AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1997.337
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00337
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 novembre 1997 di
patrocinato
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 12 novembre (n. 5742) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 26 aprile 1996
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli
ha negato il rilascio del permesso di domicilio;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________, cittadino
marocchino, si è sposato a __________ il __________ con __________, cittadina
italiana nata a __________ e domiciliata a __________. Dalla loro unione è nata
__________ il __________, la quale è stata posta in affidamento ai coniugi
__________ dopo pochi mesi di vita, e meglio sin dalla primavera 1992.
b) L'11 giugno 1991 gli
veniva rilasciato un permessino onde poter lavorare in qualità di aiuto
giardiniere a __________. Il 3 marzo 1992 ha ottenuto un permesso di dimora
annuale, in seguito regolarmente rinnovato con ultima scadenza fissata al 12
marzo 1996, per svolgere l'attività di operaio presso una ditta di __________.
Il 20 maggio 1992 veniva notificata la fine del rapporto di lavoro e
l'interessato si iscrisse all'allora Ufficio consortile del lavoro di
__________ e dintorni dal 30 aprile al 6 novembre dello stesso anno, per in
seguito ottenere un permessino per svolgere una nuova attività sino al 16
novembre 1992. All'inizio del 1993 fu assunto da una ditta di __________ come
operaio per l'assemblaggio di piani di cottura in vetroceramica. L'11 marzo
1993 la Sezione cantonale degli stranieri respinse una domanda di estensione di
attività quale spedizioniere presso una tipografia offset a __________. Preso
atto di codesta decisione, __________ decise di occuparsi unicamente dell'attività
di spedizioniere lasciando il posto di operaio presso la ditta di __________
dove lavorò fino al 31 ottobre 1995 quando fu licenziato per mancanza di
lavoro. Egli si è in seguito iscritto all'Ufficio del lavoro per la ricerca di
un nuovo impiego e beneficiando altresì delle indennità di disoccupazione.
c) __________ era già stato in Svizzera prima del matrimonio
quale turista il 2 settembre 1989; tramite sua sorella, residente in Ticino e
sposata con un cittadino elvetico, formulò istanza tendente all'ottenimento di
un permesso di dimora per apprendere una professione nel campo
dell'informatica, decisa negativamente dall'allora Ufficio cantonale degli
stranieri e dei passaporti; egli lasciò il territorio cantonale il 4 luglio
1990.
B. Il 14 febbraio 1996
__________ ha chiesto all'Ufficio regionale stranieri di __________ il rilascio
del permesso di domicilio. La domanda fu preavvisata negativamente dal
Municipio di __________, dove egli risiede, in quanto era pendente una situazione
difficile con la locale Delegazione tutoria in merito ai rapporti con la figlia
minorenne. Inoltre non sarebbe da ritenere un cittadino esemplare. Negativo fu
anche il preavviso del delegato della Polizia cantonale di __________, il quale
ha ricordato che l'interessato fu oggetto nel 1992 di un rapporto di segnalazione
per infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale seguita da una
revoca della licenza di condurre dal 29 agosto al 28 novembre dello stesso
anno. Egli fu pure oggetto di un decreto d'accusa per circolazione in stato di
ebrietà con una condanna al pagamento di una multa di fr. 1200.– e delle spese
di fr. 650.–.
C. Il 26 aprile 1996 la Sezione
degli stranieri ha respinto l'istanza presentata da __________, adducendo che
egli non ha alcun diritto al permesso sollecitato essendo di nazionalità
marocchina e visto pure il comportamento tenuto in precedenza nel nostro
Cantone. In conclusione, l'autorità di prima istanza ha deciso di regolare le
sue condizioni di residenza, fino a riesame del caso, con il rinnovo del
permesso di dimora annuale per almeno ancora due anni.
D. Adìto il 10 maggio 1996 da
__________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 12 novembre
1997.
Secondo il Governo cantonale, il ricorrente non soddisferebbe
i requisiti per il rilascio del permesso di domicilio avendo violato l'ordine
pubblico a seguito della condanna a una multa nel 1992 ed essendo stato nello
stesso anno oggetto di un decreto di abbandono. Inoltre, i rimproveri mossi al
ricorrente nella decisione della Delegazione tutoria di __________ sulla
privazione della custodia parentale dei coniugi __________ (art. 310 cpv. 1 CC)
sarebbero di una certa gravità.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso
di domicilio.
