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Numero d'incarto:
52.1997.366
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00366
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 dicembre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 19 novembre 1997, no. 5910, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 ottobre 1996
con cui il municipio di __________ gli ha revocato l'autorizzazione tipo A
per il servizio taxi;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. All'inizio di marzo del 1994
il ricorrente __________, titolare di un'autorizzazione di tipo A,
rilasciatagli dal municipio di __________ nel 1988 per l'esercizio della professione
di tassametrista sul territorio del comune, ha venduto al collega __________
una vettura Mercedes 300 D, affermando, contrariamente al vero, che il veicolo
aveva percorso i 175'000 km indicati dal contatore invece dei 243'000 effettivamente
percorsi.
Ravvisato in questi fatti il reato di truffa, con decreto
d'accusa 20 luglio 1995, il Procuratore pubblico ha condannato il ricorrente ad
una pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente.
Il decreto è cresciuto in giudicato il 6 dicembre 1995, in
seguito al ritiro dell'opposizione contro di esso interposta in un primo tempo
dal condannato.
B. Con risoluzione 14 ottobre
1996 il municipio di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr.
300.-- "per essere venuto meno al requisito della buona reputazione
previsto dall'art. 7 dell'ordinanza municipale sul servizio taxi subendo una condanna
per reato di truffa nei confronti di un altro tassametrista".
Con risoluzione dello stesso giorno, notificata il 16 e
fondata sullo stesso motivo, l'esecutivo comunale gli ha inoltre revocato
l'autorizzazione all'esercizio della professione di tassametrista tipo A.
C. Con giudizio 19 novembre
1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di revoca
dell'autorizzazione, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato da
__________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la condanna penale inflitta
al ricorrente giustificasse le conclusioni a lui sfavorevoli tratte
dall'autorità comunale in ordine alla sussistenza del requisito della buona
reputazione, al quale è subordinato il rilascio dell'autorizzazione.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa
risoluzione municipale.
Relativizzata l'importanza della condanna penale subita,
l'insorgente riprende e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza
successo davanti al Consiglio di Stato con riferimento all'adeguatezza del
provvedimento di revoca. Sottolinea, in particolare, di non avere altri sbocchi
professionali, sia perché troppo anziano (__________anni), sia perché privo di
altra formazione.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________
con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'esercizio della
professione di tassametrista sul territorio del comune di __________ è soggetto
ad autorizzazione (art. 4 Ordinanza municipale servizio taxi del 26 agosto
1987; OMST). L'autorizzazione di tipo A è rilasciata in base a pubblico concorso
e conferisce al beneficiario il diritto di sostare sull'area pubblica appositamente
designata a tale scopo (art. 5 cifra 1 OMST).
L'ottenimento delle autorizzazioni in parola è subordinato all'esercizio
dei diritti civili, all'attitudine all'esercizio della professione, a buone
conoscenze toponomastiche, alla buona reputazione ed alla licenza di condurre
tipo B1 (art. 7 OMST).
Le autorizzazioni suddette decadono quando non si verificano
più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio (cfr. art. 11 OMST).
Ipotesi, questa, che all'atto pratico si configura alla stregua di una revoca.
- Il requisito della buona
condotta, comune a numerose autorizzazioni di polizia, mira essenzialmente a
tutelare il pubblico da operatori economici che a causa del loro comportamento non
offrono sufficienti garanzie di affidabilità in ordine ad un corretto
svolgimento delle relazioni commerciali instaurate con la loro clientela.
Il concetto di buona condotta è di natura indeterminata (DTF
108 Ib 421; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg.
Bd., N 66 B V a). Nell'individuazione del suo contenuto precettivo, l'autorità
fruisce pertanto di una discreta latitudine di giudizio, che è chiamata ad
esercitare tenendo soprattutto conto del principio di proporzionalità, ovvero
delle finalità perseguite da tale requisito per rapporto alle effettive esigenze
di tutela del pubblico nella professione specifica (cfr. Gygi, Wirtschaftsverfassungsrecht,
pag. 90).
Per buona condotta si intende generalmente l'assenza di condanne
penali iscritte nel casellario giudiziario. Non è tuttavia escluso che la
condotta di una persona possa dar adito ad una valutazione negativa anche in
assenza di condanne penali (DTF 100 Ia 197 seg. consid. 5 a). Inversamente, non
ogni condanna penale iscritta nel casellario giudiziario deve necessariamente
comportare una valutazione negativa sulla condotta di una persona (ZBl 1979, 70
consid. 2b; Poledna, Staatliche Bewilligungen und Konzessionen, pag. 187). La
condanna va valutata caso per caso, tenendo conto del tipo di reato commesso,
della sua gravità e delle esigenze di tutela del pubblico nell’ambito della
professione concretamente in esame.
