Administrative appeal inadmissible; case transferred to State Council

52.1997.376Übriges Gericht03.02.1998Inadmissible

Zusammenfassung

The Cantonal Administrative Court of Ticino examined its own jurisdiction over an appeal against the Department of Social Works' refusal to authorize the appellant's wife to work as a dental assistant in his practice. It held that the authorization had been issued under a competence delegated by the Government and that, under the cantonal competence rules, the proper remedy lay before the State Council, not the Administrative Court. The appeal was therefore declared inadmissible and the file transmitted ex officio to the State Council. No court fees or costs were imposed because the appellant had relied on an incorrect appeal instruction in the challenged decision.

Regest

Art. 3, 4 and 60 PAmm; Art. 4 cpv. 4 LCCdS; jurisdiction of the Cantonal Administrative Court is not general but enumerative. Where the Government has delegated a decision-making power to a subordinate instance, remedies against that delegated decision lie with the State Council unless the applicable substantive law expressly provides direct appeal to the Administrative Court. This rule applies even when the delegation is made to a member of the collegiate government rather than to a formally subordinate authority (consid. 1). If an appeal is filed before an incompetent court, the file must be transmitted ex officio to the competent authority under Art. 4 PAmm; in such circumstances, costs may be waived where the party relied on an incorrect remedy indication (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1997.376

Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM

Incarto n. 52.97.00376

Lugano 3 febbraio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Giovanna Canepa

statuendo sul ricorso 14 dicembre 1997 di


rappr. da: __________

Contro

la decisione 27 novembre 1997 del Dipartimento delle opere sociali, che respinge l'istanza 25 settembre 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercitare, quale medico dentista assistente, a favore della Dott. __________;

vista la risposta 20 gennaio 1998 del Direttore del Dipartimento delle opere sociali.

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che nel 1979 la dott. __________ ha conseguito il diploma di medico dentista presso la "__________" di __________ ed in seguito, nel mese di giugno 1989, ha ottenuto il dottorato presso la Facoltà di medicina della __________ di __________;

che dal 1989 è coniugata con il dr. __________, titolare di un gabinetto dentistico ad __________;

che, il 28 giugno 1994, il Dipartimento delle opere sociali ha respinto l'istanza 14 maggio 1994 del dr. __________ tendente ad ottenere in favore della moglie __________ l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di medico dentista assistente presso il suo studio;

che, il 25 settembre 1997, il dr. __________ ha presentato analoga istanza presso la Sezione Sanitaria del Dipartimento delle opere sociali;

che, con la risoluzione 27 novembre 1997, il Direttore del Dipartimento delle Opere Sociali, sentito l'avviso dell'Ordine dei medici del Canton Ticino, ritenuto che la densità di medici dentisti nel distretto di __________ è ampiamente superiore sia alla media ticinese che a quella svizzera, ha respinto l'istanza, in applicazione degli art. 54, 57, 59, 75, 94, 103 Lsan, 34 c) del Regolamento concernente l'esercizio delle arti sanitarie.

che, contro tale decisione, il dr. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio a favore della moglie dell'autorizzazione a svolgere l'attività di medico dentista assistente alle sue dipendenze;

che delle argomentazioni addotte dall'insorgente, non è necessario fare menzione, per i motivi che seguono in diritto;

che, con risposta 20 gennaio 1998, il Direttore del Dipartimento delle opere sociali oltre ad esporre le sue considerazioni di merito, ha sottolineato in ordine che nella decisione 27 novembre 1997, per una svista, è stato indicata quale autorità di ricorso il Tribunale cantonale amminstrativo, mentre invece competente a decidere sull'impugnativa è il Consiglio di Stato;

che, pertanto, il Direttore del Dipartimento delle opere sociali ha chiesto che il ricorso venga trasmesso per competenza direttamente al Consiglio di Stato;

considerato, in diritto

che, prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la sua competenza (art. 3 PAmm);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, bensì secondo il sistema enumerativo, cioè soltanto quando la legge lo prevede, contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);

che la risoluzione impugnata è stata resa, tra gli altri, in applicazione dell'art. 57 cpv. 3 Lsan che attribuisce la competenza a rilasciare l'autorizzazione in parola al Consiglio di Stato;

che in virtù dell'art. 4 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (LCCdS, RL n. 2.4.1.6) il Governo ha delegato al Direttore del Dipartimento delle opere sociali la competenza a rilasciare autorizzazioni eccezionali a favore di operatori sanitari sprovvisti di un titolo di studio svizzero a norma dell'art. 57 cpv. 1 Lsan (cfr. allegato al regolamento sulla delega di competenza decisionale);

che giusta l'art. 4 cpv. 4 LCCdS, contro le decisioni delle istanze subordinate (delegate) è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge concretamente applicabile preveda il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo;

che, in una precedente sentenza, questo Tribunale ha stabilito che l'art. 4 cpv. 4 LCCdS deve essere considerato applicabile anche nel caso ove il Governo abbia delegato una sua competenza non ad una vera e propria istanza subordinata, bensì ad un membro del collegio (STA 19.9.1996 in re C. in RDAT I-1997, N. 13, pag. 33);

che, pertanto, come rettamente rilevato dal Direttore del Dipartimento delle Opere Sociali, il ricorso, irricevibile in questa sede, va trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato, in applicazione dell'art. 4 PAmm;

che, dato l'esito e ritenuto che il ricorrente ha seguito l'indicazione erronea dell'istanza di ricorso contenuta nella risoluzione 27 novembre 1997, si prescinde dal prelevare spese e tasse di giustizia;

visti gli art. 57 Lsan; 4 LCCdS; 3, 4, 18,28,60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

§. Gli atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

  2. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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