AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.358
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00358
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 3 dicembre 1997 di
patrocinato
dall'avv. __________
contro
il
decreto provvisionale 17 novembre 1997 (n. 5816) con cui il Presidente del
Consiglio di Stato respinge l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo
all'impugnativa inoltrata dall'insorgente al Consiglio di Stato avverso la
decisione 12 settembre 1997 con cui il Dipartimento del territorio, Sezione
della protezione dell'aria e dell'acqua, gli ha sospeso con effetto immediato
per la durata di due anni l'autorizzazione di controllore di impianti di
combustione;
viste le risposte:
-
12 dicembre 1997 del Dipartimento
del territorio,
-
19 dicembre 1997 del Presidente del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6 dicembre 1993 il
Dipartimento del territorio ha rilasciato a __________ il certificato di
abilitazione per il controllo degli impianti di combustione in conformità con
l'OIAt '92.
B. A seguito di diverse
segnalazioni da parte di vari utenti, il 14 marzo e 12 maggio 1995 la Sezione
della protezione dell'aria e dell'acqua ha rimproverato a __________ un
comportamento non conforme all'etica professionale, richiamandolo ufficialmente
ogni volta.
Il 9 febbraio e 2 maggio
1996, egli è stato nuovamente richiamato per irregolarità nei controlli
eseguiti sugli impianti di combustione, come pure per il ritardo nella
spedizione dei rapporti. Nell'ultimo avviso egli è stato reso attento che se il
suo operato avesse continuato a essere motivo di richiami, l'autorità si sarebbe
vista costretta ad avviare una procedura amministrativa nei suoi confronti.
A seguito di un ennesimo reclamo presentato al dipartimento,
il ricorrente il 4 agosto 1997 è stato richiamato per la quinta volta per gran
parte dei motivi che hanno dato origine ai precedenti richiami.
C. Fondandosi sulle risultanze
dell'audizione presso gli uffici della protezione aria dove è stato convocato
il 1° settembre 1997 per informarlo dell'ultimo reclamo e dove gli sono stati
addebitati ulteriori 4 rimostranze nel frattempo sopraggiunte da parte di altri
utenti, il 12 settembre 1997 il Dipartimento del territorio ha sospeso con
effetto immediato l'autorizzazione rilasciata a suo tempo al ricorrente,
l'incontro non avendo permesso di confutare tutti gli addebiti mossi nei suoi
confronti.
L'autorità ha in sostanza contestato a __________ un comportamento
poco professionale e contrario alle normative, come pure la sua scarsa
professionalità con la quale eseguirebbe i lavori acquisiti tramite
l'autorizzazione cantonale. Ha pure dato peso al fatto che egli è stato
oggetto, in pochi anni di attività, di ben 5 richiami ufficiali l'ultimo dei
quali con esplicita minaccia dell'adozione di provvedimenti amministrativi.
D. Contro questo provvedimento
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento
e postulando, in via provvisionale, il ripristino dell'effetto sospensivo del
ricorso, preventivamente tolto dall'autorità dipartimentale.
Egli ha sostenuto che la decisione, arbitraria e priva di
base legale, sarebbe stata adottata a dispregio del suo diritto di essere
sentito e del principio della proporzionalità.
E. Con decisione 17 novembre
1997 il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza, confermando
l'immediata esecutività della revoca dell'autorizzazione disposta dal
Dipartimento del territorio.
In estrema sintesi, il Presidente del Governo ha considerato
prevalente l'interesse pubblico volto all'esecuzione di controlli ineccepibili
svolti con professionalità.
F. Contro la predetta
risoluzione del Presidente del Consiglio di Stato, __________ insorge davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste
respinte dalla precedente istanza.
Contestati gli addebiti mossigli dal Dipartimento del
territorio in relazione alla qualità dei controlli da lui esperiti,
l'insorgente nega che siano dati i presupposti per togliere in via cautelare
l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato davanti al Consiglio di Stato.
