AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.367
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00367
Lugano
26 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 dicembre 1997 del
Comune
di __________
patrocinato
da: avv__________
contro
la
risoluzione 18 novembre 1997 (n. 101) del dipartimento delle istituzioni che
ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 13 maggio 1997 di __________ e
__________ contro la decisione 22 aprile 1997 con cui il municipio di
__________ ha respinto il loro reclamo contro l'imposizione delle tasse per
il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e di quelle
d'utilizzazione dell'acqua potabile relative agli anni 1995 e 1996
concernenti una casa di vacanza di loro proprietà;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In data 30 novembre 1996 i
servizi amministrativi del comune di __________, nato dalla fusione dei comuni
di __________, __________ e __________ (BU __________), hanno notificato a
__________ e __________, residenti a __________, le tasse per il servizio di
raccolta e di eliminazione dei rifiuti e quelle d'utilizzazione dell'acqua
potabile per gli anni 1995 e 1996 relative alla loro casa ubicata a __________,
di fr. 100.-- rispettivamente fr. 220.-- per anno. La tassa d'utilizzazione dell'acqua
potabile si componeva di una tassa base di fr. 100.-- e di una tassa di consumo
di fr. 120.--, quest'ultima calcolata in ragione di 12 rubinetti a fr.
10.--/rubinetto. Con decisione 22 aprile 1997 il municipio di __________ ha
respinto un reclamo inoltrato contro le menzionate tassazioni il 21 gennaio
1997.
B. Con ricorso 13 maggio 1997
redatto in lingua tedesca, tradotto in italiano con memoria del 27 maggio
successivo, __________ e __________ sono insorte davanti al dipartimento delle
istituzioni avverso le imposizioni in rassegna. Le insorgenti hanno spiegato
che la casa in discussione veniva abitata dalle loro famiglie per sole 5/6
settimane all'anno. Esse hanno pertanto contestato i tributi in esame, ritenuti
eccessivi.
C. Con decisione 18 novembre
1997 (n. 101) il dipartimento delle istituzioni ha dichiarato irricevibile il
gravame nella misura in cui interessava le tasse per il servizio di raccolta e
di eliminazione dei rifiuti e lo ha trasmesso per evasione al Consiglio di
Stato in applicazione degli art. 3, 4 cpv. 1 PAmm e 208 cpv. 1 LOC. Per quanto
concerneva invece le tasse di utilizzazione dell'acqua potabile il dipartimento
ha in sostanza respinto le censure addotte dalle insorgenti. Ha nondimeno
annullato la tassa relativa all'anno 1995 e ridotto quella per il 1996 a 9/24,
ovvero a fr. 82,50, per il motivo che quei tributi erano stati determinati con
ordinanza 23/26 luglio 1996, pubblicata all'albo comunale nel periodo 30
luglio/14 agosto 1996: decreto che prevedeva la sua entrata in vigore con la
decorrenza del termine di pubblicazione e dunque non esplicava - né, del resto,
avrebbe potuto esplicare - effetto retroattivo.
D. Con ricorso 10 dicembre 1997
il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quel giudicato
dipartimentale. Il ricorrente sostiene in sintesi di poter imporre i controversi
tributi già a partire dal 1 gennaio 1995 appoggiandosi direttamente sulle
disposizioni del regolamento dell'azienda acqua potabile municipalizzata,
approvato dalla sezione degli enti locali il 30 ottobre 1995, subordinatamente
su quelle dell'abrogato analogo regolamento in vigore prima della fusione
(regolamento organico dell'azienda consorziale __________).
Il dipartimento, __________ e __________ hanno sollecitato la
reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 40 LMSP). Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 42 LMSP, 46 cpv. 1
PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm).
L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'emanazione del presente
giudizio presuppone la verifica delle controverse imposizioni con due principi
fondamentali del diritto amministrativo: legalità e irretroattività delle
leggi.
-
3.1. Ad __________ il
servizio di distribuzione dell'acqua potabile é retto dal regolamento
dell'azienda acqua potabile (RAAP), adottato dal consiglio comunale il 19
maggio 1995 ed approvato dalla sezione degli enti locali il 30 ottobre 1995. Il
RAAP istituisce a questo scopo un'azienda municipalizzata ai sensi della LMSP
(art. 1), incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su
tutto il territorio del comune (art. 2 RAAP; inoltre art. 12 RAAP). L'art. 44
RAAP afferma il principio dell'autonomia finanziaria ed economica dell'AAP e
prevede, per il suo perseguimento, l'imposizione di tasse di allacciamento
(art. 45 RAAP) e, annualmente, d'utilizzazione (art. da 47 a 49 RAAP). Le tasse
di utilizzazione si compongono di una tassa base ed una tassa di consumo, da
definire da parte del municipio mediante tariffario entro degli importi fissati
agli art. 48 RAAP (tassa base) e 49 RAAP (tassa di consumo). La tassa base a
gravare le case o gli appartamenti secondari di utenti non domiciliati nel
comprensorio spazia tra fr. 50.-- e fr. 150.-- (art. 48 lett. b RAAP); la tassa
di consumo per ogni rubinetto o getto allo stesso parificato si muove tra fr.
