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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.377
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00377
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 15 dicembre 1997 di
Contro
la
decisione 26 novembre 1997, no. 6055, del Consiglio di Stato avverso la
risoluzione 26 settembre 1997 con cui il municipio di __________ le ha
ordinato di rimuovere materiali e macchinari da costruzione depositati senza
permesso sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la ricorrente
__________ è proprietaria di un fondo (part. no. __________ RFD), situato a
__________ nella zona residenziale estensiva (R2) del PR comunale;
che nel mese di agosto dell'anno scorso l'ufficio tecnico comunale
ha costatato che sul fondo in questione erano stati depositati a tempo
indeterminato ingenti quantitativi di materiali e di macchinari da costruzione
(tronchi, potrelle in cemento armato e vecchi nastri trasportatori);
che con decisione 2 settembre 1997 il municipio di __________
ha sollecitato la società per il tramite del suo amministratore __________,
municipale responsabile dell'edilizia privata, a rimuovere i materiali ed i
macchinari giacenti sul fondo entro tre settimane;
che con decisione 26 settembre 1997 l'esecutivo comunale ha
respinto una domanda di proroga presentata dalla ricorrente; ha quindi
trasformato la sollecitatoria del 2 settembre in un ordine formale e le ha
assegnanto un termine sino al 10 ottobre 1997 per provvedere alla rimozione del
deposito abusivo;
che contro questa decisione la __________ è insorta davanti
al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando che le venisse
fissato un termine per presentare una domanda di costruzione in sanatoria;
che l'insorgente, in quella sede, ha parimenti eccepito la
partecipazione del municipale __________ alla discussione ed alla deliberazione,
asserendo che avrebbe avuto un interesse allo sgombero per poi utilizzare il
sedime a scopo di posteggio;
che con giudizio 26 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto
l'impugnativa;
che il Governo ha anzitutto escluso che il municipale
__________ fosse personalmente interessato allo sgombero in quanto precedente
locatario dell’area occupata dal deposito abusivo;
che nel merito il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che
il deposito in questione si ponesse in contrasto manifesto ed insanabile con la
vocazione residenziale della zona;
che contro la predetta risoluzione governativa la soccombente
si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che
venga annullata assieme all'ordine di sgombero;
che a sostegno del ricorso l'insorgente si limita a rinviare
alle censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza,
eccependo nuovamente la partecipazione del municipale __________ alla seduta in
cui è stato adottato il provvedimento censurato;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
municipio di __________, che ne chiedono il rigetto senza formulare osservazioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 100 LOC i municipali sono esclusi dalle
discussioni e dal voto su oggetti che riguardano il loro personale interesse;
che il semplice fatto che lo sgombero permetterebbe al municipale
__________ di posteggiare il suo veicolo senza alcun titolo autorizzativo sul
fondo della ricorrente non costituisce un motivo d'esclusione ai sensi della
norma suddetta;
che lo sgombero non procurerebbe in effetti alcun vantaggio
al municipale __________ che non può accampare alcun diritto a posteggiare il
suo veicolo sul fondo in oggetto;
che nel merito l'ordine censurato regge perfettamente alle sommarie
e generiche censure che il ricorrente ripropone acriticamente in questa sede
sottraendosi all'obbligo di confrontarsi con le considerazioni sviluppate dalla
precedente istanza nel giudizio impugnato;
che in tali circostanze ben si giustifica respingere
l’impugnativa, rinviando il ricorrente alle pertinenti, esaurienti e
convincenti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato;
considerazioni che questo Tribunale si limita a far proprie;
che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti
gli art. 21, 45 LE; 100 LOC; 21, NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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