per l'ampliamento
e l'estensione della copertura della darsena, oltre alla sistemazione del terreno
adiacente. Con ricorso 26 aprile 1995 ha domandato l'annullamento della condizione
relativa alla soppressione del lucernario contenuta nella licenza edilizia 27
marzo 1995; in via subordinata di essere autorizzato a sostituire quello posato
con un lucernario di un'altezza massima di ml 0,38.
b) Il Consiglio di Stato ha evaso i ricorsi con un unico
giudizio del 17 luglio 1995. Esso ha in primo luogo rilevato che darsena, muro
di sostegno a lago e piscina erano posti oltre la linea di arretramento delle
costruzioni fissata dall'art. 9 LRL, applicabile a titolo di diritto comunale
attraverso il rinvio di cui all'art. 10 cifra 5 NAPR, di ml 15. Inoltre che la
darsena, sporgendo dal terreno naturale fino ad oltre i ml 0,8, doveva essere
conteggiata ai fini del calcolo dell'indice di occupazione, del 20% secondo
l'art. 11 LRL applicabile sempre a titolo di diritto comunale via l'art. 10
cifra 5 NAPR: ciò che comportava un superamento dell'indice di occupazione del
fondo. Donde la bontà del diniego della licenza edilizia municipale 17 ottobre
1994. Per quanto concerneva il conseguente ripristino il Consiglio di Stato ha
limitato lo stesso, ai fini di una sua precisazione ed inoltre per tener conto
del principio della proporzionalità: 1) all'eliminazione dell'estensione della
copertura della darsena (esclusa quindi la copertura concernente l'edificio
esistente in origine e l'ampliamento autorizzato con licenza 8 aprile 1993); 2)
all'eliminazione della sopraelevazione del muro di sostegno a lago con
conseguente sistemazione del terreno mediante scarpata. Il Governo ha inoltre
disposto la posa di un pontile di 3 ml di profondità per compensare
l'escavazione ulteriore (e non approvata) del canale di accesso alla darsena.
Relativamente invece al lucernario piazzato sopra il tetto dello stabile
d'appartamenti il Consiglio di Stato ha ritenuto che superasse le altezze
concesse dalla LRL. In applicazione del principio della proporzionalità ha
tuttavia accolto la domanda subordinata del ricorrente di sostituirlo con un
manufatto analogo di soli ml 0,38 di altezza.
D. a) L'arch. __________ si é
aggravato contro il giudicato governativo con impugnativa 29 agosto 1995 a
questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo, di rilasciargli la
licenza edilizia in sanatoria relativamente alla domanda di costruzione 6
luglio 1994 (darsena e adiacenze) e di annullare la condizione riferita
all'abbassamento del lucernario stabilita nella risoluzione governativa.
b) Con sentenza 27 marzo 1996 questo Tribunale ha segnatamente
considerato quanto segue:
"...
-
L'art. 10
cifra 5 NAPR di __________, approvate dal Consiglio di Stato il 29 gennaio
1973, dichiara applicabili alla zona E (riva lago), ove é ubicato il mapp. __________,
le norme della LRL: in virtù di detto rinvio le norme della LRL assumono
pertanto forza di diritto (autonomo) comunale. Nella ricordata sentenza 24
agosto 1992 questo Tribunale aveva stabilito che la linea di arretramento delle
costruzioni verso il lago discendente dall'art. 9 lett. b LRL variava per il
mapp. __________ tra 14 e 17,5 ml e che pertanto sia lo stabile d'appartamenti,
progettato ad almeno 20 ml dal lago, che la piscina, prevista (nei piani
originari) a 14 ml da questo, rispettavano quella distanza.
-
4.1. Il
ricorrente chiede anzitutto che gli venga rilasciata la licenza edilizia in
sanatoria per l'ampliamento della darsena e l'estensione della copertura della
stessa allo specchio d'acqua a lato del manufatto originario, oggetto della domanda
di costruzione 6 luglio 1994.
4.2.