A suo avviso, l'interesse pubblico che l'autorità intende
tutelare non prevarrebbe sul suo interesse personale a continuare l'attività
sinora svolta sino all'emanazione di un giudizio definitivo.
G. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Presidente del Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Anche il Dipartimento del territorio propone la reiezione del
gravame, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dagli art. 6 DLALPA, 11 DE concernente il
controllo degli impianti di combustione (DECIC) e 21 cpv. 4 PAmm.
La legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 43 e 46 cpv. 1 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
- Secondo l'art. 4 DECIC le
autorità preposte al controllo degli impianti di combustione provvedono
direttamente ai loro incombenti o ne affidano l'esecuzione a terzi. I controlli,
soggiunge l'art. 4 cpv. 2 DECIC, possono essere eseguiti unicamente da persone
autorizzate dal Dipartimento. L'autorizzazione è personale e viene rilasciata a
chi è in possesso dell'attestato federale di controllore della combustione
(art. 4 cpv. 3 DECIC). Autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate a
candidati che si stanno preparando all'esame federale di controllore della combustione
(art. 4 cpv. 4 DECIC). Le infrazioni al DECIC sono perseguite giusta l'art. 8
DLALPA.
In caso di inadempienza grave o ripetuta, il Dipartimento può
inoltre sospendere l'autorizzazione per un periodo fino a due anni oppure
revocarla (art. 12 DECIC).
- Nel caso in esame il
Dipartimento del territorio ha ritenuto che le manchevolezze riscontrate
nell'attività di controllore svolta dal ricorrente giustificassero la revoca dell'autorizzazione.
Ha inoltre ritenuto dati i presupposti per dichiarare immediatamente esecutivo
il provvedimento di sospensione dell'abilitazione, negando preventivamente
l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Misura cautelare, quest'ultima,
che il Presidente del Consiglio di Stato ha confermato con la risoluzione qui
impugnata.
Il diniego preventivo dell'effetto sospensivo del ricorso
configura - come giustamente rileva il Presidente del Governo - un provvedimento
di natura cautelare volto ad evitare che interessi pubblici o privati vengano
irrimediabilmente pregiudicati dai ritardi provocati dalla procedura
d'impugnazione (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ediz. § 25 N. 3 pag.
244; Kölz, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kt. ZH, § 25 N. 10;
STA sentenza del 17 ottobre 1990 in re C. SA). Nel giudizio sulla revoca
dell'effetto sospensivo, l'autorità decidente è chiamata a ponderare gli interessi
contrapposti, stabilendo a quale delle due parti in lite appaia più
giustificato far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del
procedimento ed i rischi necessariamente connessi all'incertezza dell'esito
finale (cfr. STF 10.4.1981 in re O., in RDAT 1982 N. 40). Nell'ambito di questa
valutazione, l'autorità decidente può tenere debitamente conto del probabile
esito della lite; deve tuttavia evitare di anticipare il giudizio di merito,
permettendo che si instaurino situazioni di fatto irreversibili o comunque
difficilmente modificabili. Il giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo,
oltre ad essere d'apparenza, procede in larga misura dal potere discrezionale
che la legge riserva a tal fine all'autorità competente a statuire nel merito.
L'autorità di ricorso chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una
decisione statuente su un'istanza di revoca dell'effetto sospensivo deve quindi
in linea di massima limitarsi a verificare che il provvedimento censurato non
violi il diritto (art. 61 PAmm), specie sotto il profilo di un esercizio
abusivo del potere di apprezzamento riservato all'autorità che l'ha adottato
(cfr. RDAT 1992 I N. 18 pag. 47 seg.).
- In concreto, confermando
l'immediata esecutività del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione di
controllore degli impianti di combustione l'insorgente rimprovera al Presidente
del Governo di essere incorso in una violazione del principio della
proporzionalità e invoca la violazione del diritto di essere sentito. Sostiene
pure che la decisione, la quale non avrebbe base legale, sarebbe arbitraria.
