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Numero d'incarto:
52.1997.370
Data decisione, Autorità:
03.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00370
Lugano
3 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 dicembre 1997 di
patrocinata
dall’avv. __________
contro
la
decisione 19 novembre 1997 del Consiglio di Stato (n. 5923) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 5 settembre
1997 con cui il consiglio parrocchiale di __________ ha affidato alla ditta
__________ il mandato per la progettazione della riattazione della casa
parrocchiale;
viste le risposte:
-
19 dicembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
24 dicembre 1997 della __________;
-
7 gennaio 1998 di __________:
-
14 gennaio 1998 del consiglio
parrocchiale di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso dell’estate
dell'anno scorso, il consiglio parrocchiale di __________ ha sollecitato la
ditta __________ ed il resistente __________ ad inoltrare un'offerta per il
mandato di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione della casa
parrocchiale.
La __________ ha inoltrato la seguente offerta:
-
costo dell'opera fr. 500'000.--
-
onorario prestazioni complete fr. 85'200.--
-
onorario prestazioni parziali fr. 27'000.--
mentre __________ ha presentato l'offerta seguente:
-
costo dell'opera fr. 448'000.--
-
onorario prestazioni complete fr. 45'000.--
-
onorario prestazioni parziali fr. 10'000.--.
B. Il 22 agosto 1997
l'assemblea parrocchiale ha stanziato un credito di fr. 27'000.-- per
l'allestimento del progetto e del preventivo definitivo. In sede di discussione
l’assemblea ha raccomandato al consiglio di affidare il mandato al miglior offerente.
C. Con decisione 5 settembre
1997, adottata con il voto contrario della presidente, qui ricorrente, il
consiglio parrocchiale ha deliberato il mandato di progettazione dei lavori di
riattazione alla __________.
Contro questa decisione __________ è insorta davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l’annullamento.
D. Con giudizio 19 novembre
1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo in sostanza che
la delibera censurata meritasse tutela, poiché l'offerta scartata - anche se
ben più conveniente - era stata presentata da un professionista non iscritto
all'OTIA e quindi non abilitato ad assumere mandati da enti pubblici per prestazioni
di architettura.
E. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa delibera
e che venga fatto obbligo al consiglio parrocchiale di attribuire l’incarico al
progettista che ha presentato l’offerta più vantaggiosa.
L'insorgente rileva anzitutto come il Consiglio di Stato
abbia esplicitamente dato atto che l'offerta prescelta non tutela adeguatamente
gli interessi della parrocchia in quanto eccessivamente onerosa. Stante che
nemmeno lo studio aggiudicatario del mandato risulta iscritto all'OTIA, la
ricorrente ritiene che il Governo avrebbe comunque dovuto annullare la delibera
ed imporre una ripetizione della procedura. Data la natura dei lavori previsti,
la collaborazione della __________ con uno studio d’ingegneria non
risponderebbe peraltro ai requisiti posti dalla LE.
Tenuto inoltre conto del preavviso del delegato vescovile,
che raccomandava al consiglio parrocchiale di dar seguito all’indicazione
formulata dall’assemblea, il conferimento del mandato al progettista che ha
presentato l’offerta di gran lunga più onerosa risulterebbe ancor meno
giustificato.
F. Il Consiglio di Stato ha
chiesto il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni.
Con risoluzione 14 gennaio 1998, notificata a questo tribunale
a titolo di risposta, il consiglio parrocchiale ha invece annullato la delibera
censurata.
Con osservazioni di cui semmai si dirà più avanti, __________
ha chiesto a sua volta l'annullamento della delibera e del giudizio governativo
che la conferma, postulando nel contempo il conferimento del mandato.
La __________ si rimette per contro al giudizio del Tribunale
cantonale amministrativo.
considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta gli art. 28 LLCC e 208 LOC.
Data la natura delle questioni poste a giudizio,
l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, integrati dagli
accertamenti esperiti d'ufficio da questo Tribunale in merito al rapporto di collaborazione
fra __________ e l’ing. __________ che giustificherebbe il mandato in
contestazione.