Giusta l'art. 13 LRL (sempre applicabile a titolo di diritto comunale attraverso
il rinvio di cui all'art. 10 cifra 5 NAPR) il municipio può autorizzare su area
privata la costruzione di darsene fino al livello medio del lago ed in ragione
di una darsena per casa d'abitazione. Quella disposizione permette pertanto al
municipio di derogare al principio stabilito all'art. 9 LRL, secondo cui le
costruzioni sono vietate oltre la linea di arretramento (come detto variante
tra ml 14 e 17,5 per il mapp. __________). Dal momento che l'art. 13 LRL conferisce
un potere d'apprezzamento all'Esecutivo comunale in materia di autorizzazione alla
costruzione di darsene, il potere cognitivo del Tribunale amministrativo viene
di riflesso limitato all'eccesso od all'abuso di potere (art. 61 cpv. 1 PAmm).
4.3. Nel
concreto caso il mapp. __________ già disponeva di una darsena. Il municipio ha
inoltre autorizzato un suo ampliamento mediante il rilascio della licenza
edilizia 8 aprile 1993: permesso che facoltizzava il ricorrente a spostare l'ubicazione
dell'accesso dal fronte lago sul lato nord, a prolungare il canale (a cielo
aperto) a lato della stessa, che avrebbe in futuro permesso di accedervi,
mediante escavazione del terreno per una profondità (interna al fondo) variante
tra ml 2 e 3,20, infine a spostare leggermente la linea del muro a sud. In
realtà il ricorrente ha esteso l'escavazione di oltre 2 ml rispetto a quanto
autorizzato ma soprattutto ha esteso la copertura della darsena alla specchio
d'acqua a lato della darsena preesistente per una superficie di un centinaio di
mq.
4.4. A mente di questo Tribunale, non
v'è motivo di ritenere che, negando l'ulteriore ampliamento della darsena, il
municipio di __________ abbia ecceduto od abusato del potere di apprezzamento
che l'art. 13 LRL gli conferisce. A maggior ragione se si tien conto che
trattavasi di applicare una normativa derogatoria rispetto alla regola generale
che vuole che tutte le costruzioni tengano una distanza rilevante rispetto al
lago. Che la decisione del municipio sia ineccepibile lo dimostra del resto il
fatto che nemmeno il ricorrente rimprovera all'Esecutivo comunale di avergli
negato il permesso a seguito di un'utilizzazione arbitraria del potere di
apprezzamento di cui disponeva. Il ricorrente si é infatti limitato a
contestare il computo della darsena nel calcolo della superficie edificata del
fondo: computo che farebbe salire l'indice di occupazione di questo ben oltre
il limite legale del 20 % discendente dall'art. 11 cpv. 2 LRL, già consumato
dal solo stabile d'appartamenti.
4.5.
Visto quanto sopra considerato la contestazione sollevata dal ricorrente può
rimanere irrisolta. Ad ogni buon conto essa andrebbe respinta, per cui sussiste
un ulteriore motivo che impedisce il rilascio della sollecitata licenza
edilizia in sanatoria. In effetti, anche se si volesse parificare una darsena
ad un'autorimessa e pertanto escluderla dal calcolo della superficie edificata
quando questa é interrata e sporge dal terreno naturale al massimo su di un
lato (art. 38 cpv. 3 LE; inoltre al rinvio di cui all'art. 12 RLRL; giusta il
messaggio 28 marzo 1961 sulla LRL anche le darsene interrate dovrebbero
tuttavia essere computate nella superficie edificata: cfr. RVGC 1961, sessione
autunnale 1961, pag. 145 segg., in particolare pag. 150 in fine, commento
all'art. 10 del progetto, inoltre pag. 147 in fine), basterà rilevare che nella
fattispecie, come risulta dalle sezioni prodotte dallo stesso ricorrente nella
domanda in sanatoria (piano GR 58/86), suffragate dai rilievi delle quote
eseguite dal geometra prima e dopo la costruzione (8 gennaio 1991, 13 dicembre
1993 e 21 giugno 1994) e dalla documentazione fotografica della situazione
preesistente, la darsena sporge su tutti i lati dal terreno naturale, non solo
dunque sul fronte lago (ovest): sul lato sud la sporgenza raggiunge addirittura
un massimo ml 1,70, al confine con il lago (sezione 7-7; vedi inoltre sezioni
6-6 ed 8-8 per il lato est; B-B per il lato nord). Per tacere il fatto che
l'estensione della copertura (e quindi della darsena) ha luogo sopra uno
specchio d'acqua di 3 ml di quota più basso, che deve essere considerato a
tutti gli effetti quale terreno naturale.