Contesta gli addebiti mossigli dall'autorità e nega che possano comunque
giustificare il preventivo diniego dell'effetto sospensivo.
Le obiezioni sollevate dal ricorrente non possono essere accolte.
4.1. Il ricorrente sostiene di aver ricevuto in occasione
dell'audizione del 1° settembre 1997 presso gli uffici dipartimentali un vero e
proprio "colpo basso", venendogli sottoposte 4 nuove lamentele senza
che - a suo dire - gli venisse prospettata l'utilizzazione di questi fatti
nuovi in sede decisionale. Ora, la decisione dipartimentale essendo posteriore
all'audizione, il ricorrente si è già potuto esprimere direttamente in tale
occasione pure su tali lamentele. Ma vi è di più. Nel corso della procedura
__________ ha avuto ampia facoltà di esprimersi sulla questione tanto davanti
al Consiglio di Stato quanto ora davanti a questo Tribunale. Una violazione del
diritto di essere sentito non è dunque affatto ravvisabile. A tale proposito
giova infatti ricordare che la costante prassi del Tribunale federale considera
sanata la lesione del diritto di essere sentito, intesa quale facoltà del
cittadino di potersi esprimere preventivamente all'emanazione di una decisione
che lo concerne, quando l'interessato ha avuto tale possibilità in sede di
ricorso, davanti ad un'autorità munita di piena cognizione (DTF 118 Ib 120 e
segg. consid. 4b e rinvii) quale è ad esempio il Consiglio di Stato (art. 56
PAmm).
4.2. L'insorgente sostiene che la decisione dipartimentale
sarebbe sprovvista di base legale.
Giusta il disposto di cui ai cpv. 2 e 3 dell'art. 4 DECIC, i
controlli degli impianti di combustione possono essere eseguiti unicamente da
persone autorizzate dal dipartimento. Tale autorizzazione è personale e viene
rilasciata a chi è in possesso dell'attestato federale di controllore della
combustione, rilasciato secondo le direttive dell'UFIAML.
Ora, chi è al beneficio di un'autorizzazione di polizia è
soggetto a una particolare sorveglianza. Ciò è giustificato, dal momento che
l'abilitazione può comportare rischi per il pubblico; presuppone quindi regole
di comportamento specifiche passibili di sanzione disciplinare. In specie, il
controllore ufficiale riveste una figura di interesse pubblico di cui lo Stato
si fa garante concedendogli l'abilitazione (STA, sentenza del 3 marzo 1997 in
re K.).
Se i fatti costitutivi dell'infrazione disciplinare non
possono essere previsti nella legge in maniera precisa a causa del carattere
generale dei doveri assunti dalle persone sottoposte al regime disciplinare,
l'elenco delle sanzioni deve essere nondimeno preciso ed esaustivo. Esso deve
essere inoltre preceduto da una comminatoria, nella misura in cui può essere
ancora evitata la violazione non ancora consumata di una regola di comportamento.
Inoltre, in ragione del loro carattere sanzionatorio, le misure disciplinari
presuppongono una colpa nel senso del diritto penale; le eccezioni e i fatti
giustificativi usuali potendo nondimeno essere invocati (Knapp, Précis de droit
administratif, 4. ed., n. 1748).
Nella fattispecie, le sanzioni sono contemplate all'art. 12
cpv. 2 DECIC: in caso di inadempienza grave o ripetuta del controllore, il
dipartimento può sospendere l'autorizzazione per un periodo fino a due anni
oppure revocarla.
Ora, le accuse mosse al ricorrente contemplano un comportamento
poco professionale e contrario alle normative (in particolare l'OIAt e alle
direttive per i controlli della combustione). In occasione del quarto richiamo,
egli era stato d'altronde edotto della possibilità di essere oggetto di misure
amministrative in caso di ulteriori richiami.