- La decisione 14 gennaio
1997 con cui il consiglio parrocchiale di __________ ha annullato la delibera
censurata non rende il ricorso privo d'oggetto. Oggetto dell’impugnativa in
esame davanti a questo Tribunale è infatti la decisione con cui il Consiglio di
Stato ha respinto il ricorso interposto da __________ contro la risoluzione 5
settembre 1997 del consiglio parrocchiale di __________.
Della nuova decisione del consiglio parrocchiale, emanata in
spregio dell’effetto devolutivo del ricorso (art. 50 PAmm), va tenuto conto
come semplice proposta indirizzata a questo tribunale dall’autorità di prima
istanza (cfr. 103 V 109; STA 20.11.96 in re G.-C.).
- 3.1. Giusta l'art. 33 della
legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e
architetto e dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990 (LPPIA; RL 7.1.5.1),
“tutte le pubbliche amministrazioni, in particolare quelle cantonali, comunali,
patriziali, consortili e parrocchiali, devono conferire gli incarichi ad uffici
che operano con titolari, collaboratori o dipendenti iscritti all'OTIA nei
limiti delle loro specifiche qualifiche o che dispongono dei requisiti
professionali previsti dalla presente legge e che siano firmatari del CCL
vigente per la loro categoria”.
Scopo evidente di questa prescrizione è quello di assicurare
all’ente pubblico prestazioni lavorative qualitativamente ineccepibili.
L'obbligo posto in capo alle pubbliche amministrazioni di
affidare i mandati per prestazioni d'ingegnere e di architetto a professionisti
iscritti all'albo dell'OTIA era già previsto dall'or abrogato art. 6 della
legge (cfr. BU 1990, 417), rispettivamente dall'art. 7 delle legge previgente
del 16 febbraio 1976 (cfr. BU 1977, 113).
Da questo profilo, l’art. 33 qui in esame si è limitato a
riprendere gli ordinamenti precedenti.
Prevedendo la possibilità di conferire questi mandati anche
ad uffici "che operano con collaboratori o dipendenti iscritti all'OTIA",
il legislatore ha voluto tuttavia allargare la cerchia dei possibili mandatari
in modo da "tener conto degli studi di progettazione dove il titolare, non
essendo qualificato, si avvale della collaborazione" di professionisti in
possesso dei requisiti necessari (cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran
Consiglio concernente l'introduzione nella LPPIA di un nuovo titolo VII riguardante
l'assegnazione di incarichi e mandati di progettazione del 14.2.95, in Verbali
del Gran Consiglio, 1995, vol. II 1, sess. ord. aut., pag. 163).
Nella misura in cui concede al professionista non iscritto
all’OTIA la possibilità di porre rimedio al difetto avvalendosi delle prestazioni
lavorative di un dipendente in possesso dei requisiti necessari, l’emendamento
introdotto con l’art. 33 LPPIA non suscita particolari problemi. Il rapporto di
lavoro offre tutto sommato sufficienti garanzie in ordine al conseguimento
delle finalità perseguite dalla norma. L’allentamento delle esigenze poste
dall’ordinamento previgente (art. 6 LPPIA 1990) è invece fonte di interrogativi
nella misura in cui permette al titolare di uno studio non iscritto all’OTIA di
sopperire alla mancanza dei requisiti di legge anche ricorrendo alle
prestazioni di “collaboratori”, ovvero di professionisti esterni abilitati ad
assumere mandati di enti pubblici per opere di ingegneria o di architettura.