- 5.1.
Sempre in relazione alla domanda di costruzione in sanatoria 6 luglio 1994 il
ricorrente chiede di poter mantenere l'elevazione di ml 1,70 del muro di
sostegno a lago che si diparte dallo spigolo sud/ovest della darsena e che termina
sul confine sud della proprietà, per una lunghezza dunque di ml 8. Manufatto
che ha permesso di rendere pianeggiante il retrostante giardino che circonda la
piscina.
5.2.
L'elevazione del manufatto in discussione ricade in primo luogo sotto il campo
di applicazione dell'art. 16 LRL, relativo alla costruzione delle opere di
cinta (cfr. sull'applicabilità di detta disposizione alla costruzione dei muri
di cinta STA inedita 28 ottobre 1994 in re P.-G., consid. 2, riferita ad una
contestazione interessante proprio la zona riva lago di __________), ed in
secondo luogo, sotto quello degli art. 9 cpv. 1 lett. b e 11 cpv. 2 LRL,
relativi alle distanze verso il lago ed alle altezze delle costruzioni. In
effetti, com'é noto, i muri di sostegno devono essere equiparati ai muri di
cinta fino all'altezza massima prescritta per questi ultimi: oltre quell'altezza
essi devono rispettare le prescrizioni edilizie cui sono soggette le
costruzioni (Scolari, Commentario della legge edilizia, ad art. 12 N. 3 e 10,
ad art. 13-14 N. 18). Orbene, la controversa sopraelevazione del muro di
sostegno non osserva alcuna distanza dal lago: essa non può pertanto essere
approvata né in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LRL, secondo cui cinte e siepi
verso il lago (non possono superare l'altezza di ml 1,20 dal suolo e) devono
tenere una distanza di 5 ml dal livello medio del lago, né a maggior ragione in
applicazione dell'art. 9 cpv. 1 lett. b LRL, che prescrive l'ossequio di una
distanza ancor maggiore per le costruzioni. Il diniego della licenza edilizia
appare pertanto legittimo anche sotto questo aspetto. Sia detto per completezza
a questo riguardo che il Tribunale non può accreditare la tesi propugnata dal
rappresentante della SPU nella lettera 9 febbraio 1994 al municipio e nei
verbali delle riunioni 28 giugno e 26 luglio 1994, corrispondente alla prassi
della autorità cantonali chiamate ad applicare la LRL, secondo cui quando la
riva non é allo stato naturale si possono autorizzare innalzamenti dei muri di
sostegno a lago in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LRL.
-
Per quanto concerne infine il lucernario
piazzato sopra la sommità del tetto piano, oggetto di domanda di costruzione in
sanatoria 31 marzo 1994, il ricorrente non contesta il diniego della licenza
edilizia 27 marzo 1995. In effetti già la quota del tetto oltrepassa il livello
stradale, e quindi l'altezza massima sancita all'art. 11 cpv. 2 LRL, mediamente
di ml 0,60.
-
7.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE il
municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in
contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il
caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse
pubblico.