Ne consegue che la censura dell'insorgente di carenza di base
legale è dunque infondata.
4.3. L'insorgente ritiene la decisione arbitraria e contraria
al principio della proporzionalità.
Se le manchevolezze rimproverategli dall'autorità fossero soltanto
quelle d'ordine tecnico elencate nel provvedimento di sospensione, le tesi
difensive potrebbero, al limite, essere accreditate. L'autorità cantonale
addebita tuttavia al ricorrente anche il suo comportamento contrario alle
normative e che denoterebbe scarsa professionalità.
L'addebito è particolarmente grave, perché è indice di scarsa
affidabilità non solo dal profilo tecnico, ma anche da quello personale. Il
ricorrente lo contesta asserendo di non aver messo in pericolo l'ambiente o la
salute pubblica, e che nelle decisioni non vi sarebbe il benché minimo
riferimento ad un danno grave, imminente e irreparabile o almeno difficilmente
riparabile.
Ora, nel corso dell'audizione del 1° settembre 1997, al
ricorrente è stato addebitato di aver assegnato ad un utente un termine di
risanamento inferiore a quello previsto dalle relative direttive; inoltre, le
verifiche disposte dalla SEPA hanno evidenziato l'inesattezza dei dati
statistici sui controlli della combustione in vari comuni: tali errori, a mente
dell'insorgente deriverebbero dall'elaboratore dei dati gestito dal suo apprendista.
Inoltre, circa il comportamento da egli assunto nei confronti di altri utenti,
egli si è giustificato con il nervosismo di quest'ultimi. Oltre a questi episodi
di scarsa professionalità, il dipartimento ha evidenziato un comportamento poco
professionale e contrario alle normative perché introdottosi nell'appartamento
di un utente assente trovando la porta aperta facendo controfirmare il rapporto
di controllo dalla vicina; per aver abitualmente apposto al rapporto di
controllo un bigliettino adesivo (post-it) invece di far uso dell'apposito
spazio riservato nel formulario; per aver imposto un termine di regolazione
inferiore a 30 giorni perché suggeritogli dai proprietari degli impianti.
Tali risultanze evidenziano importanti sospetti di scarsa
professionalità e comportamento contrario alle normative, ritenuto pure che era
già stato avvertito della possibilità di essere oggetto di una procedura
amministrativa se il suo operato avesse continuato ad essere motivo di
richiami.
Certo è che questi accertamenti preliminari dovranno essere ulteriormente
confermati dall'istruttoria che il Consiglio di Stato dovrà necessariamente esperire
prima di statuire nel merito del ricorso pendente.
Nell'ambito di un giudizio di apparenza, qual è quello che le
istanze di ricorso sono chiamate a rendere in relazione alla concessione
dell'effetto sospensivo, questi accertamenti consentono nondimeno di valutare
negativamente l'affidabilità dell'insorgente: conclusione, questa, che di
fronte al chiaro interesse pubblico sotteso al controllo degli impianti di
combustione legittima la revoca preventiva dell'effetto sospensivo del ricorso.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente, nelle circostanze concrete,
l'adozione di provvedimento cautelare volto ad inibire la continuazione dell'attività
di controllore non procede da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento
che la legge riserva all'autorità amministrativa. Di fronte ad indizi concreti
di inadempienze gravi, in quanto denotanti scarsa affidabilità, il conferimento
dell'immediata esecutività alla decisione di revoca dell'autorizzazione non
appare affatto insostenibile. Pur incidendo in misura ragguardevole nella sfera
degli interessi del ricorrente, esso risulta comunque adeguatamente
ragguagliato all'importanza degli interessi pubblici, che la prosecuzione
dell'attività di controllore metterebbe a repentaglio.
Immune da violazioni del diritto, la decisione del Presidente
del Governo va quindi confermata.
- La tassa di giustizia segue
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6, 8 DLALPA; 4, 11, 12 DECIC; 3, 18, 21, 47, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.– è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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