Il ricorrente deduce in sostanza l'arbitrarietà della
decisione, quest'ultima considerando rilevanti per il giudizio fatti che rilevanti
non sarebbero (incarti penali) e ritenendo per veri fatti non provati
(procedura civile).
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
G. Il 15 dicembre 1997 il
ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale copia della sentenza del Tribunale
federale del 25 agosto 1997 concernente la procedura di privazione della
custodia parentale.
H. In fase istruttoria, il
Tribunale ha richiamato d'ufficio dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino e
dalla Sezione della circolazione le relative decisioni emanate nei confronti
dell'insorgente, tutte antecedenti il provvedimento qui impugnato.
Delle risultanze emergenti dai suddetti accertamenti si dirà
- per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, del 12
marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce alcun diritto. L'art. 4 LDDS stabilisce
che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni
della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del
permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto
all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di
una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale
(DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 secondo periodo LDDS, il coniuge
straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio, dopo
una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha anch'esso diritto al
permesso di domicilio. Il ricorrente ha dunque diritto, di principio, al
postulato permesso. Sposato dal 1991 con una cittadina italiana titolare di un
permesso di domicilio, è da allora al beneficio di un permesso di dimora.
Inoltre non risulta dagli atti che nei successivi 5 anni i coniugi non abbiano
vissuto insieme regolarmente e ininterrottamente. Il quesito a sapere se esista
una violazione dell'ordine pubblico e se, di conseguenza, il permesso possa
essergli rifiutato attiene al merito. Assodato che per le ragioni dianzi
esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale
federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo
Tribunale è quindi data.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato
da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle
risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
-
L'art. 11 cpv. 1 ODDS
dispone che prima di concedere il permesso di domicilio ad uno straniero,
l'autorità esaminerà ancora una volta a fondo come si sia comportato fino
allora. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultimo periodo LDDS, il diritto dello straniero
al rilascio del permesso si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto
rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di
estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto
dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un
motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero
il rilascio o la proroga del permesso sollecitato. Considerato dunque che una
violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare
la concessione del permesso, l'interesse privato dello straniero e della sua
famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli
interessi pubblici e privati in presenza meno importanza che se si fosse
trattato di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a). Non è tuttavia
necessario, né sufficiente, che il comportamento dell'interessato sia punibile:
l'ordine pubblico può infatti essere minacciato non solo mediante la violazione
di norme giuridiche, ma anche con il mancato rispetto delle strutture sociali o
di importanti valori morali (STF 18 marzo 1994 in re F. e M. consid. 4).
-
In concreto, le autorità
inferiori ritengono che l'ordine pubblico sarebbe stato violato dal ricorrente,
poiché avrebbe interessato i servizi di polizia e giudiziari.
3.1. Dagli accertamenti esperiti da questo Tribunale risulta
che al ricorrente la Sezione della circolazione con decisione 22 settembre 1992
ha revocato, per infrazione grave alle relative norme, la licenza di
condurre dal 29 agosto al 28 novembre 1992 poiché circolò il 29 agosto 1992 a
velocità eccessiva accertata in circa 90 km/h su un limite di 50 km/h. La
perizia alcoolometrica ha dato un risultato dell'1.19 - 1.55 per mille
corrispondente ad uno stato leggero fino a forte influsso alcoolico che più non
consente la corretta guida di un veicolo a motore. A conseguenza di tale infrazione,
egli è stato oggetto di un decreto di accusa del Procuratore pubblico per
circolazione in stato di ebrietà con condanna al pagamento di una multa di fr.
1200.– e delle spese di fr. 650.–. Ora, come correttamente fa notare
l'insorgente, tale episodio risale a più di cinque anni fa e rimane un episodio
isolato. Non risulta agli atti che l'interessato da allora abbia recidivato o
che sia dedito all'alcool, tanto che dal rapporto peritale 12 dicembre 1996
(pag. 14) il dott. med. _________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, relativo
all'esercizio dell'autorità parentale relativa alla figlia __________ ha
dichiarato che egli "non abusa di sostanze alcoliche né di sostanze
stupefacenti".