10.-- e fr. 30.-- (art. 49 lett. a RAAP). Anche se non influenza l'esame e
l'esito della presente contestazione é utile ricordare che, in accoglimento di
un ricorso presentato da alcuni proprietari di residenze secondarie, con
sentenza 5 settembre 1996 il Tribunale federale ha accertato che la differenziazione
tra la tassa base a gravare le residenze primarie, variante tra fr. 50.-- e fr.
100.-- (art. 48 lett. a RAAP), e quella con cui vengono colpite le residenze
secondarie, spaziante tra fr. 50.- e fr. 150.-- come é appena stato spiegato, é
contraria al principio di uguaglianza ancorato all'art. 4 della costituzione
federale. L'art. 62 cpv. 1 RAAP prevede infine l'entrata in vigore dello stesso
al 1 gennaio 1995. Con ordinanza 23/26 luglio 1996, pubblicata all'albo comunale
nel periodo 30 luglio-14 agosto 1996 e che stabiliva la sua entrata in vigore
alla scadenza del termine di pubblicazione, il municipio di __________ ha
fissato provvisoriamente in fr. 100.-- la tassa base ed in fr. 10.-- per
rubinetto la tassa d'utilizzazione a gravare ogni stabile allacciato alla rete
di distribuzione dell'acqua potabile, in attesa dell'evasione del ricorso
inoltrato al Tribunale federale di cui si é detto poco sopra. Dopo l'emanazione
di quel giudizio il municipio ha informato gli utenti che avrebbe emesso identiche
tasse per residenti primari e secondari per gli anni 1995 e 1996. Gli importi
fissati con ordinanza 23/26 luglio 1996 non sono stati modificati.
3.2. Il dipartimento ha annullato la tassa di utilizzazione
relativa all'anno 1995 e ridotto quella per il 1996 a 9/24, ovvero a fr. 82,50,
per il motivo che quei tributi erano stati determinati con ordinanza 23/26
luglio 1996: decreto che prevedeva la sua entrata in vigore con la decorrenza
del termine di pubblicazione e dunque non esplicava - né, del resto, avrebbe
potuto esplicare - effetto retroattivo. L'autorità inferiore si é ispirata alle
considerazioni svolte da parte di questo Tribunale nella sentenza pubbl. in
RDAT II-1995 N. 23 consid. 3.3.. Questa conclusione non appare tuttavia
completamente corretta.
3.3. La base legale formale degli avversati tributi -
requisito indispensabile per il loro prelievo (DTF 118 Ia 320 segg. in re comune
di __________, consid. 3a) - é costituita dagli art. 48 lett. b e 49 lett. a
RAAP, in vigore dal 1 gennaio 1995. La prima disposizione fissa tra un minimo
di fr. 50.-- ed un massimo di fr. 150.-- (conforme al principio di uguaglianza
solo fino a fr. 100.--) l'anno la tassa base a gravare le economie domestiche
di persone senza domicilio nel comune. La seconda indica che la tassa di
consumo può variare tra fr. 10.-- e fr. 30.-- per rubinetto o getto allo stesso
parificato. Queste disposizioni non sono tuttavia, in principio, direttamente
applicabili. Esse rimandano difatti la determinazione dell'importo esatto delle
tasse che può essere percepito dagli utenti all'adozione di un tariffario
sottoforma di ordinanza municipale (cfr. art. 47 RAAP). Quest'ultima
costituisce pertanto un'irrinunciabile premessa legale affinché il comune possa
percepire il tributo in rassegna; poiché legge materiale, essa deve inoltre
ossequiare in quanto tale il principio dell'irretroattività delle leggi (cfr.
le considerazioni svolte nella sentenza di questo Tribunale poco sopra citata,
cui si é riferito il dipartimento). Quando la definizione di una tassa di utilizzazione,
tale quella in esame, ha luogo secondo il sistema appena descritto, il diritto
di imposizione del comune può pertanto essere pregiudicato dal ritardo con cui
il municipio, nell'esercizio delle competenze esecutive che gli spettano,
adotta l'ordinanza con cui fissa l'importo esatto delle tasse che intende
emettere ed incassare presso gli utenti: atto normativo che, al pari degli
altri, non può di principio spiegare effetto retroattivo (sul principio
dell'irretroattività delle leggi RDAT I-1996 N. 51 consid. 8d ed e con rinvii;
II-1995 N. 23 consid. 3.2. con rinvii). La giurisprudenza di questo Tribunale
ha tuttavia avuto modo di mitigare le conseguenze negative che questa
situazione può generare per il comune, salvaguardando per esso la possibilità
di comunque sempre poter incassare l'importo minimo della tassa previsto a livello
di regolamento a partire dall'entrata in vigore dello stesso: importo sotto il
quale non é lecito spingersi mediante ordinanza e che pertanto, in difetto di
fissazione ad un importo superiore a livello di quest'ultima, risulta essere
direttamente applicabile nei confronti degli utenti (cfr. sentenza inedita di
questo Tribunale 3 febbraio 1998 in re comune di __________, consid. 3.3.).
