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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.354
Data decisione, Autorità:
03.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00354
Lugano
3 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 25 novembre 1997 di
contro
la
risoluzione 12 novembre 1997 (n. 5760) del Consiglio di Stato, che conferma
il provvedimento di ritiro dell'autorizzazione annuale per l'esercizio della
caccia alta adottato nei confronti dell'insorgente dal Dipartimento del
territorio, Ufficio caccia e pesca, per aver usato un elicottero in qualità
di cacciatore per recarsi in zona venatoria;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con verbale di
segnalazione-sequestro del 7 settembre 1997 i guardacaccia __________ e
__________ hanno ritirato a __________ l'autorizzazione annuale di caccia alta
e il fucile per avere, in qualità di cacciatore, fatto uso di un elicottero per
il trasporto fino all'Alpe __________ e per essere partito per le zone di
caccia il 5 settembre, ossia due giorni prima dell'apertura della caccia. Il
denunciato si è rifiutato di controfirmare il verbale.
Il 9 settembre 1997
l'Ufficio della caccia e della pesca, preso atto di tali risultanze, ha
confermato il provvedimento adottato immediatamente dagli agenti della polizia
della caccia intervenuti sul posto.
B. Avverso la premessa
pronuncia __________ ha interposto ricorso al Dipartimento del territorio.
Ha addotto che il volo in elicottero era unicamente
finalizzato al trasporto delle necessarie vettovaglie per l'imminente periodo
di caccia e che, una volta depositato il materiale, era previsto il rientro a
domicilio. Ha sostenuto di non aver avuto seco alcuna arma o munizioni.
L'autorità dipartimentale, dopo aver rilevato come il
fratello __________, anch'esso denunciato, a verbale ha ammesso di aver utilizzato
un elicottero per recarsi il 5 settembre 1997 sul __________ in compagnia di
__________ e che gli stessi non hanno più abbandonato l'alpe, ha confermato il
ritiro della patente. Ha pure sottolineato come né __________ né __________
durante il controllo e la verbalizzazione non hanno mai menzionato ai
guardacaccia di essere tornati al loro domicilio a prendere armi e munizioni.
C. __________ ha quindi
presentato ricorso davanti al Consiglio di Stato ribadendo le censure esposte
in precedenza e sottolineando, questa volta, di aver fatto ritorno al proprio
domicilio e di essere ripartito per le zone di caccia di primo mattino il 6 settembre
1997 alla vigilia del giorno di apertura con armi e munizioni.
Il Governo ha confermato il censurato provvedimento ritenendo
che vi fossero sufficienti elementi a comprova del fatto che l'insorgente
avesse contravvenuto alle disposizioni che regolano l'attività venatoria e che
obbligano i cacciatori a partire per i luoghi di caccia con fucile e munizioni
alla vigilia dell'apertura della caccia.
D. Contro la predetta
risoluzione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ribadisce in sostanza le considerazioni espresse nel gravame
davanti all'autorità inferiore.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Dipartimento del territorio adducendo delle argomentazioni di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 48 cpv. 2 della legge cantonale
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11
dicembre 1990 (LCC).
Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm), è presentato da una persona senz'altro abilitata a
ricorrere in quanto lesa direttamente nei propri legittimi interessi dalla decisione
impugnata (art. 43 PAmm). Come già rilevato dall'Esecutivo cantonale, l'interesse
legittimo del ricorrente non appare fondato sulla pretesa di essere messo
nuovamente al beneficio di un'autorizzazione di caccia alta ormai scaduta,
quanto piuttosto sulla verifica della legalità del provvedimento adottato nei
suoi confronti in quanto suscettibile di costituire un precedente negativo
nell'esercizio della caccia in caso di possibili misure future adottate
dall'autorità (art. 43 LCC).
Il gravame è dunque
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 16 cpv.
1 lett. a del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli
uccelli selvatici del 4 agosto 1993 (RALCC), l'esercizio della caccia alta è
permesso dal 7 al 23 settembre. L'art. 41 cpv. 1 dispone che la partenza per le
zone di caccia, con fucile e munizioni, è permessa alla vigilia dell'apertura
della caccia dopo le ore 07.00 dall'ultimo posto autorizzato ai veicoli a
motore.
L'art. 19 LCC, stabilisce un elenco di mezzi e metodi
ausiliari proibiti nell'esercizio della caccia, lasciando al Consiglio di Stato
la facoltà di estendere ulteriormente la lista di tali mezzi. L'Esecutivo
cantonale ha fatto uso di tale delega all'art. 54 RALCC.
Secondo la lettera a) del predetto disposto, è vietato, tra
l'altro, l'uso dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e
munizioni, fatta eccezione per il recupero della cacciagione (art. 55 RALCC).
Ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 lett. h RALCC gli agenti della polizia
della caccia procedono, tra l'altro, al ritiro immediato dell'autorizzazione
annuale a colui che in particolare ha usato una funivia, una funicolare o
l'elicottero violando l'art. 54 lett. a RALCC.
2.2. Va osservato che
rientra sempre e in ogni caso nel quadro delle attribuzioni dell'autorità
decidente di valutare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese
dall'autore dell'accertamento, esaminare la pertinenza della descrizione dei
fatti, tenendo conto delle eccezioni e degli elementi di discolpa dedotti dal denunciato
(STA 3 febbraio 1998 in re C. consid. 4).
- 3.1. In concreto, il 5
settembre 1997 alle ore 17.05 (v. rapporto di contravvenzione agli atti) i
guardacaccia __________ e __________, appostati nella zona dell'Alpe __________
in Valle __________, hanno visto atterrare un elicottero da cui scendevano
__________ ed __________ i quali, aiutati dal fratello __________ presente
sull'alpe, hanno scaricato due scatole e un sacco bianco per portarli nella
loro cascina. Secondo i due agenti, essi non hanno più abbandonato da quel
momento il luogo se non per andare in osservazione nelle zone di caccia sopra
l'alpe. Il 7 settembre seguente alle ore 05.15 i guardacaccia hanno fermato
__________ il quale - unitamente ai fratelli __________ e __________
(quest'ultimo senza patente) - stava partendo per una battuta di caccia nella zona.
Il ricorrente, che non ha controfirmato il verbale di
segnalazione-sequestro, contesta i fatti adducendo che il volo era finalizzato
al trasporto delle vettovaglie per l'imminente periodo di caccia e che, una
volta depositato il materiale, era previsto il ritorno a domicilio; inoltre
afferma che non avrebbe avuto con sè alcuna arma o munizioni. Egli sostiene di
aver fatto ritorno al proprio domicilio e di essere ripartito per le zone di
caccia di primo mattino il 6 settembre con armi e munizioni. Le tesi
dell'insorgente non possono essere condivise.
3.2. Entrambi i guardiacaccia, rimasti appostati dal 5
settembre sino all'apertura della stagione venatoria, hanno osservato che i
signori __________ non hanno mai lasciato l'alpe per rincasare. __________ ha
del resto ammesso a verbale, controfirmandolo, di aver utilizzato l'elicottero
per recarsi sul Monte __________ in compagnia del fratello __________. Al
momento del verbale, d'altronde, nessuno ha asserito di essere ritornato il
giorno prima dell'apertura della caccia al proprio domicilio per prendere armi
e munizioni, ciò che sarebbe stato nel loro interesse dichiararlo
immediatamente. L'insorgente sostiene invero nel gravame di averlo comunicato
verbalmente all'agente __________. Tale affermazione, del resto mai enunciata
prima del ricorso avanti a questo Tribunale, non è comunque sufficiente a
confutare le dichiarazioni dei guardiacaccia, suffragate anche dal verbale sottoscritto
dal fratello. A tal proposito, va rilevato che gli agenti accertatori non
avevano alcun interesse a dichiarare il falso, pena l'eventualità di incorrere
in sanzioni disciplinari.
Non vi è dunque nessun motivo concreto per discostarsi da
quanto accertato dagli agenti della polizia della caccia; tantopiù che il
ricorrente non ha fornito alcuna prova di quanto asserisce.
3.3. Ora, alla luce di questi fatti lo scrivente Tribunale,
apprezzando liberamente le prove, può senz'altro raggiungere con sufficiente e
tranquilla sicurezza il convincimento che l'intenzione maturata dal ricorrente
era proprio quella di servirsi dell'elicottero per recarsi a caccia.
Difatti, il divieto dell'uso dell'elicottero onde accedere al
luogo di caccia non è circoscritto unicamente al periodo di apertura della
stessa, bensì esso si concretizza ogni qualvolta vi è l'intenzione di giungervi
per catturare dei selvatici anche se l'attività venatoria, come nella specie,
non è stata effettuata lo stesso giorno. Poco importa se la trasferta serva
anche ad altri scopi, poiché la qualità di cacciatore continua a sussistere.
Ammettere il contrario traviserebbe il senso della legge e
renderebbe vano quanto previsto dagli art. 19 LCC e 54 lett. a RALCC.
Del resto, la loro organizzazione logistica e di
sostentamento era finalizzata all'immininente apertura della stagione
venatoria.
Con il che, il ricorso è respinto.
- Tassa di giustizia e spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 19, 48 LCC; 16, 41, 54, 56 RALCC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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