3.2. Sempre dagli accertamenti esperiti da questo Tribunale,
presso il Ministero pubblico figura che il 24 marzo 1992 fu sporta una querela
da parte di __________ contro il ricorrente, __________ e __________ per vie di
fatto e minacce. Nella propria decisione, l'autorità di prime cure e
l'Esecutivo cantonale danno importanza a tale procedimento.
Se non che nei confronti del ricorrente è stato emanato un decreto
di abbandono del procedimento penale il 5 maggio 1992 per recesso di querela.
Ne consegue che l'abbandono del procedimento non può essere posto a fondamento
per considerare che il ricorrente avrebbe violato l'ordine pubblico.
3.3. La decisione impugnata si basa pure sulla risoluzione
della Delegazione tutoria di __________ che priva i genitori __________ della
custodia parentale relativa alla figlia __________ (occorre di transenna
sottolineare come l'affidamento fu consigliato dai servizi medico-sociali di
__________ in quanto entrambi i genitori lavoravano). Tale risoluzione prende
origine dal fatto che il Servizio medico-psicologico di __________ comunicò
alla Delegazione tutoria che __________ appariva sofferente, __________,
regredita globalmente, che un medico aveva visitato la piccola riscontrando
ecchimosi sulla spalla destra, sul braccio destro, sul gomito destro e che -
interrogata - la bambina aveva indicato il padre come autore dei maltrattamenti
quando le prendevano crisi di vomito (perizia, pag. 21 e 29). La decisione è
stata confermata dalla prima Camera civile del Tribunale di appello il 20
maggio 1997, ma con altre motivazioni. Come fa giustamente rilevare il
ricorrente, le ragioni per le quali si è giunti a tale provvedimento non sono
da ricercare in un suo comportamento contrario alla legge o ai valori sociali e
morali del nostro Paese.
Come considerato nella sentenza d'appello (consid. 6 e confermata
dal Tribunale federale il 25 agosto 1997), l'autorità di vigilanza statuendo
sul ricorso contro la decisione della Delegazione tutoria - pur giudicando con
"una certa prudenza" la capacità dei coniugi __________ ad assolvere
loro ruolo di genitori - non ha confermato la privazione della custodia
parentale per i motivi segnalati in precedenza (art. 310 cpv. 1 CC), bensì
perché i genitori si varrebbero della custodia per esigere l'immediato trasferimento
della figlia, la quale si trova fin dall'età di pochi mesi presso una famiglia
affidataria, a __________ (art. 310 cpv. 3 CC). Ora, anche senza sottovalutare
il certificato medico 21 febbraio 1996 il dott. __________ di __________, specialista
in medicina generale, attestante le note ecchimosi provocate "dalla mano
destra di un adulto" (sentenza ICCA, ibidem), l'autorità di vigilanza non
ha dedotto da tale certificato l'incapacità educativa dei coniugi __________,
ma si è limitata a esprimere "una certa prudenza". Di conseguenza,
l'atteggiamento assunto dal padre nella procedura di privazione della custodia
parentale non denota ancora quell'intensità tale per porsi a fondamento della misura
presa dalla Sezione degli stranieri, tra l'altro carente negli accertamenti in
quanto presa quando la causa civile non era ancora conclusa.
-
Di conseguenza non
risultano in specie elementi sufficienti atti a ritenere che il ricorrente ha
avuto a partire dalla sua entrata in Svizzera un comportamento di gravità tale
da sancirne una violazione dell'ordine pubblico. Anche il fatto che egli si
trova attualmente in disoccupazione non giustifica ancora il diniego del
permesso sollecitato a maggior ragione dal momento che dalla tipografia fu
licenziato non per sua colpa, bensì per mancanza di lavoro. Il ricorso va
dunque accolto e le decisioni delle autorità inferiori annullate.
-
Visto l'esito del ricorso,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del
Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale,
un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 17, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1
della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate:
a) la
risoluzione 12 novembre 1997 (n. 5742) del Consiglio di Stato;
b) la
decisione 26 aprile 1996 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli
stranieri.
-
Gli atti sono ritornati alla
Sezione degli stranieri affinché rilasci a __________, cittadino marocchino il
permesso di domicilio richiesto.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr.
1000.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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