3.4. Nel concreto caso, come ha considerato il dipartimento,
l'importo annuo di fr. 100.-- per la tassa base rispettivamente fr. 10.-- per
rubinetto determinato mediante ordinanza 23/26 luglio 1996 poteva essere
applicato solo dopo la scadenza del termine di pubblicazione di quest'ultima,
ovvero a partire dal 15 agosto 1996. L'ordinanza in rassegna prevedeva infatti
espressamente la sua entrata in vigore a quel momento. Né del resto, come ha
ulteriormente argomentato l'istanza inferiore, alla stessa si sarebbe potuto
lecitamente conferire simile effetto. Il dipartimento ha però omesso di
considerare che l'applicazione diretta degli art. 48 lett. b e 49 lett. a RAAP,
in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 1995, poteva costituire una sufficiente
base legale legittimante l'imposizione da parte del comune della tassa di utilizzazione
dell'acqua potabile a partire da tale data, per lo meno limitatamente agli
importi minimi annui di fr. 50.-- per la tassa base e di fr. 10.-- per
rubinetto per quella di consumo previsto da quelle disposizioni. Non é invero
certo che ciò sia effettivamente il caso. Difatti, il RAAP é stato adottato dal
consiglio comunale il 19 maggio 1995 ed approvato dal dipartimento delle
istituzioni, sezione degli enti locali, il 30 ottobre 1995. La sua entrata in vigore
al 1 gennaio 1995, prevista all'art. 62 cpv. 1 RAAP, costituisce un caso di
retroattività. Il Tribunale non procede tuttavia all'esame circa la legittimità
del conferimento dell'effetto retroattivo al RAAP, ma lo rinvia all'autorità
inferiore. Il requisito della base legale costituisce infatti il primo,
fondamentale elemento che deve essere oggetto di esame nell'ambito della
verifica della percezione di una tassa di utilizzazione dell'acqua potabile,
per cui l'esito di questo esame condiziona quello degli altri principi cui deve
soddisfare l'imposizione (cfr., per un'illustrazione dei requisiti, RDAT I-1997
N. 47 consid. 2.1.). Corrobora ulteriormente questa soluzione nel concreto caso
la constatazione che se, come non sembra prima facie per nulla escluso, non
dovesse essere ammessa la retroattività del RAAP al 1 gennaio 1995 - e pertanto
le tasse minime appena menzionate potrebbero essere applicate solo a partire
dal 30 ottobre 1995, giorno in cui il dipartimento delle istituzioni, sezione
degli enti locali, agendo per delega del Governo ha approvato con effetto
costitutivo il RAAP (art. 190 cpv. 1 LOC) - bisognerà ancora ricercare se e in
che misura le controverse tasse non possano comunque essere percepite per il
periodo 1 gennaio-29 ottobre 1995 sulla scorta del regolamento organico dell'azienda
consorziale __________, il quale reggeva il servizio di distribuzione dell'acqua
potabile nei menzionati comuni prima della fusione: regolamento implicitamente
abrogato dal RAAP. Orbene, questo compito, insieme a quello di definire
l'importo esatto delle tassazioni discendente dall'applicazione di differenti
basi legali, non deve essere assolto dall'ultima autorità cantonale di ricorso,
preposta al controllo dell'operato delle istanze inferiori.
3.5. In virtù di quanto precede il ricorso del comune di
__________ deve essere accolto e la risoluzione impugnata annullata. In
applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al
dipartimento affinché proceda preliminarmente all'accertamento della base
legale legittimante la controversa imposizione della tassa di utilizzazione
dell'acqua potabile relativa agli anni 1995 e 1996 come indicato al considerando
3.4. e, in seguito, evada le censure sottopostegli dalle resistenti.
- Il Tribunale non preleva
una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Le resistenti devono tuttavia essere
tenute a rifondere delle ripetibili al comune di __________, assistito da un
avvocato (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost., 40, 42 LMSP, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto e il
dispositivo n. 1.2. della risoluzione 18 novembre 1997 (n. 101) del
dipartimento delle istituzioni annullato.
§. Gli atti vengono retrocessi al dipartimento affinché proceda come
indicato al consid. 3.5. e relativo rinvio.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. __________ e __________ sono condannate a versare al comune di
__________, in solido, fr. 300.-- per ripetibili
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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