7.2. Per
quanto concerne la darsena il Consiglio di Stato ha sostanzialmente limitato
l'ordine di ripristino all'eliminazione dell'estensione della copertura (oltre
alla posa di un pontile in legno profondo ml 3 in corrispondenza del prolungamento
del canale di accesso alla darsena medesima): estensione che ha permesso di
ricavare una importante superficie pregiata attorno alla piscina. Per contrastare
quell'ordine sotto il profilo della proporzionalità il ricorrente produce un
rapporto di data 28 luglio 1995 dell'ingegnere mandatato dell'allestimento dei
calcoli statici secondo cui togliendo la parte di soletta interessata
dall'ordine, ossia la porzione nord, verrebbe a mancare lo sbalzo che carica la
porzione sud della soletta, che forma la copertura della parte autorizzata
della darsena, la quale verrebbe a trovarsi insufficientemente armata nel lembo
inferiore per mancanza di contrappeso. Questo significa che dovrà essere demolita
l'intera copertura della darsena (costo fr. 106'000.--) e che la parte autorizzata
dovrà essere ricostruita con spessori ed armatura adeguati (costo fr.
94'000.--). Per non compromettere la struttura della soletta l'ingegnere incaricato
dal ricorrente propone di togliere solo la porzione più esterna della
copertura, pari a 25 mq circa, superficie corrispondente dunque ad un quarto
circa di quella eretta senza permesso e di cui il Governo ha ordinato
l'eliminazione.
La tesi
del ricorrente non può essere accreditata. Anzitutto é necessario evidenziare
che egli non può prevalersi del principio della buona fede, poiché ha agito
illegalmente eseguendo i lavori in esame prima di richiedere la necessaria
licenza edilizia. Questa circostanza non é di per sé decisiva. In effetti anche
il costruttore in mala fede può prevalersi del principio della proporzionalità;
chi versa in simile situazione deve tuttavia tener conto dell'eventualità che
l'autorità consideri con minore attenzione il pregiudizio consecutivo alla
demolizione, preoccupandosi piuttosto di vedere ristabilita una situazione
conforme al diritto (DTF 111 Ib 224 consid. 6b; 108 Ia 218 consid. 4b). Ad ogni
buon conto l'esigenza di assicurare il rispetto del diritto materiale riveste
un interesse pubblico preminente rispetto agli interessi di natura finanziaria
del costruttore (cfr. DTF citati; inoltre DTF inedita 3 febbraio 1994 in re
comune di __________, consid. 6, ove la Corte federale ha confermato l'ordine
di demolizione del piano attico di una casa d'appartamenti che superava
l'altezza prescritta). Ora, la misura ordinata dal Consiglio di Stato non
eccede l'indispensabile ed é inoltre idonea a raggiungere lo scopo di interesse
pubblico appena menzionato. I pur rilevanti costi paventati dal ricorrente per
la rettifica del manufatto - come detto realizzato senza permesso e dunque a
rischio e spese del costruttore - assumono invece un ruolo subordinato rispetto
a quest'ultimo: detti costi non permettono pertanto di annullare la misura del
ripristino e di retrocedere gli atti al municipio affinché lo sostituisca con
una sanzione pecuniaria in applicazione dell'art. 44 LE. A maggior ragione non
entra in linea di conto l'offerta del ricorrente di limitare la demolizione ad
una piccola frazione del manufatto.
7.3. Per quanto concerne invece l'ordine
di eliminare l'innalzamento del muro di sostegno a lago di ml 1,70 e relativo
riempimento e livellamento del terreno attorno alla piscina, per una lunghezza
di ml 8, il ricorso deve essere parzialmente accolto. In effetti le decisioni
impugnate negano, a torto, che la licenza edilizia 8 aprile 1993, che
autorizzava il ricorrente sia ad ampliare la darsena sia a spostare la piscina
a ml 3,5 dal lago, includeva anche l'autorizzazione a livellare il terreno
annesso mediante sopraelevazione del citato manufatto, anche se di soli ml
1,10. E' bensì vero che i progetti presentati in quella sede erano carenti
sotto quell'aspetto (cfr. quanto dispongono gli art. 11 cpv. 1 e 12 lett. d
RLE). Mancava segnatamente una prospettiva del manufatto, che ne illustrasse
l'ingombro, tanto più necessaria se si tien presente che la sopraelevazione del
muro in esame costituiva il prolungamento della darsena (e che, a lavori
terminati, ci si é trovati in presenza di un manufatto sporgente dal lago per
ml 3,20 su di una lunghezza di 17 ml). Purtuttavia dalla sezione C-C al piano
GR 47/84, si doveva dedurre in modo inequivocabile l'intenzione di sopraelevare
il muro a lago per ml 1,10 e di livellare il terreno retrostante, poiché quella
sezione illustrava in modo chiaro sia l'innalzamento del muro che il riempimento
del terreno. La licenza edilizia 8 aprile 1993 includeva pertanto quell'opera
nei limiti anzidetti. Se detta approvazione ha avuto luogo per una svista del
municipio, circostanza apparentemente smentita dalla cifra 6 del verbale della
riunione 26 luglio 1994, redatto dal tecnico comunale, é un problema che non ha
alcuna rilevanza. Di conseguenza l'ordine viene limitato al superamento
dell'altezza di ml 1,10, ossia agli ultimi ml 0,60 di altezza del manufatto.