- Nel caso in oggetto, il
ricorrente è stato condannato con decreto d'accusa 20 luglio 1995 del
Procuratore pubblico alla pena di 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per aver truffato un collega di lavoro, ritraendone un indebito profitto di almeno
fr. 15'000.--.
Il reato contro il patrimonio, di cui l'insorgente si è reso
autore, non può essere bagatellizzato.
La legge annovera invero la truffa fra i crimini, ossia fra i
reati più gravi (art. 9 CP), che già per la loro intrinseca natura appaiono
atti a compromettere seriamente la reputazione di chi li commette.
L'indebito profitto ritratto dall'insorgente non appare
d'altro canto insignificante: una somma di fr. 15'000.-- rappresenta pur sempre
un importo di una certa rilevanza.
L'agire del ricorrente, che non si è fatto scrupolo di
ingannare un collega di lavoro, denota inoltre una certa dose di spregiudicatezza;
circostanza, questa, che permette di trarre conclusioni a lui sfavorevoli sulla
sua correttezza nei rapporti commerciali.
Ferme queste premesse, la valutazione negativa operata dall'autorità
comunale in ordine alla sussistenza del requisito della buona condotta appare
tutto sommato ancora sostenibile.
Poco importa che il ricorrente abbia ingannato la vittima
affermando cose false o sottacendo cose vere. Il modus operandi non è rilevante
ai fini del giudizio sulla sua condotta. Il reato di truffa, dal profilo del
suo perfezionamento, non può peraltro essere rimesso in discussione in questa
sede.
Vero è che la pena inflitta al ricorrente non denota una
particolare gravità del reato commesso. Ciò non basta tuttavia per far apparire
lesive del principio di adeguatezza le deduzioni tratte dall’autorità comunale
in merito alla sua condotta. La condanna penale inflittagli per titolo di
truffa giustifica pur sempre ancora la formulazione di riserve in ordine alla
sua correttezza professionale nei rapporti con la clientela. Incontestabilmente,
una simile condanna legittimerebbe senz’altro il municipio a respingere una domanda
di rilascio dell’autorizzazione.
Invano si richiama il ricorrente alla stima ed alla
considerazione di cui sembra godere in seno alla categoria dei conducenti di
taxi che l’hanno eletto presidente della loro associazione professionale. Il
suo agire nei confronti del collega di lavoro rimane comunque riprovevole e
suscettibile di pregiudicare in misura significativa la sua reputazione.
Altrettanto privo di rilievo è il fatto che il municipio di
__________ per gli stessi fatti abbia inflitto al ricorrente anche una multa di
fr. 300.--. La revoca dell'autorizzazione, qui in discussione, non ha valore di
sanzione, ma di semplice provvedimento amministrativo conseguente alla
decadenza del requisito della buona condotta, che a suo tempo ne aveva
giustificato il rilascio. Opinabile è semmai la multa, non il provvedimento in
esame.
Pure ininfluente è l’eventuale cancellazione della condanna
dal casellario giudiziale che il ricorrente si appresta a chiedere al giudice
penale in base all’art. 80 cifra 2 CP. Nemmeno tale circostanza, attribuibile
al protrarsi della procedura ricorsuale, è atta ad inficiare la legittimità
della risoluzione municipale impugnata. L’eventuale cancellazione potrà
soltanto permettere al ricorrente di postulare e semmai ottenere una nuova
autorizzazione del tipo B, per la quale non vale il limite d’età previsto per
l'autorizzazione revocata.
Nè giustificano una diversa conclusione le conseguenze sicuramente
gravose derivanti al ricorrente dalla revoca dell'autorizzazione. L'età
avanzata e la difficile situazione personale del ricorrente non costituiscono
circostanze atte ad invalidare le conclusioni tratte dal municipio sulla sua
condotta e sulle garanzie di affidabilità che questi offre in ordine ad un
corretto svolgimento delle sue relazioni commerciali.
La possibilità di ottenere quanto prima un’autorizzazione del
tipo B mitiga peraltro la gravità delle ripercussioni derivanti dal provvedimento
in esame.
- In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 7, 11 OMST di __________; 3, 18, 28. 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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