Concedendo alle pubbliche amministrazioni la facoltà di
affidare incarichi di questa natura anche ad uffici che si avvalgono di una non
meglio precisata collaborazione di operatori in possesso delle qualifiche
richieste, il legislatore ha in effetti offerto a chiunque l'opportunità di
ottenere simili mandati grazie all’appoggio più o meno compiacente ed
interessato di professionisti iscritti all'OTIA. Per rispondere alle condizioni
poste dall’art. 33 LPPIA, basta in pratica che l’ufficio incaricato dimostri di
intrattenere un qualsiasi rapporto di collaborazione con un professionista in
possesso dei requisiti di legge. A parte le condizioni che devono essere
ulteriormente soddisfatte in sede di presentazione della domanda di costruzione
(cfr. art. 4 cpv. 2 LE), l’art. 33 LPPIA non pone particolari esigenze in
ordine alla natura ed alla consistenza del rapporto che deve sussistere tra lo
studio incaricato ed il collaboratore esterno che sopperisce alla mancanza
delle qualifiche richieste. Nulla al riguardo può essere dedotto dalla vaga
nozione di "collaboratore", che l'art. 33 LPPIA contrappone a quella
invece relativamente precisa di "dipendente”.
3.2. Nell’evenienza concreta, la __________ si avvale della
collaborazione dell’ing. dipl. ETHZ __________ di __________. Questo rapporto
di collaborazione si fonda su un accordo verbale, finalizzato a rendere
conforme all’art. 33 LPPIA quelle progettazioni che richiedono l’intervento di
un professionista iscritto all’albo dell’OTIA.
Tanto il consiglio parrocchiale, quanto il Consiglio di Stato
hanno dato per scontato che questa collaborazione esterna legittimasse il
conferimento del mandato in contestazione.
A torto, poichè l’incarico ha sostanzialmente per oggetto
prestazioni d’architetto e non d’ingegnere. Esso consiste in effetti nella
progettazione e nella direzione dei lavori necessari per restaurare la casa
parrocchiale esistente. Le prestazioni d’ingegneria civile connesse a questo
intervento sono del tutto marginali e secondarie.
Per principio, l’incarico doveva pertanto essere attribuito
ad un architetto e non ad un ingegnere. Lo esige chiaramente l’art. 33 LPPIA,
che impone alle pubbliche amministrazioni di conferire i mandati per
prestazioni d’ingegnere o di architetto a professionisti iscritti all’OTIA “nei
limiti delle loro specifiche qualifiche”. Limite, questo, che deve essere
inteso nel senso di rispettare “l’attinenza della qualifica professionale
specifica con l’oggetto dell’incarico (l’opera d’architettura all’architetto,
l’opera d’ingegneria civile all’ingegnere civile, ecc.” (cfr. messaggio del
Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la LPPIA del 7 ottobre 1976,
in Verbali del Gran Consiglio, 1989, vol. IV, pag. 1908) e che deve ovviamente
valere anche per i dipendenti o i collaboratori che legittimano il conferimento
di un mandato per prestazioni d’ingegneria o di architettura ad uno studio
sprovvisto delle qualifiche richieste dall’art. 33 LPPIA.
Disattendendo il limite posto dall’art. 33 LPPIA, in merito
alla specificità delle qualifiche professionali richieste al collaboratore
esterno per rapporto alla natura delle prestazioni che l’ufficio incaricato è
chiamato a fornire, il mandato per prestazioni d’architetto conferito dal
consiglio parrocchiale di __________ alla __________ non può pertanto essere
confermato.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza accolto, nella
misura in cui chiede l’annullamento della decisione del consiglio parrocchiale
e di quella governativa che la conferma. Va per contro respinto nella misura in
cui sollecita questo tribunale a sostituirsi al consiglio parrocchiale
nell’esercizio delle sue prerogative specifiche, attribuendo il mandato ad
__________.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Le ripetibili vengono poste a carico della parrocchia, che
con l’operato dei suoi organi ha provocato la presente vertenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 28 LLCC; 208 LOC; 33 LPPIA; 3, 18, 28, 31, 43; 60, 61, 65 PAmm:
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 12 settembre 1997 del consiglio parrocchiale di
__________, che affida alla __________ di __________ il mandato per la
progettazione della riattazione della casa parrocchiale.
1.2. la decisione 19 novembre 1997, n. 5923, del Consiglio di
Stato.
-
Non si prelevano nè spese,
nè tassa di giustizia.
-
La parrocchia di __________
rifonderà alla ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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