Limitazione che non fa apparire sproporzionato l'ordine, a maggior ragione se
si tien conto che nemmeno i primi ml 1,10 di innalzamento avrebbero potuto
essere approvati e realizzati.
7.4. Per quanto riguarda infine
l'eliminazione del lucernario posato sul tetto, il Tribunale non può che
accettare la sostituzione del manufatto posato con uno analogo di altezza pari
al ml 0,38 ordinata dal Consiglio di Stato, già per il motivo che questo Giudice
non può procedere ad una reformatio in peius a danno del ricorrente (art. 65
cpv. 4 PAmm). Valgono anche a questo riguardo le considerazioni appena svolte
in ordine all'interesse pubblico della misura ed al principio della proporzionalità.
- Invano il ricorrente su appella, sulla
scorta di una estesa documentazione fotografica, al fatto che - a suo giudizio
- sulla strada che conduce __________, ove é ubicato il mapp. __________, sono
stati approvati o tollerati manufatti meno rispondenti di quelli realizzati sul
suo fondo all'ordinamento legale. Eventuali violazioni di una legge - se quindi
sussistano o meno nei menzionati casi è quesito che può rimanere aperto - non
sono certo suscettibili di abrogarla. Del resto il ricorrente nemmeno sembra
appellarsi, conscio della perfetta inutilità, al principio eccezionalmente
riconosciuto dalla prassi della parità di trattamento nell'illegalità.
Principio del quale, sia detto per completezza, non ricorrono manifestamente i
requisiti di applicazione. Non consta infatti al Tribunale che il municipio di
__________ abbia instaurato o, semmai questa fosse esistita un tempo, mantenuto
una prassi di applicazione illegale delle norme di PR riferite alla zona riva
lago. Ben al contrario questo Tribunale, con la sentenza inedita 28 ottobre
1994 poco sopra citata, confermata dal Tribunale federale con giudizio 11
agosto 1995, ha tutelato un diniego di licenza edilizia e conseguente ordine di
demolizione riferito all'erezione di una barriera fonoassorbente al mapp.
__________ di __________, pure assegnato alla zona in esame.
..."
Sulla scorta di questa motivazione il Tribunale
amministrativo ha confermato la risoluzione governativa 17 luglio 1995 (n.
3967) riducendo tuttavia la demolizione della sopraelevazione del muro a lago a
ml 0,60.
E. a) A seguito dell'esecuzione
degli interventi appena descritti e di altri ancora il municipio ha iniziato
una procedura di contravvenzione a carico della __________, esecutrice dei
lavori di capomastro, rimproverandole:
"...
-
mancato
rispetto dei piani di progetto approvati per quanto riguarda l'altezza dello
stabile d'appartamenti (altezza massima della facciata principale, superamento
della quota della strada cantonale, nonostante la prescrizione imperativa della
legge rive laghi), modifica non autorizzata della quota massima assoluta del
piano cantina, delle altezze interne dei locali;
-
posa non
autorizzata, sul tetto piano, di un lucernario che comporta un ulteriore innalzamento
dell'edificio;
-
copertura
abusiva, quale ampliamento arbitrario della darsena, del demanio pubblico ed
esecuzione della darsena in modo difforme dai piani approvati;
-
esecuzione
della piscina in modo diverso da quanto previsto dai piani di progetto
approvati, ivi comprese le opere di sostegno a lago e la sistemazione del
giardino annesso (in particolare verso il lago, con costruzione di un muro di sostegno
non autorizzato);
-
costruzione
della rampa di accesso ed opere annesse secondo modalità diverse da quelle
autorizzate;
...." (cfr. rapporto di contravvenzione 14 giugno
1996);
Preso atto delle osservazioni inoltrate dalla predetta
società il 20 giugno 1996, con decisione 11 settembre 1997 il municipio di
__________ ha inflitto "al signor __________, quale presidente del
consiglio di amministrazione dell'impresa __________ " una multa di
fr. 5'000.-- in applicazione dell'art. 46 cpv. 1 LE per aver omesso, per
ciascuno degli interventi sopradescritti, di richiedere preventivamente la
licenza edilizia.
b) Adito dal multato, con risoluzione 8 aprile 1998 il
Consiglio di Stato ha confermato quella sanzione.
F. Con ricorso 4 maggio 1998
__________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo
appena menzionato, chiedendo il suo annullamento oltre che quello della decisione
municipale che esso ha protetto e che la multa a suo carico venga annullata.
L'insorgente contesta una sua responsabilità negli abusi edilizi. Egli sostiene
di essersi attenuto ai piani 1:50 consegnatigli dall'architetto e dall'ingegnere.
Non é invece mai stato in possesso dei piani approvati. Egli afferma inoltre di
aver ossequiato l'ordine di sospensione dei lavori impartito dal municipio.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno
sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 147
cpv. 3 LOC, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43
PAmm). L'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere
decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Il municipio ordina la
demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i
regolamenti edilizi o i piani regolatori (cosiddette violazioni materiali),
tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per
l'interesse pubblico (art. 43 cpv. 1 LE). Ove la misura del ripristino risulti
impossibile o sproporzionata, il municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria,
il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura
economica che può derivare al contravventore (art. 44 cpv. 1 LE). La
demolizione non esclude la procedura di contravvenzione (art. 47 cpv. 2 RLE).
Le violazione formali - stabilisce l'art. 46 RLE - sono invece sanate mediante
licenza posteriore, riservata la procedura di contravvenzione.
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE le contravvenzioni alla LE
stessa, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio
con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.-- se é stata omessa una notifica,
con la multa sino a fr. 5'000.-- se é stata omessa una domanda di costruzione
sottoposta alla procedura ordinaria, con la multa sino a fr. 10'000.-- negli
altri casi. Se l'autore é recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di
lucro, il municipio non é vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La
multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso,
della colpa (art. 46 cpv. 3 LE). La procedura é regolata dagli art. 147 e 148
LOC, riservata la legittimazione del comune a ricorrere contro le decisioni del
Consiglio di Stato (art. 46 cpv. 5 LE). L'avvio della procedura di
contravvenzione ha luogo attraverso l'intimazione al denunciato del rapporto di
contravvenzione: documento che deve indicare i fatti, la data e il periodo in
cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge violate (art. 147 cpv. 1 e
2 LOC). Al denunciato deve essere fissato un termine perentorio per la
presentazione delle osservazioni (art. 147 cpv. 2 LOC). Dopo di che il
municipio, se accerta la violazione, infligge la multa attraverso una decisione
che richiami: il rapporto di contravvenzione, i motivi della multa, l'indicazione
delle norme di legge violate e di quella che reprime la trasgressione,
l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (art. 148 cpv. 1 LOC).
-
Il gravame deve essere
accolto già per violazione di una norma essenziale della procedura di
contravvenzione (art. 61 PAmm), che il Tribunale rileva nell'ambito dell'applicazione
d'ufficio del diritto (art. 18 cpv. 1 PAmm). In effetti il municipio ha genericamente
intimato il rapporto di contravvenzione alla __________, la quale ha anche
presentato le sue giustificazioni in quanto tale. Il municipio ha pertanto, di
fatto, promosso la procedura di contravvenzione nei confronti della menzionata
società. Non poteva di conseguenza infliggere la controversa sanzione al qui
ricorrente, poiché non gli aveva preliminarmente intimato a titolo personale il
rapporto di contravvenzione offrendogli la possibilità di inoltrare delle
osservazioni: requisito di forma essenziale all'uopo (art. 147 cpv. 2 LOC). Del
resto - sia aggiunto per completezza, sebbene non decisivo - contrariamente a
quanto indicato dalla decisione di multa e mai contestato dall'insorgente, quest'ultimo
non é nemmeno presidente del consiglio di amministrazione dell'omonima società,
ma un suo procuratore.
-
Il Tribunale si dispensa,
di conseguenza, dall'esame di merito dell'impugnativa. Esso considera nondimeno
che quando - come nella fattispecie - la progettazione e la direzione dei
lavori é curata da un architetto, che si occupa anche dell'espletamento delle
procedure di ottenimento dei permessi di costruzione, l'impresario costruttore
svolge i lavori commissionati sulla scorta dei piani esecutivi in scala 1:50 (o
inferiore) che gli vengono consegnati dall'architetto e dall'ingegnere, sui
quali deve poter far affidamento. Egli non riceve invece - e quindi non conosce
- i piani approvati, in scala maggiore. Non può pertanto, in principio, essere
tenuto responsabile per il loro mancato ossequio (cfr. nello stesso senso
Scolari, Commentario, 2.a ed., N. 1340 e, soprattutto, Ludwig, Die
Strafbestimmungen des öffentlichen Baurechts aus der Sicht des Baujuristen,
pubbl. in BVR 1980, pag. 25 segg., 41). Se, nel concreto caso, sussistano
motivi o circostanze tali da giustificare la conclusione opposta é quesito che
non deve essere approfondito, visto che comunque sia la sanzione a carico
dell'insorgente deve essere annullata. Non può però essere passato sotto silenzio
il fatto che per lo meno nel concreto caso, come aveva asseverato la __________
in sede di osservazioni innanzi al municipio, se per gli abusi edilizi in esame
accanto al direttore dei lavori si poteva multare l'impresario costruttore,
allora sussistevano più che fondati motivi per ritenere che avrebbero
dovrebbero essere colpiti con analoga sanzione anche gli altri artigiani che
avevano lavorato sul cantiere; non risulta invece che il municipio di __________
abbia promosso una procedura di contravvenzione a carico di questi ultimi.
Sia infine soggiunto, per completezza, che ai fini del
giudizio di merito non sarebbe servito chiarire se il ricorrente avesse effettivamente
atteso all'ordine di sospensione dei lavori, come egli sostiene, poiché, com'é
noto, una eventuale violazione di quell'ordine comporta una repressione in sede
penale in applicazione dell'art. 292 CPS (cfr. RDAT II-1991 N. 36 consid. 4 in
fine; STA inedita 10 novembre 1997 in re E.C. e P. W. consid. 3.3.). Non sembra
comunque inutile ricordare che, a seguito della denuncia inoltrata il 16 giugno
1994/24 gennaio 1995 dal municipio di __________ al ministero pubblico,
l'accusa e la condanna per quel reato é stata promossa, rispettivamente
pronunciata nei confronti del solo arch. __________, nello stesso tempo direttore
dei lavori e proprietario.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere accolto e le risoluzioni impugnate annullate. Il
comune di __________, che non ha agito a tutela di interessi economici propri,
è sollevato dal pagamento della tassa di giustizia (art. 28 PAmm). Esso deve
tuttavia essere condannato a rifondere all'insorgente un adeguato importo per
ripetibili (art. 31 PAmm), a valere per le due sedi ricorsuali.
Per
questi motivi,
visti
gli art. art. 46, 49 LE, 147, 148 LOC, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono integralmente annullate la risoluzione 8
aprile 1998 (n. 1494) del Consiglio di Stato e la decisione 11 settembre 1997
con cui il municipio di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr.
5'000.--
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. Il comune di __________ é condannato a versare al ricorrente fr.
500.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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